Sentenza 8 luglio 2015
Massime • 1
La procedibilità per i reati militari commessi all'estero durante il servizio prestato presso l'Ufficio dell'Addetto militare all'Ambasciata d'Italia in un paese straniero non è subordinata alla richiesta di procedimento del Ministero della difesa prevista dall'art. 18 cod. pen. mil. pace, per i fatti posti in essere durante lo svolgimento di un servizio "isolato". (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il servizio prestato presso l'Ufficio degli Addetti militari all'Ambasciata d'Italia negli stati esteri non costituisce "servizio isolato" in considerazione dei compiti assegnati dal Codice di Ordinamento militare a tali Uffici).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2015, n. 37293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37293 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2015 |
Testo completo
37 2 9 3/1 5 93 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 725/2015 Composta da: - Presidente - UP 8/07/2014 Umberto Giordano Angela Tardio R.G.N. 4943/2015 Margherita Cassano Antonella Patrizia Mazzei - Relatore - Enrico PP Sandrini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN VA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 5/11/2014 della Corte militare di appello;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale militare, Luigi Maria Flamini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato LU Brionne del foro di Roma, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AN VA, luogotenente dell'Aeronautica militare, è stato condannato, all'esito del doppio grado del giudizio di merito, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione militare e alla pena accessoria della rimozione dal grado, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti e con i doppi benefici di legge, per il delitto di peculato continuato pluriaggravato (artt. 81, comma secondo, cod. pen., 47, nn. 2 e 5, e 215 cod. pen. mil. pace), perché, quale aiuto cassiere in servizio presso l'Ufficio dell'Addetto militare alla difesa dell'Ambasciata italiana сре in Riyadh (Arabia Saudita), dall'agosto 2008 al maggio 2011, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, appropriava la somma complessiva di euro 173.182,20 appartenente all'Amministrazione militare, di cui aveva il possesso in ragione del proprio servizio di aiuto-cassiere, di cui euro 43.344,75 non versati alla JE TI ed euro 129.837,45 non versati alla General Authority of Civil TI (GACA); con le aggravanti del grado rivestito e della commissione del fatto in territorio estero ove si trovava per servizio. I giudici di merito hanno preliminarmente escluso la ricorrenza dei presupposti della condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 260 cod. pen. mil. pace, di cui all'art. 18 dello stesso codice con riguardo ai reati commessi in territorio estero da persone soggette alla legge penale militare;
hanno ritenuto, invece, applicabile la disposizione di cui all'art. 17 cod. pen. mil. pace, secondo la quale la legge penale militare si applica alle persone che vi sono soggette anche per i reati commessi in territorio estero di occupazione, soggiorno o transito delle forze armate dello Stato. Il luogotenente AN, secondo i giudici di merito, non poteva ritenersi in servizio isolato all'estero, poiché, all'epoca dei fatti, era inquadrato nell'organico dell'Ufficio dell'Addetto alla difesa dell'Ambasciata d'Italia in Arabia Saudita (cosiddetta "addettanza militare"), in una struttura che costituiva a tutti gli effetti un reparto organizzato di cui facevano parte anche altri due militari, oltre al colonnello PE LU, Addetto militare per la difesa. Nel merito, sulla base dei documenti acquisiti e delle testimonianze rese dal colonnello PE, dai marescialli LI ZO, IA CO e CA RG, dal tenente colonnello Cuomo Alessandro e dall'appuntato scelto, RR PP, la Corte ha ritenuto che i mancati pagamenti delle fatture emesse dalla JE TI e dalla GACA, segnalati dalle società creditrici e confermati dalla Saudi Holland Bank presso la quale l'addettanza militare aveva il proprio conto, fossero stati accompagnati, come emerso anche dagli accertamenti svolti da una commissione di inchiesta nominata dal segretario generale del Ministero della difesa, dalla falsificazione degli ordini di bonifico mediante un'operazione di taglia e incolla partendo da documenti cartacei autentici, opportunamente fotocopiati e assemblati, a dimostrazione di pagamenti in realtà mai effettuati. Dalla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, affidata al colonnello Cuomo e acquisita col consenso della difesa agli atti del dibattimento, era emerso, inoltre, che nei giorni precedenti gli ordini di pagamento falsamente rappresentati come eseguiti (complessivamente nove ordini tra l'11/12/2010 e il 24/05/2011, di cui tre relativi al credito vantato da JE TI e gli altri sei al credito della GACA), vi era stato un corrispondente prelievo di denaro in contanti 2 (euro) dalla cassa dell'amministrazione; tali somme non erano state utilizzate per i pagamenti, ma trattenute dall'agente previa conversione in moneta locale (rials) presso uno sportello della SHB (Saudi Holland Bank) diverso da quello usato dall'ufficio dell'addetto militare, con coeva formazione della suddetta documentazione falsa per comprovare pagamenti mai eseguiti. Tali operazioni, secondo le sentenze di merito, erano state commesse dal AN, ufficiale esperto in contabilità e investito di piena fiducia nell'espletamento delle sue funzioni da parte dall'Addetto militare, capace di creare documentazione falsa apparentemente ineccepibile circa l'esecuzione dei nove ordini di pagamento, nonché unica persona incaricata di attendere a tutte le operazioni di cassa e alla relativa registrazione sul terminale dell'Amministrazione (ADMIL), con rendiconto all'Ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa (UAS); mentre doveva ritenersi indimostrata e inverosimile l'ipotesi che il denaro, effettivamente versato dal AN per i pagamenti, fosse stato distratto dal cassiere della banca, autore anche della falsa certificazione allestita in concomitanza di pagamenti di cui non poteva conoscere in anticipo data e importi, ovvero dal fattorino dell'addettanza, incaricato di portare materialmente le distinte di pagamento, persona certamente inesperta in materia contabile e soggetta ad una più serrata vigilanza. D'altronde, l'elevato tenore di vita del AN nel periodo del fatto, con frequenti viaggi nelle Filippine e necessità di disporre di elevate somme di denaro, costituiva, ad avviso dei giudici di merito, ulteriore elemento di rafforzamento del quadro probatorio specifico a suo carico.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AN tramite il difensore, avvocato LU Brionne, il quale deduce due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Sussisterebbe il difetto della condizione di procedibilità prevista dall'art. 18 cod. pen. mil. pace, poiché, all'epoca dei fatti, il AN svolgeva un servizio "isolato", non inquadrabile in alcun reparto insistente su territorio estero di occupazione, soggiorno o transito, come recita l'art. 17 cod. pen. mil. pace. L'addettanza militare, all'interno dell'Ambasciata italiana in Arabia Saudita, non potrebbe considerarsi un reparto organizzato, tenuto conto del significato del termine "reparto" nella lingua italiana, supponente un'unità di ordine maggiore in cui il reparto, come articolazione minore, va ad inserirsi;
la finalità della condizione di procedibilità prevista dall'art. 18 cod. pen. mil. pace, con la 3 of necessaria richiesta del Ministro competente per procedere nei confronti di reati militari commessi all'estero, sta nella salvaguardia di interessi di carattere internazionale, che, nel caso di specie, sarebbero certamente turbati senza l'intervento dell'autorità politica, trattandosi di sottrazione di denaro in danno di società estere;
in ogni caso, il reato istantaneo di peculato sarebbe stato commesso all'esterno della sede diplomatica e, quindi, in servizio isolato in territorio arabo, donde la ribadita necessità della richiesta del Ministro della difesa per procedere penalmente.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sulla base dei seguenti rilievi: l'imputato non era il solo gestore della contabilità, essendo aiuto-cassiere incaricato di coadiuvare e non di sostituire l'attività del cassiere;
non poteva, quindi, ritenersi l'unico depositario del denaro e degli altri valori custoditi nella cassa corrente, né l'unica persona addetta alla cura delle scritture contabili e alle riscossioni e ai pagamenti, secondo la definizione del ruolo del cassiere di cui all'art. 6 d.P.R. n. 167 del 2006 di approvazione del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della difesa (abbreviato in R.A.D.); presso l'addettanza militare erano presenti fattorini che provvedevano ad effettuare consegne per conto dell'amministrazione, compreso, all'occorrenza, il compimento di versamenti e bonifici bancari: la Corte di merito non avrebbe compiuto, al riguardo, alcun approfondimento istruttorio;
pretesa falsificazione dei documenti contrasta con la circostanza che nessuno, per circa due anni, si accorse della presunta alterazione degli ordini di pagamento, con la conseguenza che sarebbe stata necessaria una perizia, illegittimamente negata, per verificare l'effettiva falsificazione, peraltro neppure contestata all'imputato, chiamato a rispondere del solo delitto di peculato;
la carenza dell'attività istruttoria comprenderebbe anche l'omessa verifica dell'eventuale esecuzione dei pagamenti presso agenzie della Saudi Holland Bank diverse da quella avente sede nel quartiere diplomatico, normalmente utilizzata per le operazioni economiche dell'addettanza militare;
del tutto irrilevanti sul piano probatorio sarebbero, infine, le condizioni economiche e familiari dell'imputato tali da richiedere, secondo la sentenza impugnata, la disponibilità di ingenti somme di denaro, trattandosi di circostanze avulse dal fatto reato e non utilizzabili quindi come prova specifica a carico del AN. Il ricorrente ha chiesto, pertanto, in via principale, l'annullamento della sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penale, e, in subordine, per vizi di merito. of 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito enunciate.
