Sentenza 14 ottobre 2003
Massime • 1
Il rispetto del termine per la presentazione della richiesta di convalida di arresto o fermo da parte del pubblico ministero va computato con riguardo al momento in cui la richiesta perviene all'ufficio del giudice per le indagini preliminari e poiché tale formalità, non richiedendo una contestuale attività positiva dell'ufficio ricevente, può anche essere effettuata via telefax.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2003, n. 44417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44417 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. PAPADIA Umberto Presidente
Dott. RAIMONDI Raffaele Consigliere
Dott. ONORATO Pierluigi (est.) Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia Consigliere
Dott. VANGELISTA Vittorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
contro
RI VL, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza resa il 22.4.2003 dal tribunale monocratico di Bari.
Sentita la relazione svolta dal consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. Aurelio Galasso, che ha chiesto di annullarsi con rinvio la ordinanza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Alle ore 21 del 19.4.2003 (Sabato di Pasqua) veniva tratto in arresto VL RI, colto in flagranza di gravi reati (contrabbando, truffa e falso in scrittura privata). Il pubblico ministero presso il tribunale di Bari, ai sensi dell'art. 558, comma 4, c.p.p., alle ore 12,17 del 20.4.2003 (Festività di Pasqua), richiedeva a mezzo fax la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo al tribunale monocratico della stessa città.
Il giudice fissava l'udienza per il giorno 22.4.2003 alle ore 9,30. Nel corso della stessa udienza, il pubblico ministero chiedeva anche la misura della custodia cautelare in carcere.
Il giudice, però, con ordinanza in pari data, non convalidava l'arresto e ordinava la immediata liberazione dello RI, osservando che la richiesta del p.m. era pervenuta formalmente in cancelleria solo alle ore 8,55 del 22.4.2003, e pertanto oltre il termine di 48 ore previsto dalla legge, sicchè l'arresto doveva ritenersi inefficace (per l'esattezza il giudice considerava l'arresto avvenuto alle ore 2, 30 del 20.4.2003). Infatti, sebbene la richiesta a mezzo telefax nei casi di urgenza potesse ritenersi legittima, essa era stata inoltrata "a una cancelleria che, non essendo previsto un presidio festivo per gli atti urgenti, era completamente deserta per essere il 20 aprile un giorno festivo, onde la stessa doveva considerarsi al momento dell'inoltro nella sostanza priva di destinatario". La richiesta era stata poi rinnovata con formale deposito in cancelleria solo alle ore 8,55 del 22 aprile, e solo a questa ora doveva farsi riferimento per la valutazione della tempestività.
2 - Il procuratore della Repubblica ha presentato ricorso per cassazione, deducendo due motivi a sostegno.
Col primo lamenta violazione di norme processuali (artt. 390, 391, 558 c.p.p., art. 64 disp. att. c.p.p. e art. 3 Cost.), nonchè manifesta illogicità della motivazione. Sostiene che doveva farsi riferimento al fax spedito e pervenuto in cancelleria il giorno 20 aprile;
e che il fatto che il tribunale non avesse disposto un presidio nei giorni festivi non poteva impedire al p.m. di esercitare l'azione penale nel modo che riteneva più opportuno e agli arrestati di fruire del rito direttissimo sol perchè erano stati attinti dalla misura restrittiva in un giorno festivo. Aggiunge che la sua segreteria, la mattina del 22 aprile, dopo che erano stati convocati i difensori e gli interpreti ed era stata disposta la traduzione dell'arrestato, aveva sollecitato la cancelleria del tribunale, la quale aveva risposto di non aver ricevuto alcun fax e aveva richiesto di ritrasmettere materialmente la domanda, cosa che veniva fatta immediatamente brevi manu, essendo la segreteria a soli due piani di distanza dalla cancelleria:
verosimilmente il fax inoltrato il 20 aprile non era stato ancora compulsato dagli addetti alla ricezione, ed era rimasto "ammassato" tra gli altri fax in arrivo.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 279, 291 e 292 c.p.p., giacchè il giudice dibattimentale non si era minimamente pronunciato sulla richiesta di applicazione della misura carceraria, formulata dal p.m. in udienza.
Chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
3 - Il pubblico ministero in sede ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza, in accoglimento del ricorso. Il difensore d'ufficio dello RI ha presentato memoria di replica, in cui chiede dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - Il ricorso è fondato.
