Sentenza 18 giugno 2015
Massime • 1
Ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria - irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti - con quella del lavoro di pubblica utilità, l'individuazione delle modalità attuative della predetta sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedente, che non può imporre oneri al condannato, il quale ha la facoltà di sollecitare l'applicazione della sanzione sostitutiva ovvero può dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, né ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata.
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La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità e a questa non sia stato dato corso a causa dell'inerzia del pubblico ministero, si applica il principio generale della prescrizione delle sanzioni inflitte, attesa la natura sostanzialmente afflittiva di tale misura e l'equiparabilità, in virtù del richiamo operato dall' art. 186, comma 9-bis, c. strad ., al d.lg. n. 274 del 2000 , del lavoro di pubblica utilità alla pena sostituita (ai sensi dell'art. 58, comma 1, del citato d.lg.). (In motivazione la Corte ha aggiunto che l'estinzione per prescrizione non impedisce di disporre la revoca della …
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La massima Sì. In caso di avvenuta emissione di decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminari, può, su istanza dell'imputato presentata nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento, ed in assenza di presentazione, da parte di questi, di atto di opposizione, sostituire la pena pecuniaria di cui al decreto penale con quella del lavoro di pubblica utilità prevista dall' art. 186, comma 9- bis, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (Cassazione penale , sez. IV , 13/01/2021 , n. 6879). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza …
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Un volta operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria, e non del condannato, promuovere l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata: pertanto, il fatto che il condannato non comunichi all'ente individuato in sentenza la sanzione sostitutiva irrogata nei suoi confronti non legittima il ripristino della pena principale. L'imputato non è tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, la cui individuazione speta solamente al giudice. La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere disposta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2015, n. 35855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35855 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2015 |
Testo completo
35855/15 in S S REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ARTURO CORTESE - Presidente - SENTENZA N.- Consigliere - N 1759/2015- Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI N. 51834/2014 - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI Rel. Consigliere - Dott. MONICA BONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IE OB N. IL 12/06/1983 avverso l'ordinanza n. 482/2013 TRIBUNALE di ROMA, del 23/09/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Orcor Cepheugt die he chiesto l'omelloments con quivio dell' fidusus refugiesta Udit i difensor Avv.; uf Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 23 settembre 2014 il Tribunale di Roma, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di OB LO la pena del lavoro di pubblica utilità, pari a mesi quattro e giorni venti, col ripristino della pena originaria di mesi tre di arresto ed € 600,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per periodo di mesi sei. A fondamento della decisione rilevava che il condannato non aveva svolto l'attività prescritta presso l'ente individuato in sede di ammissione.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per vizio di motivazione scaturante dal travisamento della prova. Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha valorizzato un dato probatorio inesistente ma considerato decisivo, ossia la volontaria violazione della misura;
al contrario, alcuna atto del procedimento attesta l'affettiva sottoposizione del condannato alla misura alternativa, mancando persino un verbale di inizio dell'esecuzione con la relativa data e la specificazione del programma e dei relativi obblighi;
del resto, di tale carenza si era avveduto anche il giudice che all'udienza del 14/2/2014 aveva disposto accertamenti a mezzo della polizia locale per verificare lo svolgimento dell'attività, relazione in realtà mai pervenuta senza che tali verifiche fossero state approfondite anche presso la Caritas Diocesana di Latina. Pertanto, per non essere mai stato sottoposto alla misura, il ricorrente non aveva nemmeno potuto iniziare lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
3. Con requisitoria scritta depositata l'11 febbraio 2015, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Oscar Cedrangolo, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
4. Con memoria pervenuta nella cancelleria di questa Corte la difesa ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va dunque accolto.
1.L'ordinanza impugnata ha ritenuto di poter revocare la misura alternativa del lavoro di pubblica utilità, applicata al ricorrente con sentenza dell'1/2/2013, irrevocabile l'11/6/2013, sul presupposto della sua mancata prestazione e dell'addebito di tale omissione all'inerzia volontaria e colpevole dell'obbligato, procedendo all'applicazione del disposto dell'art. 186 c.d.s., comma 9-bis. A tal fine ha valorizzato la revoca della disponibilità "da parte del servizio PID" e la dichiarazione resa dal difensore circa la mancata prestazione dell'attività anche presso il nuovo ente indicato, la Caritas Diocesana di Latina, ritenendo l'impossibilità di acquisire relazione sull'attività svolta anche da parte di tale ente.