1.1. Il primo motivo è infondato. Gli Uffici degli Addetti per la difesa presso le Ambasciate d'Italia all'estero sono istituiti presso le varie sedi diplomatiche nel mondo per rappresentare gli interessi nazionali nell'ambito della difesa. Essi sono disciplinati dagli artt. 35-39 del Codice dell'Ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero della difesa, area tecnico-operativa, di cui sono pertanto articolazioni stabili. Il principale compito di tali uffici è quello di promuovere la cooperazione militare fra l'Italia e il paese ospitante sia sul piano strettamente tecnico- militare, sia fornendo adeguato supporto alle industrie nazionali della difesa. Ulteriore importante compito è quello della rappresentanza, in senso stretto, ovvero di mostrare l'uniforme italiana nei diversi consessi internazionali, per attestare la presenza attiva dello Stato italiano. Infine, ma non ultimo per importanza e impegno, è il compito di supporto alle delegazioni ufficiali che giungono per visite istituzionali. Contrariamente alla tesi del ricorrente, quindi, legittimamente i giudici di merito hanno escluso che il servizio prestato dall'imputato, luogotenente dell'Aeronautica militare, in Riyadh, presso l'ufficio dell'Addetto militare all'Ambasciata di Italia in Arabia Saudita, fosse un servizio isolato o prestato per motivi privati, coerentemente negando la necessità della richiesta di procedimento del Ministro della difesa, a norma dell'art. 18 cod. pen. mil. pace, per il reato commesso in territorio estero.
1.2. Il secondo motivo è inammissibile perché, lungi dal rappresentare vizi logici o giuridici del ragionamento decisorio, tende a sostituirlo sulla base di ricostruzioni alternative della vicenda di rilievo penale, non consentite nel giudizio di legittimità. La sentenza impugnata, peraltro, come riassunto nella precedente sezione narrativa, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha dato ampia ragione della raggiunta prova generica e specifica a carico del AN, unico addetto ai pagamenti e munito della competenza necessaria per alterare la documentazione contabile in modo tale che non fosse agevole desumere i mancati pagamenti;
né il ricorrente può dolersi, come sembra fare, della mancata contestazione di ulteriori reati come quello di artificiosa formazione degli ordini di bonifico, partendo da documenti 5 ср cartacei autentici, opportunamente fotocopiati e assemblati, al fine di sostenere il vizio motivazionale denunciato. La falsificazione di un ordine di bonifico realizzata da un militare utilizzando la fotocopia di un ordine autentico, modificata con operazioni informatiche di taglia e incolla, non integra infatti un reato militare, ma il reato comune di falsità in scrittura privata, previsto dall'art. 485 cod. pen., come tale soggetto alla giurisdizione ordinaria e perseguibile a querela di parte, e pertanto estraneo al processo per peculato militare davanti al giudice militare, quale è quello celebrato nel caso in esame.
2. Alla luce delle osservazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e il ricorrente va condannato, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 8 luglio 2015. Il consigliere estensore Il presidente Umberto Giordano Antonella Patrizia Mazzei M indr Yutovettar mazze DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 SET 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 16