CASS
Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2023, n. 37708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37708 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: MA ER nato a [...] il [...] MA DI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE ASSISE APPELLO ci TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 37708 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 23/05/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Assise d'Appello di Torino, pronunziandosi in fase di rinvio da questa Corte, che aveva accolto i ricorsi del Procuratore Generale e dell'imputato RO IO, ha ritenuto quest'ultimo responsabile a titolo di concorso anomalo con il figlio IC ex art 116 cp e con MO UE giudicato separataimente, per il delitto di omicidio aggravato dai futili motivi ai danni di IN AN;
lo ha assolto dal delitto di tentato omicidio ai danni di EL LU, avvenuto nello stesso contesto spazio temporale ed, in riforma della sentenza liberatoria annullata, ha condannato IC RO per il medesimo delitto di tentato omicidio nei confronti di EL in concorso con MO. IC RO è definitivamente condannato per l'omicidio di IN AN, avendo la Corte di Cassazione rigettato il ricorso presentato nel suo interesse, restando in discussione solo il tema della responsabilità quanto al tentativo di omicidio, oggetto dell'attuale impugnazione. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso IC RO tramite difensore di fiducia, articolando due motivi, qui enunciati nei limiti di cui all'ad 173 disp att. cpp. 1. Col primo ha lamentato il vizio di motivazione illogica, poiché la Corte di appello ha ritenuto il progetto delittuoso fin dall'origine condiviso da MO ed IC RO mentre la condotta del primo appariva imprevedibile e repentina, anche in considerazione del fatto che i tre imputati si erano portati armati sul luogo dei delitti ma essendo certi di trovarsi di fronte a non più di 5/6 avversari mentre il numero degli antagonisti era cresciuto fino a diventare una moltitudine. Per altro verso privi di riscontro probatorio, ed anzi smentiti dai dati acquisiti nel giudizio, sarebbero gli elementi, sui quali pure era fondata la decisione di ritenere il concorso del ricorrente nel delitto, della velocità dell'auto diretta da MO verso gli altri giovani e della ripetizione per due volte delle manovre spericolate da questi compiute. 1.1. La difesa soprattutto sottolinea il contrasto esistente tra quanto già ricostruito nel giudizio di merito circa la dinamica degli eventi e l'affermazione della Corte di appello, che aveva ritenuto come la condotta di MO alla guida del veicolo fosse realizzata pressoché contemporaneamente con gli spari provenienti da IC RO;
si sostiene che sul punto la stessa sentenza impugnata ha dato atto che l'azione di RO era intervenuta in fase di allontanamento del piazzale quando il coimputato se ne era già distaccato. Conclude il ricorrente che sarebbe illogico, quindi, ritenere - come ha fatto il Giudice di appello - che le azioni di MO a mezzo della vettura e di RO a mezzo dell'arma da fuoco sono interdipendenti tra di loro e ciascuna di esse è stata strumentale al rafforzamento dell'altrui volizione. 1.2 Infine, si censura la sentenza per non aver assolto all'obbligo motivazionale circa il ritenuto elemento soggettivo del delitto, alla luce della giurisprudenza di questa Corte in tema di concorso nel reato, essendosi limitati i Giudici del merito a giustificare la decisione sul punto semplicemente annotando che la condotta di guida realizzata da MO, sotto il profilo soggettivo non costituiva una circostanza imprevedibile eØ" la sua accettazione da parte del ricorrente, ne comporta la responsabilità a titolo di concorso nel reato. 1 2.Col secondo motivo è stata dedotta l'errata applicazione dell'ad 110 cp con particolare riguardo all'elemento psicologico del delitto in ipotesi di concorso. La difesa ricorda che la prima sentenza di appello aveva escluso che l'imputato avesse fornito un contributo materiale alla condotta realizzata da MO, essendo fuori discussione che tra i due al momento del fatto-reato fosse intervenuta una qualsiasi interazione verbale o fisica. Si ricordano in proposito gli approdi giurisprudenziali di legittimità per i quali il concorso nel reato presuppone la rappresentazione dell'evento e la partecipazione morale ad esso, sottolineandosi che il concorrente morale deve rappresentarsi ex ante il rischio di verificarsi dell'evento. 2.1.Sul complesso tema la Corte territoriale aveva reso una semplicistica motivazione, non avendo spiegato le ragioni per le quali l'attuale ricorrente avrebbe potuto fin dall'inizio rappresentarsi che MO avesse usato l'auto carne arma per colpire le persone presenti sul piazzale;
i Giudici di merito si erano limitati ad annotare che sarebbe stato prevedibile che la vendetta a tutti i costi potesse essere attuata anche con mezzi diversi dalle armi da fuoco, quali l'autovettura condotta da MO. Sul punto la difesa si duole dell'assenza di ogni riferimento probatorio a sostegno dell'affermazione, puntualizzando che il Giudice del rinvio sembrava aver ritenuto la responsabilità in applicazione del criterio dello sviluppo logicamente prevedibile, che però importerebbe, al più, una responsabilità per concorso anomalo ex art 116 Cp. 2.2. Il ricorrente individua ancora un profilo di contraddittorietà della motivazione nella intervenuta assoluzione del coimputato RO IO, per il quale la Corte torinese aveva ritenuta priva di riscontro probatorio la prevedibilità dell'evento ai danni di LO ma, rappresenta la difesa, nel ricorrere di presupposti fattuali identici per come emersi dalla ricostruzione dei fatti operata nel giudizio di merito. 2.3.Da ultimo si pone in risalto ancora una lacuna motivazionale, poiché la sentenza impugnata aveva ritenuto comprovato il dolo diretto in capo al coimputato MO, sulla base del solo dispositivo della sentenza emessa nei suoi confronti nel processo separato, sottolineando che in primo grado il coimputato era stato giudicato responsabile di lesioni colpose ed il giudizio di appello, di cui si evidenzia la mancanza definitività, aveva convalidato l'originaria accusa. La difesa assume che un'eventuale riqualificazione della responsabilità del coimputato a titolo colposo, renderebbe impossibile qualificare ex art 110 cp la responsabilità del ricorrente. Ha presentato ricorso RO IO, tramite difensore di fiducia articolando tre motivi, enunciati nei limiti di cui all'art 173 disp att. cpp. 3.Col primo si deduce la violazione del'art 627/3 cpp, poiché la sentenza rescindente aveva annullato la prima sentenza di appello ritenendo necessario, alla luce della possibile riqualificazione del concorso nel reato ai