Sentenza 14 dicembre 2012
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 2 legge n. 1423 del 1956, sono sufficienti, alternativamente, la violazione del divieto di allontanamento da un certo territorio oppure quella del divieto di farvi ritorno per un certo periodo, non richiedendo la norma, quale presupposto del reato, un provvedimento amministrativo complesso che prescriva contemporaneamente entrambe le proibizioni.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2012, n. 8480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8480 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 14/12/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1085
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - rel. Consigliere - N. 39608/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;
nei confronti di:
1) IH LI GI N. IL 13/12/1988 C/;
avverso la sentenza n. 2920/2011 TRIBUNALE di PADOVA, del 30/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Riello Luigi che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore avv. Lombardi Giuseppe d'ufficio. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30.3.2012 il tribunale di Padova assolveva IH CA GI dal reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 2 in quanto riteneva che il provvedimento del Questore di Padova in data 18.5.2007, con cui era stato vietato alla predetta il rientro nel comune di Padova per tre anni, mancava di un requisito essenziale, essendo un atto che deve contenere una duplice prescrizione, l'ordine di rimpatrio ed il divieto di fare ritorno nel comune da cui si è allontanato;
in particolare conteneva nella parte dispositiva solo l'inibizione al ritorno in Padova, ma non la specifica prescrizione di rientrare nel luogo di residenza che sostanzia il contenuto dell'ordine di rimpatrio.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia, per dedurre mancanza e contraddittorietà della motivazione, nonché inosservanza della L. n. 1423 del 1956, art.
2. Vien fatto di rilevare che la formulazione di detta norma consente al Questore di intimare ad una persona che manifesti i connotati della pericolosità di cui all'art. 1, il ritorno nel luogo di residenza vietandole il rientro in uno specifico comune, ovvero intimarle il solo divieto in quello specifico comune, se ciò sia sufficiente a salvaguardare la sicurezza pubblica. La perfetta legittimità di ordine così strutturato si coglie analizzando il caso del soggetto senza fissa dimora a cui il Questore, opinando nel senso indicato dalla sentenza impugnata, non potrebbe mai emettere provvedimento di divieto di ritorno in uno specifico comune, non potendo ingiungere il rimpatrio verso un luogo di residenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
È infatti principio anche recentemente affermato da questa Corte (Sez. 1^, 7.6.2012, n. 29694) quello secondo cui la L. n. 1423 del 1956, art. 2, sanziona due distinte condotte antigiuridiche, previste alternativamente dalla norma: l'inosservanza dell'obbligo di presentarsi nel comune di rimpatrio entro il termine assegnato dall'autorità amministrativa da un lato ed il mancato rispetto del divieto di fare ritorno senza autorizzazione, prima di un termine predeterminato, anch'esso stabilito dall'autorità amministrativa, nel territorio da cui il soggetto è stato allontanato, in quanto ritenuto motivatamente pericoloso, dall'altro. Nel primo caso si è in presenza di un reato istantaneo, nel secondo di un reato permanente, atteso che la condotta antigiuridica si protrae per tutto il tempo del soggiorno nel luogo vietato (Sez. 1^, 2.10.1997, n. 1366). Contrariamente a quanto argomentato nella sentenza impugnata - facente riferimento ad un risalente precedente di questa Corte (Sez. 1^, 30.4.1973, n. 1273) - in base alla mera interpretazione letterale della norma è dato cogliere che la previsione normativa attribuisce autonomo rilievo ai due comportamenti antigiuridici, il cui presupposto è costituito dall'adozione del provvedimento amministrativo che trova la sua ragione d'essere nella pericolosità sociale manifestata dal soggetto in un determinato contesto territoriale;
pericolosità che impone alternativamente, o l'allontanamento (cd. foglio di via) da un determinato territorio, ovvero il divieto di farvi ritorno, per un prefissato periodo di tempo. Il presupposto del reato non è costituito da un provvedimento amministrativo complesso che, ai fini della sua rituale emissione, presuppone un duplice ordine di prescrizioni, poiché è sufficiente ai fini della sua legittimità, che contenga l'imposizione anche solo di uno dei due diversi tipi di ordine, funzionali a garantire l'ordine pubblico.
La contestazione formulata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputata appare rispettosa dei principi in precedenza enunciati, in quanto la condotta vietata, di cui la ricorrente è stata chiamata a rispondere, è quella di inosservanza dell'ordine impartito dal Questore di Padova di non fare ritorno, senza preventiva autorizzazione, nel comune di Padova per la durata di tre anni a decorrere dalla notifica del provvedimento amministrativo. Al contrario, la sentenza impugnata non ha correttamente interpretato e applicato la L. n. 1423 del 1956, art. 2, laddove ha ravvisato un inscindibile nesso strumentale e funzionale tra le due prescrizioni amministrative, ciascuna dotata di sua autonomia, il cui mancato rispetto integra il reato contestato. Si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con il rinvio per il giudizio di secondo grado alla Corte d'appello di Venezia, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., comma 4, avendosi riguardo a ricorso interposto dal PG omisso medio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013