Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2003, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
% 7 3 I . L ) N O E , B C I 9 A N 1 P - RE0 34 2 7 / 03 I 1 O I 1 D - Z 1 A E 2 R T . C I L S I D 9 G 3 U E I R E IN NOME DEL POPULO ITALIANO G A 6 D E 4 . E N . T T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T T N R E S I S A ( E SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G. 24683/01 dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep. dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Cron. 7823 dott. Michele LO PIANO Consigliere Ud.
3.12.2002 dott. Bruno DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MI RO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Erato- и stene n. 13, presso lo studio dell'avv. Francesca Verusio, difeso р dall'avv. Domenico D'Ippolito, giusta delega in atti. ricorrente
contro
ES Domenica, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Benedettine n.111, presso lo studio dell'avv. Maria Filomena Tarì, difesa dall'avv. Augusto Conte, giusta delega in atti. controricorrente avverso la sentenza n. 66/01 del Giudice di pace di Ceglie Messa- pica, emessa il 14 aprile 2001 e depositata il 28 aprile 2001 (R.G. 2400/2002 Oggetto: Risarcimento danni 141/2000); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo MI RO convenne, davanti al Giudice di pace di Ceglie Messapica, ES Domenica. Espose: - che, in data 18 febbraio 1996, aveva subito il furto di no- vanta piante di olivo di recente impianto;
- che un cero numero di piante erano state rinvenute in epoca successiva nel fondo di ES Domenica;
-che nei confronti della ES era stato emesso decreto a и giudizio per il reato di ricettazione. м Chiese che la ES fosse condannata al risarcimento dei danni nella misura di £ 1.910.000. La convenuta chiese il rigetto della domanda. La domanda fu respinta dal Giudice di pace. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso MI RO. Ha resistito con controricorso ES Domenica. Motivi del ricorso della dicineur Con il primo motivo il ricorrente denuncia: Violazione e fal- sa applicazione di norme di diritto. 2 Si premette che: - l'azione da lui proposta era diretta ad ottenere il risarci- mento del danno;
-il risarcimento del danno è dovuto dal soggetto responsa- bile dei reati di ricettazione o di incauto acquisto;
- il giudice civile, davanti al quale sia proposta l'azione di ri- sarcimento, ha il dovere di accertare l'esistenza del fatto reato posto a base della pretesa risarcitoria. Si deduce che il Giudice di pace era sfuggito al suo dovere in base alla seguente testuale motivazione: «La causa va giudicata secondo equità rilevando come sarebbe ingiusta la condanna della convenuta anticipando un giudizio penale ancora tutto da farsi ed ш а aperto a tutte le soluzioni». Ed ancora: «Bene avrebbe fatto l'attore ad attendere l'esito di tale procedimento avviato peraltro sulla ba- se di una perizia di parte generica e non vincolante in ordine al ti- po di piantine di olivo e che non incide certo, laddove fosse anche accertata, nella buona fede della convenuta fino a prova contra- ria». Si assume che tali affermazioni del Giudice di pace compor- terebbero una duplice violazione di legge: a) violazione degli artt. 2043-2059 c.c. e 75 c.p.p. per avere il Giudice di pace omesso di procedere ad un accertamento, ancor- ché incidentale, del reato trincerandosi dietro una sorta di «iniquo ed abnorme non liquet». b) falsa applicazione degli artt. 1153 e segg. c.c. per avere 3 ritenuto «aprioristicamente ed acriticamente la buona fede assunta dalla convenuta sulla base di una inesistente presunzione legale, laddove proprio l'indagine su tale condotta e la sua valutazione doveva costituire l'oggetto del giudizio». Con il secondo motivo si denuncia: Omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si deduce che: - il Giudice di pace avrebbe dovuto tenere conto della perizia disposta dal p.m. in sede di indagini preliminari, dalla quale era ri- sultato che le piantine rinvenute sul fondo della convenuta erano identiche a quelle sottratte al MI;