sensi dell'art 116 cp, la verifica della sussistenza 2 dell'aggravante dei futili motivi in relazione al delitto meno grave voluto. La Corte del rinvio, pur ritenendo la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso anomalo, aveva confermato l'aggravante in parola, dimenticando che RO IO non era presente ai fatti che avevano prodotto la reazione spropositata dei coimputati e la circostanza era, quindi, da lui ignorata e non comunicabile ai sensi dell'art 118 cp. 4.Tramite il secondo motivo la difesa pone la medesima questione circa la ritenuta aggravante deducendo vizio di motivazione illogica. Sostiene il ricorrente che il comportamento dei motociclisti che avevano allontanato i coimputati dal piazzale dove con le auto effettuavano manovre spericolate poteva configurarsi come minaccia aggravata e, pertanto, essere equiparabile ai comportamenti voluti da RO di minaccia o violenza privata, non essendo ravvisabile, quindi, la sproporzione caratteristica dell'aggravante in parola. Per altro verso si ripetono le argomentazioni circa l'assenza del ricorrente al momento in cui i coimputati erano stati costretti ad allontanarsi dal piazzale e si assume che i ragazzi avrebbero potuto raccontare a RO anche ricostruzioni diverse dei fatti, ritornando quindi, sul tema dell'ignoranza dei comportamenti che avevano dato luogo alla reazione dei coimputati, sotto il profilo del vizio di motivazione. 5.Nel terzo motivo ci si lamenta della mancanza di motivazione quanto all'individuazione della pena base e quanto all'applicazione delle riduzioni per attenuante e diminuente in misura minima.La Corte di appello ha individuato la pena base per il delitto di omicidio in misura uguale a quella fissata dal Gup in sede di rito abbreviato, trascurando che il quadro complessivo era stato ridimensionato. Quanto al secondo profilo si era giustificata l'applicazione delle attenuanti ex at 62 bis e della diminuente ex art 116 cp non nella misura con formule di stile. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. La difesa della parte civile OR IN ha depositato conclusioni e nota spese. La difesa di RO IO ha depositato note di replica alla requisitoria del PG, con le quali ha ribadito gli argomenti posti nel ricorso. La difesa di RO IC ha depositato memoria, con la quale ha dedotto che la Prima sezione di questa Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza nei confronti del coimputato MO, giudicato responsabile di tentato omicidio, ritenendo fondati i rilievi difensivi quanto alla carente motivazione riguardo alla diversa qualificazione del fatto come tentativo di omicidio, in relazione alla condanna intervenuta in primo grado per lesioni gravi. Ha allegato la sentenza rescindente chiedendone l'acquisizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 Il ricorso di RO IC è fondato per le ragioni di seguito esposte. 1.E' utile puntualizzare che l'imputato è definitivamente condannato per l'omicidio in danno di IN AN mentre, a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione del PG avverso la precedente pronunzia liberatoria, è stato condannato in fase di rinvio anche per il tentativo di omicidio in danno di LM su questa sola imputazione vertono i motivi dell'attuale ricorso. Con essi la difesa muove critiche di illogicità motivazionale e di errata applicazione dell'art 110 cp, con specifica sottolineatura quanto all'elemento psicologico, che sono fondate. 1.1. Prima di esaminare i motivi di ricorso - trattati unitariamente per la loro stretta connessione logica e per la sostanziale identità di questioni giuridiche sollevate - appare necessario ribadire le coordinate ermeneutiche in tema di concorso di persone, per quanto in rilievo nella fattispecie in esame, entro le quali verificarne la fondatezza o meno. Si è, infatti,in linea generale affermato, con orientamento costantemente seguito, che in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa, istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso, non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. (Sez. 2, Sentenza n. 43067 del 13/10/2021 Ud. (dep. 23/11/2021 ) Rv. 282295. Massime precedenti conformi: N. 10730 del 2009 Rv. 242849 - 01, N. 7643 del 2015 Rv. 262310.5ez. U, Sentenza n. 45276 del 30/10/2003 Ud. (dep. 24/11/2003 ) Rv. 226101. 1.2. Quanto al profilo soggettivo va ribadito che il contributo psichico rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen., in caso di azione collettiva, deve essere espressivo di condivisione dell'evento, in forma solo verbale o accompagnata da manifestazioni esteriori diverse dalla condotta tipica, ed idoneo a semplificare o agevolare l'ideazione o l'esecuzione dell'azione, anche se solo nei confronti di una parte consistente di compartecipi. (Sez. 1 , Sentenza n. 6237 del 15/09/2021 Ud. (dep. 22/02/2022 ) Rv. 282620. 2. A questo punto occorre rimarcare "in fatto" che appare indiscutibile che non risultano provati il previo concerto tra RO IC ed il coimputato MO circa la realizzazione delle condotte criminose, né la sussistenza di una chiara, se pure estemporanea, intesa verbale nel contesto di tempo in cui il secondo ha iniziato ad usare l'auto come strumento offensivo nei confronti del gruppo degli antagonisti. Su questo tema la sentenza impugnata incorre in una prima grave illogicità attribuendo un significato di comune intento tra i due ad un elemento che in sé, e considerato nel contesto probatorio ricostruito, appare, invero, incompatibile con la ritenuta comune volontà ed anzi 4 risulta razionalmente interpretabile nel senso contrario a quello ritenuto. Infatti, i Giudici del merito, dopo aver assegnato significato al fatto che IC avesse prelevato due armi, adoperabili da due persone, hanno posto in evidenza che offerta la disponibilità di un'arma da fuoco a MO, questi l'aveva rifiutata. Inopinatamente e senza una adeguata spiegazione, peraltro, al rifiuto di MO, è dato il valore di un primo ma preciso segnale di un comune intento vendicativo e, con evidente salto logico, in assenza di elementi probatori a sostegno, si è proseguito nel ritenere che per IC fosse prevedibile che la vendetta a tutti i costi potesse essere attuata anche con mezzi diversi dalle armi, quali l'auto condotta da MO;
