Sentenza 9 giugno 1999
Massime • 1
In tema di sottrazione di cose pignorate(art.388 cod. pen.), non esclude la configurabilità del reato il fatto che il debitore, nominato altresì custode dei beni pignorati, non fosse presente al momento della notifica dell'ingiunzione. In tal caso, infatti, l'ingiunzione, che ha proprio la finalità di rendere edotto il debitore del vincolo di indisponibilità che grava sui beni pignorati,è rivolta alle persone indicate nell'art.139, comma 2, cod proc. civ. alle quali viene pure consegnato un avviso per il debitore. Detto adempimento è idoneo a far presumere che l'atto verrà portato a conoscenza dello stesso debitore il quale non potrà successivamente contestarne la conoscenza, a meno che non dimostri l'esistenza di vizi che inficino la validità della notifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/1999, n. 10740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10740 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 9.6.1999
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giangiulio Ambrosini " N. 1144
3. Dott. Antonino Assennato " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Nicola Milo (rel.) " N. 47361/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: 1) LO IA, nato a [...] il [...]; 2) SA IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 24.9.1998 della Corte d'Appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. N. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Il difensore avv. F. Bruno non è comparso.
Fatto e diritto
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza 24.9.1998, confermava quella in data 17.12.1996 del Pretore di Mondovì, che aveva dichiarato IA LO e IO SA, legali rappresentanti della ditta "Var-Cat s.n.c.", colpevoli di concorso nel reato di cui all'art. 388/4^ c.p. (per avere sottratto beni mobili del valore di L.
2.800.000 pignorati in loro danno e affidati alla loro custodia) e li aveva condannati alla pena di mesi tre di reclusione e L. 300.000 di multa ciascuno.
I beni erano stati pignorati in data 17.3.1992 e l'Ufficiale Giudiziario aveva avvertito i debitori con avviso scritto, consegnato al padre del LO, presso la sede della società. Al momento del prelievo dei beni per la vendita, degli stessi non si era trovata traccia, perché la ditta "VAR CAT s.n.c." era risultata essersi trasferita in luogo non noto.
Avverso la pronuncia d'appello, della quale hanno sollecitato l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, gli imputati, deducendo la manifesta illogicità della motivazione, sotto il profilo che non era stata acquisita la prova della conoscenza da parte loro dell'avvenuto pignoramento dei beni, il che portava ad escludere la configurabilità del reato. All'odierna udienza pubblica, assente il difensore dei ricorrenti, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
I ricorsi, in quanto infondati, vanno rigettati.
Osserva, invero, la Corte che la ricostruzione dei fatti operata, sia pure sinteticamente, dai Giudici di merito non lascia spazio a dubbi di sorta circa la piena validità del pignoramento mobiliare eseguito in danno dei due imputati, nella qualità di titolari della ditta debitrice "VAR-CAT s.n.c.". La circostanza che gli stessi, al momento delle operazioni eseguite dall'Ufficiale Giudiziario, non erano presenti non spiega alcuna negativa incidenza sull'operatività del pignoramento e sulla presunzione di conoscenza di questo da parte dei debitori. A norma dell'art. 518 c.p.c., infatti, se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione (che ha proprio la finalità di rendere edotto il debitore del vincolo d'indisponibilità che viene a gravare sui beni pignorati) alle persone indicate nell'art. 139, 2^ co., c.p.c. e consegna loro "un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore", adempimento questo idoneo a fare presumere che l'atto verrà portato a conoscenza del debitore medesimo, il quale non potrà successivamente contestarne la conoscenza, a meno che no dimostri un qualche vizio che infici la validità, per così dire, della "notifica", nel senso, per esempio, che il consegnatario dell'ingiunzione non era a lui legato da alcun rapporto comportante la qualità di addetto all'azienda. Nel caso in esame, risulta essere stata osservata la detta procedura ex art. 518, 3^ co., c.p.c., tanto che l'avviso dell'ingiunzione era stato consegnato a LO IU (padre di LO IA), che trovavasi, quale addetto, presso la sede della società, in precaria assenza dei titolari. Ciò posto, dovendosi presumere - per quanto detto - che i debitori - imputati avevano avuto conoscenza del vincolo d'indisponibilità imposto sui beni col pignoramento e tenuto conto del dato oggettivo e pacifico della sottrazione di tali beni, devesi concludere che correttamente i Giudici di merito sono pervenuti alla dichiarazione di colpevolezza degli imputati in ordine al reato loro ascritto.
Di diritto, consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 1999