4.1 - Il termine di quarantotto ore entro il quale il pubblico ministero deve chiedere al giudice la convalida dell'arresto o del fermo ai sensi dell'art. 390 c.p.p., a pena di inefficacia dell'arresto o del fermo medesimo, va computato in relazione al momento in cui la richiesta perviene al giudice.
L'opposta tesi secondo cui il termine va computato in relazione al momento in cui il pubblico ministero formula la richiesta è rimasta isolata e non può condividersi (Cass. Sez. I, n. 717 del 20.2.1992, D'Avino e altro, rv. 189225).
Invero, deve anzitutto considerarsi che solo l'inoltro della richiesta al giudice, e non la sua mera formulazione, la fa uscire dalla sfera dell'ufficio richiedente, dotandola di rilevanza giuridica intersoggettiva. In secondo luogo, deve aversi riguardo al momento in cui la richiesta perviene al giudice, e non a quello in cui essa è trasmessa o comunque spedita, giacchè, trattandosi di provvedimenti che attengono alla libertà personale, non può gravare sulla persona in vinculis l'eventuale ritardo addebitabile alla inefficienza dello strumento di trasmissione o di spedizione. Infine, poichè il giudice deve fissare l'udienza di convalida entro quarantotto ore, che non possono che decorrere dal ricevimento della richiesta, ove si aderisse alla tesi della sentenza D'Avino, ne conseguirebbe che il controllo giurisdizionale sulla privazione della libertà personale potrebbe intervenire oltre il termine inderogabile di novantasei ore imposto dall'art. 13 Cost. (per effetto dell'eventuale "tempo morto" intercorrente tra la formulazione e la trasmissione della richiesta da parte del p.m. e la sua ricezione da parte del giudice).
Questa interpretazione è indirettamente confermata dall'art. 122 disp. att. c.p.p., il quale prescrive che, assieme alla richiesta,
di convalida, il pubblico ministero trasmetta al giudice il verbale di arresto o di fermo e la documentazione attestante che il fermato o l'arrestato è stato tempestivamente condotto nel luogo di custodia. Una norma siffatta è infatti incompatibile con una voluntas legis che assegni rilevanza giuridica al momento della formulazione della richiesta, anzichè a quello del suo inoltro al giudice.
Lo stesso discorso deve farsi - per le stesse ragioni - in ordine al termine di quarantotto ore entro il quale il pubblico ministero (ai sensi dell'art. 449, comma 1, e dell'art. 558, comma 4, c.p.p.) deve presentare l'imputato al giudice per chiedere, contestualmente alla convalida, il giudizio direttissimo, ovvero, se il giudice non tiene udienza, deve richiedergli la fissazione dell'udienza stessa. 4.2 - Quanto al mezzo di trasmissione, deve riaffermarsi quell'orientamento giurisprudenziale - peraltro accettato dalla stessa ordinanza impugnata - che ritiene legittima la forma di trasmissione tramite telefax (Cass., Sez. VI, n. 1712 del 18.6.1998, P.M. in proc. Desire, rv. 211133).
Da una parte, infatti, gli artt. 390 c.p.p. e 122 disp. att. non prescrivono una forma particolare di trasmissione per la richiesta di convalida;
e dall'altra si può desumere dalla disciplina dettata nell'art. 150 c.p.p. in tema di notificazioni, e dall'art. 64 disp. att. in tema di comunicazioni, una scelta generale del legislatore intesa a favorire l'utilizzo dei mezzi più celeri che lo sviluppo tecnologico mette a disposizione, purchè garantiscano la conoscenza dell'atto da trasmettere. L'applicazione di questo principio è tanto più legittimo in tema di restrizione alla libertà personale, che richiede per sua natura rapidità di tempi per il controllo giurisdizionale (come risulta specificamente dalla disposizione di cui al terzo comma del citato art. 64).
4.3 - Resta quindi da valutare un problema che è connesso proprio alla specificità tecnica del mezzo di trasmissione adottato (telefax), il quale consente il recapito dell'atto presso l'ufficio di destinazione anche se questo è chiuso per festività o per altra causa.
Va subito osservato che per i termini stabiliti ad horas non si applica il terzo comma dell'art. 172 c.p.p., secondo cui se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo: si tratta infatti di una norma espressamente dettata solo per il caso in cui "il termine [sia] stabilito a giorni". Non è neppure applicabile il sesto comma dello stesso art. 172, laddove stabilisce che "il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico".
