Sentenza 9 marzo 1999
Massime • 1
Nell'ambito dei procedimenti pretorili, il principio per cui il decreto di citazione a giudizio è nullo se non preceduto dall'invito del PM all'imputato a rendere l'interrogatorio, (art.555,comma 2,cod.proc.pen.come modificato dall'art.2 L.16 luglio 1997,n.234)non si applica al procedimento per decreto in quanto incompatibile con la struttura del modello monitorio. Più in particolare, detto principio non si applica prima dell'emissione del decreto penale di condanna, essendo espressamente limitato ai casi in cui il PM chiede o dispone direttamente il rinvio a giudizio e non si applica, altresì, dopo il decreto penale e la relativa opposizione in quanto,in questa fase, non è il PM ma lo stesso opponente a chiedere il giudizio,sicché il primo non è più legittimato ad invitare l'imputato a rendere l'interrogatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/03/1999, n. 5050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5050 |
| Data del deposito : | 9 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 9.3.1999
Dott. Antonio ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dott. Raffaele RAIMONDI Consigliere N.793
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere N.04372/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per LA EB, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 22.9.1998 dal pretore dei Siracusa. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere dottor Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Eduardo Scardaccione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con sentenza del 22.9.1998 il pretore di Siracusa ha dichiarato EB AL colpevole del reato di cui agli artt. 16 e 20 della legge 31.12.1982 n. 979, perché - quale comandante del motopeschereccio "Odissea" - aveva causato lo sversamento in mare di una notevole quantità di petrolio (in Siracusa il 9.9.1994). Per l'effetto, concesse le attenuanti generiche, il pretore ha condannato lo AL alla pena dell'ammenda di lire 3.000.000. 2 - Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi:
2.1 - nullità del decreto di citazione a giudizio perché non preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 555, comma 2, c.p.p.;
2.2 - erronea applicazione della norma incriminatrice, perché destinata solo "alle navi mercantili di grosso cabotaggio" e non anche ai piccoli pescherecci come l'Odissea;
2.3 - vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale.
3 - La censura in rito (n. 2.1) è infondata.
Com'è noto, la legge 16.7.1997 n. 234, con l'art. 2, ha modificato l'ari 416, comma 1, e l'art. 555, comma 2, c.p.p., stabilisce che la richiesta di citazione a giudizio per i procedimenti davanti al tribunale e il decreto di citazione a giudizio per i procedimenti pretorili sono nulli se non sono preceduti dall'invito rivolto dal pubblico ministero all'imputato a rendere l'interrogatorio. La ratio evidente della novella sta nell'esigenza di evitare che la persona indagata sia rinviata davanti al giudice prima di essere messa al corrente del reato contestatogli e di potersi difendere davanti al pubblico ministero procedente.
La norma transitoria di cui all'art. 3 della stessa legge, stabilisce che le predette modifiche non si applicano ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della legge (10 agosto 1997), è già stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o è stato già emesso il decreto di citazione a giudizio.
Nel procedimento pretorile di cui trattasi, alla data suddetta il decreto di citazione a giudizio non era stato ancora emesso (sarà emesso solo il 23.5.1998), sicché la novella dell'art. 555, comma 2, c.p.p. era astrattamente applicabile. Tuttavia, come ha osservato correttamente il pretore, la norma non poteva essere applicata nel caso di specie perché è strutturalmente incompatibile con il modello del procedimento monitorio, secondo cui si è svolto il procedimento presente. Basti infatti considerare che prima dell'emissione del decreto penale di condanna la norma in questione non si applica, essendo espressamente limitata ai casi in cui il pubblico ministero chiede o dispone direttamente il rinvio a giudizio;
mentre dopo il decreto penale e la relativa opposizione, non è il pubblico ministero ma lo stesso opponente a chiedere il giudizio (v. art. 565, nonché 461 c.p.p.), sicché il primo non è più in grado di invitare l'imputato a rendere l'interrogatorio. Per rifarsi alla summenzionata ratio della norma, si può dire che dopo l'opposizione al decreto penale la norma stessa è inutile, giacché l'imputato è stato già messo al corrente del reato ascrittogli, e giacché è lui stesso a chiedere di difendersi davanti al giudice, anziché davanti al pubblico ministero.
4 - Il secondo motivo dedotto dal ricorrente (n. 2.2) è manifestamente privo di fondamento giuridico. Che il divieto di versare in mare idrocarburi o altre sostanze nocive di cui all'art.16 della legge 31.12.1982 n. 979 sia limitato solo alle navi mercantili di grosso cabotaggio è una mera asserzione non ancorata ad alcuna base testuale. Essa è anzi smentita dalla lettera della norma, che riferisce il divieto a "tutte le navi", nonché dalla sua chiara finalità, che è quella di prevenire e reprimere l'inquinamento dell'ambiente marino da qualsiasi utente navale esso provenga.
5 - Altrettanto infondata è l'ultima censura (v. 2.3), con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale, posto che il beneficio non era stato chiesto davanti al giudice di merito, che quindi non era obbligato a motivare sul punto, e non può essere richiesto in sede di legittimità.
6 - Il ricorso va quindi respinto. Segue per legge la condanna alle spese del processo. In ragione del contenuto del ricorso, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 1999.
Depositato in cancelleria il 21 aprile 1999