CASS
Sentenza 24 aprile 1987
Sentenza 24 aprile 1987
Massime • 1
Il mutamento di destinazione d'uso di un immobile realizzato mediante opere di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo non è più preveduto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 ("norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive") come reato.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/1987, n. 6544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6544 |
| Data del deposito : | 24 aprile 1987 |
Testo completo
6544
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 24.4.1987
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA PENALE SEZIONE SENTENZA
N. 810 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. NARDI Presidente
1. Dott. SACORT Consigliere REGISTRO GENERALE
No
Tulgt N.30929/86 2.
WOW
IO IO CONTE SUPREMA DI
UFFICIO CORE "
Rilasciata copia studio ha pronunciato la seguente jubrielie 100 per diri MAN 1991 SENTENZA
IL CANCELLIERE
| sul ricorso proposto da
1 ) ON NO, nato il [...] in [...], ivi residente;
-
2 ) DO IV, nata il [...] in [...], ivi resi= L.
dente; - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
: UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio al SIG. GIROmin
1000 per diritti L.
23 MAG. 1994 avverso la sentenza emessa il 16 aprile 1986 dal Pretore di IL CANCELLIERE · IG nei confronti di essi ricorrenti }
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Montoro
Mod 82 Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. Frangini
che ha concluso per annullamento senza rinvio perché il fatto non più preveduto dalla legge come reato;
Svolgimento del processo
Il 16 aprile 1986 il Pretore di IG condannava IN
NI e IV DO alla pena di £. 50.000 di ammenda cia= scuno per il reato di cui agli artt. 110 C.P. e 17-lett. A legge
28 gennaio 1977 nr. 10, loro contestato perchè nell'aprile 1984 avevano mutato la destinazione d'uso di alcuni locali da ma=
gazzino ad abitazione mediante opere edilizie, quali l'eliminaz. zione di un balcone, senza la preventiva concessione sindaca=
le. -
Ricorrevano per, cassazione gli imputati, i quali deducevanc
1'errota applicazione di legge perchè il Pretore avrebbe omesso di accertare i tempi reali di esecuzione dei lavori cons testati ai fini di cui alla legge di sanatoria del 28.2.1985 nr. 47, dal momento che essi erano in grado di provare, per documenti, come i magazzini in questione fossero stati predi= sposti sin dal 1974, epoca di costruzione di tutto l'immobile, per essere utilizzati in futuro quali abitazione e come l'in' tervento effettuato nell'aprile 1984 fosse un semplice adatta= mento con rifiniture interne, che non avevano il carattere di opere edilizie in senso tecnico.
-
Chiedevano, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
motivi della decisione
Questa Corte ha già ritenuto (v. Sez. III, ud. 3 marzo 1987, pres. Accinni, rel. Montoro. P.M. Guasco, ric. Deffenu e Merew), che il nuovo Tegime delle destinazioni d'uso degli immobili attribuito dalla legge 28.2.1985 nr. 47 alla sfera legislativa delle Regioni disciplina le variazioni, nel senso che anche quando sia richiesta la preventiva autorizzazione del Sindaco
e questa manchi, le stesse non costituiscono più il reato di cui all'art. 17 lett. A della legge del 1977, siccome sostitui to dall'art. 20 di quella del 1985, ma sono soggette alle san' zioni amministrative previste dall'art. 10 di quest'ultima.
-
Nel caso in esame si tratta appunto di variazione della
-
-
destinazionc d'uso di un immobile preesistente con opere edi= lizie, per cui era necessaria la preventiva autorizzazionc del
Sindaco, consistendo - come è facile rilevare dagli accerta= menti compiuti dai tecnici comunali di Corinaldo in opere propriamente interne (creazione della cucina e di un bagno ), nella chiusura di un balcone e nella trasformazione in finestre di altre due aperture, senza modifiche della sagoma perimetrale e della struttura costruttiva.
-
Siffatto intervento è classificabile tra quelli che nel ri= spetto degli elementi tipologici, formali e strutturali di un organism edilizio già esistente - ne consentano diversa destit nazione d'uso con gli stessi compatibile;
vale a dire: tra quelli così definiti dall'art. 31 lett. C della legge 5.8.1978 nr. 457, per i quali il combinato disposto degli artt. 48 s.1.
e 7 del D.L. 23.1.1982 nr. 9, convertito in legge 25.3.1982 nr. 94, ha sostituito la concessione con una autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori. -
Sicchè, essendo ormai il fatto solo un illecito amministrativo, non resta che annullare senza rinvio la sentenza del Pretore
di IG perchè il fatto non è più preveduto come reato.
per questi motivi
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non
è più preveduto dalla legge come reato.
Così deciso oggi 24 aprile 1987
Jem and hard II Presidente
Il Consigliere relatore
м ог EL
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL
21 MAG. 1987
IL CANCELLIERE
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 24.4.1987
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA PENALE SEZIONE SENTENZA
N. 810 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. NARDI Presidente
1. Dott. SACORT Consigliere REGISTRO GENERALE
No
Tulgt N.30929/86 2.
WOW
IO IO CONTE SUPREMA DI
UFFICIO CORE "
Rilasciata copia studio ha pronunciato la seguente jubrielie 100 per diri MAN 1991 SENTENZA
IL CANCELLIERE
| sul ricorso proposto da
1 ) ON NO, nato il [...] in [...], ivi residente;
-
2 ) DO IV, nata il [...] in [...], ivi resi= L.
dente; - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
: UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio al SIG. GIROmin
1000 per diritti L.
23 MAG. 1994 avverso la sentenza emessa il 16 aprile 1986 dal Pretore di IL CANCELLIERE · IG nei confronti di essi ricorrenti }
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Montoro
Mod 82 Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. Frangini
che ha concluso per annullamento senza rinvio perché il fatto non più preveduto dalla legge come reato;
Svolgimento del processo
Il 16 aprile 1986 il Pretore di IG condannava IN
NI e IV DO alla pena di £. 50.000 di ammenda cia= scuno per il reato di cui agli artt. 110 C.P. e 17-lett. A legge
28 gennaio 1977 nr. 10, loro contestato perchè nell'aprile 1984 avevano mutato la destinazione d'uso di alcuni locali da ma=
gazzino ad abitazione mediante opere edilizie, quali l'eliminaz. zione di un balcone, senza la preventiva concessione sindaca=
le. -
Ricorrevano per, cassazione gli imputati, i quali deducevanc
1'errota applicazione di legge perchè il Pretore avrebbe omesso di accertare i tempi reali di esecuzione dei lavori cons testati ai fini di cui alla legge di sanatoria del 28.2.1985 nr. 47, dal momento che essi erano in grado di provare, per documenti, come i magazzini in questione fossero stati predi= sposti sin dal 1974, epoca di costruzione di tutto l'immobile, per essere utilizzati in futuro quali abitazione e come l'in' tervento effettuato nell'aprile 1984 fosse un semplice adatta= mento con rifiniture interne, che non avevano il carattere di opere edilizie in senso tecnico.
-
Chiedevano, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
motivi della decisione
Questa Corte ha già ritenuto (v. Sez. III, ud. 3 marzo 1987, pres. Accinni, rel. Montoro. P.M. Guasco, ric. Deffenu e Merew), che il nuovo Tegime delle destinazioni d'uso degli immobili attribuito dalla legge 28.2.1985 nr. 47 alla sfera legislativa delle Regioni disciplina le variazioni, nel senso che anche quando sia richiesta la preventiva autorizzazione del Sindaco
e questa manchi, le stesse non costituiscono più il reato di cui all'art. 17 lett. A della legge del 1977, siccome sostitui to dall'art. 20 di quella del 1985, ma sono soggette alle san' zioni amministrative previste dall'art. 10 di quest'ultima.
-
Nel caso in esame si tratta appunto di variazione della
-
-
destinazionc d'uso di un immobile preesistente con opere edi= lizie, per cui era necessaria la preventiva autorizzazionc del
Sindaco, consistendo - come è facile rilevare dagli accerta= menti compiuti dai tecnici comunali di Corinaldo in opere propriamente interne (creazione della cucina e di un bagno ), nella chiusura di un balcone e nella trasformazione in finestre di altre due aperture, senza modifiche della sagoma perimetrale e della struttura costruttiva.
-
Siffatto intervento è classificabile tra quelli che nel ri= spetto degli elementi tipologici, formali e strutturali di un organism edilizio già esistente - ne consentano diversa destit nazione d'uso con gli stessi compatibile;
vale a dire: tra quelli così definiti dall'art. 31 lett. C della legge 5.8.1978 nr. 457, per i quali il combinato disposto degli artt. 48 s.1.
e 7 del D.L. 23.1.1982 nr. 9, convertito in legge 25.3.1982 nr. 94, ha sostituito la concessione con una autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori. -
Sicchè, essendo ormai il fatto solo un illecito amministrativo, non resta che annullare senza rinvio la sentenza del Pretore
di IG perchè il fatto non è più preveduto come reato.
per questi motivi
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non
è più preveduto dalla legge come reato.
Così deciso oggi 24 aprile 1987
Jem and hard II Presidente
Il Consigliere relatore
м ог EL
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL
21 MAG. 1987
IL CANCELLIERE