Sentenza 3 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2002, n. 4780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4780 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
E N O 6 I T 8 A 70029 5 9 A I 1 . / R N 4 T / . S A 6 3 2 T U * B REPUBBLICA ITALIANA I T IN NO E EL PO LO I0 4780 402 N E S F S E I N A A LA CORTE SUPREMA D C. Oadetto M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente - R.G.N. 12895/00 CICALA Cron. 10800 Dott. Mario Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Ud. 22/01/02 GIULIANI Consigliere Dott. Paolo GENOVESE Consigliere - Dott. Francesco Antonio ORTE SUPREMA D. CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENT ENZA N. 70029 sul ricorso proposto da: GENERAL TUBI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TRONTO 32, presso lo studio dell'avvocato GIULIO MUNDULA, che la difende unitamente all'avvocato LUIGI PACCHIODO, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 2002 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 189 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
-1-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 854/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 10/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MUNDULA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 12895SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Generaltubi spa ricorre per cassazione deducendo un motivo, avverso la sentenza n. 854 del 25 maggio 1999 con cui la Corte d'Appello di Torino rigettava l'appello incidentale con cui la società contribuente aveva chiesto che la Amministrazione fosse condannata al rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione al registro delle imprese corrisposta per gli anni 1985/1991. La amministrazione resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la contribuente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sostiene cioè di aver con l'appello incidentale coinvolto ogni profilo della sentenza di primo grado che le aveva negato il rimborso della tassa di concessione governativa per t l'iscrizione al registro delle imprese corrisposta per gli anni 1985/1991, applicando la decadenza triennale di cui all'art. 11 1. 448/1998 e 13 D.P.R. 641/1972; e che quindi erroneamente la Corte di Torino non aveva esaminato la deduzione secondo cui era stata presentata tempestiva istanza di rimborso. Il motivo deve essere rigettato. Invero la sentenza impugnata ha ritenuto "non esaminabili le considerazioni - svolte in comparsa conclusionale dalla appellante incidentale spa General Tubi, rivolte a segnalare che, in fatto, la decadenza triennale ex art. 11 legge 448/1998 e 13 DPR n. 641/1972 non si sarebbe verificata né, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il rimborso del versato sarebbe stato tempestivamente richiesto". E ciò in base alla considerazione secondo cui “i motivi dell'appello incidentale, quali esposti in comparsa di risposta, erano circoscritti alla questione giuridica sull'applicabilità delle menzionate norme (in quanto la appellante incidentale aveva sostenuto la applicabilità nel caso di specie, da ricondursi nell'ambito dell'indebito oggettivo, a prescrizione decennale) e non aveva investito le questioni di fatto attinenti all'esistenza o non di atti impeditivi della decadenza triennale;
quest'ultimo profilo non poteva dunque essere nuovamente esaminato né sul punto, ormai irretrattabile, la sentenza di primo grado poteva essere riformata". La sentenza ha dunque accertato con constatazione in fatto che l'appello atteneva ad uno specifico punto in diritto che non coinvolgeva la questione relativa alla sussistenza o meno di una adeguata istanza di rimborso. Tale accertamento non è sindacabile in questa sede, e neppure è, in fondo, contestato dalla ricorrente che invoca una propria "evidente intenzione di sottoporre al vaglio dei giudici di secondo grado l'intera controversia" adducendo a riprova di questa circostanza la produzione di un documento (già allegato al fascicolo di primo grado). Mentre la deduzione di un motivo di appello non si può certo dedurre "per facta concludentia" dovendo invece risultare dalle espressioni verbali dell'atto di appello. Ciò in base al principio che vuole il passaggio in giudicato delle parti della sentenza di primo grado che non siano specificamente contestate;
ed è indubbio che altro è affermare che la decadenza triennale non si è realizzata perché al caso di specie era applicabile la prescrizione decennale, altro è affermare che la decadenza in questione è stata impedita tement va dalla presentazione di una regolare istanza. Si tratta infatti di due argomentazioni ben distinte, tanto che esse darebbero luogo a due motivi da esaminare in successione, restando assorbito il secondo in caso di accoglimento del primo. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Mik
p.q.m
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese che liquida in euro 1.100,00 (di cui 1.000 per onorari) oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 22 gennaio 2002. Je Presidente Il Relatore ay inolicola IL CANCELLIERE C1 Innocenzo ST DEPOSITATO NCELLERIATAT 3 APR. 200% Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo ST E N 6 8 O I 9 5 1 Z / . A 4 N / R 6 T A 2 S E I I . . R R G . L E P A L . R D A T . L U A B E B D A D I T I E A R S 1 I T T N 3 E R N 1 S E E . I S T A N E A M