Sentenza 5 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/08/2002, n. 11729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11729 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIO1 1729/02 Раванелать Sonra Composta dagli Ill.mi Siggeri Magistric Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Présider e R.G.N. 3963/00 MENSITIERI Rel. Consigliere Dott. Alfredo Cron.a. 29338 Rep. 3099 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Ud.10/05/02 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. SEN TENZA 3.17 per diritti € -5 AGO 2002 sul ricorso proposto da:
5. it IL CANCELLIERE IA QU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. S. SOLARI 15, presso lo studio dell'avvocato FLAVIANO COSENZA, difeso dall'avvocato POMPEO FALCO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LI TO;
- intimato avversO la sentenza n. 23/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 13/01/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 755 udienza del 10/05/02 dal Consigliere Dott. Alfredo -1- MENSITIERI;
udito l'Avvocato Pompeo FALCO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. ны о -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 4 giugno 1981 ON Meoli in giudizio, dinanzi al Tribunale di conveniva Benevento, SQ IA per sentirlo condannare al pagamento di L.1.861.230, oltre L.45.230 per protesto e conto di ritorno e interessi commerciali dall'1.4.81,per tratte autorizzate emesse da esso istante per fornitura e messa in opera idrotermica e che il convenuto non aveva onorato. Costituitosi,il IA opponeva che l'importo dei lavori e della fornitura, comunque quantificabile nella minor somma di L.1.576.000, non era dovuto in quanto l'opera non era stata ultimata e tanto meno consegnata, le tratte non erano state autorizzate, e che a seguito del protesto, le cui spese non dovevano per tal motivo esser corrisposte, aveva subito danni dei quali chiedeva in via riconvenzionale il ristoro per un ammontare da liquidarsi equitativamente. Offerta dal convenuto in corso di causa la somma di L.
1.476.000 che l'attore dichiarava di accettare maggior credito, ammesse edquale acconto sul espletate prove per interrogatorio e per testi il Tribunale, con sentenza 15.5-3.6.1997, riconosciuto che il residuo credito era quello offerto ed accettato dal Meoli, condannava il IA al pagamento dei soli interessi delle spese die di metà lite, ritenendo abbandonata la riconvenzionale. Proposto gravame dal IA , nella contumacia del Meoli la Corte d'appello di Napoli rigettava l'impugnazione, riducendo peraltro 1'ammontare delle spese giudiziali liquidate in prime cure. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il IA sulla base di tre motivi. Non ha spiegato attività difensiva in questa sede l'intimato. t MOTIVI DELLA DECISIONE u A Con i primi due motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si denunzia , in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt.1460, 1665 ultimo comma e 2697 cc, dell'art. 132 comma 1 n.4 omessa, illegittima e contraddittoriacpc, nonchè motivazione su punti decisivi della controversia. Osserva il ricorrente che , una volta eccepito da esso IA sin dalla comparsa di risposta di prime cure, che l'opera non era stata ancora completata nè tantomeno consegnata e, quindi, non accettata, sarebbe stato esclusivo onere dell'appaltatore Meoli provare il contrario.Non essendo tale prova intervenuta, pretendere dalla nulla poteva il predetto controparte. che, contrariamente a Rileva ancora il IA partenopea, sussisteva quanto statuito dalla Corte inesigibilità del pienamente l'invocata corrispettivo, risultando essa "per acta" in quanto la consegna dei lavori, o quant'altro ritenuto in sentenza, era potuta avvenire soltanto successivamente al pagamento "banco Judicis" e alla raccomandata a.r. 20.2.82 , con la quale 1'appaltatore era stato invitato al "collaudo e consegna dei lavori" , e perchè lo scioglimento del contratto, ipotizzato dal giudice d'appello, se si era verificato, a seguito dell'invito ad adempiere del 2 dicembre 1981 (su cui pure insisteva l'impugnata pronunzia) non significava affatto anche automatica consegna e accettazione dei lavori eseguiti. In buona sostanza, ad avviso del ricorrente, il comportamento di entrambi i contraenti, sia preprocessuale che processuale, escludeva, contrariamente all'assunto del giudice del gravame di merito, ogni pretesa accettazione tacita dei lavori da parte