CASS
Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/09/2025, n. 30106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30106 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IE VA IU nato a [...] il [...] De DO GE nato a [...] il [...] CO RI nato a [...] il [...] LL TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza DE 08/04/2024 DEla CORTE APPELLO di Lecce, sez. dist. di Taranto, Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore Marilia Di Nardo che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'avv. Pesare che si riporta ai motivi di ricorso. udito l'avv. Vitale che si riporta ai motivi di ricorso. udito l'avv. Lanucara che si riporta ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa 1'8 aprile 2024, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma DEla sentenza DE Tribunale di Taranto DE 2 dicembre 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di TO LL, RI CO, VA IU IE e GE De DO per i reati di cui ai capi d), e), g), h), i), j), k) DEl'imputazione, perché estinti per prescrizione, ed ha rideterminato la pena rispettivamente irrogata a: - TO LL in mesi dieci e giorni venti di reclusione per i DEitti di cui all'art. 2 DE d.lgs. 74 DE 2000 (capi b) e c), eliminato l'aumento per il capo c) DEl'imputazione; Penale Sent. Sez. 3 Num. 30106 Anno 2025 Presidente: DI STASI ANTONELLA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 09/07/2025 - RI CO in mesi nove e giorni venti di reclusione per i DEitti di cui all'art. 2 DE d.lgs. 74 DE 2000 (capi b) ed f), nonché per il DEitto di cui agli artt. 424 cod. pen., 10 d.lgs. 74 DE 2000 (capo I); - VA IU IE in anni uno, mesi otto e giorni venti di reclusione per i DEitti di cui all'art. 2 DE d.lgs. 74 DE 2000 (capi b) ed f); - GE De DO in anni uno e mesi sei di reclusione per il DEitto di cui all'art. 2 DE d.lgs. 74 DE 2000 (capo f); ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza hanno presentato separati ricorsi per cassazione i difensori degli imputati e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione come dispone l'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 3. Il ricorso interposto nell'interesse di GE De DO deduce cinque motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge in relazione all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, artt. 420 ter cod. proc. pen., artt. 157, 159 cod. pen., art. 17 d.lgs n. 74 DE 2000, nonché vizio di motivazione in relazione all'intervenuta prescrizione DE reato al tempo DEla sentenza di merito. Con riguardo alla contestazione mossa al capo f) concernente l'utilizzo di fatture per operazione oggettivamente inesistente, la n. 3/N DE 31.10.2012, emessa dalla società LT SR e l'indicazione, nella dichiarazione annuale Mod. Unico società di capitali 2013, relativa al periodo d'imposta 2012, presentata il 29.09.2013, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto consumato il reato di dichiarazione fraudolenta nel 2013, laddove più correttamente l'obbligo dichiarativo avrebbe dovuto essere individuato nell'anno 2010 o al più nell'anno 2011, anno nel quale era avvenuta la realizzazione e il pagamento DEle opere edili. Invero, sotto il profilo fiscale, la pretesa dichiarazione fraudolenta avrebbe dovuto essere accertata con riferimento all'anno di imposta 2010, o al più 2011 e comunque in epoca precedente l'entrata in vigore DEl'introduzione DE comma 1-bis DE d.lgs 74 DE 2000, dalla legge n. 148 DE 2011, che ha elevato di un terzo il termine di prescrizione. Pertanto, il reato contestato, correttamente individuata la consumazione, risultava ampiamente prescritto prima DEla pronuncia DEla sentenza di primo grado. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione di legge in relazione all'art. 9 DE d.lgs. 74 DE 2000 e 110 cod. pen. In sintesi, argomenta il ricorrente che i giudici di merito non avrebbero correttamente applicato la disciplina, in deroga al concorso di persone nel reato, prevista dall'art. 9 DE d.lgs. 74 DE 2000. Invero, avrebbero punito l'odierno ricorrente, in applicazione DEla 2 disciplina DE concorso di persone di cui all'art. 110 cod. pen., per l'emissione di fattura falsa e per la sua utilizzazione, in palese violazione DE principio DE ne bis in idem. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza DEl'elemento soggettivo DE DEitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 DE d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, essendo l'imputato l'amministratore di diritto, privo di poteri gestori DEla società, e dunque non dimostrato il dolo in capo a quest'ultimo. 3.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca disposta ai sensi DEl'art. 12 bis DE d.igs. 74 DE 2000. 3.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione di legge in relazione all'eccessività DE trattamento sanzionatorio ed in relazione al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche. 4. Il ricorso interposto nell'interesse di RI CO è affidato a cinque motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 2, 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, art. 424 cod. pen., artt. 420 ter cod. proc. pen., artt. 157, 159 cod. pen., art. 17 d.lgs n. 74 DE 2000, nonché vizio di motivazione in relazione all'intervenuta prescrizione dei reati al tempo DEla sentenza di merito. Invero, argomenta il ricorrente che i giudici DEla Corte territoriale avrebbero erroneamente riqualificato l'ordinanza di rinvio per legittimo impedimento, pronunciata in data 23 settembre 2022 dal G.U.P. di Taranto, in assenza di impugnazione DE pubblico ministero, quale ordinanza di rinvio per istanza di parte, con la conseguenza che avrebbero computato una sospensione di 70 giorni, pari all'intero periodo, piuttosto che di 60 giorni ai sensi DEl'art. 159 comma 1 n. 3 cod. pen. Con riguardo alla contestazione mossa al capo I), il reato contestato di danneggiamento seguito da incendio, consumato in data 25.08.2015, considerato l'aumento di un quarto ai sensi DEl'art. 161 c.p., nonché l'aggiunta DE periodo di sospensione DEla prescrizione pari a giorni 60, risultava prescritto prima DEla pronuncia DEla sentenza di primo grado. Con riguardo alle contestazioni mosse ai capi b) ed f) riguardanti il DEitto di cui all'art. 2 DE d.lgs 74 DE 2000, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto consumato il reato di dichiarazione fraudolenta nel 2013, laddove più correttamente l'obbligo dichiarativo avrebbe dovuto essere individuato nell'anno 2010 o al più nell'anno 2011 e comunque in epoca antecedente all'entrata in vigore DE comma 1-bis DE d.lgs 74 DE 2000, dalla legge n. 148 DE 2011, che ha elevato 3 il termine di prescrizione. Pertanto, i reati contestati, correttamente collocata la loro consumazione, risultavano ampiamente prescritti prima DEla pronuncia DEla sentenza di primo grado. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 9 DE d.lgs. 74 DE 2000 e 110 cod. pen. con conseguente violazione DE principio DE ne bis in idem sostanziale. Invero, argomenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato, nel caso di specie, la disciplina DE concorso di persone di cui all'art. 110 cod. pen., in luogo DEl'art. 9 DE d.lgs. 74 DE 2000 che disciplina il concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. In sintesi, i giudici di merito avrebbero violato il principio DE ne bis in idem sostanziale e condannato l'odierno ricorrente per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti nonché per il concorso nell'uso DEle stesse nella dichiarazione fraudolenta. 4.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 424 e 49 cod. pen.. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 424 cod. pen.. Invero, argomenta il ricorrente, che l'incendio dei documenti sarebbe da inquadrarsi nella disciplina DE reato impossibile di cui all'art. 49 cod. pen. alla luce DE difetto DEla necessaria offensività DEla condotta, la concreta inoffensività DE bene giuridico protetto nonché il difetto DEl'elemento soggettivo e comunque trattasi di condotta non punibile poiché l'incendio è di cosa propria. 4.4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità DEla fattispecie di cui all'art. 10 DE d.lgs. 74 DE 2000. In sintesi, argomenta il ricorrente che la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti DEl'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume di affari ed il dolo specifico per integrare il DEitto di occultamento o distruzione di documenti contabili. Al più, stante la clausola di riserva contenuta nell'art. 10 DE d.lgs. 74 DE 2000 volta ad evitare che la medesima condotta di occultamento o distruzione sia prevista quale elemento costitutivo di una fattispecie più grave, quale è, nel caso di specie l'art. 424 cod. pen., questo andrebbe ritenuto assorbito, ex art. 15 cod. pen., nella fattispecie di cui all'art. 424 cod. pen. 4.5. Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso, si eccepisce violazione di legge in relazione all'eccessività DE trattamento sanzionatorio ed in relazione al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche nonché violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca disposta ai sensi DEl'art. 12 bis DE d.lgs. 74 DE 2000. 4 5. Il ricorso interposto nell'interesse di TO LL è affidato a dodici motivi di ricorso. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce violazione di legge e segnatamente DEl'art. 178 comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in relazione all'ordinanza disposta dal G.u.p. DE Tribunale di Taranto di revoca DEl'ammissione DEl'esame DEl'Ingegnere C. Marinelli, cui era condizionato il giudizio abbreviato. 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione, deducendone la mancanza, in relazione alle specifiche censure, avanzate con atto di appello, aventi ad oggetto l'utilizzo- ai fini DEla dichiarazione DEl'anno 2012 DEla società Idet s.r.I.- di tre fatture emesse dalle società CO.EDIL s.r.I., COST s.r.I., O & V s.r.I., quali elementi passivi fittizi nonché violazione di legge e travisamento dei fatti in relazione alla prova DEla falsità DEle stesse e segnatamente DEl'insussistenza degli elementi passivi rappresentati. Il ricorrente, con lo stesso motivo di ricorso, avanza un'ulteriore censura con cui denunzia violazione di legge, vizio di motivazione nonché travisamento dei fatti in relazione all'inadeguatezza dei mezzi e DE personale DEle società DE gruppo CO. 5.3. Con il terzo motivo di ricorso, si eccepisce violazione DEl'art. 6 DE D.P.R. 633 DE 1972 in relazione alla nascita DEl'obbligazione tributaria. Invero, i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che l'esecuzione DEla prestazione comporti l'insorgenza DEl'obbligazione tributaria e dunque l'obbligo di fatturazione. Argomenta il ricorrente che, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, la pretesa fiscale relativa ad una prestazione di servizi diventa esigibile alla data DE pagamento ovvero alla data di emissione DEla fattura. 5.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione nonché travisamento DE fatto e segnatamente DEla perizia redatta dall'ingegnere Marinelli, allegata alla consulenza DE Prof. Fortunato in relazione alla sopraelevazione DE fabbricato- in assenza di contratto e di qualsivoglia autorizzazione amministrativa- di cui alla fattura n. 9 DE 23.11.2012 di euro 169.000,00 emessa dalla società LT s.r.I.. Argomenta il ricorrente, che la corte territoriale, con motivazione illogica e contraddittoria, avrebbe erroneamente ignorato che in materia di appalto non sussiste l'obbligo di concludere un contratto in forma scritta e che l'eventuale irregolarità urbanistica non costituisce ex se irregolarità fiscale. Sostiene invero il ricorrente che l'opera, come confermato e dimostrato dalle foto tratte da Google earth e da P.P.T.R. DE 2009 e DE 2011- travisate dai giudici di merito che hanno omesso di considerare che il giudizio di obsolescenza e fatiscenza di un immobile è frutto di un giudizio multifattoriale- dimostrassero che il primo piano DE fabbricato nell'anno 2011 non esistesse e che fosse altamente probabile che fosse stato costruito DE 2012, come attestato dalla fattura n. 9 DE 23.11.2012. 5 5.5. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione nonché travisamento DE fatto in relazione alle fatture per i canoni di locazione mensili relativi all'affitto di impianti di conglomerato bituminoso di cui al contratto stipulato in data 1.10.2008, a seguito di contratto di comodato stipulato in data 1.6.2008 tra le società Idet s.r.l. e MC s.r.l. In sintesi, sostiene il ricorrente che i giudici di merito- con un percorso argomentativo illogico e contraddittorio- avrebbero erroneamente ritenuto provata la falsità DEle fatture per i canoni di locazione proprio per la natura simulata dei negozi nonostante la diversità DEl'oggetto e l'effettivo trasferimento di denaro. 5.6. Con il sesto motivo di ricorso si eccepisce violazione di legge in relazione alla configurabilità DEla fattispecie di cui all'art. 2 DE d.lgs. 74 DE 2000. In sintesi, il ricorrente evidenzia che la mera registrazione di fatture fittizie - in assenza di un riscontro materiale alle 28 fatture emesse dalla società IO IZ, come accertato DE pvc DE 30.06.2015, redatto a carico DEla società Idet s.r.I.- renda al più configurabile la fattispecie di cui all'art. 3 DE d.lgs. 74 DE 2000. 5.7. Con il settimo motivo, il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione nonché travisamento DE fatto in relazione alla consapevolezza, in capo allo stesso, DEla sostituzione- nel corso DEla verifica effettuata dall'Agenzia DEle Entrate- di 28 fatture emesse dalla società IO IZ con altre fatture false emesse dalle società Cost s.r.l. e Vannella s.r.l. Argomenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto raggiunta la prova DEla colpevolezza - idonea a fondare il giudizio di responsabilità- circa la sostituzione di tale documentazione, nonostante l'assenza materiale DEle fatture emesse dalla società IZ, la consegna effettuata dal commercialista IE in sede di verifica il 12.05.2015 all'interno di una chiavetta elettronica. 5.8. Con l'ottavo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla nota di credito n. 11/NC DE 16.12.2013 di euro 1.113.200,00 di storno di cinque fatture che la IDET s.r.l. aveva emesso nei confronti DEla società P.M.C. s.r.I.. In sintesi, i giudici di merito avrebbero errato nel disattendere l'assunto difensivo secondo il quale la nota di credito andasse letta alla luce DE reale assetto dei rapporti giuridici che intercorrevano tra le due società e che lo storno servisse a ristabilire il reale assetto dei rapporti. 5.9. Con il nono ed il decimo motivo di ricorso si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione nonché travisamento DE fatto in relazione alla sussistenza DEl'elemento soggettivo necessario ad integrare la fattispecie di cui all'art. 2 DE d.lgs. 74 DE 2000 di cui ai capi b) e c) DEl'imputazione. 5.10. Con l'undicesimo motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 12 DE d.lgs. 74 DE 2000 e artt. 133 e 62 bis cod. pen., per la mancata riduzione, nel massimo, DEle pene accessorie. 6 5.11. Con il dodicesimo motivo, il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione DEle norme di cui agli artt. 12 bis DE d.lgs. 74 DE 2000 e 240 cod. pen.. In sintesi, la Corte territoriale avrebbe omesso di fornire adeguata motivazione alla censura con cui l'odierno ricorrente evidenziava l'assoluta carenza dei requisiti DEla confisca per equivalente che il G.u.p. di Taranto aveva disposto nei suoi confronti. 6. Il ricorso interposto nell'interesse di VA IU IE è affidato ad un unico motivo, articolato in tre censure, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità DEl'odierno ricorrente e segnatamente DEla consapevolezza in capo a questi DEla falsità DEle fatture di cui all'art. 2 DE d.lgs. 74 DE 2000. Censura il ricorrente la mancata acquisizione, mediante rinnovazione DEl'istruttoria, DE mandato professionale rilasciato all'odierno ricorrente in data 10 marzo 2011, dal legale rappresentante DEla società Idet s.r.I., TO LL. In particolare, si argomenta, che l'acquisizione di tale documento avrebbe permesso di provare che l'odierno ricorrente si sarebbe limitato a protocollare le fatture che venivano emesse dalla società Idet s.r.I.. Invero, alle società, per mezzo DE proprio personale, aveva accesso al sistema informatico contabile tramite il software di contabilità denominato TeamSystem Multi, e quindi aveva l'onere di caricare, emettere e trasferire le fatture. I giudici di merito avrebbero erroneamente disatteso le argomentazioni DEla difesa, volte a dimostrare l'inconsapevolezza in capo all'odierno ricorrente circa la falsità DEle fatture di cui ai DEitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti -contestati ai capi b) ed f) DEla rubrica in concorso con il CO ed il LL-. La Corte territoriale avrebbe altresì erroneamente disatteso la deposizione DE teste, socio DElo studio IE, LO UC, che avrebbe confermato la liceità DEl'attività svolta dall'odierno ricorrente, di mera lavorazione DEle fatture inserite dalla società Idet s.r.I.. Con una seconda censura, il ricorrente evidenzia nuovamente che la mancanza DEl'elemento soggettivo in capo al IE e quindi DEla consapevolezza DEla falsità DEle fatture caricate dalla società Idet s.r.l. e consegnate dall'odierno ricorrente, in sede di verifica, il 12.5.2015, fosse altresì deducibile da una campagna di infezione di computer eseguita con un ransomware Ultracode, a causa DE quale si erano alterati alcuni dati informatici. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto provato in capo all'odierno ricorrente l'elemento soggettivo DE DEitto di cui all'art. 2 DE d.lgs. 74 DE 2000- sebbene tale circostanza risulta, altresì, provata dallo scambio di email tra l'odierno ricorrente e la Polizia, nonché dalla testimonianza DE teste UC- e non abbia 7 piuttosto ricondotto la discrasia tra il registro in formato elettronico ed il registro in formato cartaceo all'errore incolpevole. Con un'ultima censura, il ricorrente lamenta l'errata applicazione, dei giudici di merito, dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in relazione alla disciplina DE concorso di persone nel reato ai sensi DEl'art. 110 cod. pen. nonché in relazione alla responsabilità DE commercialista per i fatti commessi dai propri assistiti. 7. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La vicenda giudiziaria originava dalla verifica fiscale, svolta, dal personale in servizio presso l'Agenzia DEle Entrate di Taranto nel maggio DE 2015, in relazione al periodo di imposta 2012 a carico DEla società IDET s.r.l. - con legale rappresentante TO CA e con sede in San Giorgio Jonico e - esercente attività di produzione di conglomerati bituminosi, recupero di rifiuti provenienti da demolitori e scavi, commercializzazione di stabilizzati per reinterri, rilevati e fondazioni stradali, con stabilimenti in Faggiano e Fasano. Dagli accertamenti svolti dai verificatori, emergeva che presso la sede legale, era ubicata un'abitazione privata e che gli uffici amministrativi DEla società in Faggiano si trovavano su terreni concessi in comodato alla società Idet s.r.l. dalla moglie di RI CO, responsabile tecnico DEla stessa società, e che l'impianto sito a Fasano si trovava su un terreno di proprietà DEla P.M.C. s.r.I., concesso in comodato d'uso alla società Idet s.r.1.. Le indagini proseguivano presso lo studio DE commercialista e depositario DEle scritture contabili DEla società Idet s.r.I., il Dott. VA IU IE, il quale metteva immediatamente a disposizione dei verificatori in formato elettronico il libro giornale, il libro inventari, il libro mastro, il registro dei beni ammortizzabili, il registro iva acquisti, 11 sezionali registri iva vendite, registro iva riepilogativo, il bilancio di esercizio iva depositato presso la camera di commercio con allegata ricevuta di trasmissione, il bilancio di verifica al 31.12.2012 con prospetto di variazioni fiscali, prospetto deduzioni irap ed infine il prospetto di raccordo tra bilancio di verifica e bilancio di esercizio, riservandosi di produrre in seguito la documentazione in formato fiscale. Nel corso di ulteriori accessi, veniva prodotta ulteriore documentazione in formato cartaceo, sempre con riferimento all'anno d'imposta 2012, dal LL e dal Rugg ieri. Dall'esame degli atti acquisiti emergeva che nell'anno 2012 la società Idet s.r.l. aveva intrattenuto rapporti con ulteriori società tra le quali la società P.M.0 s.r.I., la società LT s.r.I., la società O &v s.r.l. e la società Cost s.r.I.. 8 Veniva quindi avviata una verifica fiscale, sempre per l'anno 2012, anche nei confronti DEla società Cost s.r.I., DEla quale era legale rappresentante GE De DO, in liquidazione, dalla quale emergeva che la sede legale coincideva con quella operativa DEla società Idet s.r.l. Venivano, quindi, disposte ulteriori indagini a carico DEle suddette società dalle quali emergeva oltre all'evidente collegamento tra le società- rilevabile dalla coincidenza ovvero dallo scambio tra soci e legali rappresentati- il fatto che queste facevano tutte capo a RI CO, amministratore di fatto di tali società. A sostegno di tale assunto erano evidenziati, tra gli elementi accertati dai verificatori, la medesimezza DEl'oggetto sociale DEle società, la medesimezza DEla sede operativa (ad esclusione DEla società P.M.C.), i numerosi trasferimenti di lavoratori tra le società, i diversi distacchi di personale tra le varie società nonché le operazioni di anticipazione finanziaria effettuate dalla Idet s.r.l. non correlate a sottostanti rapporti di natura commerciale. Infine, la falsità DEle fatture trovava conferma nella confessione resa da CO RI, da cui l'affermazione DEla responsabilità per i reati contestati a ciascuno degli odierni ricorrenti. 2. Venendo alla trattazione dei singoli ricorsi, è inammissibile il primo motivo di ricorso di GE De DO. 2.1. Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistente si consuma, essendo un reato dichiarativo, al momento DEla presentazione DEla dichiarazione fiscale e non, come assume il ricorrente, al momento DEl'esecuzione DEle prestazioni indicate nelle fatture. Con orientamento consolidato, si è affermato che il DEitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si connota come reato di pericolo e di mera condotta, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi DEl'evento di danno, per cui, ai fini DEl'individuazione DEla data di consumazione DEl'illecito, non rileva l'effettività DEl'evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento DEla frode, né rileva il momento DEla prestazione (Sez. 3, n. 25808 DE 16/03/2016, Pescali, Rv. 267659 - 01; Sez. 3, n. 16459 DE 16/12/2016, Santoni, Rv. 269652 - 01). Nel caso in esame, il ricorrente è stato condannato per il reato di dichiarazione fraudolenta per avere utilizzato, nella dichiarazione annuale Mod. Unico società di capitali 2013, relativa al periodo d'imposta 2012, presentata il 29.09.2013, la fattura n. 3/N DE 31.10.2012, emessa dalla società LT SR (capo f), il reato, tenuto conto degli artt. 157 e 161 cod.pen. e art. 17 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, pari a dieci anni, si è prescritto in data 29/09/2023, a cui vanno 9 aggiunti giorni 358 di sospensione DE corso DEla prescrizione, sicchè il reato si è prescritto il 21/09/2024, dopo la sentenza di appello DEl'08/04/2024. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. Argomenta il ricorrente la violazione DEl'art. 9 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 tenuto conto che il ricorrente è stato chiamato a rispondere sia DE reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, capo f), che DE reato di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, seppur dichiarato prescritto. Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni. In diritto, rammenta il Collegio che l'art. 9 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contenente una deroga alla regola generale fissata dall'art. 110 cod. pen. in tema di concorso di persone nel reato, esclude la rilevanza penale DE concorso DEl'utilizzatore nelle condotte DE diverso soggetto emittente, ma non trova applicazione quando la medesima persona procede in proprio sia all'emissione DEle fatture per operazioni inesistenti, sia alla loro successiva utilizzazione (Sez. 3, n. 19247 DE 08/03/2012, De Siati, Rv. 252545 - 01; Sez. 5, n. 36859 DE 16/01/2013, Mainardi, Rv. 258038 - 01; Sez. 3, n. 19025 DE 20/12/2012, Cetti Serbelloni, Rv. 255396 - 01 in cui si è espressamente chiarito che il regime derogatorio previsto dall'art. 9 DE D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non trova applicazione quando l'amministratore DEla società che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il legale rappresentante DEla diversa società che le abbia successivamente utilizzate). Ancora più recentemente si è affermato che la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non si applica al soggetto che cumuli in sé la qualità di emittente e quella di amministratore DEla società utilizzatrice DEle medesime fatture per operazioni inesistenti (Sez. 3, n. 34021 DE 29/10/2020, Rossinelli, Rv. 280370 - 01). Da cui la manifesta infondatezza DE motivo. Ma, ancor prima, quanto al caso in esame, fermi i principi sopra enunciati, va rilevato che il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale amministratore di diritto di Cost SR per avere utilizzato la fattura n. 2 DE 2012, emessa da LT SR, relativa ad operazioni inesistenti, senza che al medesimo fosse mai stata contestata la violazione di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'emissione DEla citata fattura, che è stata elevata, al capo h), al LL, CO e IE e non al ricorrente De DO. La censura svolta in maniera DE tutto astratta, manifestamente infondata in diritto, anche priva di confronto con le imputazioni elevate al ricorrente, è inammissibile anche per carenza di concreto interesse. 10 2.3. Il terzo motivo di ricorso, anche versato in fatto là dove richiede una diversa valutazione DE compendio probatorio e segnatamente DEle dichiarazioni rese dal CO che ha dichiarato che il De DO era un mero dipendente DEla società, è comunque manifestamente infondato. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile DE reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, nella qualità di legale rappresentante, firmatario DEla dichiarazione fiscale, soggetto obbligato alla presentazione DEla dichiarazione e, dunque, egli risponde quale autore materiale DEla sottoscrizione DEla dichiarazione fiscale. La consapevole accettazione DEla carica di amministratore di diritto impone al medesimo il dovere di esercitare i dovuti controlli all'atto DEla sottoscrizione DEla dichiarazione fiscale che si avvale DEla documentazione fiscale fittizia. La condotta materialmente ascritta al legale rappresentante DEla società, che ha effettivamente presentato la dichiarazione fiscale falsa, avvalendosi DEle fatture per operazioni inesistenti, non è neppure esclusa dalla partecipazione di coloro che - pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta - abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore DEla società, sottoscrittore DEla dichiarazione fraudolenta, di avvalersi DEla documentazione fiscale fittizia (Sez. F, n. 35729 DE 01/08/2013, Agrama, Rv. 256579; Sez. 3, n. 28720 DE 10/03/2016, Riva, non mass.; Sez. 3, n. 9853 DE 02/12/2015, Mondino, n.m.). La carica di legale rappresentante, infatti, costituisce il soggetto in una posizione di garanzia rispetto alla trasparenza ed alla correttezza contabile in funzione degli obblighi tributari contemplati dalla legge e gli impone pure di impedire la commissione dei reati, eventualmente commessi dal reale gestore, previsti attraverso un'attenta vigilanza, atteso che la semplice accettazione DEla carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici DE reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione DE rischio che questi si verifichino (Sez. F, n. 42897 DE 09/08/2018, C., Rv. 273939 - 02; Sez. 3, n. 7770 DE 05/12/2013, Todesco, Rv. 258850 - 01; Sez. 3, n. 3240 DE 02/02/1999 Piazza, Rv. 212734). La corte territoriale ha fatto corretta applicazione DE principio suddetto secondo cui il legale rappresentante di una società risponde dei reati in materia tributaria anche per violazione DE semplice dovere di vigilanza e di controllo DEla veridicità DEla contabilità (cfr. pag. 57) in un contesto nel quale l'affermazione difensiva secondo cui il ricorrente sarebbe un dipendente, secondo le dichiarazioni 11 DE CO, non si pone in contraddizione con l'affermazione di responsabilità per il reato contestato e non ne esclude la responsabilità nella sua veste di legale rappresentante DEla società. Con riferimento al dolo specifico di evasione, la sentenza impugnata richiama le dichiarazioni DE CO e DE IE che hanno affermato la piena consapevolezza in capo al ricorrente DEla falsità DEla fattura, non avendo la COST SR personale in grado di utilizzare i mezzi noleggiati di cui alla fattura in contestazione e quelle rese dal teste AL che ha riferito che il ricorrente era "di fatto il supervisore DEle aziende DE consorzio" (cfr. pag. 6 sentenza di primo grado e pag. 41 sentenza di appello) da cui ha tratto, con motivazione logica, la dimostrazione DEla finalità di evasione. 2.4. Il quarto motivo di ricorso che deduce l'illegittimità DEla disposta confisca è inammissibile perché il ricorrente non vanta alcun interesse ad impugnare il capo DEla sentenza che ha confermato la disposta confisca. Sotto un primo profilo è manifestamente infondata la violazione DEl'art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 perché applicato a fatti commessi in epoca antecedente all'entrata in vigore, nel 2015, DEla previsione di legge sussistendo la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo, DE predetto D.Lgs. (introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 DE citato D.Lgs. n. 158 DE 2015 (Sez. 3, n. 50338 DE 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386 - 01). Quanto al caso in esame, dal non contestato riepilogo dei motivi di ricorso risulta che il ricorrente aveva avanzato richiesta di revoca DEla confisca DEl'opificio industriale di Fasano DEla proprietà DEla P.M.C. SR, e che questa è stata respinta sul rilievo che unico legittimato alla richiesta di revoca era il legale rappresentante DEla medesima società e non, dunque, il De DO. La censura oggi nuovamente riproposta è inammissibile per le stesse ragioni quanto alla confisca DEl'opificio e, tenuto conto che nell'atto di appello la difesa si era limitata a chiedere la revoca DEla confisca DEl'opificio sito in Fasano, risulta inammissibile nel resto la censura con riguardo ad eventuali altri beni oggetto di confisca. 2.5. Il quinto motivo di ricorso che lamenta l'eccessivo trattamento sanzionatorio e il diniego di riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. Nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, la corte territoriale ha ritenuto adeguata alla gravità DE fatto la pena base, secondo i limiti edittali applicabili ratione temporis ante legge n. 124 DE 2019, di anni due e mesi tre di reclusione. 12 La decisione impugnata è congruamente e logicamente motivata avendo la Corte d'appello, in continuità con il Tribunale, valutato, tra i criteri di cui all'art. 133 cod.pen., la gravità dei fatti in ragione DEle modalità DE fatto e DEl'inserimento DE ricorrente nel contesto di frodi fiscali reiterate e, dunque, DEla professionalità DEl'agire, ed ha applicato una pena di. A tale proposito deve, ancora, ricordarsi che nel caso in cui, come quello in esame, la misura DEla pena irrogata è stata esplicitamente applicata in misura media, deve ritenersi adeguata la motivazione mediante richiamo ad espressioni DE tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravita DE reato o alla capacità a DEinquere (Sez. 4, n. 46412 DE 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 DE 20/03/2013, Serratore, Rv 256197; Sez. 4, n. 27959 DE 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). Il provvedimento è, dunque, corretto sul piano DE diritto e sorretto da congrua motivazione che non presenta profili di illogicità sindacabili in questa sede. Il diniego di riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato sul duplice rilievo DEl'assenza di elementi positivi di valutazione e in ragione DEl'ingente danno economico arrecato. Ora il ricorrente contesta unicamente una ratio decidendi (l'assenza di un danno ingente), ma non allega elementi positivi di valutazione che avrebbero dovuto essere valuti, sicchè la censura priva di completo confronto specifico è anche inammissibile per genericità. 2.6. Va, infine, rammentato che l'inammissibilità DE ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi o per altra causa, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more DE procedimento di legittimità al 21/09/2024 (Sez. 2, n. 28848 DEl'08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). Il ricorso di GE De DO va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 3. Il primo motivo di ricorso di ER CO è manifestamente infondato sotto tutti i profili. Deduce il ricorrente l'erronea applicazione DEla legge in quanto la corte territoriale avrebbe erroneamente riqualificato l'ordinanza di rinvio per legittimo impedimento, pronunciata in data 23 settembre 2022 dal G.U.P. di Taranto, in assenza di impugnazione DE pubblico ministero, quale ordinanza di rinvio per istanza di parte, con la conseguenza che avrebbero computato una sospensione di 70 giorni, pari all'intero periodo, piuttosto che di 60 giorni ai sensi DEl'art. 159 comma 1 n. 3 cod. pen. Secondo il ricorrente il giudice non potrebbe riqualificare la decisione di legittimo impedimento in rinvio di cortesia ex officio e di 13 conseguenza calcolare per l'intero il periodo di sospensione DE corso DEla prescrizione con riguardo al reato di cui all'art. 424 cod.pen. commesso il 28/05/2015, di cui al capo I), essendo maturata la prescrizione il 31/03/2024. La corte territoriale ha respinto la censura difensiva ora nuovamente riproposta argomentando che l'istanza di rinvio DEl'udienza DE 23 settembre 2022 non poteva ritenersi accolta per legittimo impedimento, essendo stata proposta il 16 settembre 2022, nonostante che sin dal 1°Iuglio 2022 il difensore fosse a conoscenza DE rinvio nella medesima data DE presente processo e di quello in Corte d'assise sulla cui base la medesima è stata formulata e lo ha così qualificato quale rinvio di mera cortesia, con la conseguente applica azione DEla sospensione dei termini di prescrizione per l'intero periodo di giorni 70. Il corso DEla prescrizione è stato sospeso per l'intero periodo non trovando applicazione i limiti di durata previsti dall'art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen. qualora il giudice, su richiesta DE difensore, accordi un rinvio DEla udienza, pur in mancanza