Sentenza 21 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2003, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
LA CORTE SUP0 2 650 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME ASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE dauni. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5019/99 Dott. Vittorio DUVA 8060/99 - Presidente e Relatore Cron.6110 Consigliere - Dott. Michele LO PIANO Rep. 758 Dott. Fabio MAZZA Consigliere Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 16/10/02 Dott. Giovanni TA PETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CA RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell'avvocato MARIO Q PERONE, difeso dall'avvocato PIETRO GIANCONE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GO NT, GENERALI ASSIS SOC;
intimati e sul 2° ricorso n° 08060/99 proposto da: 2002 1944 GENERALI ASSIC SPA, quale Impresa Designata per la Regione Campania ex art. 20 della legge 990/69, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato NT GURGO, difesa dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CA RA, GO NT;
intimati - avverso la sentenza n. 1966/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione Iv Civile, emessa il 15/07/98 e depositata il 23/09/98 (R.G. 1076/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/02 dal Presidente Dott. Vittorio DUVA;
NI GURGO (per delega Avv. Erasmo udito l'Avvocato Augeri); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Rosario RUSSO, che ha concluso, previa Generale Dott. riunione dei ricorsi, per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale. Svolgimento del processo Con citazione del 4-17 gennaio 1991, AN LO proponeva domanda risarcitoria nei confronti di NI 2 GO e delle Assicurazioni Generali s.p.a. (nella quali- tà di impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada), in relazione ai danni subiti nel- l'incidente stradale verificatosi l'11 febbraio 1989 alle ore 14 in S.Giorgio a Cremano allorché l'autovettura SEAT di proprietà di esso istante e da lui condotta, veniva a collisione con l'autovettura FIAT Ritmo condotta dal pro- prietario NI GO, priva di copertura assicurativa. L'adito Tribunale di Napoli, con sentenza del 4 dicem- bre 1996-11 gennaio 1997, ritenuta la responsabilità esclusiva del Gollo, condannava quest'ultimo al pagamento, in favore di AN LO, della complessiva somma chi lire 311.800.000 all'attualità, oltre interessi legali e rivalutazione;
condannava inoltre la S.p.a. Assicurazio- ni Generali nella qualità di impresa designata, al paga- mento in favore di AN LO della somma di lire 200.000.000 quale massimale legale, oltre interessi dalla pronunzia al saldo, e gli interessi ulteriori sulla somma capitale di lime 197.112.600, progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto fino alla pronunzia;
condannava il GO a rivale- re, ex art.29 della legge n.990 del 1969, la Società Assicu- razioni Generali, come da domanda da questa formulata. 3 Proposto gravame dalle Assicurazioni Generali,la Corte di Appello di Napoli, con sentenza 15 luglio 1998- 23 set- tembre 1998, in parziale riforma della pronunzia impugna- ta, condannava le Assicurazioni Generali, in via solidale con il GO, al pagamento, in favore di AN AV 10, dei soli interessi legali sulla somma di lire 200.000.000 già versatagli il 18 aprile 1997, a decorrere dal 4 dicembre 1996 (data della decisione di primo grado) e fino al 18 aprile 1997, nonché soltanto il GO al pa- gamento in favore di LO del residuo capitale, della svalutazione monetaria, e degli interessi legali;
confer- mava nel resto. Ricorre per cassazione AN LO sulla base di due motivi. d Resiste con controricorso la S.p.a. Assicurazioni Ge- nerali che propone ricorso incidentale condizionato. Risulta essere stata rinnovata la notifica del ricorso principale al GO, come disposto da questa Corte con ordinanza del 12 marzo 2002. Motivi della decisione I ricorsi vanno riuniti (art.335 c.p.c.). Con il primo motivo il ricorrente principale -denunziando la violazione degli artt.112, 100 e 324 4 c.p.c., in relazione all'art.360 c.p.c. - deduce che la decisione dei giudici di appello è andata ultra petita so- vrapponendosi alla posizione assunta dalla Società appel- lante che aveva censurato la pronunzia di primo grado esclusivamente sotto il profilo della contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, e quindi il punto della pronunzia medesima che (nel dispositivo) finiva col rico- noscere in favore dell'attore interessi leali e rivaluta- zione monetaria oltre il limite del massimale di lire 200.000.000 fissato per legge, doveva ritenersi coperto da giudicato interno senza possibilità di un riesame in sede di appello, operato invece dai giudici di secondo grado che hanno riformato sfavorevolmente all'attore la pronun- zia dei primi giudici;
