Sentenza 22 agosto 2003
Massime • 1
L'interpretazione degli atti amministrativi costituisce un apprezzamento di fatto, di esclusiva competenza del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo per insufficienza o contraddittorietà della motivazione o violazione dei canoni interpretativi, in ordine alla quale i parametri di controllo sono costituiti da quelli che presiedono alla interpretazione dei contratti.
Commentario • 1
- 1. Volume d’affari, accertamento, questionari, elementi presuntivi, valoreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 novembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12370 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZIENDA U.S.L. 2 DI LUCCA REGIONE TOSCANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. BERTOLONI 1/E, presso lo studio dell'avvocato CARLO MORACCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI LEPRI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GI RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MORGAGNI 22, presso lo studio dell'avvocato MICHELE SANDULLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO FANFANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 317/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 14/11/00 - R.G.N. 66/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato LEPRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO L'Azienda sanitaria locale 2 di Lucca, con deliberazione in data 31 dicembre '97, dispose la risoluzione del rapporto con il professor Roberto AG, medico specialista convenzionato, trovandosi questi nelle condizioni previste dall'articolo 34, comma 1, seconda proposizione, della legge 449/97 (legge finanziaria per l'anno 1998) in base al quale "gli specialisti ambulatoriali che alla data del 31 dicembre 1997 abbiano almeno 55 anni di eta' mantengono il precedente incarico di medicina ambulatoriale a condizione che non si trovino in trattamento di quiescenza per pregressi rapporti e che, se titolari anche di altri tipi di convenzioni con il servizio sanitario nazionale, vi rinunzino entro il 1 marzo 1998".
Il AG propose ricorso al Pretore di Lucca, quale giudice del lavoro.
L'azienda si costituì resistendo e, nel corso del giudizio, revocò la suddetta deliberazione con provvedimento del 19 novembre 1988, ponendo alla base della revoca:
a) l'avvenuta proposizione di ricorso al Tar da parte del AG e la conseguente riammissione del professionista al rapporto convenzionale, in forza di ordinanza del giudice amministrativo;
b) il parere sull'interpretazione della norma sopra richiamata, fornito dal Ministero della Sanità al sindacato maggioritario dei medici operanti in convenzione;
C) la rimessione alla Corte costituzionale della norma anzidetta da parte di numerosi giudici;
d) la circostanza che la maggioranza delle aziende sanitarie, nell'attesa di un chiarimento sulla portata e sulla legittimità della norma richiamata, si erano astenute dall'assumere provvedimenti espulsivi nei confronti dei sanitari interessati. Preso atto di tale revoca, il Pretore di Lucca condannò la convenuta al risarcimento dei danni a favore del AG, liquidati in L.27.
525. 262. L'azienda Usl 2 di Lucca impugnò la sentenza, ma questa, previa declaratoria di inammissibilità dell'appello, è stata conferma dalla Corte d'appello di Firenze.
Per ciò che ancora rileva, il giudice del gravame all'esito di un analitico esame della delibera di revoca, ha ritenuto che questa non potesse che operare ex tunc con il conseguente pieno ripristino, ad ogni effetto, del rapporto a convenzione con il AG sin dal momento della sua risoluzione, e con l'ulteriore conseguenza del venir meno nell'appellante di ogni interesse a sentir accertare l'errata applicazione della citato articolo 34, dato che, indipendentemente dall'opzione ermeneutica accolta in proposito, una volta revocata ex tunc la delibera impugnata e ripristinato il rapporto, era venuta cessare la materia del contendere. La Corte, infine, ha anche indagato sul significato da attribuire all'articolo 34, comma 1, seconda proposizione, della legge 449/97, ed ha concluso nel senso che tale disposizione fosse applicabile al caso del AG, il cui rapporto a convenzione con l'azienda sanitaria appellante era stato quindi legittimamente risolto al 31 dicembre 1997, avendo il AG superato i 55 anni di età e fruendo di trattamento pensionistico a carico del Ministero della pubblica istruzione. Il giudice d'appello ha, tuttavia, premesso che tale indagine veniva effettuata solo per completezza di esame, ribadendo ulteriormente, all'esito di essa, che le conclusioni raggiunte erano improduttive di effetti giuridici dal momento che l'appellante aveva autonomamente deliberato di ritornare sulla sua decisione, provvedendo a ricostituire il rapporto a convenzione con il AG. L'azienda unità sanitaria locale 2 di Lucca chiede la cassazione di questa sentenza sulla base di tre motivi.
Il AG resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 34 comma 1^ della legge 449/97, illegittimità della decisione per errata motivazione nel punto in cui ha ritenuto che la revoca della deliberazione con la quale è stata disposta la risoluzione del rapporto convenzionale col professor AG ha avuto effetto "ex tunc", la ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver ritenuto inammissibile il gravame, per difetto di interesse, sull'erroneo rilievo che la revoca del provvedimento espulsivo disposta con la deliberazione del 19 novembre 1998, operando "ex tunc", avrebbe comportato il ripristino del rapporto convenzionale, laddove essa, invece, in base al principio di irretroattività degli atti amministrativi, incidendo sull'efficacia durevole di un atto legittimo, aveva effetto "ex nunc", intendendo, infatti, l'azienda sanitaria solo riattivare il rapporto convenzionale con il professor AG, nell'attesa di un chiarimento circa la portata dell'articolo 34 della legge 449/97, al solo fine di non creare al detto specialista una situazione deteriore rispetto a quella di colleghi aventi la stessa posizione giuridica ed operanti presso altre aziende, senza, quindi, che tale riattivazione fosse avvenuta per ragioni di pubblico interesse, ossia in conseguenza della illegittimità, vera o supposta, del provvedimento adottato, e senza che, pertanto, potesse dirsi venuto meno l'interesse dell'azienda a far dichiarare illegittima la pronuncia di primo grado che l'aveva condannata a pagare al AG un risarcimento dei danni per la mancata percezione dei compensi durante il periodo in cui egli non aveva prestato la sua attività. Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 2043 cod. civ., illegittimità della decisione nel punto in cui l'azienda sanitaria era stata condannata a risarcire al professor AG il danno per la disposta risoluzione del rapporto convenzionale, la ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato che, trovando il risarcimento del danno il proprio presupposto nell'esistenza di un provvedimento amministrativo illegittimo, produttivo per il destinatario di danno ingiusto, tale presupposto non poteva, in concreto, ritenersi sussistente, dal momento che la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 174/2000 aveva escluso che la disposizione in base alla quale il rapporto era stato risolto contrastasse con i principi della Carta costituzionale, sicché la delibera di risoluzione, adottato legittimamente, non poteva considerarsi produttiva di danno ingiusto. Con il terzo motivo di ricorso, denunciando illegittimità della decisione per contraddittorietà della motivazione, la ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver riconosciuto da un lato la legittimità della norma dell'articolo 34, comma 1, della legge 449/47, ossia della disposizione in base alla quale l'azienda aveva adottato il provvedimento espulsivo, e dall'altro il diritto del professor AG al risarcimento del danno per i compensi non percepiti durante il periodo non lavorato, non considerando che la legittimità della norma sulla quale era fondata la delibera impediva di ricollegare a quest'ultima effetti risarcitori. Il primo motivo è infondato dovendosi considerare, per un verso, che, anche a voler seguire la tesi della qualificazione della delibera 31 dicembre 1997 quale atto amministrativo anziché quale atto negoziale, ossia quale misura di gestione di un rapporto di natura privatistica, secondo costante orientamento di questa Corte, l'interpretazione degli atti amministrativi costituisce un apprezzamento di fatto, di esclusiva competenza del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per insufficienza o contraddittorietà della motivazione o violazione dei canoni interpretativi, in ordine alla quale i parametri di controllo sono costituiti da quelli che presiedono alla interpretazione dei contratti (vedi, fra le molte, di recente Cass. 6 marzo 2000, n. 2519; 6 aprile 2001, n. 5152; 5 giugno 2001, n. 7584) e per altro verso che, a seguito di puntuale analisi della delibera definita di revoca, adottata sotto il n. 1793 in data 19 novembre 1998, la Corte d'appello ha concluso nel senso che volontà dell'azienda fosse quella di ripristinare il rapporto dal momento in cui era stato fatto cessare, conclusione certamente compatibile con la menzionata ricostruzione della delibera in termini negoziali e comunque non impedita dal nomen juris adottato dalla azienda, dato che, come avverte la giurisprudenza amministrativa più autorevole, poiché nella pratica amministrativa il termine revoca è frequentemente usato come sinonimo della accezione generale di "ritiro", come sinonimo, cioè, di eliminazione dell'atto da parte dell'autorità emanante, quali che ne siano le ragioni, l'esatta portata di un provvedimento di eliminazione di un atto precedente deve essere accertata caso per caso (Cons. Stato, 5^, 19 maggio 1978, n. 572), e ad ogni modo non efficacemente contestata con il motivo in esame, dove la ritenuta retroattività degli effetti dell'atto di revoca viene censurata con l'astratto riferimento alle diverse nozioni dottrinali di revoca da un lato, di annullamento all'altro, senza che venga indicato, invece, dove e come, nell'interpretare l'atto nel senso anzidetto, il giudice del merito si sia discostato dai canoni interpretativi, che, invece, era tenuto a rispettare. Il secondo motivo è anch'esso infondato, dal momento che la ricostituzione del rapporto con effetto "ex tunc" rende inevitabile la qualificazione in termini di inadempimento del mancato assolvimento degli obblighi incombenti sul datore di lavoro, con le inerenti conseguenze di carattere risarcitorio, come ritenuto dal giudice di merito. Il terzo motivo è egualmente infondato, dal momento che la motivazione della Corte territoriale in ordine al corretto significato da attribuire al più volte menzionato articolo 34, comma 1, della legge 449/97, è tanto diffusa quanto, nella specie, superflua, e, costituendo un puro e semplice obiter dictum, inidoneo ad alterare la già sottolineata linearità delle ragioni della decisione, viene censurata, invano, come elemento di una inesistente contraddizione, trattandosi in realtà di un insieme di argomenti del tutto ultronei, e, del resto, in sostanza, come tali qualificati dalla stessa Corte, nel momento in cui essa, dopo aver ampiamente argomentato circa la legittimità della originaria risoluzione del rapporto fra l'azienda e il AG alla data del 31 dicembre 1997, afferma esplicitamente che tale conclusione è, in concreto, del tutto priva di effetti, avendo autonomamente l'appellante stabilito di ritornare sulla propria decisione. Il ricorso è, quindi, rigettato. Appare peraltro opportuno compensare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara compensate le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2003