DEle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale di detto difensore (Sez. 3, n. 19687 DE 21/03/2018, Tudisca, Rv. 273057 - 01; Sez. 3, n. 38988 DE 09/05/2017, Donadoni, Rv. 270787 - 01), spettando al giudice la corretta valutazione DEl'istanza e DEla conseguente applicazione DEl'art. 159 cod.proc.pen., come avvenuto nel caso concreto. Consegue che il reato di cui all'art. 424 cod.pen., commesso il 25/08/2015, tenuto conto dei termini di prescrizione e DEla sospensione DE corso DEla prescrizione per 410 giorni, si è prescritto in data 10/04/2024, successivamente alla impugnata sentenza. Manifestamente infondata è, parimenti, la censura con la quale il ricorrente deduce la prescrizione dei reati tributari di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, sul rilievo che il reato si perfeziona al momento DEl'esecuzione DEle opere indicate nelle fatture e non al momento DEla presentazione DEla dichiarazione fiscale. Si tratta di un assunto difensivo contrario all'orientamento consolidato di Questa Corte secondo cui il DEitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è un reato istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi DEl'evento di danno, per cui, ai fini DEl'individuazione DEla data di consumazione DEl'illecito, non rileva l'effettività DEl'evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento DEla frode (Sez. 3, n. 16459 DE 16/12/2016, Santoni, Rv. 269652 - 01; Sez. 3, n. 25808 DE 16/03/2016, Pescali, Rv. 267659 - 01). Da cui il corretto calcolo DEla prescrizione dei reati 14 dichiarativi di cui ai capi b), c) ed f) secondo quanto indicato a pag. 4 DEla sentenza impugnata. 3.2. Il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione DEl'art. 9 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 per essere stato condannato, il CO, sia per il concorso nel reato dichiarativo di cui ai capi b), c) ed f), che nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, pur dichiarate prescritte, è manifestamente infondato. Occorre richiamare, in diritto, quanto già svolto in relazione all'analogo motivo svolto dal De DO (vedi supra par.
2.2. DE considerato in diritto) e aggiungere che, quanto alla posizione DE CO, egli risulta avere agito quale amministratore di fatto sia DEle società emittenti (la COST SR, LT, P.M.C. O & V, CO. EDIL) che utilizzatrici (amministratore di fatto DEla IDET SR per i capi b) e c) e DEla COST Sr. Per il capo f) e per avere materialmente emesso le fatture (cfr. pag. 10). Attesa la materiale effettuazione DEla condotta di emissione (cfr. pag. 10) e di utilizzazione, e diversità dei due soggetti giuridici (emittente e utilizzatore) non trova, dunque, applicazione la deroga prevista dall'art. 9, che mira ad impedire che il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistono i presupposti, con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 DE d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 3, n. 41124 DE 22/05/2019, Grossi, Rv. 277978 - 01; in motivazione, la Corte ha osservato che la norma appena richiamata mira ad evitare che la sola utilizzazione, da parte DE destinatario, DEle fatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione DEle stesse così come, all'inverso, il solo fatto DEl'emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, da parte DE destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione, DEle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale DElo stesso soggetto per lo stesso fatto, che, invece, non può verificarsi allorquando il destinatario DEle fatture non ne abbia fatto utilizzazione). 3.3. Il terzo motivo di ricorso che contesta l'affermazione DEla responsabilità penale per il reato di cui all'art. 424 cod.pen. è inammissibile perché privo di confronto specifico con la decisione impugnata che ha dapprima rilevato che l'imputato aveva confessato di avere incendiato la documentazione contabile il 25/08/2015 (cfr. pag. 59) all'evidente fine di impedire l'utilizzo DEla documentazione contabile, appartenente alla società, per la ricostruzione DE movimento degli affari e che l'incendio sviluppato era di rilevante entità (cfr. pag. 60), da cui la concreta offensività DEla condotta e la manifesta infondatezza DEl'affermata inoffensività DEla condotta. 15 3.4. Il quarto motivo di ricorso risulta parimenti inammissibile. Sotto un primo profilo, va rilevato che i giudici DE merito hanno escluso che il reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 fosse assorbito nella fattispecie di cui all'art. 424 cod.pen., non operante la clausola di riserva in quanto il reato di distruzione DEle scritture contabili è punito più gravemente DE reato di incendio e in assenza di operatività DEla clausola ex art. 15 cod.pen. in quanto l'incendio DEle scritture contabili costituisce un quind pluris DEla mera condotta di distruzione DEle stesse, tenuto altresì conto DEla diversità di beni giudici tutelati (cfr. pag. 60). Sotto altro profilo la censura che si appunta sulla motivazione circa l'impossibilità DEla ricostruzione dei redditi e DE volume degli affari è inammissibile perché generica e priva di confronto specifico con pag. 59, là dove la corte territoriale ha argomentato la sussistenza dei presupposti DEl'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume di affari. 3.5. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. Nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, la corte territoriale ha ritenuto adeguata alla gravità DE fatto la pena base, secondo i limiti edittali applicabili ratione temporis ante legge n. 124 DE 2019, di anni due e mesi sei di reclusione. La decisione impugnata è congruamente e logicamente motivata avendo la Corte d'appello, in continuità con il Tribunale, valutato, tra i criteri di cui all'art. 133 cod.pen., la gravità dei fatti in ragione DEl'ingente danno economico tenuto conto degli elementi passivi fittizi indicati nelle dichiarazioni fiscali. A tale proposito deve, ancora, ricordarsi che nel caso in cui, come quello in esame, la misura DEla pena irrogata è stata esplicitamente applicata in misura media, deve ritenersi adeguata la motivazione mediante richiamo ad espressioni DE tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravita DE reato o alla capacità a DEinquere (Sez. 4, n. 46412 DE 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 DE 20/03/2013, Serratore, Rv 256197; Sez. 4, n. 27959 DE 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). Il provvedimento è, dunque, corretto sul piano DE diritto e sorretto da congrua motivazione che non presenta profili di illogicità sindacabili in questa sede. Il diniego di riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato sul duplice rilievo DEl'assenza di elementi positivi di valutazione e in ragione DEl'ingente danno economico arrecato. Infine, generico è il motivo di censura sulla disposta confisca, non risultando neppure, in quanto non allegato, se il ricorrente sia stato destinatario di confisca (diretta- per equivalente). 16 3.6. Va, infine, rammentato che l'inammissibilità DE ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi o per altra causa, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more DE procedimento di legittimità al 21/09/2024 (Sez. 2, n. 28848 DEl'08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). Il ricorso di CO ER va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 4. Il ricorso di CA TO è inammissibile perché manifestamente infondato. 4.1. Il primo motivo di ricorso che deduce la nullità ai sensi DEl'art. 178 cod.proc.pen. DEl'ordinanza, DE 18/02/2022, con la quale il Giudice DEl'Udienza preliminare DE Tribunale di Taranto ha revocato l'ammissione DEle prove a discarico con cui era stato condizionato il rito abbreviato e non ha consentito di offrire la prova a discarico attraverso le verifiche tecnica DEl'ing. Marinelli, è manifestamente infondato. Va rilevato che, trattandosi di questione processuale, Questa Corte ha esaminato gli atti processuali e segnatamente il verbale di udienza in data 18/02/2022. Da questo risulta che, quanto alla richiesta di giudizio abbreviato avanzata, tra gli altri, anche dal CA per mezzo DE difensore avv. Lanucara, il Giudice riteneva non assolutamente necessaria ai fini DEla decisione, l'acquisizione DEla consulenza tecnica DEl'ing. Marinelli e rigettava la richiesta. Si legge nel verbale "a questo punto l'avv. Lanucara e l'avv. Leo chiedono che i loro assistiti vengano giudicati con il rito abbreviato c.d. secco" e il Giudice ammetteva il giudizio abbreviato c.d. secco nei confronti DE ricorrente. La censura risulta, pertanto, manifestamente infondata. 4.2. Il secondo motivo di ricorso che censura l'affermazione DEla responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di cui al capo b), quale amministratore di diritto DEla Idet SR, per avere indicato nelle dichiarazioni fiscali Unico S.C. e MoDElo Iva per gli anni 2012 e 2013, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, emesse da CO.EDIL. Cost. O&V), è inammissibile. Il ricorso non contiene vizi denunciabili ai sensi DEl'art. 606 cod.proc.pen. essendo volto a contestare la decisione e non ad individuare un vizio DEla motivazione inquadrabile nella carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà. In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi DEla motivazione proponibili ai sensi DEl'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione 17 erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla attendibilità DEle dichiarazioni DEla persona offesa. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice DEla motivazione, non già DEla decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione DE compendio probatorio, va, al contrario, evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla falsità DEle fatture (cfr. pag. 20 e ss) fondata su elementi di fatto (esempio assenza di maestranze) tratti dal compendio probatorio la cui valutazione non è condivisa e neppure si confronta, da cui anche il difetto di specificità estrinseca, con la circostanza che il CO aveva ammesso i fatti e la falsità DEle fatture, fatture anche modificate dal IE su indicazioni DE primo. Va, infine, rammentato che non può avere ingresso in questa sede, il travisamento DE fatto che, diversamente dal travisamento probatorio, si risolve in una censura in fatto che non è denunciabile ai sensi DEl'art. 606 cod.proc.pen. 4.3. Per la stessa ragione non è denunciabile il travisamento DE fatto di cui al terzo motivo di ricorso, mentre risulta manifestamente infondata la violazione di legge in relazione all'art. 6 d.P.R. 633/1972 secondo cui l'esigibilità DEl'imposta iva si verifica alla data DE pagamento DEla fattura o DEl'emissione DEla stessa, non avendo mai contestato l'Agenzia DEle entrate il mancato pagamento DEle fatture, non venendo, in questa sede, in rilievo il mancato versamento DEl'imposta bensì l'utilizzo DEla fattura per operazione inesistente che comporta, in ogni caso, l'applicazione DEl'imposta e il recupero di quella evasa. 4.4. Il quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo motivo con i quali il ricorrente deduce il vizio di motivazione, il travisamento DE fatto, in relazione alla ritenuta falsità DEle fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali di cui ai capi b) e c), che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili per le stesse ragioni indicate nella disamina DE secondo motivo. Il ricorrente ripropone la medesima censura svolta nel secondo motivo, argomentando il vizio di motivazione e travisamento DE fatto con riguardo alla prova DEla falsità DEle fatture segnatamente la fattura n. 9 emessa dalla società LT (motivo quarto), fatture emesse da MC (motivo quinto), fatture emessa dalla ditta IO (motivo sesto e settimo), fatture emesse da CO. EDIL, Cost. e O&V) e, pertanto, si richiamano le ragioni esposte nel par.4.2. 4.5. Il nono motivo di ricorso che per un verso deduce il vizio di motivazione in punto elemento soggettivo DE dolo di evasione e, per altro verso, il travisamento DE fatto (accordo transattivo DE 09/12/2013 e motivazione DEla sentenza DEla Commissione tributaria di Taranto) è inammissibile. Richiamato quanto già affermato in punto inammissibilità DEla deduzione DE travisamento DE fatto, anche il vizio di motivazione risulta manifestamente infondato là dove 18 richiama il disordine contabile DE gruppo di imprese DE CO e l'inadeguatezza DE commercialista IE. 4.6. Il decimo motivo di ricorso contesta l'affermazione DEla responsabilità in capo al CA quale "semplice amministratore di diritto" DEla società Idet SR. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile DE reato di dichiarazione fraudolenta di mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, nella qualità di legale rappresentante, firmatario DEla dichiarazione fiscale, soggetto obbligato alla presentazione DEla dichiarazione e, dunque, egli risponde quale autore materiale DEla sottoscrizione DEla dichiarazione fiscale. La questione è stata scrutinata con riferimento alla posizione DE De DO nel par.
2.3. a cui si fa rinvio. 4.7. L'undicesimo motivo di ricorso che contesta la mancata riduzione nel minimo DEle pene accessorie risulta manifestamente infondato. Nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, la corte territoriale ha rimodulato le pene accessorie e la riduzione, nella misura di un anno, è stata ritenuta "giustificata" alla luce DEla gravità dei fatti e, dunque, sulla scorta degli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione DE principio di diritto secondo cui la durata DEle pene accessorie per le quali è previsto un limite minimo e massimo, deve essere determinata in concreto, con adeguata motivazione, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 41061 DE 20/06/2019, Paternò, Rv. 277972 - 01). 4.8. La violazione di legge di cui all'art. 12 bis d.lvo n. 74 DE 2000 in relazione alla disposta confisca per equivalente risulta inammissibile perché generico lamentando il ricorrente la disposta confisca per equivalente. Va, infine, rammentato che l'inammissibilità DE ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi o per altra causa, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more DE procedimento di legittimità al 21/09/2024 (Sez. 2, n. 28848 DEl'08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). Il ricorso di CA TO va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 5. Il ricorso di IE VA IU è inammissibile. Il ricorso è diretto a richiedere una diversa valutazione DEle prove in chiave alternativa (chiede l'assoluzione) ed è anche privo di confronto specifico con la decisione impugnata. 19 Va premesso che il vizio motivazionale, per avere rilievo nel giudizio di legittimità, deve risultare dal testo DE provvedimento impugnato o da altri atti DE processo specificatamente indicati. Inoltre, il vizio di motivazione, che risulti dal testo DE provvedimento impugnato o da altri atti DE processo specificamente indicati, in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo DE provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 DE 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621). Infatti, come più volte affermato da questa Corte, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo DEla decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato - per espressa volontà DE legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti DEla decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza DEle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri DEla Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento DEla decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione DEle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 DE 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944), con la specificazione che l'illogicità DEla motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile Dietro l'apparente deduzione DE vizio di motivazione, la censura come articolata, per un verso è meramente contestativa DEla valutazione DEle prove operata dai giudici DE merito e, per altro verso, non si confronta con la decisione impugnata che, quanto alla prova DEla falsità DEle fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali DEla Idet SR, non si confronta con la circostanza che il CO aveva ammesso i fatti e segnatamente la falsità DEle fatture. Né si confronta il ricorrente con la sentenza impugnata che, a pag. 54, dà atto che la tesi difensiva DEl'estraneità dai fatti era smentita dalla stesse dichiarazioni rese dal IE il quale "confessa" di avere modificato le fatture su richiesta DE CO, scludendo così che si fosse limitato a gestire semplicemente le fatture inserite nel sistema e fosse stato davvero ignaro dei rapporti ad esse sottostanti (cfr. pag. 54 e 55), da cui la manifesta infondatezza DEla censura in punto applicazione DE disposto di cui all'art. 110 cod.pen. essendo chiaro il suo contributo materiale alla commissione dei reati (cfr. pag. 51), da cui l'inconferente riferimento alla posizione DE soggetto commercialista nella commissione dei reati tributari. Infine, manifestamente infondata è censura in punto mancata rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale per acquisire documentazione. Non argomenta il 20 ricorrente la decisività DEl'acquisizione e non considera che la giurisprudenza di legittimità ha, ancora di recente ribadito che nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione DE potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti DEla assoluta necessità ai sensi DEl'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta DEla prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2 n. 17103 DE 24/03/2017, A. Rv. 270069 - 01). Nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi DEl'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione DEla prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione DE complesso degli elementi acquisiti. Necessità neppure prospettata dal ricorrente. Il ricorso di IE VA IU va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento DEle spese processuali. Tenuto, poi, conto DEla sentenza DEla Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione DEla causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore DEla Cassa DEle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consiglie EMA sore Il Presidente Am pollTiONEJ,L /Re
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore Marilia Di Nardo che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'avv. Pesare che si riporta ai motivi di ricorso. udito l'avv. Vitale che si riporta ai motivi di ricorso. udito l'avv. Lanucara che si riporta ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa 1'8 aprile 2024, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma DEla sentenza DE Tribunale di Taranto DE 2 dicembre 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di TO LL, RI CO, VA IU IE e GE De DO per i reati di cui ai capi d), e), g), h), i), j), k) DEl'imputazione, perché estinti per prescrizione, ed ha rideterminato la pena rispettivamente irrogata a: - TO LL in mesi dieci e giorni venti di reclusione per i DEitti di cui all'art. 2 DE d.lgs. 74 DE 2000 (capi b) e c), eliminato l'aumento per il capo c) DEl'imputazione; Penale Sent. Sez. 3 Num. 30106 Anno 2025 Presidente: DI STASI ANTONELLA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 09/07/2025 - RI CO in mesi nove e giorni venti di reclusione per i DEitti di cui all'art. 2 DE d.lgs. 74 DE 2000 (capi b) ed f), nonché per il DEitto di cui agli artt. 424 cod. pen., 10 d.lgs. 74 DE 2000 (capo I); - VA IU IE in anni uno, mesi otto e giorni venti di reclusione per i DEitti di cui all'art. 2 DE d.lgs. 74 DE 2000 (capi b) ed f); - GE De DO in anni uno e mesi sei di reclusione per il DEitto di cui all'art. 2 DE d.lgs. 74 DE 2000 (capo f); ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza hanno presentato separati ricorsi per cassazione i difensori degli imputati e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione come dispone l'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 3. Il ricorso interposto nell'interesse di GE De DO deduce cinque motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge in relazione all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, artt. 420 ter cod. proc. pen., artt. 157, 159 cod. pen., art. 17 d.lgs n. 74 DE 2000, nonché vizio di motivazione in relazione all'intervenuta prescrizione DE reato al tempo DEla sentenza di merito. Con riguardo alla contestazione mossa al capo f) concernente l'utilizzo di fatture per operazione oggettivamente inesistente, la n. 3/N DE 31.10.2012, emessa dalla società LT SR e l'indicazione, nella dichiarazione annuale Mod. Unico società di capitali 2013, relativa al periodo d'imposta 2012, presentata il 29.09.2013, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto consumato il reato di dichiarazione fraudolenta nel 2013, laddove più correttamente l'obbligo dichiarativo avrebbe dovuto essere individuato nell'anno 2010 o al più nell'anno 2011, anno nel quale era avvenuta la realizzazione e il pagamento DEle opere edili. Invero, sotto il profilo fiscale, la pretesa dichiarazione fraudolenta avrebbe dovuto essere accertata con riferimento all'anno di imposta 2010, o al più 2011 e comunque in epoca precedente l'entrata in vigore DEl'introduzione DE comma 1-bis DE d.lgs 74 DE 2000, dalla legge n. 148 DE 2011, che ha elevato di un terzo il termine di prescrizione. Pertanto, il reato contestato, correttamente individuata la consumazione, risultava ampiamente prescritto prima DEla pronuncia DEla sentenza di primo grado. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione di legge in relazione all'art. 9 DE d.lgs. 74 DE 2000 e 110 cod. pen. In sintesi, argomenta il ricorrente che i giudici di merito non avrebbero correttamente applicato la disciplina, in deroga al concorso di persone nel reato, prevista dall'art. 9 DE d.lgs. 74 DE 2000. Invero, avrebbero punito l'odierno ricorrente, in applicazione DEla 2 disciplina DE concorso di persone di cui all'art. 110 cod. pen., per l'emissione di fattura falsa e per la sua utilizzazione, in palese violazione DE principio DE ne bis in idem. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza DEl'elemento soggettivo DE DEitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 DE d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, essendo l'imputato l'amministratore di diritto, privo di poteri gestori DEla società, e dunque non dimostrato il dolo in capo a quest'ultimo. 3.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca disposta ai sensi DEl'art. 12 bis DE d.igs. 74 DE 2000. 3.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione di legge in relazione all'eccessività DE trattamento sanzionatorio ed in relazione al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche. 4. Il ricorso interposto nell'interesse di RI CO è affidato a cinque motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 2, 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, art. 424 cod. pen., artt. 420 ter cod. proc. pen., artt. 157, 159 cod. pen., art. 17 d.lgs n. 74 DE 2000, nonché vizio di motivazione in relazione all'intervenuta prescrizione dei reati al tempo DEla sentenza di merito. Invero, argomenta il ricorrente che i giudici DEla Corte territoriale avrebbero erroneamente riqualificato l'ordinanza di rinvio per legittimo impedimento, pronunciata in data 23 settembre 2022 dal G.U.P. di Taranto, in assenza di impugnazione DE pubblico ministero, quale ordinanza di rinvio per istanza di parte, con la conseguenza che avrebbero computato una sospensione di 70 giorni, pari all'intero periodo, piuttosto che di 60 giorni ai sensi DEl'art. 159 comma 1 n. 3 cod. pen. Con riguardo alla contestazione mossa al capo I), il reato contestato di danneggiamento seguito da incendio, consumato in data 25.08.2015, considerato l'aumento di un quarto ai sensi DEl'art. 161 c.p., nonché l'aggiunta DE periodo di sospensione DEla prescrizione pari a giorni 60, risultava prescritto prima DEla pronuncia DEla sentenza di primo grado. Con riguardo alle contestazioni mosse ai capi b) ed f) riguardanti il DEitto di cui all'art. 2 DE d.lgs 74 DE 2000, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto consumato il reato di dichiarazione fraudolenta nel 2013, laddove più correttamente l'obbligo dichiarativo avrebbe dovuto essere individuato nell'anno 2010 o al più nell'anno 2011 e comunque in epoca antecedente all'entrata in vigore DE comma 1-bis DE d.lgs 74 DE 2000, dalla legge n. 148 DE 2011, che ha elevato 3 il termine di prescrizione. Pertanto, i reati contestati, correttamente collocata la loro consumazione, risultavano ampiamente prescritti prima DEla pronuncia DEla sentenza di primo grado. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 9 DE d.lgs. 74 DE 2000 e 110 cod. pen. con conseguente violazione DE principio DE ne bis in idem sostanziale. Invero, argomenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato, nel caso di specie, la disciplina DE concorso di persone di cui all'art. 110 cod. pen., in luogo DEl'art. 9 DE d.lgs. 74 DE 2000 che disciplina il concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. In sintesi, i giudici di merito avrebbero violato il principio DE ne bis in idem sostanziale e condannato l'odierno ricorrente per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti nonché per il concorso nell'uso DEle stesse nella dichiarazione fraudolenta. 4.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 424 e 49 cod. pen.. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 424 cod. pen.. Invero, argomenta il ricorrente, che l'incendio dei documenti sarebbe da inquadrarsi nella disciplina DE reato impossibile di cui all'art. 49 cod. pen. alla luce DE difetto DEla necessaria offensività DEla condotta, la concreta inoffensività DE bene giuridico protetto nonché il difetto DEl'elemento soggettivo e comunque trattasi di condotta non punibile poiché l'incendio è di cosa propria. 