Sentenza 5 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5062 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ĮTAI5062 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto REVOCATORIA POTECA SEZIONE PRIMA CIVILE POR NOVO FINANZIARENT VECCHIO SCOPE CP D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: O/C -SCIENTIA DECSTIONS R.G.N. 18131/99 - Presidente Dott. Corrado CARNEVALE Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere 10826 Cron. Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere 1986 Rep. Dott. Laura MILANI Consigliere Ud. 30/01/2001 Consigliere Dott. Giuseppe SALME' ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENT ENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritt L. 66 BANCA TOSCANA S.p.A., gruppo CArio Monte dei Paschi L 5 APR. 2001 di Siena, in persona dei legali rappresentanti pro IL CANCELLICHE tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C.COLOMBO 177, presso l'avvocato MICHELE RANCHINO, che LIRE 3000 CANCELLERIA la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO COMPORTI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente CG508936
contro
CG508937 FALLIMENTO TIZIANO MUGNAI, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. SETTEMBRINI 2001 30, presso l'avvocato GIAN GIACOMO TORNABUONI, che lo 250 rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO SCOPSI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente avversO la sentenza n. 320/99 della Corte d'Appello di LIRE 10000 GENOVA, depositata il 22/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2001 dal Consigliere Dott. Donato AS434625 PLENTEDA;
udito per il ricorrente l'avvocato Comporti che ha T 0 IT 2 IR 6 4 chiesto l'accoglimento del ricorso;
D 3 4 S A udito per il resistente l'avvocato Scopsi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per dal Sig. TORNABUONI per diritti L. 28000+8 il rigetto del ricorso. IL CANCELLIERE Svolgimento del processo Il curatore del fallimento di GN AN, di- chiarato con sentenza 11.1.1990, con atto 16.11.1990 CANCELLERIA convenne dinanzi al Tribunale di La Spezia la società CA AN, s.p.a. e chiese che fosse dichiarata la inefficacia ai sensi dell'art-. 67 L.F. degli atti 20.11 e 27.11.1989 di costituzione in pegno di 1.920.000 azioni della società S.I.F. e di concessione AY698636 di ipoteca su un immobile di civile abitazione, per il € 0,52 L.1000 500.000.000, rispettivamente, a garanziavalore di L. CANCELLERIA di un affidamento bancario e dello scoperto di conto 2 _ AY698637 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE corrente di cui il GN era intestatario presso la Richiesta copia studio dal Sig. A NCHIÑO 6000 filiale di La Spezia della CA predetta;
chiese inol- per LUG. 2001 tre la condanna della convenuta alla restituzione delle IL CANCELLIERE azioni e al risarcimento del danno derivato dalla indi- DIRITTI sponibilità dei beni predetti da parte del fallimento. La CA AN resistette alla domanda, deducendo che il curatore fallimentare aveva omesso ogni riferi- mento alle specifiche ipotesi considerate dall'art. 67 L. F. e alla conoscenza dello stato di insolvenza;
al di là del fatto che non riguardando la garanzia debiti preesistenti, scaduti о a scadere, né essendo ad essi contestuale, non corrispondeva ad alcuna delle previ- sioni dell'art. 67 nn. 3 e 4 I° comma e capoverso L. F., del quale, anche a causa della assenza della scientia decotionis, difettavano le condizioni di applicabilità, tenuto anche conto del fatto che il GN era cono- sciuto come consulente finanziario ed immobiliare, era titolare di uno studio professionale in La Spezia, era da tempo suo primario cliente e versava, cioè, nelle condizioni da non lasciar supporre che esercitasse at- tività di impresa, peraltro emersa solo con la dichia- razione di fallimento richiesta dal Procuratore della Repubblica nel corso di un procedimento penale, per sua natura riservato. Il tribunale con sentenza 4 maggio/5 giugno 1995 3 dichiarò cecessatalasatala materia del contendere in ordine al- la revocatoria dell'atto di costituzione in pegno, a seguito delle rinunzia della CA a tale garanzia;
ac- colse invece la domanda con riguardo alla costituzione di ipoteca, che revocò. La CA AN propose appello contestando l'ap- plicabilità dell'art. 67 L. F. e negando di aver cono- sciuto lo stato di insolvenza, la cui ignoranza era emersa dai documenti prodotti in giudizio, attesa la consistenza patrimoniale del GN e la generale fidu- cia che la sua posizione riscuoteva nell'ambiente e considerato che i primi protesti a suo carico si erano avuti il 22.12.1989, quando egli si era reso irreperi- bile, avendo continuato a ricevere sino al 15.12.1989 blocchetti di assegni di conto corrente ed essendosi il suo conto corrente, alla data del 24.11.1989 passivo con un saldo di L. 303 milioni, tre giorni dopo ridotto a L. 187 milioni e a fine anno addirittura chiuso con My un saldo attivo di oltre cento milioni. Aggiunse che le garanzie in questione erano state offerte a fronte di una richiesta di fido aggiuntivo di due miliardi, sino al 10.12.1989, destinato ad integrare le disponi- bilità occorrenti per alcuni investimenti e che alla data del 27.11, in cui era stata concessa l'ipoteca, il conto corrente presentava un saldo debitorio di 187 4 milioni, appunto - inferiore all'importo degli assegni, accreditati salvo buon fine e rimasti insoluti, di L. 250 milioni. Il curatore resistette alla impugnazione, che la Corte di Appello di Genova con sentenza 17.3.1999 re- spinse, ritenendo che la garanzia fosse stata concessa per un debito scaduto e non per la concessione di un ulteriore affidamento, dal momento che nell'atto di consenso alla iscrizione ipotecaria era stato pacifica- - conformemente del resto alle ri- mente riconosciuto sultanze dell'estratto conto bancario il debito del GN per il mancato buon esito degli assegni di L. 250.000.000, sicché trovava applicazione l'art. 67 I ° comma n. 4 L.F. ovvero quella dell'art. 67 n.3 acceden- do alla tesi secondo cui, finchè pende il rapporto di conto corrente, il debito non scade. Quanto, poi, alla qualità di imprenditore commer- ciale, la dichiarazione di fallimento del GN l'ave- va resa incontestabile, mentre era rimasta inesplicita- ta la ragione per la quale egli era stato ritenuto dal- la banca libero professionista, benché fosse ben cono- sciuta la sua attività di consulente finanziario e di finanziere, quale titolare del 96 % del capitale della società SIF, s.p.a., holding di un gruppo cui apparte- nevano società affidate presso la stessa banca, a pre- 5 scindere dal notevole volume di affari trattati che so- lo sul conto intrattenuto con la CA AN aveva raggiunto nel 1988 movimenti superiori a L. 13 miliar- di. Ha invece ritenuto senza rilievo la continuazione finanziamenti e il proseguimento del rapporto com- dei merciale, considerandoli compatibili con la conoscenza dello stato di decozione, in quanto connessi ad un ten- tativo da parte del creditore in vista della realizza- zione del suo interesse al superamento della crisi, mentre l'accettazione di pagamenti parziali gioverebbe a dimostrare l'intendimento del creditore di sottrarsi alla falcidia concorsuale e non già la sua inscientia decotionis;
mentre ha desunto dalla fuga dell'imprendi- tore un mese dopo la costituzione della ipoteca la ma- nifestazione dell'insolvenza che nell'ambito locale non poteva non essere percepita da un operatore econo- mico come la banca. La CA AN ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dal curatore del fallimento. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denunzia la erra- ta interpretazione ed applicazione degli artt. 67 L.F. e 1852 e SS. C.C., nonché la illogicità, insufficienza, erroneità e contraddittorietà motivazione su un punto 6 decisivo della controversia. Assume che la concessione di ipoteca aveva costituito una normale garanzia dello scoperto di c/c e delle operazioni future, dal momento che il giorno precedente il saldo passivo era di appena 187 milioni e che addirittura un mese dopo era divenuto attivo di oltre cento milioni;
per cui la garanzia non era stata offerta a fronte di debiti scaduti, ma per futuri finanziamenti in relazione ad ulteriori investi- menti, nessun rilievo avendo la dichiarazione del Mu- gnai di essere debitore dell'importo di assegni accre- ditati sul suo conto e non andati a buon fine per L. 250.000.000, trattandosi di episodio isolato, non si- gnificativo dello stato di insolvenza, a maggior ragio- ne per il fatto che il saldo debitorio del 27.11.1989 era stato inferiore a quell'importo e quattro giorni dopo aveva superato i 600 milioni, a riprova della in- scientia decotionis di essa ricorrente, che altrimenti non avrebbe consentito la elevazione della esposizione, I'm una volta acquisita l'ipoteca, né avrebbe rinunziato al pegno una settimana prima. Con il secondo motivo la CA AN denunzia la violazione dell'art. 2729 c.C. e la erroneità, illogi- cità ed insufficienza della motivazione su punti deci- sivi della controversia, con riguardo specificamente alla prova della sua inscientia decotionis a fronte di 7 numerosi elementi utili a concretizzarla. Contradditto- ria sarebbe stata la motivazione della sentenza impu- gnata per il fatto di aver desunto la scientia decotio- nis dalla fuga dell'imprenditore che era avvenuta un mese dopo l'atto di garanzia, come contraddittoria ed insufficiente sarebbe quando l'ha desunta dall'attività del GN, del tutto irrilevante, mentre rileverebbe in senso contrario la sua consistenza patrimoniale che aveva indotto essa ricorrente a mantenere il rapporto di conto corrente, non già per far recuperare la solvi- bilità, ma perché erano sempre state normali le condi- zioni in cui si era svolto. La censura è inammissibile sotto entrambi i profili dedotti, afferenti il primo alla configurazione giuri- dica della fattispecie, che sarebbe stata erroneamente riportata allo schema generale dell'art. 67 L.F., del quale invece non troverebbe applicazione nessuna delle articolazioni, né del primo comma né del capoverso;
e il secondo alla scientia decotionis, esclusa ed anzi provata nell'esatto contrario della inscientia, che gioverebbe, comunque, a disattendere la domanda della curatela. La violazione di legge, prospettata con riguardo, oltreché alla predetta norma fallimentare, alle norme codicistiche sulle operazioni bancarie in conto corren- 8 te (att. 1852 ss.) e a quelle sulle presunzioni (art.2729), e il vizio motivazionale, denunziato in ri- ferimento ai due profili considerati, in realtà sono volti a conseguire una diversa qualificazione giuridica dell'operazione oggetto di revocatoria, con un riesame del merito e con apprezzamenti di fatto, non consentiti in sede di legittimità, nel segno di una valutazione delle risultanze probatorie in linea con le deduzioni di parte. L'assunto che la sentenza impugnata abbia violato -le norme di legge richiamate suppone con riguardo al- la natura del negozio di costituzione di ipoteca una ricostruzione in punto di fatto diversa da quella com- piuta dalla corte territoriale;
come una diversa valu- tazione delle risultanze di prova suppone la denunzia di violazione della norma sulle presunzioni, per cui la sentenza, nei termini in cui la censura è stata propo- sta, si sottrae al sindacato di legittimità, resistendo anche alla deduzione del vizio di motivazione, che ri- corre solo quando vi sia carenza di elementi nello svi- luppo logico del provvedimento, che non consenta la identificazione del criterio posto a base della deci- sione, ovvero quando vi sia insanabile contrasto tra le argomentazioni logico giuridiche adottate, tale da incomprensibile la ratio decidendi (Cass.rendere 9 3615/1999; 6189/1995;6868/1994), non anche nel caso di difformità tra significato e valore attribuito dal giu- dice di merito agli elementi delibati e le attese del- l'interessato. Ciò premesso, va osservato che la corte di merito, fronte della tesi della CA AN secondo cui a l'ipoteca era stata concessa per un fido futuro straor- dinario di due miliardi, destinato ad integrare quanto necessario а successivi investimenti ed aggiuntivo ri- spetto a quello di cui già godeva il GN, e dunque a -garanzia di un credito non ancora maturato dopo aver rilevato che di tale affidamento non era risultata traccia alcuna, ha considerato che l'atto di consenso alla iscrizione ipotecaria del 27.11.1989 di un mese e mezzo anteriore alla dichiarazione di fallimento era stato espressamente motivato dallo stesso debitore con riferimento all'esito negativo di assegni che erano stati a lui accreditati salvo buon fine, per complessi- ve L. 250.000.000, e dei quali era divenuto debitore. Da ciò ha tratto il convincimento che il debito, cui la garanzia accedeva, non solo preesistesse ma fosse anche scaduto, per l'obbligo che aveva il correntista di prontamente rimborsare la banca dell'importo antici- patogli su quegli assegni;
