Sentenza 21 febbraio 2002
Massime • 1
A seguito dell'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210, il rapporto di pubblico impiego del personale dell'ex Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato si è trasformato in rapporto di natura privatistica, con la conseguenza che le controversie relative ai rapporti di lavoro già esauriti alla data dell'entrata in vigore della detta legge rientrano nella competenza giurisdizionale esclusiva del giudice amministrativo, mentre quelle relative a rapporti ancora in corso formano oggetto della cognizione del giudice ordinario. (Nella specie, sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione ad una controversia promossa, anteriormente al 30 giugno 1998, da un dipendente cessato dal servizio il 30 novembre 1984 - e quindi prima della detta trasformazione - per ottenere il riconoscimento, sulla base dell'art. 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita comprensiva dell'indennità integrativa speciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/02/2002, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Presidente aggiunto -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PANETTERIA 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SINESIO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FA PA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato FABIO LORENZONI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 244/00 del Tribunale di SULMONA, depositata il 30/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato Mario LORIA, per delega dell'avvocato Fabio LORENZONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, giurisdizione del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il Pretore di Sulmona con sentenza del 28 gennaio 1999 rigettava la domanda proposta da UA IE, già dipendente delle Ferrovie dello Stato, diretta ad ottenere il riconoscimento, sulla base dell'art. 3 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, del diritto alla riliquidazione della indennità di buonuscita comprensiva della indennità integrativa speciale con la condanna della suddetta società al pagamento della somma dovuta, aumentata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.
A seguito di gravame del IE, e dopo la costituzione dell'appellata società, che aveva eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito dedotto l'inapplicabilità del disposto dell'art. 3 l. 87/1994 per essere il IE cessato dal servizio in data 30 novembre 1984 e non invece il 1 dicembre 1984, il Tribunale di Sulmona, con sentenza del 30 maggio 2000, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava che il IE aveva diritto ad ottenere la chiesta riliquidazione comprensiva della indennità integrativa speciale.
Avverso tale sentenza le Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni - propone ricorso per cassazione con due motivi, il primo dei quali denunzia violazione delle norme sulla giurisdizione (art. 360 n. 1 c.p.c.). Resiste con controricorso UA IE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la s.p.a. Ferrovie dello Stato denunzia violazione dell'art. 360 n. 1 c.p.c. Lamenta in particolare che il Tribunale ha errato nel riconoscere la propria giurisdizione sul presupposto che il ricorso di primo grado era stato depositato e notificato dopo che il rapporto di pubblico impiego dei dipendenti dell'ex Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato si era trasformato in rapporto di lavoro privato. Così decidendo il Tribunale aveva però trascurato di considerare che il rapporto di lavoro del IE non aveva mai assunto natura privatistica per essere il suddetto IE cessato dal servizio il 30 novembre 1984 e cioè ben prima che avvenisse la trasformazione evidenziata dal Tribunale.
Il motivo è fondato.
Le Sezioni Unite della S.C. hanno costantemente affermato che le controversie di contenuto patrimoniale, aventi comunque titolo non semplicemente occasionale nel rapporto di pubblico impiego, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell'art. 7 l. 6 dicembre 1971 n. 1034; ed hanno statuito più particolarmente per quanto attiene alle Ferrovie dello Stato che, avendo la legge del 17 maggio 1985 n. 210 comportato con riguardo al personale la trasformazione del pubblico impiego in un rapporto di natura privatistica a partire dalla data di entrata in vigore della legge medesima (14 giugno 1985), le controversie relative a rapporti di lavoro già esauriti a quella data spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 7 della citata legge n. 1034 del 1971, mentre quelle relative a rapporti ancora in corso spettano al giudice ordinario(cfr. Cass., Sez. Un., 20 aprile 1998 n. 4018, cui adde: Cass., Sez. Un., 11 giugno 2001 n. 7865 e Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2000 n. 4, che evidenziano come la competenza giurisdizionale esclusiva del giudice amministrativo richieda sempre che il giudizio sia instaurato antecedentemente al 30 giugno 1998,giusta il criterio temporale fissato dall'art. 45, diciassettesimo comma, d.lgs n. 80 del 1998). Così le controversie aventi ad oggetto la buonuscita corrisposta dalla PA (Opera di Previdenza ed Assistenza per i Ferrovieri dello Stato) ovvero - dopo la soppressione di questa (disposta dall'art. 1, comma quarantatreesimo, l. 24 dicembre 1993 n. 537) - da parte dello stesso datore di lavoro(ai sensi del d.l. 1 aprile 1995 n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995 n. 204) a dipendente cessato dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (in funzione del giudice del lavoro) (cfr. ancora Cass., Sez. Un, 12 aprile 2000 n. 130), rimanendo devolute alla giurisdizione della Corte dei Conti solo le domande avanzate dai dipendenti per ottenere una più favorevole liquidazione della pensione poiché il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori è posto a carico di un apposito fondo che continua ad essere alimentato parzialmente dallo Stato il quale ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, d.p.r. n. 1092 del 1973 partecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilire, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del fondo stesso (cfr. Cass., Sez. Un., 27 novembre 2000 n. 1212; Cass., Sez. Un., 19 giugno 2000 n. 451; Cass., Sez. Un., 12 aprile 2000 n. 130 cit.). Nel caso in esame poiché è pacifico che il IE ha cessato di lavorare prima dell'entrata in vigore della citata legge 15 maggio 1985 n. 210 e che la controversia in oggetto è stata instaurata prima del 30 giugno 1998, non vi è alcun dubbio che il giudice del rapporto di lavoro è il giudice amministrativo, come sostenuto dalla ricorrente.
Nè la giurisdizione del giudice ordinario può essere riconosciuta perché la legge del 14 dicembre 1973 n. 829, istitutiva dell'PA, e contenente una normativa precisa per l'impugnazione dei provvedimenti emessi dall'ente in relazione alle sue prestazioni obbligatorie non era più applicabile allorquando la Ferrovie avevano rigettato la richiesta del IE di ottenere ai sensi dell'art. 3 della legge n. 87/1994 la riliquidazione della indennità di buonuscita. Ed invero, l'individuazione della giurisdizione è nel caso di specie correlata alla causa petendi della controversia, che consiste in un diritto, che non è affatto avulso dal rapporto di pubblico impiego del dipendente ma che anzi trova titolo non occasionale nel suddetto rapporto.
Per concludere, va affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - restando assorbito il secondo motivo con il quale la ricorrente deduce l'inesistenza del diritto fatto valere dal IE alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita - e, conseguentemente, va cassata senza rinvio la sentenza impugnata. Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero processo, e cioè dei due gradi della precedente fase di merito e di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2002