Sentenza 14 marzo 2007
Massime • 1
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 L. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., escludeva che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui prevedeva l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero prima della entrata in vigore della legge, la Corte di cassazione, investita del ricorso del pubblico ministero dopo l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello, deve trasmettere gli atti alla Corte di appello per il giudizio, senza procedere all'annullamento dell'ordinanza gravata, che è priva di efficacia decisoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2007, n. 12695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12695 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 14/03/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 665
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 33656/2006
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
P.M. in proc. pen. a carico di:
1) FE EL, n. a Boiano il 20 agosto 1968;
2) TT NI, n. a Boiano il 19 dicembre 1968;
3) Di Re AR, n. a Boiano il 14 settembre 1969;
4) LO EN, n. a Boiano il 20 dicembre 1973;
avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso depositata il 15 marzo 2000;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. NAPPI Aniello;
udite le conclusioni del P.M. Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Campobasso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il pubblico ministero ricorre per cassazione dopo che, in applicazione della L. n. 46 del 2006, art. 10, è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso, che ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di rissa addebitato a EL FE, NI TT, AR Di Re e EN LO. La sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della citata norma transitoria, oltre che del novellato art. 593 c.p.p., impone la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Campobasso per la decisione nel merito dell'impugnazione originariamente proposta.
Infatti, per il principio tempus regit actum, il regime di impugnabilità delle sentenze va accertato con riferimento al momento della loro deliberazione. A questo principio derogava la L. n. 46 del 2006, art. 10, dettando una particolare disciplina transitoria della riforma dell'art. 593 c.p.p. Sicché, dichiarata incostituzionale sia tale norma sia la disciplina transitoria, ritorna applicabile il principio su enunciato, senza necessità di annullamento dell'ordinanza pronunciata in applicazione della norma caducata.
Questa ordinanza è in realtà priva di efficacia decisoria, tanto che ne era esclusa espressamente l'impugnabilità, essendo destinata solo a rimettere in termini l'appellante per poter convertire in ricorso per cassazione l'impugnazione originariamente proposta.
P.Q.M.
La Corte dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Campobasso per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2007