CASS
Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2023, n. 14565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14565 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IN LO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/12/2021 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, ún persona del Sostituto Procuratore generale TI NU, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21/12/2021, la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia emessa 1'11/5/2018 dal Tribunale di Udine, con la quale LO IN era stato giudicato colpevole dei delitti di cui agli artt. 5 e 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'IN, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 1 e 5, d. Igs. n. 74 del 2000; violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. La Corte di appello, così come il Tribunale, avrebbe Penale Sent. Sez. 3 Num. 14565 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 13/12/2022 ricostruito erroneamente il reddito di impresa;
in particolare, e con argomento contraddittorio, avrebbe, per un verso, riconosciuto che l'attività svolta dalla ditta individuale dell'imputato avrebbe avuto ad oggetto la compravendita di rifiuti ferrosi, e, per altro verso, avrebbe ricostruito i costi sostenuti riferendosi ad un'altra e diversa attività, quella di costruzione di edifici, solo in precedenza svolta e poi interrotta. Dato che queste attività presenterebbero evidenti differenze di costi e di margini di utili, la confusione operata dai Giudici di merito avrebbe prodotto risultati non affidabili, con erroneo calcolo del reddito imponibile e dell'imposta evasa;
si imporrebbe, dunque, l'annullamento della sentenza;
- violazione dell'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000 e dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Con riguardo al delitto di cui al capo B), la Corte di appello avrebbe confermato la condanna pur difettando i profili oggettivi e psicologici della condotta, per come individuati dalla costante giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo alla prima censura, che lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza nei termini indicati in premessa, in ordine al delitto di cui all'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, la Corte ne rileva il carattere inammissibile, per palese genericità. 4.1. La tesi sostenuta dal ricorrente - secondo cui i Giudici avrebbero calcolato induttivamente i costi di esercizio con riferimento ad un'attività (costruzioni edili) diversa da quella effettivamente svolta dalla ditta dell'IN (compravendita di rifiuti ferrosi), con evidente inattendibilità dei risultati - appare proposta, infatti, con carattere congetturale e privo di specificità, specie quando afferma che "va da sé che l'attività edilizia e quella di commercio di rifiuti ferrosi sono attività del tutto diverse l'una dall'altra, con costi e margini di utile completamente differenti", dal che "l'erroneo calcolo del reddito imponibile e della conseguente imposta asseritamente evasa". Il motivo, quindi, si affida ad una presunzione indimostrata, senza richiamare neppure un elemento - eventualmente emerso in giudizio ed oggetto di prova, quindi sottoposto ai Giudici - che quantificasse i costi effettivamente sostenuti dalla ditta individuale in termini diversi da quelli indicati in sentenza. 5. La doglianza, inoltre, trascura la motivazione redatta al riguardo dal Giudice di appello, secondo cui l'accertamento dei costi - basato su metodo presuntivo, in assenza di documentazione contabile - doveva ritenersi del tutto attendibile (oltre che più favorevole di quello calcolato con il metodo analitico dalla Guardia di Finanza); sebbene, infatti, nel dicembre 2012 la ditta avesse modificato il settore 2 di attività, da "costruzione edifici residenziali e non" a "commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti metallici", il codice relativo alla prima (41.20.00) non era stato cancellato, ma soltanto aggiunto al nuovo, a dimostrazione di una duplice attività svolta. Ancora in tema di costi, peraltro, la sentenza ha sottolineato che l'appello non li contestava tanto in sé (non quantificandoli esattamente, come già evidenziato), quanto in rapporto agli utili, che l'attività edilizia avrebbe garantito in misura molto maggiore rispetto a quella concernente i rifiuti, A tale riguardo, tuttavia, la Corte di appello ha rilevato che il reddito di impresa era stato calcolato non in base ai margini di utile delle imprese edili, quanto sulla base delle fatture attive rinvenute presso le acquirenti "Corradini s.r.l." e "Corradini Michele" e dei flussi bancari, il cui esito non ha ricevuto contestazione dal ricorrente. 5.1. Una motivazione del tutto logica, adeguata e fondata su concreti elementi istruttori, dunque, come tale non censurabile. 6. Manifestamente infondato, poi, è anche il secondo motivo di ricorso, che concerne il delitto di cui all'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000. 6.1. Premesso che la censura si limita ad un elenco di principi giurisprudenziali che la sentenza avrebbe violato, quanto agli elementi oggettivL e psicologici del reato, senza ulteriori precisazioni, si osserva c:omunque che anche sul punto la sentenza risulta più che adeguatamente argomentata, con piena logicità; la documentazione reperita presso le società che avevano acquistato dalla ditta del ricorrente (fatture, matrici di assegni, estratti di registro di carico e scarico dei rifiuti), infatti, evidenziava consegne da questa effettuate, alle quali doveva riferirsi documentazione di accompagnamento, invero mai rinvenuta. Una documentazione necessariamente istituita, dunque, e fatta poi oggetto di occultamento da parte dell'imputato, unico interessato a condotte evasive quale titolare della stessa ditta individuale. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Ce iere estensore
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, ún persona del Sostituto Procuratore generale TI NU, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21/12/2021, la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia emessa 1'11/5/2018 dal Tribunale di Udine, con la quale LO IN era stato giudicato colpevole dei delitti di cui agli artt. 5 e 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'IN, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 1 e 5, d. Igs. n. 74 del 2000; violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. La Corte di appello, così come il Tribunale, avrebbe Penale Sent. Sez. 3 Num. 14565 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 13/12/2022 ricostruito erroneamente il reddito di impresa;
in particolare, e con argomento contraddittorio, avrebbe, per un verso, riconosciuto che l'attività svolta dalla ditta individuale dell'imputato avrebbe avuto ad oggetto la compravendita di rifiuti ferrosi, e, per altro verso, avrebbe ricostruito i costi sostenuti riferendosi ad un'altra e diversa attività, quella di costruzione di edifici, solo in precedenza svolta e poi interrotta. Dato che queste attività presenterebbero evidenti differenze di costi e di margini di utili, la confusione operata dai Giudici di merito avrebbe prodotto risultati non affidabili, con erroneo calcolo del reddito imponibile e dell'imposta evasa;
si imporrebbe, dunque, l'annullamento della sentenza;
- violazione dell'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000 e dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Con riguardo al delitto di cui al capo B), la Corte di appello avrebbe confermato la condanna pur difettando i profili oggettivi e psicologici della condotta, per come individuati dalla costante giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo alla prima censura, che lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza nei termini indicati in premessa, in ordine al delitto di cui all'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, la Corte ne rileva il carattere inammissibile, per palese genericità. 4.1. La tesi sostenuta dal ricorrente - secondo cui i Giudici avrebbero calcolato induttivamente i costi di esercizio con riferimento ad un'attività (costruzioni edili) diversa da quella effettivamente svolta dalla ditta dell'IN (compravendita di rifiuti ferrosi), con evidente inattendibilità dei risultati - appare proposta, infatti, con carattere congetturale e privo di specificità, specie quando afferma che "va da sé che l'attività edilizia e quella di commercio di rifiuti ferrosi sono attività del tutto diverse l'una dall'altra, con costi e margini di utile completamente differenti", dal che "l'erroneo calcolo del reddito imponibile e della conseguente imposta asseritamente evasa". Il motivo, quindi, si affida ad una presunzione indimostrata, senza richiamare neppure un elemento - eventualmente emerso in giudizio ed oggetto di prova, quindi sottoposto ai Giudici - che quantificasse i costi effettivamente sostenuti dalla ditta individuale in termini diversi da quelli indicati in sentenza. 5. La doglianza, inoltre, trascura la motivazione redatta al riguardo dal Giudice di appello, secondo cui l'accertamento dei costi - basato su metodo presuntivo, in assenza di documentazione contabile - doveva ritenersi del tutto attendibile (oltre che più favorevole di quello calcolato con il metodo analitico dalla Guardia di Finanza); sebbene, infatti, nel dicembre 2012 la ditta avesse modificato il settore 2 di attività, da "costruzione edifici residenziali e non" a "commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti metallici", il codice relativo alla prima (41.20.00) non era stato cancellato, ma soltanto aggiunto al nuovo, a dimostrazione di una duplice attività svolta. Ancora in tema di costi, peraltro, la sentenza ha sottolineato che l'appello non li contestava tanto in sé (non quantificandoli esattamente, come già evidenziato), quanto in rapporto agli utili, che l'attività edilizia avrebbe garantito in misura molto maggiore rispetto a quella concernente i rifiuti, A tale riguardo, tuttavia, la Corte di appello ha rilevato che il reddito di impresa era stato calcolato non in base ai margini di utile delle imprese edili, quanto sulla base delle fatture attive rinvenute presso le acquirenti "Corradini s.r.l." e "Corradini Michele" e dei flussi bancari, il cui esito non ha ricevuto contestazione dal ricorrente. 5.1. Una motivazione del tutto logica, adeguata e fondata su concreti elementi istruttori, dunque, come tale non censurabile. 6. Manifestamente infondato, poi, è anche il secondo motivo di ricorso, che concerne il delitto di cui all'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000. 6.1. Premesso che la censura si limita ad un elenco di principi giurisprudenziali che la sentenza avrebbe violato, quanto agli elementi oggettivL e psicologici del reato, senza ulteriori precisazioni, si osserva c:omunque che anche sul punto la sentenza risulta più che adeguatamente argomentata, con piena logicità; la documentazione reperita presso le società che avevano acquistato dalla ditta del ricorrente (fatture, matrici di assegni, estratti di registro di carico e scarico dei rifiuti), infatti, evidenziava consegne da questa effettuate, alle quali doveva riferirsi documentazione di accompagnamento, invero mai rinvenuta. Una documentazione necessariamente istituita, dunque, e fatta poi oggetto di occultamento da parte dell'imputato, unico interessato a condotte evasive quale titolare della stessa ditta individuale. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Ce iere estensore