non era stato valutato che la convenuta aveva dichiarato di avere acquistato le piantine da una persona sconosciuta e ad un Лил prezzo inferiore a quello di mercato. -il Giudice di pace aveva mancato di esaminare i fatti sud- detti al fine di verificare la sussistenza degli estremi del reato di cui all'art. 712 c.p.. Il ricorso non può trovare accoglimento. Deve preliminarmente osservarsi che, non eccedendo il valo- re della controversia i due milioni di lire, il giudice di pace ha ne- cessariamente deciso secondo equità. Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (a seguito di Cass., sez. un., n. 716/99) - ferma restando la possibilità di denunciare la violazione di legge ordinaria per quanto concerne le norme processuali, al cui rispetto è tenuto anche il giudice di pa- 4 ce unico limite del giudizio di equità, per quanto concerne il di- - ritto sostanziale, è il dovere del giudice di pace di conformarsi alle norme di rango costituzionale ed alle norme comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), siccome poste da una fonte di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equi- tativo prevede. Pertanto la sentenza equitativa del giudice di pace può essere impugnata per Cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questo li- mite. Al di là di siffatta ipotesi, l'ammissibilità del ricorso per vio- lazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabi- - -a proposito del giudizio equitativo della violazione di una ли lità regola (posta dalla legge) che presuppone invece un giudizio se- condo diritto. Naturalmente, ancorché la regola equitativa applicata non sia in sé sindacabile in sede di legittimità, rimane la netta differenza fra equità ed assoluta discrezionalità o arbitrio, sicché occorre che anche il giudizio di equità presenti una struttura logica e valutativa, pur se non necessariamente di tipo sillogistico, posto che l'indivi- duazione del criterio regolatore del singolo caso avviene piuttosto attraverso un procedimento logico intuitivo. Perciò l'insindacabili- tà, con il limite prima tracciato, della determinazione equitativa della regola sostanziale in base alla quale la controversia è stata de- cisa, non esclude la configurabilità di censure attinenti alla motiva- 5 zione;
può aversi, infatti, omissione di motivazione, che si risolva in un motivo di nullità della sentenza per difetto di conformità della stessa al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., ovvero, ai sensi del- l'art. 360 n. 5 c.p.c.; può aversi, inoltre, motivazione apparente o radicalmente ed insanabilmente contraddittoria per intrinseca ini- doneità a consentire il controllo delle ragioni, che stanno a base della decisione, fra loro logicamente inconciliabili o obiettivamente incomprensibili, sempre che i relativi vizi emergano dal provvedi- mento in sé, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione me- desima in raffronto alle risultanze processuali. Cosi precisati i limiti del sindacato di legittimità sulle sen- Ли tenze del giudice di pace emesse secondo equità, deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui viene denunciata la violazione di norme sostanziali;
non sussiste inoltre la violazione dell'art. 75 c.p.p.; non sussiste, infine, il lamentato vizio motivazio- nale, non potendosi ritenere né omessa, né apparente né insanabil- mente contraddittoria la motivazione adottata. Infatti, contrariamente all'assunto del ricorrente, dalla lettura della sentenza risulta che il Giudice di pace: ha tenuto presente la dichiarazione della ES che aveva riferito di avere acquistato le piantine di olivo da un venditore am- bulante ed ha considerato che la «malafede» della detta ES (in- tendendosi evidentemente per malafede il profilo soggettivo dei reati ipotizzabili) non poteva ritenersi provata per il fatto che la 6 stessa era stata rinviata a giudizio, anche perché occorreva tenere conto della consuetudine esistente nelle campagne di fare acquisti da ambulanti di passaggio. ha poi considerato che non era stata acquisita la prova che la ES avesse avuto la consapevolezza della provenienza delit- tuosa delle piantine acquistate;
ha anche valutato che la perizia eseguita sulle piante non poteva ritenersi vincolante quanto al risultato in ordine alla identità delle piante rinvenute nel fondo della ES con quelle sottratte al MI. Non può quindi affermarsi che il Giudice di pace abbia omesso una propria autonoma valutazione delle prove acquisite al Лиш giudizio al fine di accertare se la ES avesse tenuto una condotta tale da configurare una delle ipotesi di reato indicate dal ricorrente. Il fatto poi che il Giudice di pace sia giunto a delle conclu- sioni diverse da quelle auspicate dal ricorrente non può costituire oggetto di censura, una volta che nella sentenza si rinviene la espo- sizione delle ragioni per le quali il detto giudice è pervenuto a quelle conclusioni. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del processo di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del processo di Cassazione. 7 Roma 3 dicembre 2002. Il Consigliere est. Смерфоно EL CANCELLIERE C1 anocenzo Battista 8 Il Presidente бабам Ив обо DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 7. MAR. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE)