Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2007, n. 12695
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Sentenza 14 marzo 2007

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A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 L. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., escludeva che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui prevedeva l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero prima della entrata in vigore della legge, la Corte di cassazione, investita del ricorso del pubblico ministero dopo l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello, deve trasmettere gli atti alla Corte di appello per il giudizio, senza procedere all'annullamento dell'ordinanza gravata, che è priva di efficacia decisoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2007, n. 12695
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12695
    Data del deposito : 14 marzo 2007

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