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Sentenza 10 aprile 2026
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 9028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9028 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30570/2021 R.G. proposto da: Cfr Hipermarche' Sa, già TMT Unitrading s.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Martuccelli, dall’avv. Filippo Corsini e dall’avv. Andrea Costa, presso il cui studio in Roma, via Ventiquattro Maggio n.43, è elettivamente domiciliata -domicilio digitale alle PEC: - filippo.corsini@legal.chiomenti.net, andrea.costa@legal.chiomenti.net e andrea.costa@legal.chiomenti.net - -ricorrente- contro Bristol Hotel - S.r.l., già fallita e assoggettata a sequestro e confisca con decreto del Tribunale di Salerno n.4/2014, in persona dei coadiutori e amministratori giudiziari OL EL e VI AB, rappresentata e difesa dall'avvocato EP AN, presso il cui studio in Roma, Civile Sent. Sez. 2 Num. 9028 Anno 2026 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: MACCARRONE TIZIANA Data pubblicazione: 10/04/2026 2 via del Corso n.300, è elettivamente domiciliata -domicilio digitale alla PEC: avvgiuseppeandreotta@pec.ordineforense.salerno.it - -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1229/2021 depositata il 01/09/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2025 dal Consigliere TI RO. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LE Pepe, che ha concluso per rigetto del ricorso. Uditi per il ricorrente l'Avv. Andrea Costa e per il controricorrente l'Avv. EP AN. FATTI DI CAUSA 1. Bristol Hotel s.r.l. aveva ceduto a TMT Unitrading s.a., con contratto di compravendita del 10.4.1996, quattro appartamenti facenti parte di due fabbricati bifamiliari in Capaccio (SA), località Laura;
all’epoca della compravendita era pendente avanti al Tribunale di Salerno una procedura prefallimentare nei confronti della società venditrice definita, all’esito dell’accoglimento del ricorso contro il provvedimento di rigetto inizialmente pronunciato dal Tribunale di Salerno, con la sentenza dichiarativa del fallimento della stessa Bristol Hotel s.r.l. del 24/30.10.1996. Il curatore del fallimento di Bristol Hotel s.r.l. aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Salerno TMT Unitrading s.a., poi divenuta CFR Hipermarchè s.a., chiedendo che fosse accertata la simulazione assoluta del citato contratto di compravendita del 10.4.1996 e formulando, in via subordinata, anche domande di revocatoria, ordinaria e fallimentare. L’atto di citazione era stato notificato alla società convenuta che, costituendosi, aveva contrastato le pretese attoree e aveva, altresì, chiamato in causa il notaio rogante, RA IN, ritenendolo 3 responsabile dell’annullabilità degli atti rogati per non aver verificato che l’amministratore della stessa TMT Unitrading s.a. non era munito, secondo l’asserzione della stessa interessata, del potere di sottoscriverli (sarebbe mancata, secondo la società, la necessaria autorizzazione dell’assemblea dei soci), e l’amministratore dell’epoca, EP LA, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Ammesse le prove richieste dalle parti, il giudizio era stato sospeso in attesa dell’esito delle impugnazioni proposte contro il provvedimento che aveva disposto, a carico della società fallita, la confisca dei beni quale misura di prevenzione patrimoniale ex d. lgs. n. 159/2011 (vi erano stati due provvedimenti, il primo revocato definitivamente il 23.4.2013, il secondo pronunciato il 9.7.2013: mentre il processo era sospeso era stata sottoposta ad analoga misura di prevenzione patrimoniale anche la società convenuta ma nei suoi confronti erano stati infine annullati tutti i provvedimenti di imposizione della misura). Intervenuta la conferma del provvedimento che aveva disposto la misura di prevenzione patrimoniale a carico di Bristol Hotel s.r.l., il giudizio era stato riassunto ed infine, ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Salerno aveva – con la sentenza n. 356/2017 - dichiarato la simulazione assoluta della compravendita immobiliare del 10.4.1996 e respinto tutte le altre domande proposte dalla società convenuta. 2. Aveva proposto impugnazione CFR Hipermarchè s.a., già TMT Unitrading s.a., citando avanti alla Corte d’Appello di Salerno sia la società attrice, già fallita, sia il notaio -RA IN- sia gli eredi dell’amministratore di TMT Unitrading s.a., EP LA - US AS, MA LA e NA LA-, chiamati in causa nel giudizio di primo grado. La Corte d’Appello aveva - con la sentenza n. 1229/2021 - respinto l’appello proposto per le seguenti motivazioni -che si sintetizzano per quanto ancora di interesse-: 4 - rispetto all’accertamento conseguente alla domanda di declaratoria di simulazione assoluta, la posizione del curatore fallimentare della società apparente venditrice non era solo quella del creditore del simulato alienante ma cumulava sia la posizione del fallito (quale parte contrattuale), sia quella di terzo in luogo dei creditori: il curatore fallimentare poteva proporre l’azione anche in assenza di un credito certo, salva l’ipotesi di intervenuta chiusura del fallimento per pagamento di tutti i creditori, senza alcun onere di dimostrare la preesistenza di crediti pregiudicati dall’atto simulato;
- sotto il profilo della legittimazione ad processum, gli amministratori giudiziari dei beni e delle quote di Bristol Hotel s.r.l. erano subentrati alla curatela fallimentare in forza del provvedimento di sequestro -poi divenuto di confisca-, che consentiva loro di esercitare non solo le funzioni di custodia di quanto sottoposto alla misura cautelare ma anche tutti i diritti connessi alla titolarità delle quote sociali, nonché i poteri gestori e di amministrazione;
la loro legittimazione era proseguita dopo la confisca definitiva che aveva sostituito la misura cautelare del sequestro e, rispetto all’azione di simulazione sub iudice, essa derivava non dagli artt. 63 e 64 d. lgs. n. 159/2011 ma, più in generale, dal subentro degli amministratori giudiziari di nomina penale all’esercizio di tutte le azioni spettanti alla società fallita quando, come nel caso di specie, i provvedimenti di sequestro e successiva confisca di prevenzione abbiano ad oggetto tutto l’attivo fallimentare;
pertanto, al pari del curatore, anche gli amministratori giudiziari della società erano legittimati a proseguire l’esercizio dell’azione di simulazione contrattuale spettante alla parte del contratto simulato, con conseguente infondatezza del motivo di appello;
- nel merito, i motivi di appello non criticavano in modo puntuale la sentenza nella parte in cui era stata ritenuta raggiunta la prova presuntiva della simulazione assoluta, con esplicita valorizzazione di plurimi elementi indiziari;
per superare la ricostruzione del primo Giudice la ricorrente 5 aveva allegato tardivamente (in comparsa conclusionale, dopo la formazione dell’atto d’appello e quindi dopo aver consumato il potere di impugnazione) altre circostanze di fatto, quali la definitiva revoca delle misure di prevenzione e suo carico e l’emersione, nel corso dei procedimenti penali coinvolgenti gli amministratori delle società, dell’effettivo pagamento dei quattro appartamenti oggetto della vendita ritenuta simulata, di cui non si doveva tenere conto senza necessità di motivazione appunto perché intempestivamente rilevate. Quanto alla posizione di RA IN e degli eredi di EP LA, la Corte d’Appello aveva rilevato che la loro chiamata in causa era stata effettuata in relazione alla domanda subordinata di annullamento del contratto di compravendita pure formulata in primo grado da Bristol Hotel s.r.l., con richiesta, in tal caso, della loro condanna al risarcimento dei danni (per non aver verificato che l’amministratore della Unitrading non aveva il potere di sottoscriverli); l’accertamento della simulazione assoluta del contratto, richiesto in via principale da Bristol Hotel s.r.l. e accolto dal Giudice di primo grado con sentenza confermata all’esito del giudizio di appello, comportava che la posizione di RA IN e degli eredi di EP LA doveva essere considerata solo ai fini della regolamentazione delle spese processuali, poste a carico di CFR Hipermarchè s.a. anche per il grado di appello (limitatamente alla sola US AS, costituitasi nel giudizio di impugnazione). 3. CFR Hipermarchè s.a., già TMT Unitrading s.a., ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi. Bristol Hotel s.r.l., rappresentata dagli amministratori giudiziari, la sola destinataria del ricorso per cassazione, ha depositato controricorso. Il PG ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso ed entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative. Alla pubblica udienza dell’11.12.2025, dopo la relazione del Consigliere, il Sostituto Procuratore Generale LE Pepe ha 6 richiamato e illustrato le conclusioni già depositate;
l’avv. Andrea Costa, per la ricorrente, e l’avv. EP AN, per la controricorrente Bristol Hotel s.r.l., presenti all’udienza, hanno richiamato e illustrato le rispettive difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Occorre premettere che non sussistono i presupposti per disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RA IN e di US AS, MA LA e NA LA -eredi di EP LA-, ai quali non è stato notificato il ricorso per cassazione: essi, pur parti nel giudizio di primo grado e in quello di appello, non sono litisconsorti necessari (la domanda subordinata di annullamento del contratto di compravendita, in relazione alla quale era stata giustificata la loro chiamata in causa, non è stata esaminata per intervenuto accoglimento della domanda principale di simulazione assoluta e, dalla sentenza d’appello, non risulta essere stata reiterata nel giudizio di impugnazione dalla società vincitrice ai sensi dell’art. 346 c.p.c.) e non sono in questa sede destinatari di domande né da parte di Bristol Hotel s.r.l., né da parte di CFR Hipermarchè s.a. Si richiama altresì, in proposito, tenuto conto dell’esito del ricorso per le motivazioni che saranno di seguito illustrate, l’orientamento interpretativo di questa Corte di legittimità, secondo il quale <<il principio costituzionale di ragionevole durata del processo impedisce al giudice adottare provvedimenti che, senza utilità per il diritto difesa o rispetto contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione giudizio. pertanto circostanza che ricorso cassazione non sia stato notificato ad una delle parti, contumace nei precedenti gradi giudizio, rende superfluo rinvio della causa provvedere a tale incombente, quando nessuna parti costituite nel giudizio legittimità abbia formulato domande confronti parte>> -cfr. Cass. n. 18375/2010, che detta un principio di diritto di portata generale e 7 rispondente alla ratio dell’art. 111 Cost., che non vi sono ragioni per limitare alle sole ipotesi di omessa notificazione del ricorso alla parte contumace nei gradi di merito;
cfr. anche Cass. n. 10839/2019, nel senso che i possibili rilievi di carattere processuale cedono, in applicazione del principio della ragione più liquida, nei casi in cui l’esito dell’impugnazione renderebbe meramente formale l’attività da essi richiesta, con ingiustificato allungamento dei tempi del processo in violazione del disposto dell’art. 111 Cost.-. 2. Con il primo motivo di ricorso CFR Hipermarchè s.a. lamenta la <<violazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (nonché, occorrendo, violazione o falsa applicazione c. 4, c.p.c.), degli artt. 75, 3, e 81 c.p.c., dell’art 14 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. “preleggi”) del c.c., dell’art. 43, r.d. 16 marzo 1942, 267, relazione al combinato disposto di cui agli 64, 9 63, 8, d.lgs. 6 settembre 2011, 159. nullità erroneità della sentenza corte d’appello per non aver rilevato l’insanabile carenza legittimazione processuale rappresentanza, comunque anche la ad agire, amministratori giudiziari dei beni quote bristol hotel a riassumere proseguire il giudizio (spettando, contrario, rappresentanza curatore fallimentare hotel)>>. La ricorrente deduce l’erroneità della pronuncia d’appello, nella parte in cui ha considerato gli amministratori giudiziari di nomina penale della società già fallita legittimati a proporre e subentrare nell’esercizio di tutte le azioni spettanti alla società quando <<come nel caso di specie, il sequestro e la successiva confisca prevenzione hanno per oggetto l’intera massa attiva fallimentare>>, e quindi a coltivare l’azione di simulazione contrattuale spettante alla parte venditrice del contratto simulato. Si assume che la Corte d’Appello non ha tenuto conto che, 8 <<per il caso di fallimento, d. lgs. n.159 del 2011 ha previsto una ipotesi eccezionale legittimazione o sostituzione processuale degli amministratori giudiziari limitatamente a talune specifiche -e inequivocabilmente limitate- azioni>>. L’art. 64 d.lgs. cit. prevede, infatti, che se il sequestro di alcuni beni, e quindi l’amministrazione giudiziaria di questi, interviene dopo la dichiarazione di fallimento, si applica l’art. 63, comma 8, e se vi siano azioni già proposte dal curatore, l’amministratore lo sostituisce nei processi in corso;
in base all’indicato art. 63, co. 8, l’amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III, capo III del titolo II del RD n.267/1942, <<con gli effetti di cui all’art. 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto sequestro>>. Secondo la ricorrente, dalle disposizioni richiamate conseguirebbe che le uniche azioni proposte dal curatore fallimentare in cui l’amministratore avrebbe potuto subentrare sono quelle elencate dall’art. 63, co. 8, cit., che non disciplinano la legittimazione e/o il potere del curatore -e quindi dell’amministratore giudiziario- di promuovere e/o subentrare nell’azione di simulazione di cui agli artt. 1414 e s. c.c. Ogni diversa interpretazione sarebbe, sempre secondo la ricorrente, contraria al disposto dell’art. 14 disp. prel. al c.c. -in base al quale si dovrebbe escludere l’applicazione analogica, in caso di disposizioni normative di carattere <>- e al disposto dell’art. 81 c.p.c. che prevede come tassativi i casi di legittimazione straordinaria ad agire. Quindi dopo la confisca, non essendo stato chiuso il fallimento, le azioni esercitabili dagli amministratori giudiziari sarebbero solo quelle individuate agli artt. 63, co. 8, e 64, co. 9. d. lgs. n. 159/2011, competendo le altre azioni eventualmente al curatore fallimentare non affatto estromesso dalle sue funzioni: l’attività processuale illegittimamente svolta dagli amministratori non sarebbe sanabile nemmeno ex art. 182 c.p.c. 9 Secondo la Corte d’Appello non sono né l’art. 63, né l’art. 64 d. lgs. cit. a dare giustificazione al subentro degli amministratori giudiziari nella posizione della curatela nell’azione di simulazione sub iudice ma il fatto che sono stati sottoposti a sequestro e poi a confisca tutti i beni della società, costituenti l’intera massa attiva fallimentare (le quote, il capitale sociale ed i beni della Bristol Hotel s.r.l.): di conseguenza il subentro nell’azione di simulazione è derivato dal subentro degli amministratori giudiziari nell’esercizio di tutte le azioni spettanti alla società -a prescindere dal suo fallimento-. 3. Con il secondo motivo la sentenza d’appello viene sottoposta a critica per <<violazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (nonché, occorrendo, violazione o falsa applicazione c. 4, c.p.c.), degli artt. 75, 3, e 81 c.p.c., dell’art 14 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. “preleggi”) del c.c., dell’art. 43, r.d. 16 marzo 1942, 267, relazione al combinato disposto di cui agli 64, 9 63, 8, d.lgs. 6 settembre 2011, 159. nullità erroneità della sentenza corte d’appello per non aver rilevato l’insanabile carenza legittimazione processuale rappresentanza, comunque anche la ad agire, amministratori giudiziari dei beni quote bristol hotel a riassumere proseguire il giudizio (spettando, contrario, rappresentanza curatore fallimentare hotel)>>. La ricorrente aggiunge che il curatore fallimentare aveva agito in giudizio facendo valere la simulazione assoluta del contratto di compravendita solo quale azione spettante ai creditori sociali del simulato venditore, con esclusione dell’esercizio anche dell’azione a tutela del fallito: in conseguenza, sarebbe stata necessaria la dimostrazione dell’esistenza e consistenza dei crediti insinuati al passivo per la cui tutela agiva ma alcuna prova in tal senso sarebbe stata offerta, emergendo anzi che il fallimento non aveva passivo. Anche per questo motivo sarebbe carente la legittimazione o comunque l’interesse di Bristol Hotel s.r.l. al subentro nell’azione di simulazione. 10 La Corte d’Appello di Salerno ha rilevato sia la legittimazione di Bristol Hotel s.r.l. alla proposizione e alla coltivazione dell’azione di simulazione, sia la sua fondatezza emersa in via presuntiva da una serie di elementi indiziari (inesistenza di pagamenti, collegamento tra le due società facenti capo alla medesima persona fisica EL NI, ubicazione della società acquirente, coinvolgimento della famiglia EL nei procedimenti penali). 4. I due motivi si esaminano congiuntamente, perché connessi, richiedendo la soluzione di analoghe questioni giuridiche. Essi sono entrambi infondati. La nomina di uno o più -in caso di complessità della gestione- amministratori giudiziari nel caso di disposizione di misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi del d. lgs. n. 159/2011, è necessaria per l’amministrazione e la gestione dei beni colpiti dalla misura (di sequestro o di confisca preventiva non ancora definitiva) - cfr. l’art. 35 co. 1, d. lgs. cit.: <<con gli effetti di cui all’art. 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto sequestro>>- in vista della loro destinazione finale per l’ipotesi della conferma definitiva della misura -o per l’ipotesi della sua revoca definitiva-. Il comma 5 dell’art.35 d. lgs. cit. dispone che <<l'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. egli ha il compito provvedere alla gestione, custodia conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi impugnazione, sotto direzione giudice delegato, al fine incrementare, se possibile, redditività medesimi>>. L’art. 40 d. lgs. cit. dispone, al comma 1, che <<il principio costituzionale di ragionevole durata del processo impedisce al giudice adottare provvedimenti che, senza utilità per il diritto difesa o rispetto contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione giudizio. pertanto circostanza che ricorso cassazione non sia stato notificato ad una delle parti, contumace nei precedenti gradi giudizio, rende superfluo rinvio della causa provvedere a tale incombente, quando nessuna parti costituite nel giudizio legittimità abbia formulato domande confronti parte>> ( si tratta dell’Agenzia nazionale per 11 l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), e il comma 3 specifica -per quanto qui interessa- che <<l'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. egli ha il compito provvedere alla gestione, custodia conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi impugnazione, sotto direzione giudice delegato, al fine incrementare, se possibile, redditività medesimi>> -il precedente art.39 conferma l’assistenza legale a favore dell’Amministratore giudiziario per le controversie, anche in corso, relative ai beni sottoposti a misura di prevenzione, da parte dell’Avvocatura dello Stato-. Le norme degli artt. 35 e ss. del d. lg cit. dettano una disciplina articolata che tiene conto sia della complessità, che può essere rilevante, dell’attività di conservazione e gestione dei beni sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale -anche in ragione delle caratteristiche che in concreto detti beni possono presentare-, sia della necessità di controlli e verifiche adeguate sulle attività e sui soggetti coinvolti. È, pertanto, chiaro che la ratio sottesa al complesso delle disposizioni che nell’ambito del d. lgs. n.159/2011 regolano l’amministrazione giudiziaria dei beni oggetto di misura preventiva patrimoniale è quella di assicurare la gestione, ordinaria e straordinaria, dei beni sottoposti alla misura, attraverso l’operato dell’amministratore giudiziario che agisce sotto le direttive e il controllo del Giudice Delegato e, ove necessario, con il supporto dell’Agenzia, al fine di mantenerne la consistenza economica e la funzionalità evitando il decremento che potrebbe derivare dal <> conseguente alla misura di prevenzione e, se possibile, incrementandone la redditività: non solo non vi è alcun motivo che giustifichi l’esclusione, dall’attività di conservazione e gestione -ordinaria e straordinaria- anche delle iniziative giudiziarie, attive e passive, necessarie al recupero o al mantenimento di attività inerenti ai beni sottoposti a misura -alle quali debbono essere assimilate, nelle ipotesi di 12 sottoposizione a sequestro di tutti i beni, le azioni, già pendenti al momento della disposizione della misura preventiva, per il recupero di beni che si assumono solo fittiziamente usciti dal patrimonio del soggetto colpito dalla misura-, ma le disposizioni sopra richiamate e cioè l’art. 40, co. 1 e 3, e l’art. 39, prevedente una generale assistenza legale per le controversie, dimostrano in positivo la ricomprensione nell’attività dell’amministratore giudiziario -sotto il controllo, si ripete, del Giudice delegato- di tutte quelle iniziative giudiziarie connesse alla valorizzazione e alla tutela dei beni sopposti a misura di prevenzione patrimoniale. In sostanza, le caratteristiche dei poteri di conservazione e gestione degli amministratori giudiziari, comprensive delle iniziative giudiziarie a tal fine necessarie e/o opportune, si modellano sui beni sottoposti alla misura di prevenzione, che possono essere uno o alcuni beni del soggetto colpito oppure, come nel caso di specie, tutti i beni di Bristol Hotel s.r.l. -per la quale sono stati sottoposti a sequestro prima, e poi a confisca, le quote dei soci e i beni aziendali, come emerge dall’accertamento in fatto contenuto nella sentenza d’appello, alle pagg.12/13-. Nel contesto delineato devono essere esaminate le disposizioni degli artt. 63 e 64 d. lgs. n. 159/2011, che disciplinano le ipotesi in cui il soggetto titolare dei beni sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale sia dichiarato fallito dopo la sottoposizione alla misura del sequestro (art. 63: la declaratoria di fallimento poteva intervenire anche a seguito dell’iniziativa del PM, su segnalazione anche dell’amministratore giudiziario che ne ritenesse esistenti i presupposti, ai sensi del comma primo della norma) oppure prima (art. 64) -il ragionamento si svolge facendo riferimento alle disposizioni del RD n. 267/1942 e s.m.i., richiamate dalle norme e applicabili ratione temporis, senza tenere conto delle modifiche conseguenti all’entrata in vigore del d. lgs. n. 14/2019, che non trova applicazione nel caso concreto-. 13 L’art. 63 d. lgs. n. 159/2011 cit., rubricato <<dichiarazione di fallimento successiva al sequestro>>, dispone che <<quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare (in tal caso la verifica dei crediti e diritti inerenti ai rapporti relativi sottoposi misura di prevenzione svolta dal giudice delegato del tribunale nell'ambito procedimento cui agli articoli 52 seguenti;
ma>> il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del d.lgs. n.159/2011); se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi del RD n. 267/1942 e s.m.i., e si applicano le disposizioni del d. lgs. n.159/2011; comunque, ai sensi del comma 8 dell’art. 63, <<l'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. egli ha il compito provvedere alla gestione, custodia conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi impugnazione, sotto direzione giudice delegato, al fine incrementare, se possibile, redditività medesimi>>. L’art. 64, rubricato <<sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento>>, prevede che il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, deve disporre con decreto non reclamabile la separazione dei beni sottoposti alla misura di prevenzione patrimoniale dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario;
<< Si applica l'articolo 63, comma 8, ed 14 ove le azioni siano state proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce nei processi in corso>> -così il comma 9 dell’art.64-. Appare chiaro dal quadro sistematico delle disposizioni appena richiamate che l’intento del legislatore nell’ipotesi di sottoposizione a misura di prevenzione patrimoniale di beni, tutti o in parte, ricompresi - prima o dopo la disposizione della misura di prevenzione- nell’ambito della massa attiva fallimentare è quello di evitare che sugli stessi beni concorressero i poteri di gestione sia del curatore -finalizzati alla realizzazione della massa attiva nell’interesse dei creditori del fallito e per la loro soddisfazione- che dell’amministratore giudiziale -volti alla conservazione e gestione del patrimonio nell’interesse dello Stato per l’ipotesi di conferma definitiva della misura-, attribuendo detti poteri a quest’ultimo senza alcun intento di limitarne l’operatività ma riconoscendo allo stesso, in presenza anche di una procedura concorsuale, pure la possibilità di esercitare le azioni che altrimenti solo il curatore avrebbe potuto promuovere, o di subentrare in esse ove già in corso. Alla luce del disposto delle stesse norme, infatti, non ha alcuna giustificazione logica la riduzione della possibilità di agire in giudizio o di proseguire il giudizio in corso in capo agli amministratori giudiziari, nelle ipotesi di fallimento precedente o successivo alla disposizione di misura preventiva patrimoniale sui beni del soggetto fallito, nei soli casi delle <<azioni disciplinate dalla sezione iii del capo titolo ii regio decreto 16 marzo 1942, n. 267>> -cioè delle azioni previste dagli artt. 64/70 LF, che regolano gli <<effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori>> (così è rubricata la sezione III del RD cit.) e che hanno la finalità di assicurare una particolare tutela per i creditori rispetto agli atti posti in essere in loro danno dall’imprenditore ancora in bonis ma già in stato di difficoltà, presunta o da dimostrare a seconda delle caratteristiche dell’atto che si mette in discussione (a titolo gratuito o oneroso), 15 dell’epoca della stipula o dell’effettuazione dell’atto, nonché dell’azione in concreto esperita-. Una interpretazione del genere non trova alcun reale supporto nelle disposizioni esaminate ed è anzi ingiustificatamente limitativa dei poteri degli amministratori giudiziari e, quindi, contraria alla ratio del d. lgs. n.159/2011. Il senso delle disposizioni degli artt. 63, co.
8. e 64, co., 9 cit. è quello di riconoscere anche agli amministratori giudiziari la possibilità di esperire e coltivare, ricorrendone i presupposti per la preesistente o intervenuta dichiarazione di fallimento, quelle azioni che, in assenza degli artt. 63, co. 8, e 64, co. 9, d. lgs. cit., non potrebbero essere esperite al di fuori delle procedure concorsuali da soggetti ad esse estranei, in aggiunta quindi, e non in sostituzione ad escludendum, con le altre azioni che sono da considerare ricomprese nei poteri di conservazione e di gestione dei beni sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale propri dell’amministratore giudiziario, da svolgere sotto il controllo del Giudice Delegato. In conclusione, le disposizioni degli artt. 63, co. 8, e 64, co. 9, d. lgs. cit. ampliano l’ambito di operatività degli amministratori giudiziari -che agiscono nell’interesse pubblico: si richiama l’art. 35, co. 5, d. lgs. n.159/2011-, riconoscendo loro esplicitamente -per dirimere ogni eventuale dubbio al riguardo- la possibilità di esperimento o di subentro in azioni altrimenti proprie degli organi delle procedure concorsuali -azioni che vengono così ad essere sottratte alla sede fallimentare propria anche quando la misura di prevenzione riguarda solo alcuni dei beni del soggetto fallito e quindi anche quando la procedura concorsuale prosegue sulla residua massa attiva non colpita dalla misura-, fermo il loro potere di agire o resistere in giudizio con le azioni necessarie allo svolgimento dell’incarico e, di conseguenza, di subentrare nell’esercizio di azioni “ordinarie”, già iniziate dal curatore fallimentare ma che loro stessi avrebbero potuto intentare o proseguire, nelle ipotesi di sostituzione ad 16 esso -per tutti i beni, come nel caso di specie o solo per quelli interessati dalle azioni stesse-. Si deve, pertanto, ritenere che gli amministratori giudiziari di Bristol Hotel s.r.l. sono legittimamente subentrati al curatore fallimentare della stessa società nell’azione da questi proposta
contro
TMT Unitrading s.a., ora CFR Hipermarchè s.a., per far valere la simulazione assoluta del contratto di compravendita immobiliare intervenuto tra le due società - Bristol Hotel s.r.l. quale parte venditrice e TMT Unitrading s.a. come parte acquirente- in data 10.4.1996: si trattava, infatti, di un’azione già introdotta nell’ambito della procedura fallimentare antecedente alla sottoposizione dei beni -tutti- di Bristol Hotel s.r.l. alla misura preventiva patrimoniale di sequestro -poi seguita dalla confisca-, ex d. lgs. n.159/2011, quindi facente parte del patrimonio della società <> dagli amministratori giudiziari ai sensi dell’art. 64, co. 9, e dell’art. 63, co. 8, d. lgs. cit., e comunque esperibile anche dagli amministratori giudiziari ai sensi delle norme sopra richiamate -in particolare, degli artt. 35, 39 e 40 d. lgs. cit.-. La società ricorrente sottopone a critica il deciso della Corte d’Appello di Salerno anche per un ulteriore profilo, e cioè per il fatto che la domanda di simulazione assoluta sarebbe stata proposta dal curatore fallimentare in rappresentanza dei creditori sociali, dichiarandosi questi legittimato in quanto creditore del simulato alienante, e non quale azione spettante al fallito: ne conseguirebbe che pur ammettendo la possibilità per gli amministratori giudiziari di intervenire in luogo del curatore per azioni diverse da quelle richiamate dagli artt. 64, co. 9, e 63, co. 8, d. lgs. cit., nel caso di specie essi si sarebbero comunque sostituiti al curatore per l’azione che si afferma essere stata esperita solo in sostituzione dei creditori, ex art. 1416, co. 2, c.c., non anche nell’azione di simulazione spettante alla parte simulata venditrice, in concreto non esercitata;
da questo la ricorrente farebbe discendere la necessità di prova dell’esistenza 17 di crediti legittimanti l’azione ex art. 1416, co. 2, c.c., affermata inesistente per assenza attuale di creditori insinuati al passivo fallimentare. Secondo CFR Hipermarchè s.r.l. la prospettata limitazione dell’azione esperita dal curatore alla sola ipotesi di cui all’art. 1416, co. 2, c.c. emergerebbe <<indirettamente, ma in più punti, dagli atti di causa>>, ove si richiama la consapevolezza di sottrarre, con la compravendita, ai creditori di Bristol Hotel s.r.l. la generica garanzia del proprio credito. Il profilo di critica in esame, ferme le considerazioni sopra svolte sul legittimo subentro degli amministratori giudiziari in tutte le azioni introdotte dal curatore riguardanti i beni sottoposti a misura preventiva patrimoniale, censura in realtà l’interpretazione e qualificazione della domanda di simulazione assoluta introdotta dal Fallimento di Bristol Hotel s.r.l. e coltivata dagli amministratori giudiziari, effettuata dai Giudici di merito, in particolare dalla Corte d’Appello di Salerno che ha dato conto del rigetto dei motivi di critica svolti al riguardo, ex art. 342 c.p.c., dall’appellante ricorrente. La Corte d’Appello ha evidenziato come <<l’appellante suppone che la legittimazione del curatore fallimentare della società (apparentemente) venditrice sia quella propria creditore simulato alienante, riconosciuta dall’art. 1416, comma 2, c.c. e contesta sul presupposto tale dipenda dalla sussistenza di crediti ammessi al passivo>>, preesistenti rispetto all’atto simulato. Ma, rileva ancora il Giudice d’appello, <<nell’azione di simulazione della vendita compiuta dal fallito il curatore cumula la legittimazione già spettante allo stesso>> quale parte contrattuale e quella spettante ai creditori sociali, ai sensi dell’art. 1416, co. 2, c.c., e <<indirettamente, ma in più punti, dagli atti di causa>>: poiché nel caso di specie <<il principio costituzionale di ragionevole durata del processo impedisce al giudice adottare provvedimenti che, senza utilità per il diritto difesa o rispetto contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione giudizio. pertanto circostanza che ricorso cassazione non sia stato notificato ad una delle parti, contumace nei precedenti gradi giudizio, rende superfluo rinvio della causa provvedere a tale incombente, quando nessuna parti costituite nel giudizio legittimità abbia formulato domande confronti parte>>, gli 18 amministratori giudiziari subentrano al curatore fallimentare anche nell’esercizio dell’azione di simulazione contrattuale spettante alla parte. Ora, <<la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito sindacabile: a) ove ridondi in un vizio nullità processuale, nel qual caso la difformità dell'attività dal paradigma norma processuale violata che deve essere dedotto come legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti ragionamento logico decisorio, eventualità cui, se inesatta determina attinente alla individuazione "petitum", potrà aversi una violazione principio corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dovrà prospettato ai sensi dell'art. c) quando si traduca errore coinvolge "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero omessa "fatto allegato non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale censura va proposta, rispettivamente, relazione "error judicando", base all'art. 3, c.p.c., o facti", nei limiti consentiti dall'art. 5, c.p.c.>> -così Cass. n.11103/2020; cfr., tra le altre pronunce conformi, Cass. n. 30770/2023; Cass. n. 20536/2025-. Nel caso di specie non si profila alcuna delle situazioni sopra evidenziate perché non sono riscontrabili violazioni di legge, processuale o sostanziale: in particolare, il ragionamento seguito dalla Corte salernitana per motivare la decisione è logicamente articolato e tiene conto del complesso normativo di riferimento oltre che delle circostanze di fatto rilevanti, riconoscendo altresì la correttezza dell’operato del primo Giudice con pronuncia conforme -cfr., in ordine alla rilevabilità, in sede di legittimità, dei vizi di motivazione, Cass. a SU n. 8053/2014, alla quale si sono uniformate le pronunce successive-. 19 Del resto, la società ricorrente ritiene di derivare l’affermata limitazione della domanda di simulazione svolta dal curatore fallimentare alla sola ipotesi di cui all’art. 1416, co. 2, c.c., <> e <>, attraverso alcuni richiami a passaggi contenuti negli atti di controparte -in particolare, nell’atto di citazione e nella comparsa conclusionale per il primo grado, nonché nelle memorie di replica di primo e secondo grado-, quindi attraverso un’attività interpretativa che, valorizzando alcuni elementi delle difese svolte dal Fallimento di Bristol Hotel s.r.l., vorrebbe giungere -inammissibilmente in sede di legittimità, al di fuori delle ipotesi sopra richiamate- ad una valutazione della domanda in termini limitativi rispetto a quanto riconosciuto concordemente dai Giudici di merito. 5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia <<violazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (nonché, occorrendo, violazione o falsa applicazione c. 4, c.p.c.), degli artt. 75, 3, e 81 c.p.c., dell’art 14 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. “preleggi”) del c.c., dell’art. 43, r.d. 16 marzo 1942, 267, relazione al combinato disposto di cui agli 64, 9 63, 8, d.lgs. 6 settembre 2011, 159. nullità erroneità della sentenza corte d’appello per non aver rilevato l’insanabile carenza legittimazione processuale rappresentanza, comunque anche la ad agire, amministratori giudiziari dei beni quote bristol hotel a riassumere proseguire il giudizio (spettando, contrario, rappresentanza curatore fallimentare hotel)>>. La Corte di merito avrebbe errato nel ritenere generiche e in violazione dell’art. 342 c.p.c. le doglianze svolte nei confronti del ragionamento presuntivo posto dalla Corte di merito a fondamento della ritenuta simulazione, nonché nel considerare non esaminabili i rilievi formulati dalla ricorrente in ordine alle circostanze emerse ad appello civile pendente nel parallelo procedimento penale, dalle quali è risultato, in particolare, che intervenne il pagamento degli immobili oggetto del presente giudizio. In realtà, secondo la ricorrente, essa aveva <<riportato e criticato integralmente il dispositivo della sentenza di primo grado 20 impugnata e, dunque, per quanto rileva, anche rispetto alla parte in cui giudice prime cure “accoglie la domanda l’effetto dichiara nullità simulazione assoluta”>>; in sostanza, <<nell’azione di simulazione della vendita compiuta dal fallito il curatore cumula la legittimazione già spettante allo stesso>>, lamentando anche le <> della curatela, <<non supplibili attraverso la invocazione delle misure restrittive adottate in sede penale>>; i motivi di appello svolti sarebbero stati più che sufficienti a rimettere in discussione il merito della decisione nel rispetto dell’art. 342 c.p.c., anche in considerazione della sommarietà della motivazione della sentenza di primo grado. Comunque, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto essere acquisiti i provvedimenti pronunciati in sede penale, formati dopo l’introduzione del giudizio di appello, dai quali sarebbe emerso che gli immobili oggetto del contratto di compravendita del 10.4.1996 furono effettivamente pagati, elemento determinante per escludere la simulazione. 5.1. Il motivo è infondato. La Corte d’Appello di Salerno non ha considerato inammissibile il motivo di appello proposto da CFR Hipermarchè s.a. in ordine all’accertamento di sussistenza della simulazione assoluta, effettuato dal primo Giudice, ma ha considerato generica la critica rivolta alla raggiunta prova presuntiva della simulazione: il Giudice d’appello ha rilevato che al di là delle contestazioni sull’esistenza della legittimazione all’esercizio dell’azione di simulazione per la mancanza di debiti preesistenti pregiudicati dall’atto simulato, non vi era alcuna <<puntuale critica della sentenza anche nella parte in cui ritiene raggiunta la prova presuntiva simulazione contrattuale dando valore agli elementi indiziari (inesistenza di pagamenti, collegamenti tra le due società facenti capo alla 21 medesima persona fisica meluzio antonio, ubicazione acquirente, coinvolgimento famiglia nei procedimenti penali)>>; a parte infatti un generico riferimento, nell’atto di appello, alla messa in discussione degli <>, solo nella comparsa conclusionale la società aveva criticato due degli assunti sui quali era stata fondata la prova presuntiva, e cioè la partecipazione di GE ST, all’epoca dei fatti legale rappresentante di TMT s.a., e delle società all’attività distrattiva dei beni di Bristol Hotel s.r.l., da escludere, e il mancato pagamento del prezzo, che invece affermava si dovesse considerare avvenuto -con richiamo alla sentenza della Corte di cassazione n. 48203/2017- negli anni 1993-1994, epoca del trasferimento effettivo degli immobili a GU IM per £ 780.000.000, a favore dei danti causa di Bristol Hotel s.r.l. (così la sentenza, a pag.15); queste osservazioni costituivano però, secondo la Corte, motivi nuovi, che non avrebbero potuto essere proposti oltre l’atto di appello e che non potevano essere presi in considerazione. La Corte d’Appello di Salerno non ha, quindi, dichiarato inammissibile il motivo di doglianza formulato dalla società appellante ora ricorrente ma lo ha valutato -scendendo nel merito- inidoneo a mettere in discussione l’impianto motivazionale, fondato sull’esame del materiale probatorio acquisito, utilizzato nell’ambito di un ragionamento presuntivo per affermare l’esistenza della simulazione assoluta dell’atto, della sentenza di primo grado -sostanzialmente condivisa, quindi, sulla base di un apprezzamento propriamente demandato al giudice di merito-. Ha, invece, considerato come autonomi motivi di critica della decisione di primo grado, nuovi perché tardivamente introdotti solo con la comparsa conclusionale in appello, i rilievi riguardanti la posizione di GE ST -già legale rappresentante di TMT s.a.- e il prospettato effettivo pagamento del prezzo, fondati dall’attuale ricorrente anche sul contenuto dei provvedimenti della Corte d’Appello di Salerno n. 22/2019 e della 22 Corte di Cassazione n. 19726/2021, pronunciati in ordine alla posizione di GE ST rispetto alla misura di prevenzione patrimoniale che lo aveva riguardato. Nemmeno è stata ritenuta inammissibile la produzione delle sentenze valorizzate dalla ricorrente (anzi, nell’ambito della valutazione del profilo relativo alla contestata legittimazione in capo agli amministratori giudiziari di Bristol Hotel s.r.l. e della posizione della ricorrente, i provvedimenti di cui si discute sono chiaramente richiamati: cfr. la sentenza, a pag. 13) ma, come detto, sono state considerate nuove le circostanze da esse dedotte che la ricorrente intendeva ed intende valorizzare al fine di escludere la sussistenza della simulazione assoluta, invece confermato dalla Corte d’Appello. Ora, è vero che la contestazione in ordine all’esistenza dei presupposti della simulazione assoluta rimette in discussione tutti i profili del relativo accertamento, non potendosi formare il giudicato su parte della fattispecie ancora controversa: la valorizzazione dell’insussistenza dei presupposti per l’accertamento della simulazione assoluta, a prescindere dai profili di legittimazione e di prova della preesistenza dei crediti contestati specificamente nell’atto di appello, avrebbe dovuto però essere effettuata sulla base delle circostanze di fatto già tempestivamente introdotte nel giudizio. In concreto, la società ricorrente non precisa quando, nel corso del processo, abbia evidenziato l’intervento del pagamento del prezzo secondo le modalità indirette sottolineate nella sentenza della Corte d’Appello di Salerno;
inoltre, CFR s.a. riporta stralci dei due provvedimenti richiamati, dai quali afferma si dovrebbe ricavare l’intervenuto pagamento del prezzo per la compravendita di cui si discute perché vi si fa riferimento alla <<effettività dei trasferimenti operati da meluzio a mastrolia>>, ma - fermo quanto sopra rilevato quanto all’introduzione in causa dell’individuazione di modalità di pagamento <> nemmeno risultante dagli stralci riportati- l’unico richiamo specificamente presente in ricorso ad un pagamento del prezzo intervenuto in concreto riguarda la 23 corresponsione di £ 510.000.000 <<per il caso di fallimento, d. lgs. n.159 del 2011 ha previsto una ipotesi eccezionale legittimazione o sostituzione processuale degli amministratori giudiziari limitatamente a talune specifiche -e inequivocabilmente limitate- azioni>>. Se anche si intendesse aderire all’assunto della ricorrente, secondo cui la Corte d’Appello avrebbe dovuto tenere conto delle circostanze assunte favorevoli a CFR s.a. emergenti dai provvedimenti penali richiamati -il cui contenuto sarebbe stato comunque valutabile liberamente, senza alcuna efficacia di giudicato-, in concreto attraverso dette circostanze vengono prospettati ulteriori elementi di valutazione privi di decisività e inidonei a rimettere inequivocamente in discussione le diverse conclusioni alle quali è giunta la Corte di merito -cfr. gli stralci dei provvedimenti penali riportati nel ricorso, alle pagg. 26 e 27-. 6. In conclusione, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto. 7. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore della costituita controricorrente Bristol Hotel s.r.l. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente CFR Hipermarché s.r.l. al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità a favore della Bristol Hotel s.r.l., liquidate in complessivi € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. 24 Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 11 dicembre 2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente TI RO DO AT
all’epoca della compravendita era pendente avanti al Tribunale di Salerno una procedura prefallimentare nei confronti della società venditrice definita, all’esito dell’accoglimento del ricorso contro il provvedimento di rigetto inizialmente pronunciato dal Tribunale di Salerno, con la sentenza dichiarativa del fallimento della stessa Bristol Hotel s.r.l. del 24/30.10.1996. Il curatore del fallimento di Bristol Hotel s.r.l. aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Salerno TMT Unitrading s.a., poi divenuta CFR Hipermarchè s.a., chiedendo che fosse accertata la simulazione assoluta del citato contratto di compravendita del 10.4.1996 e formulando, in via subordinata, anche domande di revocatoria, ordinaria e fallimentare. L’atto di citazione era stato notificato alla società convenuta che, costituendosi, aveva contrastato le pretese attoree e aveva, altresì, chiamato in causa il notaio rogante, RA IN, ritenendolo 3 responsabile dell’annullabilità degli atti rogati per non aver verificato che l’amministratore della stessa TMT Unitrading s.a. non era munito, secondo l’asserzione della stessa interessata, del potere di sottoscriverli (sarebbe mancata, secondo la società, la necessaria autorizzazione dell’assemblea dei soci), e l’amministratore dell’epoca, EP LA, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Ammesse le prove richieste dalle parti, il giudizio era stato sospeso in attesa dell’esito delle impugnazioni proposte contro il provvedimento che aveva disposto, a carico della società fallita, la confisca dei beni quale misura di prevenzione patrimoniale ex d. lgs. n. 159/2011 (vi erano stati due provvedimenti, il primo revocato definitivamente il 23.4.2013, il secondo pronunciato il 9.7.2013: mentre il processo era sospeso era stata sottoposta ad analoga misura di prevenzione patrimoniale anche la società convenuta ma nei suoi confronti erano stati infine annullati tutti i provvedimenti di imposizione della misura). Intervenuta la conferma del provvedimento che aveva disposto la misura di prevenzione patrimoniale a carico di Bristol Hotel s.r.l., il giudizio era stato riassunto ed infine, ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Salerno aveva – con la sentenza n. 356/2017 - dichiarato la simulazione assoluta della compravendita immobiliare del 10.4.1996 e respinto tutte le altre domande proposte dalla società convenuta. 2. Aveva proposto impugnazione CFR Hipermarchè s.a., già TMT Unitrading s.a., citando avanti alla Corte d’Appello di Salerno sia la società attrice, già fallita, sia il notaio -RA IN- sia gli eredi dell’amministratore di TMT Unitrading s.a., EP LA - US AS, MA LA e NA LA-, chiamati in causa nel giudizio di primo grado. La Corte d’Appello aveva - con la sentenza n. 1229/2021 - respinto l’appello proposto per le seguenti motivazioni -che si sintetizzano per quanto ancora di interesse-: 4 - rispetto all’accertamento conseguente alla domanda di declaratoria di simulazione assoluta, la posizione del curatore fallimentare della società apparente venditrice non era solo quella del creditore del simulato alienante ma cumulava sia la posizione del fallito (quale parte contrattuale), sia quella di terzo in luogo dei creditori: il curatore fallimentare poteva proporre l’azione anche in assenza di un credito certo, salva l’ipotesi di intervenuta chiusura del fallimento per pagamento di tutti i creditori, senza alcun onere di dimostrare la preesistenza di crediti pregiudicati dall’atto simulato;
- sotto il profilo della legittimazione ad processum, gli amministratori giudiziari dei beni e delle quote di Bristol Hotel s.r.l. erano subentrati alla curatela fallimentare in forza del provvedimento di sequestro -poi divenuto di confisca-, che consentiva loro di esercitare non solo le funzioni di custodia di quanto sottoposto alla misura cautelare ma anche tutti i diritti connessi alla titolarità delle quote sociali, nonché i poteri gestori e di amministrazione;
la loro legittimazione era proseguita dopo la confisca definitiva che aveva sostituito la misura cautelare del sequestro e, rispetto all’azione di simulazione sub iudice, essa derivava non dagli artt. 63 e 64 d. lgs. n. 159/2011 ma, più in generale, dal subentro degli amministratori giudiziari di nomina penale all’esercizio di tutte le azioni spettanti alla società fallita quando, come nel caso di specie, i provvedimenti di sequestro e successiva confisca di prevenzione abbiano ad oggetto tutto l’attivo fallimentare;
pertanto, al pari del curatore, anche gli amministratori giudiziari della società erano legittimati a proseguire l’esercizio dell’azione di simulazione contrattuale spettante alla parte del contratto simulato, con conseguente infondatezza del motivo di appello;
- nel merito, i motivi di appello non criticavano in modo puntuale la sentenza nella parte in cui era stata ritenuta raggiunta la prova presuntiva della simulazione assoluta, con esplicita valorizzazione di plurimi elementi indiziari;
per superare la ricostruzione del primo Giudice la ricorrente 5 aveva allegato tardivamente (in comparsa conclusionale, dopo la formazione dell’atto d’appello e quindi dopo aver consumato il potere di impugnazione) altre circostanze di fatto, quali la definitiva revoca delle misure di prevenzione e suo carico e l’emersione, nel corso dei procedimenti penali coinvolgenti gli amministratori delle società, dell’effettivo pagamento dei quattro appartamenti oggetto della vendita ritenuta simulata, di cui non si doveva tenere conto senza necessità di motivazione appunto perché intempestivamente rilevate. Quanto alla posizione di RA IN e degli eredi di EP LA, la Corte d’Appello aveva rilevato che la loro chiamata in causa era stata effettuata in relazione alla domanda subordinata di annullamento del contratto di compravendita pure formulata in primo grado da Bristol Hotel s.r.l., con richiesta, in tal caso, della loro condanna al risarcimento dei danni (per non aver verificato che l’amministratore della Unitrading non aveva il potere di sottoscriverli); l’accertamento della simulazione assoluta del contratto, richiesto in via principale da Bristol Hotel s.r.l. e accolto dal Giudice di primo grado con sentenza confermata all’esito del giudizio di appello, comportava che la posizione di RA IN e degli eredi di EP LA doveva essere considerata solo ai fini della regolamentazione delle spese processuali, poste a carico di CFR Hipermarchè s.a. anche per il grado di appello (limitatamente alla sola US AS, costituitasi nel giudizio di impugnazione). 3. CFR Hipermarchè s.a., già TMT Unitrading s.a., ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi. Bristol Hotel s.r.l., rappresentata dagli amministratori giudiziari, la sola destinataria del ricorso per cassazione, ha depositato controricorso. Il PG ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso ed entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative. Alla pubblica udienza dell’11.12.2025, dopo la relazione del Consigliere, il Sostituto Procuratore Generale LE Pepe ha 6 richiamato e illustrato le conclusioni già depositate;
l’avv. Andrea Costa, per la ricorrente, e l’avv. EP AN, per la controricorrente Bristol Hotel s.r.l., presenti all’udienza, hanno richiamato e illustrato le rispettive difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Occorre premettere che non sussistono i presupposti per disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RA IN e di US AS, MA LA e NA LA -eredi di EP LA-, ai quali non è stato notificato il ricorso per cassazione: essi, pur parti nel giudizio di primo grado e in quello di appello, non sono litisconsorti necessari (la domanda subordinata di annullamento del contratto di compravendita, in relazione alla quale era stata giustificata la loro chiamata in causa, non è stata esaminata per intervenuto accoglimento della domanda principale di simulazione assoluta e, dalla sentenza d’appello, non risulta essere stata reiterata nel giudizio di impugnazione dalla società vincitrice ai sensi dell’art. 346 c.p.c.) e non sono in questa sede destinatari di domande né da parte di Bristol Hotel s.r.l., né da parte di CFR Hipermarchè s.a. Si richiama altresì, in proposito, tenuto conto dell’esito del ricorso per le motivazioni che saranno di seguito illustrate, l’orientamento interpretativo di questa Corte di legittimità, secondo il quale <<il principio costituzionale di ragionevole durata del processo impedisce al giudice adottare provvedimenti che, senza utilità per il diritto difesa o rispetto contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione giudizio. pertanto circostanza che ricorso cassazione non sia stato notificato ad una delle parti, contumace nei precedenti gradi giudizio, rende superfluo rinvio della causa provvedere a tale incombente, quando nessuna parti costituite nel giudizio legittimità abbia formulato domande confronti parte>> -cfr. Cass. n. 18375/2010, che detta un principio di diritto di portata generale e 7 rispondente alla ratio dell’art. 111 Cost., che non vi sono ragioni per limitare alle sole ipotesi di omessa notificazione del ricorso alla parte contumace nei gradi di merito;
cfr. anche Cass. n. 10839/2019, nel senso che i possibili rilievi di carattere processuale cedono, in applicazione del principio della ragione più liquida, nei casi in cui l’esito dell’impugnazione renderebbe meramente formale l’attività da essi richiesta, con ingiustificato allungamento dei tempi del processo in violazione del disposto dell’art. 111 Cost.-. 2. Con il primo motivo di ricorso CFR Hipermarchè s.a. lamenta la <<violazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (nonché, occorrendo, violazione o falsa applicazione c. 4, c.p.c.), degli artt. 75, 3, e 81 c.p.c., dell’art 14 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. “preleggi”) del c.c., dell’art. 43, r.d. 16 marzo 1942, 267, relazione al combinato disposto di cui agli 64, 9 63, 8, d.lgs. 6 settembre 2011, 159. nullità erroneità della sentenza corte d’appello per non aver rilevato l’insanabile carenza legittimazione processuale rappresentanza, comunque anche la ad agire, amministratori giudiziari dei beni quote bristol hotel a riassumere proseguire il giudizio (spettando, contrario, rappresentanza curatore fallimentare hotel)>>. La ricorrente deduce l’erroneità della pronuncia d’appello, nella parte in cui ha considerato gli amministratori giudiziari di nomina penale della società già fallita legittimati a proporre e subentrare nell’esercizio di tutte le azioni spettanti alla società quando <<come nel caso di specie, il sequestro e la successiva confisca prevenzione hanno per oggetto l’intera massa attiva fallimentare>>, e quindi a coltivare l’azione di simulazione contrattuale spettante alla parte venditrice del contratto simulato. Si assume che la Corte d’Appello non ha tenuto conto che, 8 <<per il caso di fallimento, d. lgs. n.159 del 2011 ha previsto una ipotesi eccezionale legittimazione o sostituzione processuale degli amministratori giudiziari limitatamente a talune specifiche -e inequivocabilmente limitate- azioni>>. L’art. 64 d.lgs. cit. prevede, infatti, che se il sequestro di alcuni beni, e quindi l’amministrazione giudiziaria di questi, interviene dopo la dichiarazione di fallimento, si applica l’art. 63, comma 8, e se vi siano azioni già proposte dal curatore, l’amministratore lo sostituisce nei processi in corso;
in base all’indicato art. 63, co. 8, l’amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III, capo III del titolo II del RD n.267/1942, <<con gli effetti di cui all’art. 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto sequestro>>. Secondo la ricorrente, dalle disposizioni richiamate conseguirebbe che le uniche azioni proposte dal curatore fallimentare in cui l’amministratore avrebbe potuto subentrare sono quelle elencate dall’art. 63, co. 8, cit., che non disciplinano la legittimazione e/o il potere del curatore -e quindi dell’amministratore giudiziario- di promuovere e/o subentrare nell’azione di simulazione di cui agli artt. 1414 e s. c.c. Ogni diversa interpretazione sarebbe, sempre secondo la ricorrente, contraria al disposto dell’art. 14 disp. prel. al c.c. -in base al quale si dovrebbe escludere l’applicazione analogica, in caso di disposizioni normative di carattere <
ma>> il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del d.lgs. n.159/2011); se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi del RD n. 267/1942 e s.m.i., e si applicano le disposizioni del d. lgs. n.159/2011; comunque, ai sensi del comma 8 dell’art. 63, <<l'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. egli ha il compito provvedere alla gestione, custodia conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi impugnazione, sotto direzione giudice delegato, al fine incrementare, se possibile, redditività medesimi>>. L’art. 64, rubricato <<sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento>>, prevede che il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, deve disporre con decreto non reclamabile la separazione dei beni sottoposti alla misura di prevenzione patrimoniale dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario;
<< Si applica l'articolo 63, comma 8, ed 14 ove le azioni siano state proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce nei processi in corso>> -così il comma 9 dell’art.64-. Appare chiaro dal quadro sistematico delle disposizioni appena richiamate che l’intento del legislatore nell’ipotesi di sottoposizione a misura di prevenzione patrimoniale di beni, tutti o in parte, ricompresi - prima o dopo la disposizione della misura di prevenzione- nell’ambito della massa attiva fallimentare è quello di evitare che sugli stessi beni concorressero i poteri di gestione sia del curatore -finalizzati alla realizzazione della massa attiva nell’interesse dei creditori del fallito e per la loro soddisfazione- che dell’amministratore giudiziale -volti alla conservazione e gestione del patrimonio nell’interesse dello Stato per l’ipotesi di conferma definitiva della misura-, attribuendo detti poteri a quest’ultimo senza alcun intento di limitarne l’operatività ma riconoscendo allo stesso, in presenza anche di una procedura concorsuale, pure la possibilità di esercitare le azioni che altrimenti solo il curatore avrebbe potuto promuovere, o di subentrare in esse ove già in corso. Alla luce del disposto delle stesse norme, infatti, non ha alcuna giustificazione logica la riduzione della possibilità di agire in giudizio o di proseguire il giudizio in corso in capo agli amministratori giudiziari, nelle ipotesi di fallimento precedente o successivo alla disposizione di misura preventiva patrimoniale sui beni del soggetto fallito, nei soli casi delle <<azioni disciplinate dalla sezione iii del capo titolo ii regio decreto 16 marzo 1942, n. 267>> -cioè delle azioni previste dagli artt. 64/70 LF, che regolano gli <<effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori>> (così è rubricata la sezione III del RD cit.) e che hanno la finalità di assicurare una particolare tutela per i creditori rispetto agli atti posti in essere in loro danno dall’imprenditore ancora in bonis ma già in stato di difficoltà, presunta o da dimostrare a seconda delle caratteristiche dell’atto che si mette in discussione (a titolo gratuito o oneroso), 15 dell’epoca della stipula o dell’effettuazione dell’atto, nonché dell’azione in concreto esperita-. Una interpretazione del genere non trova alcun reale supporto nelle disposizioni esaminate ed è anzi ingiustificatamente limitativa dei poteri degli amministratori giudiziari e, quindi, contraria alla ratio del d. lgs. n.159/2011. Il senso delle disposizioni degli artt. 63, co.
8. e 64, co., 9 cit. è quello di riconoscere anche agli amministratori giudiziari la possibilità di esperire e coltivare, ricorrendone i presupposti per la preesistente o intervenuta dichiarazione di fallimento, quelle azioni che, in assenza degli artt. 63, co. 8, e 64, co. 9, d. lgs. cit., non potrebbero essere esperite al di fuori delle procedure concorsuali da soggetti ad esse estranei, in aggiunta quindi, e non in sostituzione ad escludendum, con le altre azioni che sono da considerare ricomprese nei poteri di conservazione e di gestione dei beni sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale propri dell’amministratore giudiziario, da svolgere sotto il controllo del Giudice Delegato. In conclusione, le disposizioni degli artt. 63, co. 8, e 64, co. 9, d. lgs. cit. ampliano l’ambito di operatività degli amministratori giudiziari -che agiscono nell’interesse pubblico: si richiama l’art. 35, co. 5, d. lgs. n.159/2011-, riconoscendo loro esplicitamente -per dirimere ogni eventuale dubbio al riguardo- la possibilità di esperimento o di subentro in azioni altrimenti proprie degli organi delle procedure concorsuali -azioni che vengono così ad essere sottratte alla sede fallimentare propria anche quando la misura di prevenzione riguarda solo alcuni dei beni del soggetto fallito e quindi anche quando la procedura concorsuale prosegue sulla residua massa attiva non colpita dalla misura-, fermo il loro potere di agire o resistere in giudizio con le azioni necessarie allo svolgimento dell’incarico e, di conseguenza, di subentrare nell’esercizio di azioni “ordinarie”, già iniziate dal curatore fallimentare ma che loro stessi avrebbero potuto intentare o proseguire, nelle ipotesi di sostituzione ad 16 esso -per tutti i beni, come nel caso di specie o solo per quelli interessati dalle azioni stesse-. Si deve, pertanto, ritenere che gli amministratori giudiziari di Bristol Hotel s.r.l. sono legittimamente subentrati al curatore fallimentare della stessa società nell’azione da questi proposta
contro
TMT Unitrading s.a., ora CFR Hipermarchè s.a., per far valere la simulazione assoluta del contratto di compravendita immobiliare intervenuto tra le due società - Bristol Hotel s.r.l. quale parte venditrice e TMT Unitrading s.a. come parte acquirente- in data 10.4.1996: si trattava, infatti, di un’azione già introdotta nell’ambito della procedura fallimentare antecedente alla sottoposizione dei beni -tutti- di Bristol Hotel s.r.l. alla misura preventiva patrimoniale di sequestro -poi seguita dalla confisca-, ex d. lgs. n.159/2011, quindi facente parte del patrimonio della società <
da questo la ricorrente farebbe discendere la necessità di prova dell’esistenza 17 di crediti legittimanti l’azione ex art. 1416, co. 2, c.c., affermata inesistente per assenza attuale di creditori insinuati al passivo fallimentare. Secondo CFR Hipermarchè s.r.l. la prospettata limitazione dell’azione esperita dal curatore alla sola ipotesi di cui all’art. 1416, co. 2, c.c. emergerebbe <<indirettamente, ma in più punti, dagli atti di causa>>, ove si richiama la consapevolezza di sottrarre, con la compravendita, ai creditori di Bristol Hotel s.r.l. la generica garanzia del proprio credito. Il profilo di critica in esame, ferme le considerazioni sopra svolte sul legittimo subentro degli amministratori giudiziari in tutte le azioni introdotte dal curatore riguardanti i beni sottoposti a misura preventiva patrimoniale, censura in realtà l’interpretazione e qualificazione della domanda di simulazione assoluta introdotta dal Fallimento di Bristol Hotel s.r.l. e coltivata dagli amministratori giudiziari, effettuata dai Giudici di merito, in particolare dalla Corte d’Appello di Salerno che ha dato conto del rigetto dei motivi di critica svolti al riguardo, ex art. 342 c.p.c., dall’appellante ricorrente. La Corte d’Appello ha evidenziato come <<l’appellante suppone che la legittimazione del curatore fallimentare della società (apparentemente) venditrice sia quella propria creditore simulato alienante, riconosciuta dall’art. 1416, comma 2, c.c. e contesta sul presupposto tale dipenda dalla sussistenza di crediti ammessi al passivo>>, preesistenti rispetto all’atto simulato. Ma, rileva ancora il Giudice d’appello, <<nell’azione di simulazione della vendita compiuta dal fallito il curatore cumula la legittimazione già spettante allo stesso>> quale parte contrattuale e quella spettante ai creditori sociali, ai sensi dell’art. 1416, co. 2, c.c., e <<indirettamente, ma in più punti, dagli atti di causa>>: poiché nel caso di specie <<il principio costituzionale di ragionevole durata del processo impedisce al giudice adottare provvedimenti che, senza utilità per il diritto difesa o rispetto contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione giudizio. pertanto circostanza che ricorso cassazione non sia stato notificato ad una delle parti, contumace nei precedenti gradi giudizio, rende superfluo rinvio della causa provvedere a tale incombente, quando nessuna parti costituite nel giudizio legittimità abbia formulato domande confronti parte>>, gli 18 amministratori giudiziari subentrano al curatore fallimentare anche nell’esercizio dell’azione di simulazione contrattuale spettante alla parte. Ora, <<la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito sindacabile: a) ove ridondi in un vizio nullità processuale, nel qual caso la difformità dell'attività dal paradigma norma processuale violata che deve essere dedotto come legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti ragionamento logico decisorio, eventualità cui, se inesatta determina attinente alla individuazione "petitum", potrà aversi una violazione principio corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dovrà prospettato ai sensi dell'art. c) quando si traduca errore coinvolge "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero omessa "fatto allegato non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale censura va proposta, rispettivamente, relazione "error judicando", base all'art. 3, c.p.c., o facti", nei limiti consentiti dall'art. 5, c.p.c.>> -così Cass. n.11103/2020; cfr., tra le altre pronunce conformi, Cass. n. 30770/2023; Cass. n. 20536/2025-. Nel caso di specie non si profila alcuna delle situazioni sopra evidenziate perché non sono riscontrabili violazioni di legge, processuale o sostanziale: in particolare, il ragionamento seguito dalla Corte salernitana per motivare la decisione è logicamente articolato e tiene conto del complesso normativo di riferimento oltre che delle circostanze di fatto rilevanti, riconoscendo altresì la correttezza dell’operato del primo Giudice con pronuncia conforme -cfr., in ordine alla rilevabilità, in sede di legittimità, dei vizi di motivazione, Cass. a SU n. 8053/2014, alla quale si sono uniformate le pronunce successive-. 19 Del resto, la società ricorrente ritiene di derivare l’affermata limitazione della domanda di simulazione svolta dal curatore fallimentare alla sola ipotesi di cui all’art. 1416, co. 2, c.c., <
inoltre, CFR s.a. riporta stralci dei due provvedimenti richiamati, dai quali afferma si dovrebbe ricavare l’intervenuto pagamento del prezzo per la compravendita di cui si discute perché vi si fa riferimento alla <<effettività dei trasferimenti operati da meluzio a mastrolia>>, ma - fermo quanto sopra rilevato quanto all’introduzione in causa dell’individuazione di modalità di pagamento <
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente CFR Hipermarché s.r.l. al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità a favore della Bristol Hotel s.r.l., liquidate in complessivi € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. 24 Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 11 dicembre 2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente TI RO DO AT