Sentenza 6 aprile 1999
Massime • 1
L'interesse nel procedimento che, a norma dell'art. 36, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. radica l'obbligo di astensione, consiste nella possibilità per il giudice di rivolgere a proprio vantaggio, anche solamente di ordine morale, l'attività giurisdizionale che è chiamato a svolgere nel processo. Ne deriva che un interesse rilevante ai fini dell'applicabilità della disposizione predetta è ravvisabile in capo al giudice che - sottoposto a procedimento disciplinare per comportamenti attinenti ad attività e provvedimenti giurisdizionali in precedenza adottati - sia poi chiamato a pronunciarsi nello stesso procedimento penale in relazione ai medesimi fatti; non vi è dubbio, infatti, che egli sia in tal caso condizionato dalla pendenza del procedimento disciplinare instaurato in conseguenza delle precedenti decisioni, essendo portato inevitabilmente a porsi il problema della possibile incidenza su di esso delle nuove statuizioni che è chiamato ad adottare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/1999, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola ZINGALE Presidente del 06/04/99
1.Dott. Franco MORELLI Consigliere SENTENZA
2. " Antonio ESPOSITO Consigliere N. 1660
3. " Francesco DE CHIARA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe D'ERRICO Consigliere N. 42199/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: UZ IN nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 23/9/1998 con la quale la Corte di Appello di Messina dichiarava la inammissibilità della dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del GUP del Tribunale di Messina;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Antonio Esposito;
Letto il parere del Pubblico Ministero nella persona del P.G. dr. Vincenzo Galgano che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
O S S E R V A
In data 13.3.998 il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina richiedeva al G.I.P. del Tribunale di quella città il rinvio a giudizio di UZ NO imputato, in concorso con altri, dei reati di cui agli artt. 110, 319, 322, 353, 355 e 640 cpv. c.p. nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto illeciti nella gestione della farmacia del policlinico universitario di Messina.
In data 19 settembre 1998 il UZ presentava -ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 co. 1 lett. a) e 37 co. 1 lett. a) c.p.p. - dichiarazione di ricusazione nei confronti del giudice dell'udienza preliminare, dott.ssa Ada TA portando a conoscenza della Corte di Appello che, da notizie apparse sulla stampa, il Ministro di G. e G., a seguito di inchiesta ispettiva condotta su uffici giudiziari di Messina, aveva richiesto al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di iniziare procedimento disciplinare nei confronti di numerosi magistrati messinesi, tra i quali la dott.ssa TA, in relazione a comportamenti dagli stessi tenuti nella gestione del suddetto procedimento penale a carico di esso UZ e altri.
Alla istanza di ricusazione, il ricorrente allegava, non solo la documentazione giornalistica riportante la suindicata notizia, ma anche la relazione della commissione parlamentare antimafia, prodotta dal P.G. all'udienza preliminare del 18 settembre 1998, contenente, a dire del ricusante, "durissime e nette censure rispetto ai comportamenti tenuti dalla dott.ssa TA sulla qualità di Giudice per le indagini preliminari nell'ambito del medesimo procedimento" e, precisamente,, in ordine ai tempi ed alle modalità del decreto di archiviazione emesso in data 22/10/1996 dalla stessa dott.ssa TA avente ad oggetto, sostanzialmente, i medesimi fatti per i quali era chiamata a giudicare all'udienza preliminare del 18 settembre 1998. Riportava, in proposito, il ricusante taluni passi della relazione in cui la commissione antimafia aveva stigmatizzato il comportamento della dott.ssa TA, e precisamente: a) "con sorprendente rapidità (dati i tempi della nostra giustizia), in data 22 ottobre 1996, ad appena undici giorni dalla richiesta del p.m., il G.I.P. dott.ssa Ada TA, trovava il tempo di esaminare decine di faldoni di atti ed emettere il decreto di archiviazione (anche, per il reato di falso ritenuto esplicitamente sussistente nella richiesta di archiviazione), motivato in appena dodici righe, con pieno accoglimento delle argomentazioni del p.m.". (pag. 15) b) "Argomentava, dunque, il G.I.P. che la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. si doveva presumere aderente in fatto al dato processuale e che ogni suo controllo sarebbe stato alquanto inutile poiché il processo, sempre a seguito di tale richiesta, sarebbe sicuramente naufragato in dibattimento: ma, allora, c'è da chiedersi a cosa dovrebbero servire nel nostro sistema processuale il vaglio del G.I.P. e quelle del dibattimento!" (pag. 22).
