Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2004, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - rel. Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RO AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MEDAGLIE D'ORO N. 157, presso lo studio degli avvocati PELLEGRINI CIPRIANI, rappresentato e difeso dagli stessi avvocati ANTONIO PELLEGRINI, ROMOLO G. CIPRIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 301/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 04/05/01 - R.G.N. 683/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 09/10/03 dal Consigliere Dott. MAIORANO Francesco Antonio;
udito l'Avvocato DE MARINIS per delega FIORILLO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco e confermate dal Dott. ABBRITTI, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia, provvedendo in Camera di consiglio, accogliere il ricorso per manifesta fondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte d'Appello di Firenze Poste Italiane S.p.a. proponeva appello avverso la sentenza del giudice del lavoro di Arezzo con cui era stata accolta la domanda proposta dal suo dipendente in quadrato nell'area Q2, TT ON, per l'inquadramento superiore in Q1, per avere svolto per più di tre mesi le mansioni superiori di direttore, facente funzione, in ufficio privo di titolare, con condanna delle Poste al pagamento delle differenza retributive.
La Corte d'Appello confermava la decisione sul rilievo che era condivisibile il principio sancito dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 4516 del 5/5/99, secondo cui non si applicava al passaggio dal secondo al primo livello dell'area QU l'art. 38, comma 7^, del C.C.N.L. 26/11/94, che a norma dell'art. 6 della L. 190 del 13/5/85 aveva stabilito che l'assegnazione temporanea del dipendente a mansioni superiori, proprie della categoria QU, diveniva definitiva quando fosse protratta per un periodo superiore a sei mesi.
L'art. 6 della L. n. 190/85 conferiva alle parti collettive il potere di elevare il periodo minimo di tre mesi di esercizio delle mansioni superiori, previsto dall'art. 2103 c.c. ai fini della promozione automatica, solo nel caso di passaggio da una categoria inferiore alla categoria QU, ma non per il passaggio di livello all'interno della medesima categoria, per il quale bastava l'esercizio delle mansioni superiori per tre mesi.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione Poste Italiane S.p.a., fondato su un solo motivo.
Resiste il lavoratore con controricorso. Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza ai sensi dell'art. 375 C.P.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L. n. 190/85, degli art. 2103 c.c. e 1362 e ss. stesso codice in relazione agli art. 37, 38, 44, 45, 48 e 49 C.C.N.L. Poste, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce la società ricorrente che l'art. 38, 7^ comma, del C.C.N.L., stabilisce, ai sensi dell'art. 6 L. n. 160/85, che "l'applicazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria QU, ovvero a mansioni dirigenziali ...diviene definitiva quando sia protratta per un periodo superiore a sei mesi"; questa norma è applicabile sia per la promozione automatica da una categoria inferiore a quella superiore, sia per il passaggio all'interno della medesima categoria, dal 2^ al 1^ livello dell'area QU.
Il ricorso è fondato.
Con le pronunce successive a quella seguita dal giudice d'appello questa Corte ha mutato orientamento, affermando, con la sentenza n. 9165 del 2001, che l'art. 6 della L. n. 190/85 consente alla contrattazione collettiva di condizionare la promozione automatica all'espletamento di mansioni superiori per un periodo più lungo di tre mesi, anche con riferimento alle promozioni interne alla categoria QU (o a quella dei dirigenti).
Questa interpretazione è stata successivamente accolta dalle altre sentenze che si sono occupate della materia e può essere ormai considerata diritto vivente. Con le pronunce n. 12073/01, n. 4218/02, n. 6795/02, n. 10305/02, n. 17298/02 la Corte ha ritenuto insufficientemente o illogicamente motivata l'interpretazione accolta dal giudice d'appello (relativa alla applicabilità dell'art. 2103 c.c. ed al sorgere del diritto alla promozione automatica dopo tre mesi di esercizio delle mansioni superiori) anche perché basata sull'erroneo presupposto che la norma codicistica non consentirebbe all'autonomia collettiva alcuna deroga per i passaggi all'interno della medesima categoria.
Nel caso di specie, le argomentazioni addotte dal giudice d'appello sono sostanzialmente analoghe a quelle che hanno indotto la Corte a ritenere (con le pronunce citate in precedenza) insufficientemente motivate le sentenze di merito di volta in volta esaminate;
analogo giudizio di insufficienza deve essere formulato anche in questo caso e quindi il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rimessione ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Bologna, per l'interpretazione della clausola contrattuale (art. 38 comma 7 del C.C.N.L. 26/11/94 applicabile al personale delle Poste) che spetta al giudice di merito ed è insindacabile in Cassazione, salvo che per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, ovvero per insufficienza o illogicità della motivazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004