Sentenza 22 settembre 2016
Massime • 1
L'interrogatorio di garanzia di persona sottoposta alla misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio va effettuato nei termini di cui al comma primo bis dell'art. 294 cod. proc. pen. anche quando la richiesta di misura interdittiva sia stata subordinata ad altra principale, avente ad oggetto misure cautelari coercitive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2016, n. 41124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41124 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2016 |
Testo completo
41 1 2 4/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA GIACOMO PAOLONIDott. - Rel. Consigliere - N1303 Dott. CARLO CITTERIO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ORLANDO VILLONI N. 26785/2016 Dott. GAETANO DE AMICIS - Consigliere - Dott. ANTONIO CORBO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IC IO N. IL 13/05/1957 avverso l'ordinanza n. 248/2016 TRIB. LIBERTA' di LECCE, del 29/04/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Ha Fodaroni fer l'inammissibilità Udit i difensor Avv.; 26785/16 RG 1 RITENUTO IN FATTO 1. Avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha confermato l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio, disposta nei suoi confronti dal locale GIP il 04.04.2016, ricorre IO IC, con unico motivo riproponendo l'eccezione di nullità del provvedimento per omesso previo espletamento dell'interrogatorio, ai sensi dell'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., che nella fattispecie avrebbe dovuto disporsi in quanto vi era stata una richiesta conforme del pubblico ministero, pur subordinata a quelle principali di applicazione di misure coercitive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso pone la questione di diritto se la previsione dell'attuale ultima parte dell'art. 289, comma 2, cod. proc. pen. (introdotta dalla legge n. 47 del 2015 e secondo cui Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-bis dell'art. 294), operi anche quando la richiesta di misura interdittiva sia comunque contenuta in una richiesta plurima, quale richiesta subordinata di altra principale, avente ad oggetto misure coercitive.
2. La Corte ha già risposto positivamente sul punto (Sez.6, sent. 11886 del 04.02.2016, Del Principe, n.m.) e tale conclusione va confermata, per le ragioni che seguono. E' indubbio che l'approccio del legislatore sia, ora, quello di tenere nettamente distinte l'ipotesi in cui la richiesta del pubblico ministero riguardi l'applicazione di misura interdittiva e quella in cui quest'ultima sia applicata in un contesto nel quale il pubblico ministero ha chiesto misure coercitive e tuttavia il giudice dispone quella, non solo meno grave ma diversa per tipologia sistematica, interdittiva. Nel primo caso l'interrogatorio deve precedere l'applicazione della misura, nel secondo il contatto parte-giudice segue l'applicazione.
3. La seconda ipotesi riguarda certamente e innanzitutto il caso in cui il pubblico ministero abbia chiesto solo una misura coercitiva e invece il giudice ritenga adeguata una misura interdittiva. 26785/16 RG 2 Essa tuttavia deve comprendere anche quella in cui il pubblico ministero abbia formulato una pluralità di richieste, con ordine di espressa subordinazione tra loro: in particolare, richieda in principalità misure coercitive (una o più) e in (eventuale ulteriore) subordine misure interdittive. La soluzione è imposta dalla ragione di legge che, sola, si evince dalla scelta legislativa: separare le fattispecie in cui si discute esclusivamente di misura interdittiva (nel qual caso vi è una sorta di presunzione di minor urgenza e di minore rilievo dell'elemento sorpresa quale tutela della genuinità, o dell'efficacia, degli effetti dell'applicazione) da quelle in cui si discute, contestualmente, anche di misure coercitive. Il discrimine è pertanto l'autonomia o meno dell'oggetto della richiesta interditiva originaria del pubblico ministero: non può essere, invece ed alla luce della concreta scelta legislativa, la natura meno invasiva della misura interdittiva in sé, rispetto a quella coercitiva. Perché se così fosse, non vi sarebbe motivo sistematico alcuno per il quale il giudice, quando a fronte di richieste (solo) coercitive ritenga invece adeguata una misura interdittiva (che mantiene la propria obiettiva natura che venga o meno applicata su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio) non debba provvedere al preventivo interrogatorio, nulla impedendolo e la natura meno invasiva della misura imponendosi per sè. Ma tale soluzione è stata appunto esclusa espressamente dal legislatore. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 22.09.2016 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Giacomo Paoloni Carlo Citterio Cartaitteis DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 SET 2016, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito N O E