Ed invero, come risulta sempre dalla relazione in questione, la commissione antimafia rilevava che il G.I.P., dott.ssa TA "in data 15 settembre 1997 rigettava la richiesta (di proroga del P.M.) con un decreto nel quale manifestava anche un certo disappunto sia per la richiesta in sè, con la quale le si chiedeva di prorogare dopo quattro anni le indagini già ampiamente scadute, che per la precedente archiviazione (excusatio non petita)". "Si legge, infatti, nell'ordinanza di rigetto che il p.m. non avrebbe potuto chiedere la proroga in quanto:
a) si trattava del medesimo fatto diversamente qualificato, b) in relazione ai reati oggetto dell'archiviazione doveva prima chiedere la riapertura delle indagini come suggeritogli dal procuratore generale";
"......A proposito del decreto di archiviazione emesso da questo G.I.P., va puntualizzato che, pur convinti dell'obbligo del G.I.P. di esaminare tutti gli atti - ancorché sia difficile orientarsi in una marea di carte e faldoni spesso affastellati in maniera caotica e disordinata - di fatto, i limitati poteri del G.I.P., il quale non può svolgere di propria iniziativa attività istruttoria, rendono in concreto svuotato di ogni significato il potere di controllo del G.I.P.."
"Infatti, di fronte ad una richiesta di archiviazione, specie se per fatti assai complessi, il G.I.P. non può che prendere atto della motivazione del P.M. - che si presume aderente in fatto al dato processuale - e dell'affermazione dello stesso, secondo cui gli atti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio, essendo prevedibile che una richiesta di archiviazione da parte del P.M., organo dell'accusa e dominus del dibattimento, finirà inevitabilmente con il compromettere gli ulteriori sviluppi del processo". Per mera completezza espositiva, va rilevato che -dopo che la dott.ssa TA aveva disposto l'archiviazione degli atti in ordine a numerosi reati (artt. 318, 333, 323, 485 c.p.)- il P.M., a sua volta, aveva trasmesso il fascicolo processuale, per competenza, relativamente a vari episodi di truffa, alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Messina che aveva, però, elevato conflitto di competenza, risolto dalla Procura Generale di Messina la quale, dopo aver ravvisato nei fatti anche reati di competenza superiore, aveva, nella inerzia del p.m., avocato gli atti richiedendo, quindi, il rinvio a giudizio degli imputati - ivi compreso il UZ - in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 319, 322, 323, 353, 355, 479 e 640 cpv. c.p. per complessivi n. 78 capi di imputazione e per i quali era stata, appunto, fissata l'udienza preliminare innanzi alla dott.ssa TA in data 18 settembre 1998.
Ciò esposto, riteneva il ricusante che "gli accadimenti sopra ricordati determinavano certamente un interesse del G.I.P. nel procedimento poiché la nozione di interesse di cui all'art. 36 co. 1^ lett. a) c.p.p. richiamato dal successivo art. 37 co. 1 lett. a) includeva sicuramente i casi in cui anche per un coinvolgimento soltanto morale, poteva sorgere pregiudizio per l'imparzialità del giudice. Era indubbio, infatti, sulla circostanza che la dott.ssa TA era attualmente fortemente condizionata da censure mosse al suo operato con conseguente trasmissione di atti al Procuratore Generale della Cassazione per il promovimento dell'azione disciplinare. In una situazione siffatta, qualunque attività di giudizio, poteva apparire interessata: per dimostrare che non vi erano state passate leggerezze e superficialità ma anche per ribadire risoluzioni già adottate al solo scopo di confermare ponderatezza ed equanimità decisionale".