del committente, in quanto non era riscontrabile nella 5 vicenda in esame alcun atto о comportamento che potesse interpretarsi come accettazione dei lavori. Le doglianze non possono essere accolte. Da un lato, infatti, la Corte del merito ha osservato dell'appellante che, a fronte della insistenza IA, nel sostenere che il preteso credito del Meoli non era esigibile non essendo stati completati i lavori, sarebbe stato sufficiente obiettare che l'offerta spontanea della somma da parte dell'attuale ricorrente, senza condizioni ° riserve, contraddiceva all'assunto della non esigibilità del credito, assumendo l'offerta il significato di un della domandariconoscimento della fondatezza nell' "an" e nel "quantum" , nessuna particolare ragione d'urgenza spingendo il committente a versare all'appaltatore una somma non dovuta. Dall'altro, ha rilevato il giudice d'appello che in ogni caso, l'assenza di una denunzia di vizi da parte trascorso dalla del committente e il lungo tempo esecuzione dei lavori all'inizio della presente controversia (circa due anni) portavano al ragionevole convincimento che il IA avesse implicitamente accettato le opere così come eseguite dall'appaltatore, provvedendo per conto suo alla ultimazione delle stesse, donde l'irrilevanza della 6 dedotta inadempienza del Meoli per tutto il corso del giudizio e la conclusione che costui dovesse essere anche per retribuito per le prestazioni già eseguite ' il fatto che dal comportamento dei contraenti ben poteva evincersi che lo stesso contratto d'appalto si fosse risolto per mutuo consenso. Ebbene, a parte la considerazione che sul primo punto A nulla ha eccepito il ricorrente, così avallando il nt significato attribuito dal giudice del gravame di riconoscimento della fondatezza dellamerito, di oattorea sia nell"an" che nel domanda "quantum", all'offerta "banco Judicis" da parte del IA, accettata dal Meoli, della somma di L. corrispettivo delle eseguite 1.476.000, quale prestazioni, non critichecolgono nel segno le espresse dal ricorrente in ordine alle argomentazioni con le quali il giudicante ha sostanzialmente ricollegato la statuita esigibilità del credito del da parteMeoli all'accettazione tacita del committente delle opere eseguite dall'appaltatore. consolidata giurisprudenza di Invero, per rapporto di appalto l'accettazione legittimità, nel tacita о "per facta concludentia" si ha quando il committente compie uno o più atti, che presuppongono necessariamente la volontà di accettare l'opera e che 7 sarebbero incompatibili con quella di non accettarla 0 di accettarla condizionatamente (v. Cass.n.4061/68,n. 2010/72,n. 1569/74,n. 49/88,n. 11835/93), mentre l'accertamento del giudice del merito circa la sussistenza di una siffatta accettazione, costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in questa sede se frutto, come nel caso di specie, di motivazione non viziata sotto i profili della congruità, della logica e del diritto (v. Cass. n.2010/72, n. 2841/76,n. 1509/88,n. И 3742/94, n. 4353/2000). Con il terzo motivo di ricorso si all'art.denunzia, infine, sempre in riferimento 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art. 91 stesso codice, nonchè omessa motivazione sul punto della controversia relativo al regolamento delle spese di lite. Lamenta il ricorrente che il giudice d'appello, pur avendo accolto il motivo di gravame di merito relativo alle spese processuali di prime cure, abbia concluso nel senso della irripetibilità delle spese del giudizio di secondo grado da parte di esso IA, in quanto totalmente soccombente nel merito della controversia. 0 0 Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti ed а tal fine sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo la quale il sindacato di legittimità in tema di regolamanto delle spese processuali è limitato alla sola ipotesi, certamente qui non ricorrente, di violazione del principio secondo cui le stesse non possono essere poste а carico della parte totalmente vittoriosa (v. da ultima Cass. n. 3272/2001). Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, mentre il ricorrente evita le spese di questo giudizio, non avendo l'intimato spiegato attività difensiva. 0000
P.Q.M.
002 55168 La Corte, rigetta il ricorso. 2002. Roma10 mappic дерев Merifienett. Prest IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 5 AGO 2002. IL CANCELLIERE C1 109T129.11 IL CANCELLIERE C1 456T Beggзаде Francesco Catania тот.160, 10