in questo senso si attribuisce rilievo anche al fatto che le auto usate per risalire al piazzale fossero due e non una sola, aggiungendo che la seconda auto fosse considerata dai tre imputati quale strumento diversivo per agevolare la fuga, con annotazione contraddittoria rispetto alle precedenti e successive argomentazioni, per le quali il veicolo poteva essere adoperato e fu effettivamente usato quale strumento di offesa. 2.1. L'illogicità della premessa inficia l'intero percorso motivazionale successivo, il cui fulcro consiste nel valorizzare la quasi contemporaneità delle due azioni, quella di IC, che aveva sparato numerosi colpi di pistola verso terra ma in direzione del gruppo avverso e quella di MO, che con l'auto effettuava manovre spericolate, prendendo di mira i bikers, che trovava sulla sua traiettoria di guida. La motivazione si occupa in tal modo solo delle modalità esteriori delle condotte, registrandone la probabile simultaneità ma non affronta la questione centrale del ritenuto concorso di IC RO nell'azione di MO, costituito dalla consapevole volontà adesiva all' iniziativa di guida di quest'ultimo con finalità di lesione dell'integrità fisica di terzi. 2.2.Per altro verso non può non sottolinearsi ancora un profilo di erroneità in diritto e di illogicità interna alla motivazione, nel passaggio - pur valorizzato allo scopo di giudicare integrato il concorso nel delitto - in cui si è affermato che IC, titolare dell'auto guidata da MO si guardò bene dall'interrompere o perlomeno ostacolare il comportamento di guida spericolata del coimputato, quasi ipotizzando nei suoi confronti una sorta di posizione di garanzia collegata alla titolarità del veicolo - come segnala anche la difesa - che in sé appare molto problematica da sostenere ed in contrasto logico con l'intera ricostruzione della vicenda, pér Crquali i due imputati furono d'accordo nell'adoperare l'auto come strumento di offesa, oservazione che, quindi, risulta inutile allo scopo voluto. 3. All'esito di tale illogico itinerario argomentativo la Corte territoriale ha concluso che la condotta di MO per modalità, tempistica e strumentalità si era saldata con quella di IC fornendo un contributo causale determinante alla realizzazione del progetto delittuoso condiviso fin dall'origine, con volizione improntata verso l'offesa o indifferentemente verso la morte dei bikers;
ad ulteriore illustrazione dei motivi della decisione si è affermato che le azioni di MO e di IC erano risultate interdipendenti, essendo ciascuna strumentale al rafforzamento dell'altra,precisando che,sotto il profilo oggettivo la condotta di MO aveva fornito un contributo causale rilevante all'attuazione del progetto punitivo. 5 La motivazione - astrattamente corretta quanto all'apporto causale - appare meramente assertiva non avendo chiarito, se non attraverso le rilevate illogicità argomentative, la premessa logica e fattuale dell'epilogo decisorio, cioè la ritenuta condivisione del progetto delittuoso, nel quale l'uso del veicolo da parte di MO in funzione di violenza verso gli avversari sarebbe stato concordato in una qualunque forma con RO IC e da questi voluto in adesione al proposito del primo. 3.1. Su questo specifico punto, il cui rilievo è essenziale in tema di concorso nel delitto, la Corte torinese si è limitata ad asserire che la condotta del coimputato, non costituendo affatto circostanza imprevedibile, è stata accettata da RO IC, che ne deve rispondere a titolo di concorso pieno nel reato. Appare allora evidente l'errore in diritto compiuto dal Giudice di appello sul tema della rappresentazione dell'evento e della volontà adesiva dell'imputato all'intenzione criminosa del coimputato - errore segnalato con maggior efficacia nel secondo motivo di ricorso - poiché si è adoperato il criterio della prevedibilità dell'evento, tipico della fattispecie ex art 116 cp, per giudicare integrato il concorso pieno nel delitto ex art 110 cp. In proposito si vedano (Sez. 5 , Sentenza n. 306 del 18/11/2020 Ud. (dep. 07/01/2021 ) Rv. 280489 01.Massime precedenti Conformi: N. 34036 del 2013 Rv. 257251. 3.2. Può in definitiva affermarsi che il tema del coefficiente psicologico nel ritenuto concorso dell'imputato riguardo al tentativo di omicidio in danno di LO addebitato a MO è, in sostanza, rimasto inesplorato nella pronunzia in esame, poiché risolto con le apodittiche argomentazioni, di cui si è dato conto circa la quasi contemporaneità e l'interdipendenza delle condotte ed il ritenuto rafforzamento reciproco dei propositi criminali in relazione ai quali, peraltro, manca una congrua argomentazione esplicativa agganciata a specifiche evidenze probatorie. 3.3. Sul punto il Giudice di appello - come già annotato - neppure ha tenuto in considerazione la giurisprudenza di legittimità formatasi nel tempo e di recente ribadita, per la quale in tema di concorso di persone la partecipazione psichica sotto forma di istigazione richiede la prova che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitando un'apprezzabile sollecitazione idonea ad influenzare la volontà altrui. (Sez. 3 , Sentenza n. 30035 del 16/03/2021 Ud. (dep. 02/08/2021 ) Rv. 281968. 4.Va, infine, osservato che la tenuta logico-giuridica della sentenza impugnata appare ancora maggiormente vulnerata dall'esito della pronunzia della Prima sezione di questa Corte di cassazione emessa in data 28.10. 2022 e depositata dalla difesa - sentenza che ha annullato con rinvio la decisione nei confronti del coimputato MO, giudicato responsabile del tentato omicidio ai danni di LO. Infatti, la decisione in parola ha ritenuto fondati i rilievi difensivi quanto alla carente motivazione riguardo alla diversa qualificazione del fatto come tentativo di omicidio, in relazione alla condanna intervenuta in primo grado per lesioni gravi. 6 E 5.11 ricorso di IO RO è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. E' utile ricordare che il ricorrente è stato condannato per concorso con il figlio IC ex art 116 cp nell'omicidio di IN AN aggravato dai futili motivi mentre è definitivamente assolto dal delitto di tentato omicidio ai danni di EL ed i motivi di ricorso attengono alla ritenuta aggravante, oltre che alla determinazione della pena. Appare, inoltre, opportuno puntualizzare che l'imputato ha interesse all'eventuale accoglimento del ricorso e, quindi, alla sua proposizione, poiché la presenza dell'aggravante dei futili motivi, ritenuta integrata dai Giudici del merito, ha inciso in misura consistente nella determinazione della pena, nell'ambito della quale, nonostante il giudizio di prevalenza delle attenuanti, le riduzioni derivanti dalle attenuanti generiche e dalla diminuente ex ari: 116 cp non sono state calcolate per intero anche per la sussistenza dell'aggravante in parola, come esplicitamente affermato nella sentenza impugnata nella parte dedicata alla definizione del trattamento sanzionatorio. 5.1. Il primo e secondo motivo di ricorso sono esaminati congiuntamente, avendo criticato sotto i diversi profili di violazione della disposizione ex art 627 cpp e del vizio di motivazione illogica la sentenza impugnata quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dei futili motivi. Sul tema va ricordato che questa Corte regolatrice, con orientamento consolidato nel tempo e da ultimo ribadito, ha costantemente opinato che la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. (Sez. 5 , Sentenza n. 25940 del 30/06/2020 Ud. (dep. 11/09/2020) Rv. 280103. Massime precedenti conformi: N. 38377 del 2017 Rv. 271115 - 01, N. 59 del 2014 Rv. 258598.; N. 41052 del 2014 Rv. 260360. 5.2. La Corte territoriale ha fatto buon uso dei suindicati principi, puntualizzando, in coerenza con quanto sul punto indicato nella sentenza rescindente, che, a seguito del mutamento del titolo del concorso, ritenuto nel giudizio rescissorio ex art 116 cp, occorreva relazionare l'aggravante dei futili motivi non più al delitto di omicidio, non voluto dall'imputato ma a quello effettivamente voluto. Ha,quindi, premesso la Corte di appello che nel processo di merito era stato dimostrato come RO IO avesse di mira un evento quanto meno di grave minaccia, di violenza privata ovvero lesivo dell'integrità fisica degli antagonisti. A sostegno dell'affermazione il Giudice di secondo grado ha posto in luce come l'imputato, dopo aver visto il figlio rientrare in casa ed armarsi con due pistole, era 'risalito, usando anche una seconda auto, con lui e con MO al piazzale ove era avvenuto il litigio con il gruppo degli Hells Angels;
egli era ben consapevole, quindi, del fatto che IC portasse le armi in modo visibile infilate nella cintola dei pantaloni e, non appena giunto sul posto, non solo nulla aveva fatto per distogliere il giovane dagli evidenti propositi criminali che intendeva realizzare ma si era a sua volta armato di un palanchino;
per tali modalità di condotta era dimostrata per comportamenti concludenti la 7 sua volontà di fornire sostegno alle intenzioni aggressive del figlio, che voleva dare una lezione agli antagonisti, ed ai conseguenti comportamenti lesivi da lui compiuti sparando più colpi di pistola in direzione del gruppo degli avversari, sfociati come esito finale nella morte di IN AN. 5.3. In base a tale ricostruzione del fatto la Corte torinese ha posto in luce come l'occasione che aveva dato origine alle suindicate condotte violente, di inusitata violenza, secondo la definizione dei Giudici del merito, era stato il precedente atteggiamento di coloro che occupavano il locale sul piazzale ove erano avvenuti i fatti;
il sito, infatti, era ritenuto di esclusiva disponibilità dei ragazzi del paese, che in più occasioni lo usavano per eseguire manovre spericolate con le auto, come nel caso concreto avevano fatto IC RO e MO, i quali, proprio per tali pericolose condotte di guida, erano stati "invitati" dai motociclisti ad andarsene dal posto;
nella logica,che appare aberrante al lume di normali criteri di logica ed esperienza umana,dei RO di voler riaffermare la propria sovranità sul luogo occorreva, quindi, punire i bikers che li avevano allontanati da esso;
a sottolineare l'assurdità dell'intero contesto in cui sono maturati gli episodi di grave violenza e quindi, la banalità della scaturigine delle condotte incriminate, la Corte territoriale ha razionalmente posto in luce che il piazzale sul quale si accampavano pretese di dominio era luogo aperto alla libera circolazione di tutti, veicoli e persone, e non era usufruibile come pista per corse di auto o per rally. Nel raffronto tra l'insulsaggine dello stimolo esterno e la sproporzionata reazione ad esso la Corte territoriale ha correttamente ritenuto la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi per come elaborata dalla citata lezione esegetica di questa Corte regolatrice. 5.4. A fronte di tale adeguata ed esatta spiegazione della decisione in nulla sono ravvisabili le violazioni ipotizzate dalla difesa, né le illogicità denunziate. La difesa, invero, affida le doglianze ad una versione alternativa della ricostruzione probatoria, secondo la quale l'imputato, non essendo presente all'antecedente fattuale che aveva provocato la reazione del figlio, non avrebbe, quindi, colto, la banalità dell'occasione e la sproporzione delle condotte di IC. Si tratta di impostazione che destina inevitabilmente il motivo all'inammissibilità, poichè secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944;in senso conforme : Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Per altro verso la censura difensiva neppure ha relazione con la complessiva motivazione resa dai Giudici del merito - innanzi sintetizzata - dalla quale emerge con evidenza che RO IO fosse stato messo a conoscenza dal figlio dell'antefatto, come del resto esplicitamente riportato nella sentenza impugnata - pagina dieci - nella parte in cui si è dato atto che durante il contatto telefonico intervenuto tra figlio e padre durante la prima discesa dal piazzale, il secondo 8 era stato messo al corrente dal primo di quanto poco avanti accaduto, passaggio esplicativo che il ricorrente non contesta con specifiche deduzioni. 5.5.Le considerazioni ora espresse danno conto delle ragioni per le quali anche il secondo motivo di ricorso, nel quale la difesa ha ipotizzato che i ragazzi potevano anche aver riferito a IO RO i fatti in modo diverso dal reale, subisca la medesima sorte di inammissibilità. Per altro verso, deve osservarsi che il secondo motivo appare di natura esclusivamente congetturale e, per questo generico, nella parte in cui sostiene che le condotte realizzate dai bikers potrebbero configurarsi come minacciose o violente, e quindi, sarebbe insussistente la sproporzione tra esse ed i comportamenti di RO IO, di segno uguale e contrario, poiché la sentenza impugnata in nessun passaggio dà conto di condotte di tale natura da parte del gruppo dei motociclisti. 6.Inammissibile è il terzo motivo del ricorso, col quale si propongono doglianze quanto al trattamento sanzionatorio. La difesa sembra non considerare che la pena base del delitto di omicidio è stata determinata in misura molto vicina al minimo ed il leggero scostamento è giustificato tramite la esatta valutazione dei parametri ex art 133 cp, in riferimento all'elevata gravità delle modalità dell'azione mentre la determinazione delle riduzioni derivanti dalla diminuente ex art 116 cp e dalle attenuanti generiche è spiegata - come già annotato - tramite il peso dell'aggravante dei futili motivi e per il riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante il comportamento processuale non lineare mantenuto dall'imputato. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la sentenza impugnata va annullata nei confronti di RO IC con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.II ricorso di RO IO è dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende,oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato,come da dispositivo.
PQM
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RO IC con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile il ric:orso di RO IO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, RO IO alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarai liquidata dalla Corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 1.15/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Deciso il 23.5.2023
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 37708 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 23/05/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Assise d'Appello di Torino, pronunziandosi in fase di rinvio da questa Corte, che aveva accolto i ricorsi del Procuratore Generale e dell'imputato RO IO, ha ritenuto quest'ultimo responsabile a titolo di concorso anomalo con il figlio IC ex art 116 cp e con MO UE giudicato separataimente, per il delitto di omicidio aggravato dai futili motivi ai danni di IN AN;
lo ha assolto dal delitto di tentato omicidio ai danni di EL LU, avvenuto nello stesso contesto spazio temporale ed, in riforma della sentenza liberatoria annullata, ha condannato IC RO per il medesimo delitto di tentato omicidio nei confronti di EL in concorso con MO. IC RO è definitivamente condannato per l'omicidio di IN AN, avendo la Corte di Cassazione rigettato il ricorso presentato nel suo interesse, restando in discussione solo il tema della responsabilità quanto al tentativo di omicidio, oggetto dell'attuale impugnazione. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso IC RO tramite difensore di fiducia, articolando due motivi, qui enunciati nei limiti di cui all'ad 173 disp att. cpp. 1. Col primo ha lamentato il vizio di motivazione illogica, poiché la Corte di appello ha ritenuto il progetto delittuoso fin dall'origine condiviso da MO ed IC RO mentre la condotta del primo appariva imprevedibile e repentina, anche in considerazione del fatto che i tre imputati si erano portati armati sul luogo dei delitti ma essendo certi di trovarsi di fronte a non più di 5/6 avversari mentre il numero degli antagonisti era cresciuto fino a diventare una moltitudine. Per altro verso privi di riscontro probatorio, ed anzi smentiti dai dati acquisiti nel giudizio, sarebbero gli elementi, sui quali pure era fondata la decisione di ritenere il concorso del ricorrente nel delitto, della velocità dell'auto diretta da MO verso gli altri giovani e della ripetizione per due volte delle manovre spericolate da questi compiute. 1.1. La difesa soprattutto sottolinea il contrasto esistente tra quanto già ricostruito nel giudizio di merito circa la dinamica degli eventi e l'affermazione della Corte di appello, che aveva ritenuto come la condotta di MO alla guida del veicolo fosse realizzata pressoché contemporaneamente con gli spari provenienti da IC RO;
si sostiene che sul punto la stessa sentenza impugnata ha dato atto che l'azione di RO era intervenuta in fase di allontanamento del piazzale quando il coimputato se ne era già distaccato. Conclude il ricorrente che sarebbe illogico, quindi, ritenere - come ha fatto il Giudice di appello - che le azioni di MO a mezzo della vettura e di RO a mezzo dell'arma da fuoco sono interdipendenti tra di loro e ciascuna di esse è stata strumentale al rafforzamento dell'altrui volizione. 1.2 Infine, si censura la sentenza per non aver assolto all'obbligo motivazionale circa il ritenuto elemento soggettivo del delitto, alla luce della giurisprudenza di questa Corte in tema di concorso nel reato, essendosi limitati i Giudici del merito a giustificare la decisione sul punto semplicemente annotando che la condotta di guida realizzata da MO, sotto il profilo soggettivo non costituiva una circostanza imprevedibile eØ" la sua accettazione da parte del ricorrente, ne comporta la responsabilità a titolo di concorso nel reato. 1 2.Col secondo motivo è stata dedotta l'errata applicazione dell'ad 110 cp con particolare riguardo all'elemento psicologico del delitto in ipotesi di concorso. La difesa ricorda che la prima sentenza di appello aveva escluso che l'imputato avesse fornito un contributo materiale alla condotta realizzata da MO, essendo fuori discussione che tra i due al momento del fatto-reato fosse intervenuta una qualsiasi interazione verbale o fisica. Si ricordano in proposito gli approdi giurisprudenziali di legittimità per i quali il concorso nel reato presuppone la rappresentazione dell'evento e la partecipazione morale ad esso, sottolineandosi che il concorrente morale deve rappresentarsi ex ante il rischio di verificarsi dell'evento. 2.1.Sul complesso tema la Corte territoriale aveva reso una semplicistica motivazione, non avendo spiegato le ragioni per le quali l'attuale ricorrente avrebbe potuto fin dall'inizio rappresentarsi che MO avesse usato l'auto carne arma per colpire le persone presenti sul piazzale;
i Giudici di merito si erano limitati ad annotare che sarebbe stato prevedibile che la vendetta a tutti i costi potesse essere attuata anche con mezzi diversi dalle armi da fuoco, quali l'autovettura condotta da MO. Sul punto la difesa si duole dell'assenza di ogni riferimento probatorio a sostegno dell'affermazione, puntualizzando che il Giudice del rinvio sembrava aver ritenuto la responsabilità in applicazione del criterio dello sviluppo logicamente prevedibile, che però importerebbe, al più, una responsabilità per concorso anomalo ex art 116 Cp. 2.2. Il ricorrente individua ancora un profilo di contraddittorietà della motivazione nella intervenuta assoluzione del coimputato RO IO, per il quale la Corte torinese aveva ritenuta priva di riscontro probatorio la prevedibilità dell'evento ai danni di LO ma, rappresenta la difesa, nel ricorrere di presupposti fattuali identici per come emersi dalla ricostruzione dei fatti operata nel giudizio di merito. 2.3.Da ultimo si pone in risalto ancora una lacuna motivazionale, poiché la sentenza impugnata aveva ritenuto comprovato il dolo diretto in capo al coimputato MO, sulla base del solo dispositivo della sentenza emessa nei suoi confronti nel processo separato, sottolineando che in primo grado il coimputato era stato giudicato responsabile di lesioni colpose ed il giudizio di appello, di cui si evidenzia la mancanza definitività, aveva convalidato l'originaria accusa. La difesa assume che un'eventuale riqualificazione della responsabilità del coimputato a titolo colposo, renderebbe impossibile qualificare ex art 110 cp la responsabilità del ricorrente. Ha presentato ricorso RO IO, tramite difensore di fiducia articolando tre motivi, enunciati nei limiti di cui all'art 173 disp att. cpp. 3.Col primo si deduce la violazione del'art 627/3 cpp, poiché la sentenza rescindente aveva annullato la prima sentenza di appello ritenendo necessario, alla luce della possibile riqualificazione del concorso nel reato ai sensi dell'art 116 cp, la verifica della sussistenza 2 dell'aggravante dei futili motivi in relazione al delitto meno grave voluto. La Corte del rinvio, pur ritenendo la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso anomalo, aveva confermato l'aggravante in parola, dimenticando che RO IO non era presente ai fatti che avevano prodotto la reazione spropositata dei coimputati e la circostanza era, quindi, da lui ignorata e non comunicabile ai sensi dell'art 118 cp. 4.Tramite il secondo motivo la difesa pone la medesima questione circa la ritenuta aggravante deducendo vizio di motivazione illogica. Sostiene il ricorrente che il comportamento dei motociclisti che avevano allontanato i coimputati dal piazzale dove con le auto effettuavano manovre spericolate poteva configurarsi come minaccia aggravata e, pertanto, essere equiparabile ai comportamenti voluti da RO di minaccia o violenza privata, non essendo ravvisabile, quindi, la sproporzione caratteristica dell'aggravante in parola. Per altro verso si ripetono le argomentazioni circa l'assenza del ricorrente al momento in cui i coimputati erano stati costretti ad allontanarsi dal piazzale e si assume che i ragazzi avrebbero potuto raccontare a RO anche ricostruzioni diverse dei fatti, ritornando quindi, sul tema dell'ignoranza dei comportamenti che avevano dato luogo alla reazione dei coimputati, sotto il profilo del vizio di motivazione. 5.Nel terzo motivo ci si lamenta della mancanza di motivazione quanto all'individuazione della pena base e quanto all'applicazione delle riduzioni per attenuante e diminuente in misura minima.La Corte di appello ha individuato la pena base per il delitto di omicidio in misura uguale a quella fissata dal Gup in sede di rito abbreviato, trascurando che il quadro complessivo era stato ridimensionato. Quanto al secondo profilo si era giustificata l'applicazione delle attenuanti ex at 62 bis e della diminuente ex art 116 cp non nella misura con formule di stile. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. La difesa della parte civile OR IN ha depositato conclusioni e nota spese. La difesa di RO IO ha depositato note di replica alla requisitoria del PG, con le quali ha ribadito gli argomenti posti nel ricorso. La difesa di RO IC ha depositato memoria, con la quale ha dedotto che la Prima sezione di questa Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza nei confronti del coimputato MO, giudicato responsabile di tentato omicidio, ritenendo fondati i rilievi difensivi quanto alla carente motivazione riguardo alla diversa qualificazione del fatto come tentativo di omicidio, in relazione alla condanna intervenuta in primo grado per lesioni gravi. Ha allegato la sentenza rescindente chiedendone l'acquisizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 Il ricorso di RO IC è fondato per le ragioni di seguito esposte. 1.E' utile puntualizzare che l'imputato è definitivamente condannato per l'omicidio in danno di IN AN mentre, a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione del PG avverso la precedente pronunzia liberatoria, è stato condannato in fase di rinvio anche per il tentativo di omicidio in danno di LM su questa sola imputazione vertono i motivi dell'attuale ricorso. Con essi la difesa muove critiche di illogicità motivazionale e di errata applicazione dell'art 110 cp, con specifica sottolineatura quanto all'elemento psicologico, che sono fondate. 1.1. Prima di esaminare i motivi di ricorso - trattati unitariamente per la loro stretta connessione logica e per la sostanziale identità di questioni giuridiche sollevate - appare necessario ribadire le coordinate ermeneutiche in tema di concorso di persone, per quanto in rilievo nella fattispecie in esame, entro le quali verificarne la fondatezza o meno. Si è, infatti,in linea generale affermato, con orientamento costantemente seguito, che in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa, istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso, non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. (Sez. 2, Sentenza n. 43067 del 13/10/2021 Ud. (dep. 23/11/2021 ) Rv. 282295. Massime precedenti conformi: N. 10730 del 2009 Rv. 242849 - 01, N. 7643 del 2015 Rv. 262310.5ez. U, Sentenza n. 45276 del 30/10/2003 Ud. (dep. 24/11/2003 ) Rv. 226101. 1.2. Quanto al profilo soggettivo va ribadito che il contributo psichico rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen., in caso di azione collettiva, deve essere espressivo di condivisione dell'evento, in forma solo verbale o accompagnata da manifestazioni esteriori diverse dalla condotta tipica, ed idoneo a semplificare o agevolare l'ideazione o l'esecuzione dell'azione, anche se solo nei confronti di una parte consistente di compartecipi. (Sez. 1 , Sentenza n. 6237 del 15/09/2021 Ud. (dep. 22/02/2022 ) Rv. 282620. 2. A questo punto occorre rimarcare "in fatto" che appare indiscutibile che non risultano provati il previo concerto tra RO IC ed il coimputato MO circa la realizzazione delle condotte criminose, né la sussistenza di una chiara, se pure estemporanea, intesa verbale nel contesto di tempo in cui il secondo ha iniziato ad usare l'auto come strumento offensivo nei confronti del gruppo degli antagonisti. Su questo tema la sentenza impugnata incorre in una prima grave illogicità attribuendo un significato di comune intento tra i due ad un elemento che in sé, e considerato nel contesto probatorio ricostruito, appare, invero, incompatibile con la ritenuta comune volontà ed anzi 4 risulta razionalmente interpretabile nel senso contrario a quello ritenuto. Infatti, i Giudici del merito, dopo aver assegnato significato al fatto che IC avesse prelevato due armi, adoperabili da due persone, hanno posto in evidenza che offerta la disponibilità di un'arma da fuoco a MO, questi l'aveva rifiutata. Inopinatamente e senza una adeguata spiegazione, peraltro, al rifiuto di MO, è dato il valore di un primo ma preciso segnale di un comune intento vendicativo e, con evidente salto logico, in assenza di elementi probatori a sostegno, si è proseguito nel ritenere che per IC fosse prevedibile che la vendetta a tutti i costi potesse essere attuata anche con mezzi diversi dalle armi, quali l'auto condotta da MO;