Correttamente, la prevalente giurisprudenza ritiene che questa norma è destinata anche al pubblico ministero, atteso che nel "pubblico", inteso come complesso delle persone estranee all'ufficio, va annoverato anche l'organo dell'azione penale, che pertanto è assoggettato ai limiti di accesso all'ufficio del giudice previsti per la generalità degli utenti (Cass. Sez. VI, n. 3966 del 12.1.1995, P.M. in proc. Caneschi, rv. 200627; Cass. Sez. I, n. 7112 del 26.3.1998, Tarantino, rv. 210194; Cass. Sez. IV, n. 42963 del 29.11.2001, P.M. in proc. Monzeglio, rv. 220579). Ma tutti i casi esaminati dalle sentenze ora citate si riferivano a impugnazioni del pubblico ministero, che, come tutte le impugnazioni, devono essere ricevute dal pubblico ufficiale addetto alla cancelleria, il quale vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta (art. 582, comma 1, c.p.p.). E invero, la disposizione del sesto comma citato presuppone chiaramente una specifica attività di ricezione e di attestazione da parte del personale (amministrativo o anche giudiziario) dell'ufficio ricevente, e quindi un rapporto tra il soggetto che fa dichiarazioni, deposita documenti o compie atti e il pubblico ufficiale che verbalizza le dichiarazioni e gli atti o attesta l'avvenuto deposito. Solo per questa attività e questo rapporto, infatti, ha senso stabilire che il termine per compiere l'atto processuale scade nel momento in cui l'ufficio viene chiuso pubblico.
Se ne deve concludere che per la richiesta di convalida dell'arresto o del fermo, così come per la richiesta contestuale di giudizio direttissimo, non è applicabile la norma di cui all'art. 172, comma 6, c.p.p., appunto perchè dette richieste non presuppongono una formale attivi di ricezione da parte dell'ufficio del giudice destinatario della richiesta. Per conseguenza richieste possono pervenire nell'ufficio del giudice anche fuori dell'orario di servizi senza che per ciò stesso si consideri scaduto il termine di legge.
Così può avvenire che una richiesta di convalida trasmessa per telefax pervenga all'ufficio del giudice quando questo è chiuso al pubblico per essere il giorno festivo o per essere esaurito l'orario di servizio giornaliero del personale. In tal caso per verificare la tempestività della richiesta si deve aver riguardo al momento, effettivo in cui la richiesta è pervenuta all'ufficio del giudice;
nè può dirsi - come erroneamente afferma l'ordinanza impugnata - che la richiesta è sostanzialmente priva di destinatario, sol perchè al momento dell'arrivo della richiesta non era presente in servizio personale dell'ufficio destinatario.
Questa soluzione ermeneutica impone dal punto di vista organizzativo che anche l'ufficio giudice si doti di un presidio festivo per gli atti urgenti, al fine di evitare che dopo una tempestiva richiesta di convalida dell'arresto o del fermo e/o contestuale richiesta per giudizio direttissimo, il giudice non sia in grado di rispettare il termine delle successive quarantotto ore per celebrare l'udienza di convalida e/o di giudizio direttissimo. Dal punto vista giuridico non ha però rilievo la mancanza del presidio festivo, giacchè una deficienza organizzativa dell'ufficio del giudice non può pregiudicare il legittimo esercizio delle facoltà processuali del pubblico ministero.
5 - Alla luce dei principi sopra esposti non v'è dubbio che nel caso di specie il pubblico ministero ha inoltrato la richiesta di convalida e di fissazione dell'udienza per il giudizio direttissimo entro il termine legale di quarantotto ore dall'arresto. Entro le successive quarantotto ore è stata tempestivamente tenuta l'udienza. Ha errato quindi il giudice dell'udienza a ritenere che la richiesta fosse tardiva sol perchè materialmente ricevuta giorno festivo. L'ordinanza impugnata va quindi annullata, con rinvio al giudice monocratico del tribunale Bari, affinchè decida sulla richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare, nonchè sulla richiesta di giudizio direttissimo, procedendo con questo rito ove ne ricorrano ancora i presupposti ovvero restituendo gli atti al pubblico ministero ove tali presupposti più non sussistano (come appare nella fattispecie concreta, se non altro per il tempo trascorso dall'arresto e dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato).
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 NOVEMBRE 2003.