La Corte di Appello di Messina, con ordinanza del 23/9/1998, dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dal UZ che condannava al pagamento della somma di L.
3.000.000 a favore della Cassa delle ammende.
Avverso tale decisione ricorre per Cassazione il UZ deducendo, innanzitutto, ai-. sensi dell'art. 606 co. 1 lett.b) c.p.p., la violazione dell'art. 37 co. 1 lett. a) in relazione all'art. 36 co. 1 lett. a) c.p.p.. Ribadisce, in proposito, il ricorrente che ,gli accadimenti sopra ricordati (l'avvio di un procedimento disciplinare a seguito delle durissime censure espresse dalla Commissione antimafia aventi ad oggetto la precedente gestione del procedimento da parte del medesimo Giudice) determinavano, contrariamente all'apodittico assunto dell'ordinanza impugnata, un "interesse" del GUP nel procedimento atteso che la nozione di interesse di cui all'art. 36, comma 1, lett. a) c.p.p. -richiamato dal successivo art. 37, comma 1, lett. a)- era sicuramente riconducibile ai casi in cui, anche per un coinvolgimento soltanto di ordine "morale", poteva insorgere pregiudizio per l'imparzialità del giudice".
Lamentava il ricorrente che "l'interesse denunciato in sede di richiesta di ricusazione non era stato valutato dalla Corte d'Appello nella sua sostanza ma escluso sulla scorta del riferimento ad una massima giurisprudenziale che sembrava attinente alla fattispecie da deliberare soltanto perché estrapolata dal contesto della decisione in esame". In sostanza, "la Corte aveva omesso di valutare la portata della questione sottoposta alla sua deliberazione e l'importanza dell'evidente "interesse,, non solo di ordine morale volto all'eliminazione di sospetti in relazione al proprio operato ma anche concreto, posto che dalle censure e dal sospetto era sorto un procedimento disciplinare con tutte le implicazioni, anche di carattere sanzionatorio, da esso scaturenti".
Deduce, ancora, il ricorrente, ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) c.p.p., il vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento. Mancanza -Manifesta illogicità della motivazione. "La motivazione del provvedimento impugnato consisteva nel pedissequo richiamo di due massime giurisprudenziali, peraltro non attinenti alla fattispecie deliberata.
Si trattava di una non motivazione caratterizzata dall'assoluta assenza dei passaggi necessari e delle argomentazioni indispensabili al fine di rendere comprensibile l'intero iter logico seguito dal giudice per giungere alla conclusione adottata.
La decisione, peraltro, lungi dal contenere un solo riferimento alle deduzioni difensive, conteneva la trascrizione di massime giurisprudenziali tratte da decisioni assunte dal Supremo Collegio nell'ambito di fattispecie assolutamente diverse da quella che ne occupa".
Tanto esposto chiede il ricorrente l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento.
Il ricorso è fondato.
Nella dichiarazione di ricusazione l'istante aveva esplicitamente evidenziato - e lo ha ribadito nel ricorso per Cassazione - che "gli accadimenti sopra ricordati (l'avvio di un procedimento disciplinare a seguito delle durissime censure espresse dalla Commissione antimafia aventi ad oggetto la precedente gestione del procedimento da parte del medesimo giudice) determinavano un "interesse" del GUP nel procedimento atteso che la nozione di interesse di cui all'art.36, comma 1, lett. a) c.p.p. - richiamato dal successivo art. 37,
comma 1, lett. a) - era sicuramente riconducibile ai casi in cui anche per un coinvolgimento soltanto di ordine "morale" può insorgere pregiudizio per l'imparzialità del giudice". "Appariva fuori di ogni ragionevole dubbio che la dott.ssa TA, sottoposta a procedimento disciplinare a cagione dell'asserita irregolare gestione del medesimo procedimento, era fortemente condizionata nella sua azione di giudizio poiché qualunque atto sarebbe apparso "interessato" e volto ad escludere precedenti leggerezza e superficialità ovvero a ribadire risoluzioni già adottate al solo scopo di confermare ponderatezza ed equanimità decisionale".
Aveva, in tal modo, il ricusante posto un problema, di non poco rilievo, giuridicamente configurabile, che doveva essere affrontato e risolto, in concreto, dalla Corte di Appello che pur avendo dato atto, in conformità dei principi affermati da questa Corte di legittimità, che l'interesse cui fa riferimento l'art. 36 co. 1 lett. a) c.p.p., è quello per il quale il giudice ha la possibilità
di rivolgere attività giurisdizionale a proprio vantaggio anche se esso è di natura morale - si è limitata, in motivazione, a trascrivere massime di questa Corte regolatrice (enunciate, peraltro, nell'esaminare fattispecie del tutto diverse) senza svolgere alcun accertamento atto a verificare, se, di fatto, quell'assunto interesse di ordine morale - astrattamente idoneo a realizzare la previsione di cui all'art. 36 - fosse concretamente ravvisabile.
Riteneva, invero, la Corte di merito che non ricorreva, nella specie, 1 -. denunziata ipotesi di ricusazione prevista dall'art. 36 co. 1, lett. a) del codice di rito, e, richiamandosi a due decisioni di questa Suprema Corte di legittimità, così motivava:
- "che l'"interesse del procedimento", cui fa riferimento l'art. 36 co. 1 lett. a) c.p.p., è quello per il quale il giudice ha la possibilità di rivolgere a proprio vantaggio economico o morale l'attività giurisdizionale che è stato chiamato a svolgere nel processo oppure quello che si è venuto a creare sulla base di rapporti personali svoltisi al di fuori del processo, mentre tale nozione è esclusa qualora il giudice abbia legittimamente svolto precedenti funzioni giurisdizionali non interferenti con i suoi personali interessi (cfr. Cass. N. 4452/98)";
. "che, specificamente, l'interesse che il giudice destinatario di dichiarazione di ricusazione nutre, quale persona, all'esercizio del diritto di difesa in un eventuale procedimento disciplinare, non è in conflitto con il suo dovere di imparzialità nell'esercizio della sua funzione nel processo, ma anzi ne presuppone l'osservanza (cfr. Cass. n. 2891/96)";
- "che, pertanto, deve ritenersi la manifesta infondatezza dell'istanza".
È facile, quindi, rilevare come la Corte di merito abbia esaurito la sua motivazione con il limitarsi a richiamare astrattamente due massime di questa Corte regolatrice, le quali, peraltro, non riguardavano la concreta fattispecie in questione essendo stata la prima estrapolata da una decisione avente ad oggetto la ricusazione del giudice il quale, chiamato a giudicare di un appello cautelare, aveva in precedenza partecipato al giudizio di riesame vertente sulla medesima misura, e la seconda estrapolato., da una decisione che escludeva la legittimazione del giudice ricusato a intervenire nel procedimento incidentale di ricusazione (ivi compresa la fase del gravame avverso il provvedimento che accoglieva la ricusazione) non essendo egli portatore di esigenze personali da far valere in quella sede e non venendo, in tal modo, limitato il suo diritto d i difesa nel futuro (eventuale) procedimento disciplinare. Del resto, il principio enunciato nella prima massima riportata dalla Corte di merito era proprio quello di cui la Corte stessa avrebbe dovuto verificarne la concreta ricorrenza avendo il ricorrente posto, come si è già osservato, il problema che l'interesse previsto dall'art. 36 c.p.p., ben poteva essere anche di natura morale e che d un interesse di tale natura poteva, nella concreta fattispecie, essere portatore il giudice ricusato.
Ciò posto, ritiene questa Corte regolatrice che deve essere ribadito il principio, già più volte affermato, che "l'interesse nel procedimento previsto dall'art. 36 1 co. Lett. a) c.p.p., consiste nella possibilità per il giudice di rivolgere a proprio vantaggio l'attività giurisdizionale che è chiamato a svolgere nel processo, vantaggio che non deve essere necessariamente economico ma che ben può essere anche solo di ordine morale (Cass. sez. VI, 5/3/1998, n. 2452, ric. Strazzullo R.V. n. 210839; id., 18/6/1998 n. 1711, ric. Cuccurullo, R.V. n. 211132).
Conseguentemente, deve affermarsi che un interesse di siffatta natura è senz'altro ravvisabile in capo al giudice che, - sottoposto a procedimento disciplinare per comportamenti attinenti ad attività e provvedimenti giurisdizionali in precedenza adottati nell'ambito di un procedimento penale - sia, poi, nuovamente chiamato a pronunziarsi nello stesso procedimento penale in relazione ai medesimi fatti. Non vi è dubbio, infatti, che egli sia, in tal caso, condizionato dalla pendenza del procedimento disciplinare instaurato in conseguenza della sua precedente decisione essendo egli, inevitabilmente, portato a porsi il problema della possibile incidenza sul procedimento disciplinare della nuova decisione.
Invero, il Giudice dell'udienza preliminare , che già abbia emanato un provvedimento (nella specie: decreto di archiviazione), in ordine al quale sia scaturito e sia pendente a carico dello stesso Giudice un procedimento disciplinare, diventa - ove, per il successivo evolversi dell'iter processuale, sia nuovamente chiamato a pronunziarsi sui medesimi fatti- portatore di un "interesse alla decisione" da poter far valer nel procedimento disciplinare nel quale il nuovo provvedimento può produrre effetti ai fini della valutazione del precedente comportamento processuale. In tale situazione di diretto coinvolgimento egli non è, e non può essere - come deve, invece, essere - rigorosamente "neutro" (privo, cioè, di qualsivoglia interesse) rispetto alla decisione di adottare con conseguente vulnerazione del principio di garanzia della imparzialità e terzietà del Giudice alla. cui tutela e osservanza presiedono le norme sulla astensione e ricusazione del giudice. Così correttamente inquadrato il problema giuridico sollevato dal ricorrente , è evidente che la Corte territoriale non ha fornito alcuna adeguata risposta al quesito sottopostole dal ricusante, incorrendo così nel vizio di omessa motivazione.
Avrebbe dovuto la Corte di merito - e dovrà farlo il giudice del rinvio - accertare se un siffatto interesse, giuridicamente rilevante, fosse concretamente ravvisabile in relazione al "pubblicizzato" procedimento disciplinare in ordine al quale andavano acclarati sia la effettiva;
sussistenza e attualità della pendenza (a carico del GIP ricusato) sia i termini e il contenuto della incolpazione con particolare e rigoroso accertamento della attinenza e dipendenza di essa con la pregressa attività giurisdizionale svolta dal giudicante in ordine agli stessi fatti oggetto di quel medesimo procedimento nel quale si è poi innestata la presente dichiarazione di ricusazione, in maniera da pervenire, non a generiche e apodittiche affermazioni di principio, ma a stabilire, in concreto, se il giudice, ricusato, sulla base dell'esito degli accertamenti prima indicati, sia effettivamente portatore di un interesse giuridicamente rilevante tale da coinvolgerlo nella vicenda processuale in modo da rendere l'attività giurisdizionale che egli è chiamato a svolgere obiettivamente suscettibile di procurargli un vantaggio sia pure. non economico ma soltanto di ordine morale (quale è sicuramente quello che possa riflettersi su di un procedimento disciplinare).
L'impugnata ordinanza deve, quindi, essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Messina per nuovo esame.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sez. penale, annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti vengano trasmessi alla Corte di Appello di Messina per nuovo esame.
Così deciso in Roma, in C.C., il 6 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 1999