Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/1999, n. 1660
CASS
Sentenza 6 aprile 1999

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L'interesse nel procedimento che, a norma dell'art. 36, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. radica l'obbligo di astensione, consiste nella possibilità per il giudice di rivolgere a proprio vantaggio, anche solamente di ordine morale, l'attività giurisdizionale che è chiamato a svolgere nel processo. Ne deriva che un interesse rilevante ai fini dell'applicabilità della disposizione predetta è ravvisabile in capo al giudice che - sottoposto a procedimento disciplinare per comportamenti attinenti ad attività e provvedimenti giurisdizionali in precedenza adottati - sia poi chiamato a pronunciarsi nello stesso procedimento penale in relazione ai medesimi fatti; non vi è dubbio, infatti, che egli sia in tal caso condizionato dalla pendenza del procedimento disciplinare instaurato in conseguenza delle precedenti decisioni, essendo portato inevitabilmente a porsi il problema della possibile incidenza su di esso delle nuove statuizioni che è chiamato ad adottare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/1999, n. 1660
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1660
    Data del deposito : 6 aprile 1999

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