Sentenza 12 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6606 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2001 |
Testo completo
I D , Aula B O O A L T S L S . O T A B T R BLICA ITA) , I QME DEL POPOL660 6 /0 1 A A D ' L S L E A 3 E P T 3 S 3 S D 7 I 5 O . I N 8 P S - I G N M 1 I E 1 LA SUPREMA DI CASSAZIONE S A A I E D D A G E E , O T G SEZIONE LAVORO O T E N T R E L I T S R S E I I A D G dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: L E L R E ° D Presidente R.G.N.1567/99 Dott. Erminio RAVAGNANI Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Relatore Cron.14885 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Ud. 27/02/01Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: VR CA, elettivamente domiciliata in Roma, via F. De Sanctis n. 4, presso l'avv. Giampaolo Petti, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in 17, Roma, via della Frezza n. presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella 937 Pescosolido, giusta delega in atti;
resistente che ha depositato procura - 1 avverso la sentenza n. 22 del Tribunale di Modena depositata il 22 gennaio 1998 (R.G. n. 162/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Carlo De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la decisione indicata in epigrafe, il Tribunale di Modena, giudice di rinvio, a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte in data 24 settembre 1993 n. 9679, nella causa promossa da CA OV nei confronti dell'INPS per il pagamento dell'integrazione al minimo sulla pensione in godimento, ha, per quanto ancora rileva in questa sede, dichiarato l'estinzione del giudizio limitatamente alla questione del pagamento per i ratei dal 1° ottobre 1983 dell'importo integrato al minimo nella misura cristallizzata al 30 settembre 1983. Avverso tale pronuncia la OV ha proposto ricorso per cassazione, sostenuto da un 2 unico motivo. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE - denunciando, a sensi 1. La ricorrente dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181 e 183, legge 23 dicembre 1996 n. 662, con riferimento agli artt. 3, 24, 28 (recte 38), 81, 101, 102, 103, 104, 136 e 137 Cost. "e erronea econseguente contraddittoria motivazione" - si duole che il Tribunale abbia pronunciato l'estinzione del giudizio e, richiamando varie ordinanze di rimessione della questione alla Consulta, deduce l'illegittimità costituzionale, sotto molteplici profili, della normativa alla cui stregua è stata resa la contestata pronuncia di estinzione. Il ricorso non può essere accolto, in 2. mentre taluni suoi rilievi risultano quanto superati per effetto della disciplina (modificativa e interpretativa dei commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996) dettata dai primi quattro commi dell'art. 36 della legge 23 dicembre la pronuncia di estinzione si rivela1998 n. 448 - corretta alla stregua della norma dettata dal quinto comma di tale articolo;
il quale dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto “le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le provvedimenti giudiziari nonparti. I ancora passati in giudicato restano privi di effetto". Nell'interpretazione di tale norma - che ha sostituito l'art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996 ed è applicabile, quale ius superveniens, alla controversia in esame - questa Corte (v., ex plurimis, le sentenze 11 maggio 1999 n. 4665, 22 maggio 1999 n. 5001, 11 giugno 1999 n. 5789 e 19 giugno 1999 n. 6171) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre che le controversie aventi ad oggetto gli accessori sulle differenze dovute in relazione alla c.d. cristallizzazione, anche le cause riguardanti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione stessa per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale. Ne consegue che, tenuto conto dell'oggetto del giudizio in esame e, in particolare, dell'imprescindibilità (in mancanza di dedotte 4 preclusioni al riguardo) dell'accertamento del requisito reddituale predetto, la pronuncia di estinzione deve essere confermata, sia pure con la precisazione (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) che l'estinzione è da riferire (non all'art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996 ma) al citato art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998. Come già chiarito da questa Corte (v. sentenze 19 giugno 1999 n. 6171, 13 dicembre 1999 n. 13979 e successiva giurisprudenza conforme), la previsione (dell'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998) di estinzione, con compensazione delle spese, dei giudizi attinenti alle questioni di cui ai commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 non incontra ostacolo in sovraordinati precetti costituzionali e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che impone tale dichiarazione di estinzione toglie rilevanza alle censure riguardanti aspetti in particolare, le disposizioniulteriori ei concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto nonché gli accessori del credito. Alla stregua di tali rilievi, la cui validità risulta confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 310 del 20 luglio 2000 (la quale ha anche escluso che la previsione di estinzione violi l'art. 3 Cost. о incida sull'assetto costituzionalmente riservato all'esercizio giurisdizionale ed alle sue dell'attività prerogative nel rapporto col potere legislativo), il ricorso deve essere quindi rigettato.
3. Alla pronuncia di rigetto dell'impugnazione non consegue la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, dovendosene disporre la compensazione, ai sensi del citato art. 36, quinto comma, della legge n. 448 del 1998.
P. Q. M.
I D , La Corte rigetta il ricorso e compensa O le L L O 3 B 3 spese del giudizio di cassazione. 0 5 1 . . A S T N S R A A 3 ' T 7 , L Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2001. - L A 8 E S - АнтонованоAuto unsigniere E 1 D P 1 I S I S I Il Consigliere E Il Presidente D N N E G G A S T G O I Mnow. Prevagmans S E A A L O D P O E A T M , I T L I O L A R R E I D T D D S E I ее T G O E N R E S E IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria lle oggi, 12 MAG. 2000 IL CANCELLIERE T R O C 6