deduce, inoltre, che i giudici di appello hanno errato nel ritenere che l'attore non avesse chiesto le ulteriori voci degli interessi e della rivalu- tazione monetaria, e precisa che, anche se i giudici di primo grado avevano considerato tardiva la relativa doman- da, vi era stato in definitiva in detta sede il riconosci- mento di tali voci accessorie sia pure attraverso una mo- tivazione contraddittoria e si giustificava la mancata im- pugnazione dell'attore non essendovi soccombenza da parte di lui. La censura va disattesa. Sotto il primo profilo, emerge dagli atti che l'appel- lo della Società Assicurazioni Generali era dirette, al di là della contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado, ad evidenziare che, comun- que, i primi giudici non avrebbero potuto condannare la Società stessa а somme eccedenti il massimale (come risul- tava dal dispositivo di detta sentenza). I giudici di ap- pello, poiché hanno preso in esame proprio tale ambito della doglianza, non sono incorsi nel denunziato vizio di ultrapetizione;
essi hanno giustamente deciso nel merito del gravame, non essendosi formato affatto il prospettato giudicato interno. Quanto all'altro profilo dedotto dal ricorrente prin- cipale, assume carattere assorbente il rilievo che, se in effetti la pronunzia di primo grado nella motivazione ave- va affermato che la domanda relativa alla mala gestio non era mai stata formulata in citazione dall'attore ma solo nella comparsa conclusionale e quindi era tardiva, è cor- retta l'argomentazione dei giudici di appello secondo cui tale punto avrebbe dovuto essere impugnato dall'attore, che invece non aveva proposto gravame chiedendo nelle con- clusioni la conferma in Coto della sentenza di primo gra- do. In conclusione, la questione della mala gestio poteva essere riesaminata dai giudici di appello, dato il gravame della Società assicuratrice che era stata interessata dal- la statuizione sfavorevole contenuta nel dispositivo della sentenza di primo grado;
d'altra parte, in mancanza del- l'impugnazione dell'attore, rimaneva ferma la qualifica- zione adottata dai primi giudici in ordine alla domanda dell'attore. Con il secondo motivo (erroneamente indicato col numero 3) il ricorrente principale -nel denunziare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1176, 1375,1224 e 2697 к C.C. nonché illogicità della motivazione, in relazione all'art. 360 n.3 e 5 c.p.c. - deduce che la mala gestio è stata esclusa dai giudici di appello sul solo rilevo che il mancato risarcimento da parte del Fondo era dipeso dal- la mancata collaborazione del danneggiato che non aveva messo a sua disposizione i relativi elementi utili, senza considerare invece che fin dalla iscrizione della causa a ruolo del giudizio di primo grado l'attore aveva offerto gli elementi documentali in ordine alle lesioni personali subite e si era riferito circa la dinamica del sinistro al rapporto della Polizia comunicando inoltre l'esistenza 7 di un procedimento penale per i reati di lesioni colpose e di omissione di soccorso, elementi tutti che avrebbero consentito alla Società convenuta di operare una completa valutazione del fatto e di provvedere ad una tempestiva quantificazione del danno indipendentemente dalla conclu- sione del giudizio di primo grado per poter adempiere. La censura va disattesa. I giudici di appello hanno rilevato che dopo la lette- ra di richiesta di risarcimento del LO in data 23 no- vembre 1989, quest'ultimo non ebbe a rispondere alla suc- cessiva missiva del 26 gennaio 1990, allo stesso indiriz- zata dalla Società Generali che gli chiedeva l'invio di tutta la documentazione, sia penale, sia medica, necessaria per procedere all'istruzione della pratica, risultando le copie degli atti penali (contenenti il rapporto sulle mo- dalità del sinistro) esibite dal LO solo nel corso del giudizio di primo grado;
hanno quindi evidenziato che nella fase stragiudiziale il danneggiato non permise alla Società convenuta di valutare la ricorrenza delle condi- zioni che legittimavano l'intervento del Fondo e di valu- tare anche le conseguenze derivate alla vittima, che venne- ro da questa documentate solo tramite la perizia d'uffi- cio, effettuata in quello stesso grado del giudizio;
hanno 8 in definitiva rilevato che il comportamento della Società Generali non avrebbe mai potuto essere ritenuto posto in essere in violazione dei criteri di correttezza, diligenza e buona fede, rendendosi impossibile ritenere che la stes- sa si sia resa responsabile della ritardata corresponsione al LO del massimale di legge. L'apprezzamento di fatto dei giudici di appello sulla insussistenza del ritardo colpevole in questione è adegua- tamente motivato e si sottrae al sindacato in sede di le- gittimità. Il ricorso principale, pertanto, va rigettato. Ne consegue che è assorbito il ricorso incidentale, proposto dalle Assicurazioni Gene- solo condizionatamente rali. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso prin- cipale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale condiziona- to;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 16 ottobre 2002 nella Camera di Consi- glio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di 9 R.G. 5019/99 Cassazione. 8060/99 IL PRESIDENTE RELATORE-ESTENSORE NUs tuva IL CANCELLIERE C1 Innocenzo ST DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 21 FEB. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 17.9.2003 versate € 16010 serie 4 al n.31021 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Riect 10