CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2023, n. 9432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9432 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MO PE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/09/2022 della CORTE di APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG dott. Stefano Tocci che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Catanzaro, con ordinanza in data 6 settembre 2022, dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione dei giudici Brigida Cavasino e Danila Gilda Romano avanzata dalla difesa di SÈ GI imputato del delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. nel procedimento n. 2239/14. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa del SÈ, Avv.to Sabatino, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen., nullità dell'ordinanza ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. posto che la tardività dell'istanza non poteva essere dichiarata essendo emersa la conoscenza della causa di ricusazione soltanto a seguito della separazione della posizione processuale del coimputato IN disposta con provvedimento del 2 settembre 2022; separazione che si riteneva doveva comportare una incompatibilità alla trattazione anche della posizione del SÈ trattandosi di reati a concorso necessario. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero, sebbene la conclusione della corte di appello circa la tardività dell'istanza non 1 \) Penale Sent. Sez. 2 Num. 9432 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 27/01/2023 possa essere condivisa poiché il termine per la proposizione dell'istanza decorreva dalla conoscenza dell'ordinanza assunta per il coimputato, deve essere ricordato il preciso disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 2 novembre 1996 secondo cui sussiste l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice che abbia pronunciato una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione dell'imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata. Pertanto, presupposto imprescindibile per la sussistenza della incompatibilità è che la posizione dell'imputato sia già stata valutata e non anche che lo stesso sia imputato in concorso di un reato commesso anche da altri concorrenti giudicati da uno o più degli stessi giudici del collegio in altro procedimento. E del resto tale interpretazione si impone posto che l'incompatibilità è proprio connessa all'anticipazione del giudizio avente ad oggetto una posizione specifica e non anche a qualsiasi valutazione pure espressa in ordine ad una fattispecie a concorso necessario. Tale interpretazione risulta già sposata dalla Corte di cassazione in diverse pronunce secondo cui ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 371 del 1996 della Corte costituzionale, è incompatibile a trattare il giudizio relativo al delitto associativo ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice che, in un precedente giudizio, nel pronunciare sentenza nei confronti di altri soggetti per il medesimo delitto, si sia espresso sul ruolo dell'imputato nell'ambito del sodalizio (Sez. 4 n. 34875 del 21/06/2018 Rv. 273428 - 01). In precedenza, proprio sul tema dell'associazione mafiosa, si era già affermato come anche dopo la sentenza n. 371 del 1996 della Corte costituzionale, non sussiste incompatibilità del giudice che abbia concorso alla pronuncia di condanna per associazione per delinquere (nella specie, di tipo mafioso) a giudicare successivamente della partecipazione ad essa di un imputato rimasto estraneo, a seguito di provvedimento di separazione, al processo per il reato associativo (Sez. 1, n. 35628 del 09/10/2002, Rv. 222334 - 01). Il suddetto principio deve, pertanto, essere ribadito affermandosi che non sussiste l'incompatibilità a partecipare al giudizio avente ad oggetto la responsabilità di un imputato chiamato a rispondere di associazione mafiosa, del giudice che in altri procedimenti abbia già emesso pronunce nei confronti di altri coimputati ritenuti coinvolti nello stesso gruppo associativo mafioso. E nel caso di specie proprio l'applicazione dei sopra esposti principi comporta dichiarare la manifesta infondatezza del ricorso che non prospetta alcuna anticipata valutazione della posizione processuale e della responsabilità del SÈ espressa dai giudici all'esito del separato procedimento "Nemea". In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata;
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 27 gennaio 2023 IL PRESIDENTE Sergi BeltrFi
lette le conclusioni del PG dott. Stefano Tocci che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Catanzaro, con ordinanza in data 6 settembre 2022, dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione dei giudici Brigida Cavasino e Danila Gilda Romano avanzata dalla difesa di SÈ GI imputato del delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. nel procedimento n. 2239/14. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa del SÈ, Avv.to Sabatino, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen., nullità dell'ordinanza ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. posto che la tardività dell'istanza non poteva essere dichiarata essendo emersa la conoscenza della causa di ricusazione soltanto a seguito della separazione della posizione processuale del coimputato IN disposta con provvedimento del 2 settembre 2022; separazione che si riteneva doveva comportare una incompatibilità alla trattazione anche della posizione del SÈ trattandosi di reati a concorso necessario. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero, sebbene la conclusione della corte di appello circa la tardività dell'istanza non 1 \) Penale Sent. Sez. 2 Num. 9432 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 27/01/2023 possa essere condivisa poiché il termine per la proposizione dell'istanza decorreva dalla conoscenza dell'ordinanza assunta per il coimputato, deve essere ricordato il preciso disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 2 novembre 1996 secondo cui sussiste l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice che abbia pronunciato una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione dell'imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata. Pertanto, presupposto imprescindibile per la sussistenza della incompatibilità è che la posizione dell'imputato sia già stata valutata e non anche che lo stesso sia imputato in concorso di un reato commesso anche da altri concorrenti giudicati da uno o più degli stessi giudici del collegio in altro procedimento. E del resto tale interpretazione si impone posto che l'incompatibilità è proprio connessa all'anticipazione del giudizio avente ad oggetto una posizione specifica e non anche a qualsiasi valutazione pure espressa in ordine ad una fattispecie a concorso necessario. Tale interpretazione risulta già sposata dalla Corte di cassazione in diverse pronunce secondo cui ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 371 del 1996 della Corte costituzionale, è incompatibile a trattare il giudizio relativo al delitto associativo ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice che, in un precedente giudizio, nel pronunciare sentenza nei confronti di altri soggetti per il medesimo delitto, si sia espresso sul ruolo dell'imputato nell'ambito del sodalizio (Sez. 4 n. 34875 del 21/06/2018 Rv. 273428 - 01). In precedenza, proprio sul tema dell'associazione mafiosa, si era già affermato come anche dopo la sentenza n. 371 del 1996 della Corte costituzionale, non sussiste incompatibilità del giudice che abbia concorso alla pronuncia di condanna per associazione per delinquere (nella specie, di tipo mafioso) a giudicare successivamente della partecipazione ad essa di un imputato rimasto estraneo, a seguito di provvedimento di separazione, al processo per il reato associativo (Sez. 1, n. 35628 del 09/10/2002, Rv. 222334 - 01). Il suddetto principio deve, pertanto, essere ribadito affermandosi che non sussiste l'incompatibilità a partecipare al giudizio avente ad oggetto la responsabilità di un imputato chiamato a rispondere di associazione mafiosa, del giudice che in altri procedimenti abbia già emesso pronunce nei confronti di altri coimputati ritenuti coinvolti nello stesso gruppo associativo mafioso. E nel caso di specie proprio l'applicazione dei sopra esposti principi comporta dichiarare la manifesta infondatezza del ricorso che non prospetta alcuna anticipata valutazione della posizione processuale e della responsabilità del SÈ espressa dai giudici all'esito del separato procedimento "Nemea". In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata;
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 27 gennaio 2023 IL PRESIDENTE Sergi BeltrFi