Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2001, n. 5814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5814 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
ITA ESENTE DA REGISTRAZIONE BBLICA 58 14/0 1 RU е д NOME DEL POLO IT T IS G LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E B Oggetto A Assicurazione.r.c.a. SEZIONE TERZA CIVILE Pagamento dell'indebito. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19499/98 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI Consigliere Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere 12471 Cron. Dott. Francesco SABATINI - - Consigliere Rep. Dott. Michele VARRONE - - Rel. Consigliere Ud.15/01/01 Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA :UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. JL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 per diritti L. LL TI SPA, con sede in Trieste, in persona il 19 APR 2001 IL CANCELLIERE del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENET, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DELLA TA UA;
- intimata avverso la sentenza n. 11/98 del Giudice conciliatore 2001 di NAPOLI, emessa il 29/12/97 e depositata il 12/01/98 42 (R.G. 1339/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Rodolfo GAMBERINI MONGENET;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo e l'assorbimento del 2° motivo di ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EL AT UA conveniva in giudizio innanzi al Giudice che avevaConciliatore di Napoli il LL TI s.p.a. esponendo: denunciato al LL, dal quale era assicurata per r.c.a., un incidente stradale avvenuto il 26.4.88, diffidando detto assicuratore dal pagare il proprietario dell'altra auto coinvolta nell'incidente stesso;
che invece il LL aveva definito stragiudizialmente la vertenza su basi concorsuali ed aveva chiesto a lei attrice il pagamento della franchigia;
- che in difetto di pagamento, aveva ottenuto contro di lei attrice un decreto ingiuntivo. Premesso fra l'altro quanto precede, la EL AT chiedeva di dichiarare indebitamente versata la somma di £ 270.550 al LL TI s.p.a. e di condannare detta società convenuta al pagamento di tale somma oltre interessi. Resisteva il LL. Il Giudice di Pace condannava la parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di £ 270.550 oltre interessi legali dal giorno del pagamento, nonché al pagamento delle spese legali liquidate in complessive £ 800.000. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione (tempestivamente e ritualmente notificato) il LL TI s. p. a. con due motivi. La controparte non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il LL TI s. p. a. denuncia Violazione dell'art. 360 n. 3 C. P. C. in relazione agli artt. 2909 C.C. e 647 C.P.C. in quanto il Giudice Conciliatore ha erroneamente rigettato e motivato l'eccezione di giudicato sostenendo che la "causa petendi" dell'azione giudicata 3 (restituzione di un indebito pagamento) era diversa da quella del decreto ingiuntivo (attuazione di polizza). Se si aderisse a tale impostazione verrebbe vanificato il disposto degli artt. 647 C.P.C. e 2909 C.C. in forza dei quali il decreto ingiuntivo non opposto, al pari di una ordinaria sentenza di condanna, acquisisce autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale, in relazione al diritto in esso consacrato, tanto in ordine ai rapporti ed alla prestazione dovuta, quanto alla inesistenza di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, si che la sua efficacia preclusiva non può non estendersi a tutte le relative questioni, impedendo che in un successivo giudizio, avente ad oggetto una domanda basata sullo stesso rapporto si proceda ad un nuovo esame di esse (Cass. 3 Maggio 74, n.1244 - 4.319/76 - 4647/87). Va conseguentemente sottolineato che non può configurarsi causa "indebito pagamento" il pagamento di una somma portata da un precetto fondato su sentenza passata in giudicato >>. Il motivo (che attiene a violazione di norme processuali ed è pertanto ammissibile pur trattandosi di impugnazione di decisione di un Giudice di Pace da ritenersi emessa secondo equità) deve ritenersi fondato. Infatti, come questa Corte ha già rilevato, "Il decreto ingiuntivo non opposto e' provvedimento idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sia sulla regolarità formale del titolo che sulla esistenza del credito, tanto in ordine ai soggetti che all'oggetto, con la conseguenza che la sua efficacia si estende, per quanto attiene alle statuizioni contenute in dispositivo, come agli accertamenti risultanti in motivazione, ed alle questioni che di quelle decise costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico - giuridico, ad un successivo giudizio, avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto...." (Cass. n. 9335 del 14/07/2000). Nella specie doveva ritenersi passato in giudicato l'accertamento della sussistenza del diritto dell'assicuratore ad ottenere dall'assicurata il pagamento di somma corrispondente alla franchigia. Ex questo punto va affermato il seguente (e peraltro evidente) principio di diritto: una parte soccombente, dopo aver pagato alla parte vincitrice quanto stabilito da una decisione passata in cosa giudicata non può richiedere poi la restituzione della somma pagata ex art. 2033 c.c. (indebito oggettivo), sostenendo che in realtà la controparte non ne aveva diritto;
infatti esaminare la sua tesi significa necessariamente riesaminare questioni decise con la predetta decisione passata in giudicato. Ovviamente il fatto che la nuova domanda viene proposta ex art. 2033 cit. non vale certo a porre la nuova controversia oltre i limiti oggettivi del giudicato precedente (per mutamento della causa petendi), dato che il presupposto fondamentale del suo accoglimento è la sussistenza dell'indebito e cioè la circostanza che il pagamento non era dovuto, circostanza esattamente contraria a quanto stabilito dal giudicato (il quale ha invece accertato che il pagamento era dovuto). E' appena il caso di aggiungere che accogliere la tesi del Giudice di Pace significherebbe vanificare l'istituto giuridico del giudicato annullandone la ragion d'essere, in quanto ogni soccombente in base a provvedimento passato in giudicato, dopo aver pagato quanto stabilito da quest'ultimo, potrebbe tentare di ottenere una nuova sentenza in suo favore sostenendo la sussistenza di un indebito oggettivo (ovvero di un arricchimento senza causa). L'impugnata decisione del Giudice di Pace va dunque cassata in quanto non rispettosa del suddetto principio di diritto (di natura essenzialmente processuale). Deve ritenersi assorbito il secondo motivo con cui la parte ricorrente denuncia "Violazione art. 360 n.3 in relazione all'art. 1372 C.C." rilevando che il Conciliatore non ha tenuto conto dell'efficacia vincolante del contratto tra le parti (e precisando che ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni generali di assicurazione per la polizza 4R la gestione del sinistro spetta sempre alla società assicuratrice sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
ai sensi dell'art. 18 di dette condizioni l'assicuratore è tenuto solamente a rifondere le spese all'assicurato che risulti vittorioso in un'azione giudiziaria istaurata per proprio conto lì dove egli non abbia inteso intraprenderla). Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, a sensi dell'art. 384 c.p.c. questa Corte deve decidere nel merito rigettando la domanda della parte intimata UA EL AT. Sussistono peraltro giusti motivi per compensare integralmente le spese dell'intero procedimento (innanzi al Giudice di Pace ed innanzi a questa Corte).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza, e pronunciando nel merito rigetta la domanda di UA EL AT;
compensa le spese dell'intero processo. Così deciso a Roma il 15.1.2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTEVilofiuntinian Alberto Tuen I CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 19 APR 2001 TE DA REGISTRAZIONE A [ IL CANCELLIERE M E Giovanni Giambattistaфу R P U S E T R N E O O C E 6