CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
Massime • 1
In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza depositata, ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen., entro il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, decorre dalla data di scadenza del termine per il suo deposito, reso noto alle parti mediante la notifica del dispositivo, prevista dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2023, n. 22989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22989 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
~il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo 2 ( 2 C.29 21 udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 22989 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29.04.2022, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale di condanna di HI SE per il reato di lesione personale - artt. 582 e 583 c. 1 n. 2 c.p. - perché mentre si trovava davanti al locale "Lavanderie Ramone" sito in Torino, colpiva al volto con un pugno CA DR, cagionandogli la frattura dell'osso alveolare, all'altezza dei denti 41, 32 e 31, con indebolimento permanente dell'organo della masticazione. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma dell'avv. Bernardo Bordino, affidando le proprie censure a cinque motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, il vizio di motivazione sotto il profilo della errata ricostruzione delle emergenze processuali, per avere ritenuto la Corte territoriale che l'imputato avesse colpito con violenza il CA;
dalla lettura delle deposizioni rese dai testimoni emerge l'erroneità di tale ricostruzione dei fatti, in quanto nessuno ha mai visto un pugno sferrato al volto di CA, né alcuno ha dichiarato che tale ipotetico pugno fosse violento;
la dinamica emersa, invece, fa venire meno il reato contestato, sia sotto il profilo soggettivo perché non vi era alcuna volontà di colpire e far male al CA, ma soltanto di allontanarlo e farlo desistere dall'aggressione al Garofalo, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto una manata attraverso una persona interposta, difficilmente può aver causato un danno così come lamentato dal CA, il quale potrebbe aver avuto un preesistente indebolimento della dentatura o dell'osso mandibolare oppure esserselo procurato altrove in ragione dello stato di ubriachezza;
2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione in relazione all'errata esclusione dell'esimente di cui all'art. 52 c.p., per avere la Corte territoriale ril:enuto che il pugno fosse violento;
2.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione in relazione all'errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 583 co. 1 n. 2 c.p., per avere la Corte territoriale ritenuto che la devitalizzazione dei denti costituisca "indebolimento permanente di un organo", quantunque l'organo della masticazione risulti perfettamente funzionante sotto ogni profilo meccanico;
2.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione in ordine ai criteri di dosimetria della pena in violazione dell'art. 133 c.p. 2.5. con il quinto motivo, il vizio di motivazione in relazione all'omessa derubricazione e applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr.ssa Francesca Ceroni, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla L. 176/2020, dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, nonché dell'art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 del come modificato dall'art.
5-duodecíes della legge di conversione del 30 dicembre 2022 , n. 199, del decreto- legge 31 ottobre 2022, n. 162, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 1 4. Con memoria inoltrata a mezzo Pec in data 14.2.2023, la difesa della parte civile, CA DR SE, ha depositato memoria con la quale ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso presentato dal HI. Con successive conclusioni inoltrate a mezzo Pec in data 27.2.2023 la parte civile ha ribadito l'inammissibilità del ricorso per tardività. 5. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte riportandosi al ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile siccome tardivo. 1. Ed invero la Corte territoriale ha emesso il dispositivo della decisione oggetto di impugnazione, in data 29 aprile 2022, all'esito dell'udienza celebrata con il rito cartolare ex art. 23-bis L. 176/2020, recante "disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COV1D-19". Tali disposizioni non derogano al regime ordinario delle impugnazioni ex art. 585 c.p.p., limitandosi a prevedere il comma 3 del suddetto art. 23-bis c.p.p. che "il dispositivo della decisione è comunicato alle parti". Nel caso di specie, il dispositivo - come dedotto dalla parte civile, senza contestazione alcuna- è stato immediatamente comunicato alle parti e la motivazione della sentenza è stata depositata in data 2 maggio 2022, nel pieno rispetto del termine di 15 giorni, di cui all'art. 544 co. 2 c.p.p. (in assenza di alcuna espressa indicazione fornita dal Collegio nel dispositivo in merito ad un diverso termine per il deposito della motivazione). 