Cass. pen., sez. III, sentenza 09/03/1999, n. 5050
CASS
Sentenza 9 marzo 1999

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Nell'ambito dei procedimenti pretorili, il principio per cui il decreto di citazione a giudizio è nullo se non preceduto dall'invito del PM all'imputato a rendere l'interrogatorio, (art.555,comma 2,cod.proc.pen.come modificato dall'art.2 L.16 luglio 1997,n.234)non si applica al procedimento per decreto in quanto incompatibile con la struttura del modello monitorio. Più in particolare, detto principio non si applica prima dell'emissione del decreto penale di condanna, essendo espressamente limitato ai casi in cui il PM chiede o dispone direttamente il rinvio a giudizio e non si applica, altresì, dopo il decreto penale e la relativa opposizione in quanto,in questa fase, non è il PM ma lo stesso opponente a chiedere il giudizio,sicché il primo non è più legittimato ad invitare l'imputato a rendere l'interrogatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/03/1999, n. 5050
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5050
    Data del deposito : 9 marzo 1999

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