Sentenza 9 febbraio 2001
Massime • 1
Nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 40 del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali) va disposta la confisca dei prodotti, delle materie prime e dei mezzi utilizzati per commettere il reato, atteso che l'art. 44 del citato decreto legislativo prevede che tali beni sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale, con conseguente applicabilità dell'art. 301 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, come sostituito dall'art. 11, comma 19, della legge 30 dicembre 1991 n. 413, ai sensi del quale la confisca va sempre ordinata, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2001, n. 17977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17977 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 09/02/2001
2. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
3. Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - N. 510
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
5. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 26509/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Lecce;
avverso la sentenza emessa il 2 marzo 2000 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce nei confronti di CI SA;
nella udienza in camera di consiglio in data 9 febbraio 2001;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del pubblico ministero con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso;
Svolgimento del processo
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce, con sentenza emessa il 2 marzo 2000 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicò a CI SA la pena patteggiata tra le parti per il reato di cui all'art. 40 l. n. 504/1955 per avere destinato Kg. 7020 di gasolio agricolo agevolato ad autotrazione o comunque a fini diversi. Dispose quindi la restituzione del Gasolio sequestrato perché non si versava in una ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. proc. pen., non potendosi escludere la destinazione lecita ad uso agricolo dello stesso.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Lecce propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge ed osservando che erroneamente il giudice per le indagini preliminari non ha confiscato il gasolio in sequestro. Invero la normativa che regola la materia (artt. 40 e 44 d.lgs.504/1995) dispone che prodotti, materie prime e mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli artt. 40, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.
Inoltre, ai sensi degli artt. 17, 19 e 20 d.m. 6 agosto 1963 non sono consentiti l'utilizzo e la vendita di combustibili "agevolati" se non ai titolari di buono di prelievo e libretto di controllo dell'U.M.A. di cui l'imputato era privo, con conseguente impossibilità da parte sua di una utilizzazione lecita del prodotto. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato. Infatti, l'art. 44 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, che regola la materia, dispone che i prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli artt. 40, 41 e 43 - e quindi anche nell'ipotesi di chi, come nel caso di specie, destini ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate - sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.
Trova quindi applicazione l'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (come sostituito dall'art. 11, comma 19, della legge 30 dicembre 1991, n. 413). Ed è giurisprudenza pacifica che, a norma di tale disposizione, la confisca va sempre ordinata, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. (Sez. 3^, 10 febbraio 1999, De Divitis, m.
214.055; Sez. 3^, 3 novembre 1998, Pasullo, m. 212.491; Sez. 3^, 6 dicembre 1996, Tria, m. 206.835). D'altra parte, come esattamente ricorda il ricorrente, ai sensi degli artt. 17, 19 e 20 del decreto del ministro delle finanze del 6 agosto 1963 (concernente norme per la concessione della esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sul petrolio, sugli oli da gas e sui residui della lavorazione destinati all'azionamento di macchine agricole) consente la utilizzazione e la vendita dei combustibili oggetto di agevolazione soltanto ai titolari di buono di prelievo e libretto di controllo dell'U.M.A., di cui l'imputato era pacificamente privo, con la conseguenza che anche attualmente è impossibile una utilizzazione lecita del prodotto da parte sua.
Poiché nella specie la richiesta di patteggiamento non era condizionata alla restituzione del gasolio sequestrato e poiché la confisca dello stesso è obbligatoria per il giudice, la sentenza impugnata può essere annullata senza rinvio limitatamente alla omessa confisca del detto gasolio, confisca che può essere disposta direttamente da questa Suprema Corte.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione 3^ penale annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca del gasolio sequestrato, confisca che dispone. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2001