Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5022 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 5 022 / 0 1 LA COR Oggetto Confribuzione previdenziale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO R.G.N. 10200/98 Consigliere Cron.10718 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere Ud. 29/01/01 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente 25 SE NTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AGENZIA IPPICA DERBY DI EMILIO IAIA & C. SN, in . persona del legale rappresentante pro tempore, 2001 elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE 477 -1- MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato PERSIANI MATTIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NORO MARIA TERESA, CASTAGNI GIANCARLO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 3035/97 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 20/12/97 R.G.N. 5016/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato SGROI per delega PONTURO;
udito l'Avvocato ROSSI per delega PERSIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. . -2- Ritenuto che con sentenza del 20 dicembre 1997 il Tribunale di Brescia confermava la sentenza pretorile di reiezione della pretesa, rivolta dall'INPS contro la s.n.c. Agenzia ippica Derby, di pagamento di contributi previdenziali di malattia per lavoratori autonomi addetti alla ricezione delle scommesse;
che ad avviso del Tribunale il d.lgs. C.P.S. 16 luglio 1947 n.708 aveva bensì posto a carico dei committenti la contribuzione per malattia, a favore dei lavoratori dello spettacolo, ma la successiva in particolare evoluzione normativa, e la istituzione del Servizio sanitario sopravvenuta nazionale ad opera della 1. 23 dicembre 1978 n.833, aveva imposto detta contribuzione soltanto per i subordinati;
quelli autonomi eranolavoratori assoggettati alla contribuzione ENPALS per le residue funzioni attribuite a questo ente e tra i lavoratori dello spettacolo rientravano gli addetti ai totalizzatori delle agenzie ippiche ai sensi del d.d. P.P.R.R. 10 agosto 1983 n.669 e 22 luglio 1986 n.1006; nulla i committenti dovevano dunque per i lavoratori autonomi;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione l'INPS mentre controricorre la suddetta 3 società, la quale deposita altresì memoria.
Considerato che
l'eccezione di inammissibilità del ricorso va rigettata poiché fra le norme di diritto di cui all'art. 360 n.3 cod. proc. civ. rientrano tutte quelle indicate nell'art. 1 delle preleggi;
che pertanto vi rientrano non soltanto le norme con forza di legge ma anche quelle regolamentari (art. 1 cit., n.2), ossia amministrative e perciò disapplicabili in via incidentale dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 5 1. n.2248 del 1865, all. E (Cass. 2 febbraio 1991 n.1054, citata nella memoria della controricorrente); che in ogni caso l'attuale ricorrente, invocando i suddetti decreti presidenziali, ha implicitamente richiamato il d.lgs. C.P.S. n.708 del 1947 e la L. n.2388 del 1952, come risulta da quanto segue;
che deve ritenersi fondato l'unico motivo di ricorso, con cui l'INPS lamenta la violazione dei due suddetti decreti presidenziali, sostenendo di essere creditore dei contributi per malattia anche nei confronti dei committenti dei lavoratori dello spettacolo;
che infatti con sentenza 10 agosto 1999 n.581 le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che i lavoratori addetti ai totalizzatori degli ippodromi ed alla ricezione delle scommesse presso elencati fra i lavoratorile agenzie ippiche - dello spettacolo nell'art. 3 d.lgs. C.P.S. n.708 del 1947, introdotto dalla 1. n.2388 del 1952 e poi - hanno diritto sostituito dai d.d. P.P.R.R. citt. a ricevere le prestazioni sanitarie dal Servizio nazionale e l'indennità giornaliera dall'INPS, onde le imprese che li impiegano debbono versare tutti i contributi di malattia all'INPS, ai sensi dell'art.76 1. n.833 del 1978 ed a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti presidenziali suddetti, senza che possa distinguersi tra lavoratori subordinati e autonomi;
che gli atti difensivi della controricorrente, compresa la memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ., non apportano nuovi argomenti contrari a detta sentenza: in particolare, l'interpretazione delle disposizioni vigenti, ivi operata, tenendo conto della precedente evoluzione normativa, viene inutilmente contrastata dalla controricorrente negando la legittimità del metodo interpretativo storico, il quale desume il significato della singola disposizione dalla volontà del disponente, 5 intesa a innovare o a conservare rispetto alla previgente disciplina;
che ciò vale con riguardo alle funzioni in cui 1'INPS è succeduto all'ENPALS, pur dopo l'istituzione del servizio sanitario nazionale;
che, di conseguenza, accolto il ricorso dell'INPS e non occorrendo nuovi accertamenti di fatto, la sentenza impugnata va cassata e, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., va della società contro la respinta l'opposizione pretesa dell'Istituto, limitatamente ai contributi per malattia;
Che il contrasto di giurisprudenza in ordine alla questione di diritto poi risolta come sopra dalle Sezioni unite induce alla compensazione delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che la s.n.c. Agenzia ippica Derby di MI IA & C. è obbligata a pagare all'INPS i contributi di malattia;
compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2001. He Prement: Il Consigliere extensore: Tederico Porelli, 6 11 Cons, estensarel Stille Il-Presidente IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, $4 APR. 2001 IL COLLABORATORE стар ые DI CANCELLERIA Anx E R P I 3 0 A T 1 3 D S R N E O , 5 . S O C T A O . T R L . L N A ' A O L S 3 B L E 7 I E - P D S 8 D - A I 1 T 1 S O S P A J M D I S A E E , A O L O T D T R E I A T T R S L I I N L D G E E E S D O R E : 7