e comunque la conclusione che non fosse contestabile la preesistenza, quand' anche 10 se ne fosse esclusa la scadenza, in relazione al fatto che il saldo debitore di conto corrente non concretizza debiti scaduti, sino a quando il conto rimane aperto ed in movimento;
conclusione giustificativa della revoca della garanzia, rientrando la fattispecie, quanto meno, nella disciplina dell'art. 67 n.3 L.F., una volta esclusa quella dell'art. 67 n.4. -Del pari congrua sul piano logico giuridico è la motivazione che la corte territoriale ha offerto con riguardo all'altro aspetto controverso della inscientia decotionis, elemento soggettivo la cui prova necessa- riamente incombeva al terzo accipiens, ricadendo la fattispecie nella previsione del I' comma dell'art. 67, avendo essa considerato tutti gli elementi portati al suo esame dalla qualità di consulente finanziario delحمد GN, a quella di titolare di elevate partecipazioni in una holding di un gruppo di società affidate presso la stessa CA AN;
dal cospicuo giro di affari dell'anno precedente la costituzione di garanzia alla mancanza di ingiunzioni, esecuzioni e protesti;
B dalla riduzione del saldo debitorio di conto corrente tra il 24.11 ed il 27.11, data della costituzione dell'ipote- ca, all'incremento del saldo nei successivi quattro giorni, sino ad otre 600 milioni, che denoterebbe la fiducia della banca nel cliente e avendoli confutati 11 con una serie di rilievi, diretti a svalutare ogni con- traria deduzione, nonchè l'argomentazione della ricor- rente, secondo cui fondata sarebbe la presunzione in ordine alla sua inscientia decotionis e raggiunta la prova ad essa relativa. Ha così posto in evidenza che la continuazione del rapporto non ha valenza univoca, nel momento in cui può essere espressione di un tentativo di collaborazione al superamento della crisi dell'imprenditore; mentre l'ac- cettazione di pagamenti parziali, volti a ridurre la esposizione, lasciano presumere il contrario di quanto preteso, rivelando piuttosto il proposito del creditore di sottrarre le proprie ragioni alla falcidia concor- suale;
come nello stesso intendimento si colloca il mancato protesto di titoli, esso giovando a non rendere manifesto a tutti lo stato di decozione, in linea con quel proposito, poi di fatto appagato, tanto che a ri- dosso del fallimento il credito si era ridotto a 27 mi- lioni, ragione per cui in corso di causa si era perve- nuti alla rinunzia al pegno delle azioni, che era stato ottenuto sette giorni prima dell'ipoteca. Ulteriore argomento, rigorosamente analizzato in comparazione con gli altri, proprio in relazione al te- ma dibattuto della inscientia decotionis, che la banca aveva l'onere di dimostrare, ha tratto la sentenza im- 12 pugnata dalla fuga dell'imprenditore, sopraggiunta un mese dopo la costituzione della garanzia, considerata non già elemento di per sé sintomatico della insolvenza come erroneamente ha ritenuto la ricorrente, che ha colto aspetti di contraddittorietà nel passaggio argo- mentativo a riguardo, per il fatto, appunto, di essere successivo alla iscrizione di ipoteca -avendo la corte bene evidenziato tale circostanza, che però ha valoriz- zato quale segno eclatante dell'elevato livello dello stato di decozione, che, per essere stato così prossimo alla garanzia ed aver preceduto di pochi giorni la di- chiarazione di fallimento, è stato valutato come signi- ficativo di un dissesto già manifesto nell'ambiente in cui l'imprenditore operava, tanto più a soggetti econo- mici qualificati, come le banche, attenti al mercato finanziario dal GN praticato e sensibili a qualun- que segnale che avesse potuto turbarlo. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile me le spese vanno poste а carico del soccombente in 188. 133.800..... di cui L.
8.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- danna la ricorrente al pagamento delle spese proces- suali in L. 8. 133.800 di cui L.
8.000.000 per onorari. Roma 30.1.2001 13 Il Consigliere estensore Donato Plenteda COR: Prina Seane Civile Depositato in Cancellaria - 5 APR. 2001 IL CANCELLIERE Juve four mesقلال омилис 14 Il Presidente Corrado Carnevale lonar lamenerвашини IL CANCELLIERE Luisa Passinett 80000 330000 ENTRAL -la MAG. 2001 inton DELLE 3 33000 Farm 22846 vrst of UFFICIO 1.5 te Dirigente Area Servizi IPPC) recen Giudizia ina Gracia din Il Responsabile Gery (lire . I (D.ssa M CICHINI) P CC F (Dr. M.