1.1. All'uopo si pone, tuttavia, il tema del rapporto tra le norme relative al rito cartolare, di cui alla legislazione emergenziale da COVID-19, con le norme in tenia di impugnazione, non coinvolte dalle leggi emergenziali, e segnatamente il tema della decorrenza del termine di impugnazione. Già questa Corte (Sez. 5 , n. 8131 del 24/01/2023, Rv. 284369) ha avuto modo di pronunciarsi in tema di decorrenza del termine per l'impugnazione, nel caso di redazione immediata dei motivi della decisione, ai sensi del primo comma dell'art. 544 c.p.p., per il quale è previsto il termine di 15 giorni. All'uopo, in motivazione, la predetta sentenza ha evidenziato che, fermo restando il caso peculiare di sentenza con motivazione c:ontestuale- per il quale il termine per l'impugnazione decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento ex art. 585, comma 2, lettera a) c.p.p. per analogia- per le ipotesi restanti, continuano ad applicarsi le regole generali dettate dall'articolo 585 c.p.p. per i termini di impugnazione delle sentenze. Tale ultimo principio deve essere in questa sede ribadito con le seguenti precisazioni. Ed invero, nel caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del giudizio cartolare di appello, la comunicazione immediata e tempestiva del dispositivo alle parti determina la conoscenza dell'avvenuta decisione- non essendo stato il dispositivo letto in pubblica udienza - e conseguentemente dà certezza alle parti, sia del termine per impugnare e della decorrenza di esso, sulla base delle previsioni di cui all'art. 585 c.p.p.. L'immediata comunicazione del dispositivo comporta che le parti ben possono effettuare le valutazioni in merito all'impugnazione, fruendo dei termini concessi dall'art. 585 c.p.p., senza 2 venire in alcun modo pregiudicate (a differenza dell'ipotesi esaminata dalla sentenza (Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, Rv. 284369), avendo a disposizione di un congruo spazio temporale di "valutazione" tra la comunicazione del dispositivo e il dies a quo per impugnare. 1.2. Nel caso in esame, il termine di impugnazione deve individuarsi, pertanto, in quello di trenta giorni, ai sensi dell'art. 585, primo comma, lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 544, comma 2, decorrente dalla scadenza del termine, pienamente rispettato, di 15 giorni stabilito dalla legge per il deposito della sentenza (ossia il 14.5.2022). In relazione all'immediata comunicazione del dispositivo, poi, il termine di trenta giorni ex artt. 585 comma 1 lett. b) c.p.p. e 544 comma 2 c.p.p., decorrente dal 14 maggio 2022, è da ritenersi scaduto il giorno 13 giugno 2022 (ossia 30 giorni dal 14 maggio), laddove il ricorso è stato proposto tardivamente in data 1.7.2022 presso il Tribunale di Lamezia Terme (come si evince dal timbro apposto dalla cancelleria) e trasmesso a questa Cori:e il 27 luglio 2022. 3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si ritiene di liquidare in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge. Così deciso il 8.3.2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
~il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo 2 ( 2 C.29 21 udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 22989 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29.04.2022, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale di condanna di HI SE per il reato di lesione personale - artt. 582 e 583 c. 1 n. 2 c.p. - perché mentre si trovava davanti al locale "Lavanderie Ramone" sito in Torino, colpiva al volto con un pugno CA DR, cagionandogli la frattura dell'osso alveolare, all'altezza dei denti 41, 32 e 31, con indebolimento permanente dell'organo della masticazione. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma dell'avv. Bernardo Bordino, affidando le proprie censure a cinque motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, il vizio di motivazione sotto il profilo della errata ricostruzione delle emergenze processuali, per avere ritenuto la Corte territoriale che l'imputato avesse colpito con violenza il CA;
dalla lettura delle deposizioni rese dai testimoni emerge l'erroneità di tale ricostruzione dei fatti, in quanto nessuno ha mai visto un pugno sferrato al volto di CA, né alcuno ha dichiarato che tale ipotetico pugno fosse violento;
la dinamica emersa, invece, fa venire meno il reato contestato, sia sotto il profilo soggettivo perché non vi era alcuna volontà di colpire e far male al CA, ma soltanto di allontanarlo e farlo desistere dall'aggressione al Garofalo, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto una manata attraverso una persona interposta, difficilmente può aver causato un danno così come lamentato dal CA, il quale potrebbe aver avuto un preesistente indebolimento della dentatura o dell'osso mandibolare oppure esserselo procurato altrove in ragione dello stato di ubriachezza;
2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione in relazione all'errata esclusione dell'esimente di cui all'art. 52 c.p., per avere la Corte territoriale ril:enuto che il pugno fosse violento;
2.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione in relazione all'errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 583 co. 1 n. 2 c.p., per avere la Corte territoriale ritenuto che la devitalizzazione dei denti costituisca "indebolimento permanente di un organo", quantunque l'organo della masticazione risulti perfettamente funzionante sotto ogni profilo meccanico;
2.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione in ordine ai criteri di dosimetria della pena in violazione dell'art. 133 c.p. 2.5. con il quinto motivo, il vizio di motivazione in relazione all'omessa derubricazione e applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr.ssa Francesca Ceroni, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla L. 176/2020, dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, nonché dell'art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 del come modificato dall'art.
5-duodecíes della legge di conversione del 30 dicembre 2022 , n. 199, del decreto- legge 31 ottobre 2022, n. 162, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 1 4. Con memoria inoltrata a mezzo Pec in data 14.2.2023, la difesa della parte civile, CA DR SE, ha depositato memoria con la quale ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso presentato dal HI. Con successive conclusioni inoltrate a mezzo Pec in data 27.2.2023 la parte civile ha ribadito l'inammissibilità del ricorso per tardività. 5. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte riportandosi al ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile siccome tardivo. 1. Ed invero la Corte territoriale ha emesso il dispositivo della decisione oggetto di impugnazione, in data 29 aprile 2022, all'esito dell'udienza celebrata con il rito cartolare ex art. 23-bis L. 176/2020, recante "disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COV1D-19". Tali disposizioni non derogano al regime ordinario delle impugnazioni ex art. 585 c.p.p., limitandosi a prevedere il comma 3 del suddetto art. 23-bis c.p.p. che "il dispositivo della decisione è comunicato alle parti". Nel caso di specie, il dispositivo - come dedotto dalla parte civile, senza contestazione alcuna- è stato immediatamente comunicato alle parti e la motivazione della sentenza è stata depositata in data 2 maggio 2022, nel pieno rispetto del termine di 15 giorni, di cui all'art. 544 co. 2 c.p.p. (in assenza di alcuna espressa indicazione fornita dal Collegio nel dispositivo in merito ad un diverso termine per il deposito della motivazione). 1.1. All'uopo si pone, tuttavia, il tema del rapporto tra le norme relative al rito cartolare, di cui alla legislazione emergenziale da COVID-19, con le norme in tenia di impugnazione, non coinvolte dalle leggi emergenziali, e segnatamente il tema della decorrenza del termine di impugnazione. Già questa Corte (Sez. 5 , n. 8131 del 24/01/2023, Rv. 284369) ha avuto modo di pronunciarsi in tema di decorrenza del termine per l'impugnazione, nel caso di redazione immediata dei motivi della decisione, ai sensi del primo comma dell'art. 544 c.p.p., per il quale è previsto il termine di 15 giorni. All'uopo, in motivazione, la predetta sentenza ha evidenziato che, fermo restando il caso peculiare di sentenza con motivazione c:ontestuale- per il quale il termine per l'impugnazione decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento ex art. 585, comma 2, lettera a) c.p.p. per analogia- per le ipotesi restanti, continuano ad applicarsi le regole generali dettate dall'articolo 585 c.p.p. per i termini di impugnazione delle sentenze. Tale ultimo principio deve essere in questa sede ribadito con le seguenti precisazioni. Ed invero, nel caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del giudizio cartolare di appello, la comunicazione immediata e tempestiva del dispositivo alle parti determina la conoscenza dell'avvenuta decisione- non essendo stato il dispositivo letto in pubblica udienza - e conseguentemente dà certezza alle parti, sia del termine per impugnare e della decorrenza di esso, sulla base delle previsioni di cui all'art. 585 c.p.p.. L'immediata comunicazione del dispositivo comporta che le parti ben possono effettuare le valutazioni in merito all'impugnazione, fruendo dei termini concessi dall'art. 585 c.p.p., senza 2 venire in alcun modo pregiudicate (a differenza dell'ipotesi esaminata dalla sentenza (Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, Rv. 284369), avendo a disposizione di un congruo spazio temporale di "valutazione" tra la comunicazione del dispositivo e il dies a quo per impugnare. 1.2. Nel caso in esame, il termine di impugnazione deve individuarsi, pertanto, in quello di trenta giorni, ai sensi dell'art. 585, primo comma, lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 544, comma 2, decorrente dalla scadenza del termine, pienamente rispettato, di 15 giorni stabilito dalla legge per il deposito della sentenza (ossia il 14.5.2022). In relazione all'immediata comunicazione del dispositivo, poi, il termine di trenta giorni ex artt. 585 comma 1 lett. b) c.p.p. e 544 comma 2 c.p.p., decorrente dal 14 maggio 2022, è da ritenersi scaduto il giorno 13 giugno 2022 (ossia 30 giorni dal 14 maggio), laddove il ricorso è stato proposto tardivamente in data 1.7.2022 presso il Tribunale di Lamezia Terme (come si evince dal timbro apposto dalla cancelleria) e trasmesso a questa Cori:e il 27 luglio 2022. 3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si ritiene di liquidare in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge. Così deciso il 8.3.2023