1.1 In realtà, come documentato dalla difesa, la decisione assunta è stata condizionata da una parziale considerazione delle risultanze documentali;
invero, premesso che con la 1 sentenza di condanna dell'1/2/2013 il LO era stato ammesso al lavoro di pubblica utilità da svolgersi per il periodo di mesi quattro e giorni venti presso la società cooperativa indicata dal condannato e compresa tra gli enti convenzionati col Tribunale di Roma e che, pervenuta in data 23 ottobre 2013 dichiarazione da parte del Dipartimento Promozione dei servizi sociali e della salute, servizio P.I.D., del Comune di Roma di revoca della disponibilità allo svolgimento di tale attività in ragione del mutamento del luogo di residenza del condannato, il giudice aveva fissato l'udienza del 15 gennaio 2014 ai fini dell'eventuale revoca prevista ai sensi dell'art. 186 comma 9.bis c.d.s.. In tale udienza la difesa del LO aveva chiesto un rinvio per produrre la convenzione stipulata tra la Caritas Diocesana ed il Tribunale di Latina, adempimento effettuato alla successiva udienza del 14 febbraio 2014, sicchè il giudice dell'esecuzione aveva demandato all'ufficio di polizia di redigere verbale di effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Alla successiva udienza del 16 settembre 2014 aveva preso atto di quanto riferito dal difensore sul fatto che il LO non aveva prestato l'attività prescrittagli, e, senza nemmeno acquisire il verbale della polizia municipale, né verificare le ragioni di quanto rappresentato, aveva assunto la decisione investita dall'impugnazione all'odierno esame.
1.2 In tal modo il giudice dell'esecuzione non ha tenuto in considerazione che l'attivazione del procedimento finalizzato all'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, così come le scelte discrezionali legate alla sua imposizione ed alle modalità di prestazione, sono rimesse all'iniziativa, non dell'obbligato, ma dell'autorità penale. In particolare, come riconosciuto da questa Corte, "attraverso il richiamo operato dall'art. 186 cit. alla disposizione dettata nell'ambito della disciplina della competenza penale del Giudice di pace, la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità è in ogni caso affidata ad un decreto del Ministro della giustizia da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui al D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art.
8. Decreto che ha visto la luce il 26 marzo 2001 ("Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 6"). Tale provvedimento, dopo aver individuato il tipo di prestazioni dovute e richiamato le convenzioni da stipulare con il Ministro della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, dispone all'art. 3 che "con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine il giudice si avvale dell'elenco degli enti convenzionati" (Cass. sez. 4, n. 27987 del 3/07/2012, Cirina, rv. 253589, nonché nei termini rv. 255523 e 255524).
1.3 La configurazione normativa dell'istituto demanda quindi al giudice della cognizione sul reato commesso in violazione dell'art. 186 c.d.s. il potere di comminare la sanzione sostitutiva e di individuarne modalità attuative senza imporre oneri in capo al condannato, il quale può soltanto sollecitare il potere del giudice all'assunzione di tale decisione o dichiarare di non opporsi, ma non è tenuto ad attivarsi per indicare l'ente o la struttura presso la quale 2 svolgere il lavoro di pubblica utilità. Parimenti, deve ritenersi che sull'obbligato non gravi l'onere di avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività che è tenuto a svolgere. In primo luogo, il sistema processuale stabilisce all'art. 661 cod. proc. pen. che per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della liberà controllata sia il pubblico ministero a trasmettere l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente che provvede in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Più in generale è il p.m. l'organo che a norma dell'art. 655 cod. proc. pen. cura l'esecuzione dei provvedimenti di condanna;
si tratta dello stesso organo giudiziario che, per effetto dell'art. 5 del decreto del Ministrero della Giustizia 26 marzo 2001, ha compito di eseguire la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e di formulare, ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. nr. 274/2000, al giudice le proprie richieste di modifica delle modalità di esecuzione in caso in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente presso il quale si debba svolgere l'attività non sia più convenzionato o abbia cessato operatività, nonché di incaricare l'autorità di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di verificare la regolare prestazione del lavoro.
1.4 Pertanto, nel caso di specie sarebbe spettato all'ufficio di procura competente avviare la fase di esecuzione della sanzione sostitutiva mediante comunicazione della sentenza di condanna a carico del LO all'ente individuato nella sentenza e successivamente a quello diverso, indicato dal giudice in sostituzione dell'organismo originario, adempimenti che non risulta siano stati curati dall'autorità che vi è istituzionalmente preposta. Non risponde dunque alla disciplina specifica dell'istituto e nemmeno ai principi generali in materia di esecuzione del giudicato penale sanzionare il condannato con la revoca della misura sostitutiva per la mancata prestazione del lavoro di pubblica utilità a fronte di una sua presunta inerzia, che è documentalmente smentita per avere lo stesso sollecitato l'avvio dell'attività e per non essere comunque gravato dall'onere di promuovere da sé l'esecuzione. Per le considerazioni svolte il provvedimento impugnato, affetto da violazione di legge e da motivazione incongrua, va annullato con rinvio per nuovo esame che dovrà tenere conto dei principi e dei rilievi sopra esposti.
P. Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 18 giugno 2015. Il Consigliere estensore Presidente Monica Boni Arturo DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 2 SET 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA e