Sentenza 10 febbraio 2006
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il Tribunale - rilevata l'omessa indicazione della persona offesa nel decreto che dispone il giudizio, ex art. 429, comma primo, lett. b) - ne dichiari la nullità, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., considerato che detto provvedimento comporta un'indebita regressione del procedimento e che la suddetta omissione non è tale da impedire la costituzione del rapporto processuale, ben potendo la relativa questione essere risolta dal giudice del dibattimento cui spetta l'ordine di rinnovazione della notifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2006, n. 12595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12595 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 10/02/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 236
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 011026/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero presso Tribunale di Avellino;
nei confronti di:
1) OL LI, N. IL 12/04/1977;
2) PESCATORE MODESTINO, N. IL 20/01/1977;
3) LO TO, N. IL 13/12/1959;
4) LZ PELLEGRINO, N. IL 27/05/1974;
5) LA EL, N. IL 27/11/1977;
6) BO AT, N. IL 15/09/1969;
7) UO GI, N. IL 18/07/1979;
8) TO RT, N. IL 30/04/1977;
9) CO RT, N. IL 01/06/1971;
10) ON CARMINE, N. IL 15/06/1969;
11) ON SE, N. IL 17/10/1962;
12) DE VITO RINO, N. IL 30/08/1975;
avverso ORDINANZA del 29/11/2004 TRIBUNALE di AVELLINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLONNESE Andrea;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Il Tribunale di Avellino con ordinanza 29/11/2004, accogliendo l'eccezione di un difensore in ordine all'omessa indicazione della persona offesa sul decreto che disponeva il giudizio nei confronti di OL LI + 11 (art. 429 c.p., comma 1, lett. b), dichiarava la nullità del decreto, disponendo la trasmissione degli al P.M..
Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, denunciando l'abnormità del provvedimento, il quale viola il principio dell'irretrattabilità dell'azione penale, ormai definitivamente esercitata.
Il ricorso è fondato ed il provvedimento deve essere annullato senza rinvio.
Va osservato che l'ordinanza, comportando l'indebita regressione alla fase precedente al dibattimento, risulta connotata da abnormità funzionale.
Invero, una volta esaurita la fase preliminare, la questione concernente l'omessa indicazione della persona offesa, che non è tale da impedire la costituzione del rapporto processuali fra le parti necessarie, doveva essere risolta dal Giudice del dibattimento, cui spettava l'ordine di rinnovazione della notifica mancante.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti il Tribunale di Avellino per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2006