Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2002, n. 15050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15050 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
'N V I A 1 S V E 1 A L N C.C. 68857 L L A V N B I A I A V C V V T N T I I V 8 D 2 N REPUBBLICA ITALIANA 9 I / 'N V b O / V G 1 6 Z 8 I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 9 O R P LA CORTE SURREMAR 02€ S Oggetto TRIBUTI RIBUTAR S1. IMPOSTA DI REGISTRO AGEVOLAZIONI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - R.G.N. 5815/00 Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente Dott. Stefano MONACI Consigliere Consigliere Cron. 35239 Dott. Mario CICALA Rep. Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Ud. 04/06/02 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 68857 sul ricorso proposto da: Ministro pro MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
Q e da UFF REGISTRO BRESCIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - ricorrente 2419
contro
EC NO SV;
- intimato -
avversO la sentenza n. 16/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 25/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato SCINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Fatto e diritto Il sig. IA GI SV ha impugnato l'avviso liquidazione notificatogli dal competente Ufficio di finanziario per il recupero dei tributi nella misura ordinaria, per effetto della decadenza dalle agevola- zioni concesse nel settore edilizio dalla legge n. 408/1949 e successive modifiche, a causa della mancata presentazione, entro il termine di decadenza annuale, della "denuncia, corredata dalla relativa documentazio- ne, dalla quale risulti che sono stati adempiuti gli obblighi previsti per la conferma delle agevolazioni", come prescrive l'art. 6, comma 1, del d.l. 11 gennaio 1967, n. 1150, convertito in legge 7 febbraio 1968, n. 2 26. I giudici di merito hanno ritenuto che la omessa presentazione della denuncia non comporti automatica- mente la decadenza dal beneficio. Il Ministero insorge denunciando la violazione e falsa applicazione delle citate disposizioni di legge, anche con memoria deposi- tata ex art. 378 c.p.c. Il ricorso ripropone il problema interpretativo dell'art. 6 del D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150, conver- tito in legge 7 febbraio 1968, n. 26, sul quale questa Corte si è già pronunciata più volte affermando che "la fruizione delle agevolazioni tributarie concesse, nel settore edilizio, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modifiche, è subordinata, a pena di decaden- za, alla presentazione, entro il termine di un anno (decorrente dal 31 dicembre 1985) di apposita denuncia corredata dalla documentazione dell'adempimento degli obblighi imposti per la sua fruizione, tale presenta- zione costituendo, non una facoltà del contribuente, ma finalizzato un vero e proprio onere a suo carico, necessarie all'accertamento delle condizioni in via definitiva, del beneficio" all'attribuzione, (Cass. n. 13218/2001; conf. 10253/1999, 3772/1994, 11239/1993). Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per 3 giurisprudenziale che discostarsi dall'orientamento condivide. Nel caso di specie, poi, il giudice "a quo" ha ri- tenuto che l'atto impositivo sia stato notificato tar- divamente, in quanto il termine ultimo per la notifica scadeva il 31.12.1984, mentre invece era stata effet- tuata il 28.11.1989. Secondo i giudici di merito, il termine per la presentazione della denuncia di ultima- zione dei lavori scadeva il 30 dicembre 1980, con la conseguenza che il termine di prescrizione triennale per il recupero dei tributi in misura normale (sancito dal comma 4 dell'art. 6 d.l. 1150/1967, a far data dal- la presentazione delle denuncia) sarebbe scaduto appun- to il 31.12.1984 (un anno per la presentazione della denuncia, più tre anni concessi agli Uffici per i con- trolli). Anche tale statuizione, però, appare errata, come eccepisce il Ministero ricorrente con il secondo Infatti, 1' "azione motivo di censura. dell'Amministrazione finanziaria per il recupero di tributi nella misura ordinaria in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, per effetto di decaden- za dalle agevolazioni contemplate nel settore dell'edilizia, la prescrizione triennale, stabilita dall'art. 6 del decreto legge 11 dicembre 1967, n. 1150, decorre, una volta cessato il regime prorogato 4 per l'ultimazione dei lavori, dal compimento del termi- ne annuale perentorio per la presentazione della denun- cia da parte del contribuente, a sua volta decorre dal 31 dicembre 1985, data di scadenza di detto regime pro- rogato (secondo quanto previsto, da ultimo, dall'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 790)" (Cass. n. 8459/2001). In definitiva, il termine ultimo per la notifica dell'avviso di liquidazione delle imposte in misura ordinaria scadeva il 31 dicembre 1989, vale a dire quattro anni (1 + 3) dopo il 31 dicembre 1985. notificato il 28 novembre Quindi, l'atto impugnato, 1989, non era tardivo. Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e, in forza dei principi di diritto affermati, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, c.p.c., nel senso che il ricorso introduttivo del con- tribuente, avverso l'avviso di liquidazione deve essere rigettato. Stimasi equo compensare le spese dell'intero giudizio, tenuto conto dell'esito dei precedenti gradi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza im- pugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso in- troduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. 15 Così deciso in Roma il 4 giugno 2002 Presidente Il Consigliere estensore ar. Alfio Finocchiaro) (dr. Antonio Merone) Aviole IL CANCE M A R T E I A DE T . 1 1 N T 3 A . A L . B B L N - . Oggi 2.5 OTT 2012 E E / P S / 9 I N 2 S L 1 7 D D I R . 4 8 . . A 6 N S T E Z E R A T A E R G E D N S I O I E U I T B R A I R T A 0 / 0 2 5 0 0 5 1