in questo senso si attribuisce rilievo anche al fatto che le auto usate per risalire al piazzale fossero due e non una sola, aggiungendo che la seconda auto fosse considerata dai tre imputati quale strumento diversivo per agevolare la fuga, con annotazione contraddittoria rispetto alle precedenti e successive argomentazioni, per le quali il veicolo poteva essere adoperato e fu effettivamente usato quale strumento di offesa. 2.1. L'illogicità della premessa inficia l'intero percorso motivazionale successivo, il cui fulcro consiste nel valorizzare la quasi contemporaneità delle due azioni, quella di IC, che aveva sparato numerosi colpi di pistola verso terra ma in direzione del gruppo avverso e quella di MO, che con l'auto effettuava manovre spericolate, prendendo di mira i bikers, che trovava sulla sua traiettoria di guida. La motivazione si occupa in tal modo solo delle modalità esteriori delle condotte, registrandone la probabile simultaneità ma non affronta la questione centrale del ritenuto concorso di IC RO nell'azione di MO, costituito dalla consapevole volontà adesiva all' iniziativa di guida di quest'ultimo con finalità di lesione dell'integrità fisica di terzi. 2.2.Per altro verso non può non sottolinearsi ancora un profilo di erroneità in diritto e di illogicità interna alla motivazione, nel passaggio - pur valorizzato allo scopo di giudicare integrato il concorso nel delitto - in cui si è affermato che IC, titolare dell'auto guidata da MO si guardò bene dall'interrompere o perlomeno ostacolare il comportamento di guida spericolata del coimputato, quasi ipotizzando nei suoi confronti una sorta di posizione di garanzia collegata alla titolarità del veicolo - come segnala anche la difesa - che in sé appare molto problematica da sostenere ed in contrasto logico con l'intera ricostruzione della vicenda, pér Crquali i due imputati furono d'accordo nell'adoperare l'auto come strumento di offesa, oservazione che, quindi, risulta inutile allo scopo voluto. 3. All'esito di tale illogico itinerario argomentativo la Corte territoriale ha concluso che la condotta di MO per modalità, tempistica e strumentalità si era saldata con quella di IC fornendo un contributo causale determinante alla realizzazione del progetto delittuoso condiviso fin dall'origine, con volizione improntata verso l'offesa o indifferentemente verso la morte dei bikers;
ad ulteriore illustrazione dei motivi della decisione si è affermato che le azioni di MO e di IC erano risultate interdipendenti, essendo ciascuna strumentale al rafforzamento dell'altra,precisando che,sotto il profilo oggettivo la condotta di MO aveva fornito un contributo causale rilevante all'attuazione del progetto punitivo. 5 La motivazione - astrattamente corretta quanto all'apporto causale - appare meramente assertiva non avendo chiarito, se non attraverso le rilevate illogicità argomentative, la premessa logica e fattuale dell'epilogo decisorio, cioè la ritenuta condivisione del progetto delittuoso, nel quale l'uso del veicolo da parte di MO in funzione di violenza verso gli avversari sarebbe stato concordato in una qualunque forma con RO IC e da questi voluto in adesione al proposito del primo. 3.1. Su questo specifico punto, il cui rilievo è essenziale in tema di concorso nel delitto, la Corte torinese si è limitata ad asserire che la condotta del coimputato, non costituendo affatto circostanza imprevedibile, è stata accettata da RO IC, che ne deve rispondere a titolo di concorso pieno nel reato. Appare allora evidente l'errore in diritto compiuto dal Giudice di appello sul tema della rappresentazione dell'evento e della volontà adesiva dell'imputato all'intenzione criminosa del coimputato - errore segnalato con maggior efficacia nel secondo motivo di ricorso - poiché si è adoperato il criterio della prevedibilità dell'evento, tipico della fattispecie ex art 116 cp, per giudicare integrato il concorso pieno nel delitto ex art 110 cp. In proposito si vedano (Sez. 5 , Sentenza n. 306 del 18/11/2020 Ud. (dep. 07/01/2021 ) Rv. 280489 01.Massime precedenti Conformi: N. 34036 del 2013 Rv. 257251. 3.2. Può in definitiva affermarsi che il tema del coefficiente psicologico nel ritenuto concorso dell'imputato riguardo al tentativo di omicidio in danno di LO addebitato a MO è, in sostanza, rimasto inesplorato nella pronunzia in esame, poiché risolto con le apodittiche argomentazioni, di cui si è dato conto circa la quasi contemporaneità e l'interdipendenza delle condotte ed il ritenuto rafforzamento reciproco dei propositi criminali in relazione ai quali, peraltro, manca una congrua argomentazione esplicativa agganciata a specifiche evidenze probatorie. 3.3. Sul punto il Giudice di appello - come già annotato - neppure ha tenuto in considerazione la giurisprudenza di legittimità formatasi nel tempo e di recente ribadita, per la quale in tema di concorso di persone la partecipazione psichica sotto forma di istigazione richiede la prova che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitando un'apprezzabile sollecitazione idonea ad influenzare la volontà altrui. (Sez. 3 , Sentenza n. 30035 del 16/03/2021 Ud. (dep. 02/08/2021 ) Rv. 281968. 4.Va, infine, osservato che la tenuta logico-giuridica della sentenza impugnata appare ancora maggiormente vulnerata dall'esito della pronunzia della Prima sezione di questa Corte di cassazione emessa in data 28.10. 2022 e depositata dalla difesa - sentenza che ha annullato con rinvio la decisione nei confronti del coimputato MO, giudicato responsabile del tentato omicidio ai danni di LO. Infatti, la decisione in parola ha ritenuto fondati i rilievi difensivi quanto alla carente motivazione riguardo alla diversa qualificazione del fatto come tentativo di omicidio, in relazione alla condanna intervenuta in primo grado per lesioni gravi. 6 E 5.11 ricorso di IO RO è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. E' utile ricordare che il ricorrente è stato condannato per concorso con il figlio IC ex art 116 cp nell'omicidio di IN AN aggravato dai futili motivi mentre è definitivamente assolto dal delitto di tentato omicidio ai danni di EL ed i motivi di ricorso attengono alla ritenuta aggravante, oltre che alla determinazione della pena. Appare, inoltre, opportuno puntualizzare che l'imputato ha interesse all'eventuale accoglimento del ricorso e, quindi, alla sua proposizione, poiché la presenza dell'aggravante dei futili motivi, ritenuta integrata dai Giudici del merito, ha inciso in misura consistente nella determinazione della pena, nell'ambito della quale, nonostante il giudizio di prevalenza delle attenuanti, le riduzioni derivanti dalle attenuanti generiche e dalla diminuente ex ari: 116 cp non sono state calcolate per intero anche per la sussistenza dell'aggravante in parola, come esplicitamente affermato nella sentenza impugnata nella parte dedicata alla definizione del trattamento sanzionatorio. 5.1. Il primo e secondo motivo di ricorso sono esaminati congiuntamente, avendo criticato sotto i diversi profili di violazione della disposizione ex art 627 cpp e del vizio di motivazione illogica la sentenza impugnata quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dei futili motivi. Sul tema va ricordato che questa Corte regolatrice, con orientamento consolidato nel tempo e da ultimo ribadito, ha costantemente opinato che la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. (Sez. 5 , Sentenza n. 25940 del 30/06/2020 Ud. (dep. 11/09/2020) Rv. 280103. Massime precedenti conformi: N. 38377 del 2017 Rv. 271115 - 01, N. 59 del 2014 Rv. 258598.; N. 41052 del 2014 Rv. 260360. 5.2. La Corte territoriale ha fatto buon uso dei suindicati principi, puntualizzando, in coerenza con quanto sul punto indicato nella sentenza rescindente, che, a seguito del mutamento del titolo del concorso, ritenuto nel giudizio rescissorio ex art 116 cp, occorreva relazionare l'aggravante dei futili motivi non più al delitto di omicidio, non voluto dall'imputato ma a quello effettivamente voluto. Ha,quindi, premesso la Corte di appello che nel processo di merito era stato dimostrato come RO IO avesse di mira un evento quanto meno di grave minaccia, di violenza privata ovvero lesivo dell'integrità fisica degli antagonisti. A sostegno dell'affermazione il Giudice di secondo grado ha posto in luce come l'imputato, dopo aver visto il figlio rientrare in casa ed armarsi con due pistole, era 'risalito, usando anche una seconda auto, con lui e con MO al piazzale ove era avvenuto il litigio con il gruppo degli Hells Angels;
egli era ben consapevole, quindi, del fatto che IC portasse le armi in modo visibile infilate nella cintola dei pantaloni e, non appena giunto sul posto, non solo nulla aveva fatto per distogliere il giovane dagli evidenti propositi criminali che intendeva realizzare ma si era a sua volta armato di un palanchino;
per tali modalità di condotta era dimostrata per comportamenti concludenti la 7 sua volontà di fornire sostegno alle intenzioni aggressive del figlio, che voleva dare una lezione agli antagonisti, ed ai conseguenti comportamenti lesivi da lui compiuti sparando più colpi di pistola in direzione del gruppo degli avversari, sfociati come esito finale nella morte di IN AN. 5.3. In base a tale ricostruzione del fatto la Corte torinese ha posto in luce come l'occasione che aveva dato origine alle suindicate condotte violente, di inusitata violenza, secondo la definizione dei Giudici del merito, era stato il precedente atteggiamento di coloro che occupavano il locale sul piazzale ove erano avvenuti i fatti;
il sito, infatti, era ritenuto di esclusiva disponibilità dei ragazzi del paese, che in più occasioni lo usavano per eseguire manovre spericolate con le auto, come nel caso concreto avevano fatto IC RO e MO, i quali, proprio per tali pericolose condotte di guida, erano stati "invitati" dai motociclisti ad andarsene dal posto;
nella logica,che appare aberrante al lume di normali criteri di logica ed esperienza umana,dei RO di voler riaffermare la propria sovranità sul luogo occorreva, quindi, punire i bikers che li avevano allontanati da esso;
a sottolineare l'assurdità dell'intero contesto in cui sono maturati gli episodi di grave violenza e quindi, la banalità della scaturigine delle condotte incriminate, la Corte territoriale ha razionalmente posto in luce che il piazzale sul quale si accampavano pretese di dominio era luogo aperto alla libera circolazione di tutti, veicoli e persone, e non era usufruibile come pista per corse di auto o per rally. Nel raffronto tra l'insulsaggine dello stimolo esterno e la sproporzionata reazione ad esso la Corte territoriale ha correttamente ritenuto la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi per come elaborata dalla citata lezione esegetica di questa Corte regolatrice. 5.4. A fronte di tale adeguata ed esatta spiegazione della decisione in nulla sono ravvisabili le violazioni ipotizzate dalla difesa, né le illogicità denunziate. La difesa, invero, affida le doglianze ad una versione alternativa della ricostruzione probatoria, secondo la quale l'imputato, non essendo presente all'antecedente fattuale che aveva provocato la reazione del figlio, non avrebbe, quindi, colto, la banalità dell'occasione e la sproporzione delle condotte di IC. Si tratta di impostazione che destina inevitabilmente il motivo all'inammissibilità, poichè secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944;in senso conforme : Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Per altro verso la censura difensiva neppure ha relazione con la complessiva motivazione resa dai Giudici del merito - innanzi sintetizzata - dalla quale emerge con evidenza che RO IO fosse stato messo a conoscenza dal figlio dell'antefatto, come del resto esplicitamente riportato nella sentenza impugnata - pagina dieci - nella parte in cui si è dato atto che durante il contatto telefonico intervenuto tra figlio e padre durante la prima discesa dal piazzale, il secondo 8 era stato messo al corrente dal primo di quanto poco avanti accaduto, passaggio esplicativo che il ricorrente non contesta con specifiche deduzioni. 5.5.Le considerazioni ora espresse danno conto delle ragioni per le quali anche il secondo motivo di ricorso, nel quale la difesa ha ipotizzato che i ragazzi potevano anche aver riferito a IO RO i fatti in modo diverso dal reale, subisca la medesima sorte di inammissibilità. Per altro verso, deve osservarsi che il secondo motivo appare di natura esclusivamente congetturale e, per questo generico, nella parte in cui sostiene che le condotte realizzate dai bikers potrebbero configurarsi come minacciose o violente, e quindi, sarebbe insussistente la sproporzione tra esse ed i comportamenti di RO IO, di segno uguale e contrario, poiché la sentenza impugnata in nessun passaggio dà conto di condotte di tale natura da parte del gruppo dei motociclisti. 6.Inammissibile è il terzo motivo del ricorso, col quale si propongono doglianze quanto al trattamento sanzionatorio. La difesa sembra non considerare che la pena base del delitto di omicidio è stata determinata in misura molto vicina al minimo ed il leggero scostamento è giustificato tramite la esatta valutazione dei parametri ex art 133 cp, in riferimento all'elevata gravità delle modalità dell'azione mentre la determinazione delle riduzioni derivanti dalla diminuente ex art 116 cp e dalle attenuanti generiche è spiegata - come già annotato - tramite il peso dell'aggravante dei futili motivi e per il riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante il comportamento processuale non lineare mantenuto dall'imputato. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la sentenza impugnata va annullata nei confronti di RO IC con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.II ricorso di RO IO è dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende,oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato,come da dispositivo.
PQM
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RO IC con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile il ric:orso di RO IO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, RO IO alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarai liquidata dalla Corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 1.15/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Deciso il 23.5.2023