4.4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità DEla fattispecie di cui all'art. 10 DE d.lgs. 74 DE 2000. In sintesi, argomenta il ricorrente che la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti DEl'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume di affari ed il dolo specifico per integrare il DEitto di occultamento o distruzione di documenti contabili. Al più, stante la clausola di riserva contenuta nell'art. 10 DE d.lgs. 74 DE 2000 volta ad evitare che la medesima condotta di occultamento o distruzione sia prevista quale elemento costitutivo di una fattispecie più grave, quale è, nel caso di specie l'art. 424 cod. pen., questo andrebbe ritenuto assorbito, ex art. 15 cod. pen., nella fattispecie di cui all'art. 424 cod. pen. 4.5. Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso, si eccepisce violazione di legge in relazione all'eccessività DE trattamento sanzionatorio ed in relazione al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche nonché violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca disposta ai sensi DEl'art. 12 bis DE d.lgs. 74 DE 2000. 4 5. Il ricorso interposto nell'interesse di TO LL è affidato a dodici motivi di ricorso. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce violazione di legge e segnatamente DEl'art. 178 comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in relazione all'ordinanza disposta dal G.u.p. DE Tribunale di Taranto di revoca DEl'ammissione DEl'esame DEl'Ingegnere C. Marinelli, cui era condizionato il giudizio abbreviato. 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione, deducendone la mancanza, in relazione alle specifiche censure, avanzate con atto di appello, aventi ad oggetto l'utilizzo- ai fini DEla dichiarazione DEl'anno 2012 DEla società Idet s.r.I.- di tre fatture emesse dalle società CO.EDIL s.r.I., COST s.r.I., O & V s.r.I., quali elementi passivi fittizi nonché violazione di legge e travisamento dei fatti in relazione alla prova DEla falsità DEle stesse e segnatamente DEl'insussistenza degli elementi passivi rappresentati. Il ricorrente, con lo stesso motivo di ricorso, avanza un'ulteriore censura con cui denunzia violazione di legge, vizio di motivazione nonché travisamento dei fatti in relazione all'inadeguatezza dei mezzi e DE personale DEle società DE gruppo CO. 5.3. Con il terzo motivo di ricorso, si eccepisce violazione DEl'art. 6 DE D.P.R. 633 DE 1972 in relazione alla nascita DEl'obbligazione tributaria. Invero, i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che l'esecuzione DEla prestazione comporti l'insorgenza DEl'obbligazione tributaria e dunque l'obbligo di fatturazione. Argomenta il ricorrente che, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, la pretesa fiscale relativa ad una prestazione di servizi diventa esigibile alla data DE pagamento ovvero alla data di emissione DEla fattura. 5.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione nonché travisamento DE fatto e segnatamente DEla perizia redatta dall'ingegnere Marinelli, allegata alla consulenza DE Prof. Fortunato in relazione alla sopraelevazione DE fabbricato- in assenza di contratto e di qualsivoglia autorizzazione amministrativa- di cui alla fattura n. 9 DE 23.11.2012 di euro 169.000,00 emessa dalla società LT s.r.I.. Argomenta il ricorrente, che la corte territoriale, con motivazione illogica e contraddittoria, avrebbe erroneamente ignorato che in materia di appalto non sussiste l'obbligo di concludere un contratto in forma scritta e che l'eventuale irregolarità urbanistica non costituisce ex se irregolarità fiscale. Sostiene invero il ricorrente che l'opera, come confermato e dimostrato dalle foto tratte da Google earth e da P.P.T.R. DE 2009 e DE 2011- travisate dai giudici di merito che hanno omesso di considerare che il giudizio di obsolescenza e fatiscenza di un immobile è frutto di un giudizio multifattoriale- dimostrassero che il primo piano DE fabbricato nell'anno 2011 non esistesse e che fosse altamente probabile che fosse stato costruito DE 2012, come attestato dalla fattura n. 9 DE 23.11.2012. 5 5.5. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione nonché travisamento DE fatto in relazione alle fatture per i canoni di locazione mensili relativi all'affitto di impianti di conglomerato bituminoso di cui al contratto stipulato in data 1.10.2008, a seguito di contratto di comodato stipulato in data 1.6.2008 tra le società Idet s.r.l. e MC s.r.l. In sintesi, sostiene il ricorrente che i giudici di merito- con un percorso argomentativo illogico e contraddittorio- avrebbero erroneamente ritenuto provata la falsità DEle fatture per i canoni di locazione proprio per la natura simulata dei negozi nonostante la diversità DEl'oggetto e l'effettivo trasferimento di denaro. 5.6. Con il sesto motivo di ricorso si eccepisce violazione di legge in relazione alla configurabilità DEla fattispecie di cui all'art. 2 DE d.lgs. 74 DE 2000. In sintesi, il ricorrente evidenzia che la mera registrazione di fatture fittizie - in assenza di un riscontro materiale alle 28 fatture emesse dalla società IO IZ, come accertato DE pvc DE 30.06.2015, redatto a carico DEla società Idet s.r.I.- renda al più configurabile la fattispecie di cui all'art. 3 DE d.lgs. 74 DE 2000. 5.7. Con il settimo motivo, il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione nonché travisamento DE fatto in relazione alla consapevolezza, in capo allo stesso, DEla sostituzione- nel corso DEla verifica effettuata dall'Agenzia DEle Entrate- di 28 fatture emesse dalla società IO IZ con altre fatture false emesse dalle società Cost s.r.l. e Vannella s.r.l. Argomenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto raggiunta la prova DEla colpevolezza - idonea a fondare il giudizio di responsabilità- circa la sostituzione di tale documentazione, nonostante l'assenza materiale DEle fatture emesse dalla società IZ, la consegna effettuata dal commercialista IE in sede di verifica il 12.05.2015 all'interno di una chiavetta elettronica. 5.8. Con l'ottavo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla nota di credito n. 11/NC DE 16.12.2013 di euro 1.113.200,00 di storno di cinque fatture che la IDET s.r.l. aveva emesso nei confronti DEla società P.M.C. s.r.I.. In sintesi, i giudici di merito avrebbero errato nel disattendere l'assunto difensivo secondo il quale la nota di credito andasse letta alla luce DE reale assetto dei rapporti giuridici che intercorrevano tra le due società e che lo storno servisse a ristabilire il reale assetto dei rapporti. 5.9. Con il nono ed il decimo motivo di ricorso si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione nonché travisamento DE fatto in relazione alla sussistenza DEl'elemento soggettivo necessario ad integrare la fattispecie di cui all'art. 2 DE d.lgs. 74 DE 2000 di cui ai capi b) e c) DEl'imputazione. 5.10. Con l'undicesimo motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 12 DE d.lgs. 74 DE 2000 e artt. 133 e 62 bis cod. pen., per la mancata riduzione, nel massimo, DEle pene accessorie. 6 5.11. Con il dodicesimo motivo, il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione DEle norme di cui agli artt. 12 bis DE d.lgs. 74 DE 2000 e 240 cod. pen.. In sintesi, la Corte territoriale avrebbe omesso di fornire adeguata motivazione alla censura con cui l'odierno ricorrente evidenziava l'assoluta carenza dei requisiti DEla confisca per equivalente che il G.u.p. di Taranto aveva disposto nei suoi confronti. 6. Il ricorso interposto nell'interesse di VA IU IE è affidato ad un unico motivo, articolato in tre censure, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità DEl'odierno ricorrente e segnatamente DEla consapevolezza in capo a questi DEla falsità DEle fatture di cui all'art. 2 DE d.lgs. 74 DE 2000. Censura il ricorrente la mancata acquisizione, mediante rinnovazione DEl'istruttoria, DE mandato professionale rilasciato all'odierno ricorrente in data 10 marzo 2011, dal legale rappresentante DEla società Idet s.r.I., TO LL. In particolare, si argomenta, che l'acquisizione di tale documento avrebbe permesso di provare che l'odierno ricorrente si sarebbe limitato a protocollare le fatture che venivano emesse dalla società Idet s.r.I.. Invero, alle società, per mezzo DE proprio personale, aveva accesso al sistema informatico contabile tramite il software di contabilità denominato TeamSystem Multi, e quindi aveva l'onere di caricare, emettere e trasferire le fatture. I giudici di merito avrebbero erroneamente disatteso le argomentazioni DEla difesa, volte a dimostrare l'inconsapevolezza in capo all'odierno ricorrente circa la falsità DEle fatture di cui ai DEitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti -contestati ai capi b) ed f) DEla rubrica in concorso con il CO ed il LL-. La Corte territoriale avrebbe altresì erroneamente disatteso la deposizione DE teste, socio DElo studio IE, LO UC, che avrebbe confermato la liceità DEl'attività svolta dall'odierno ricorrente, di mera lavorazione DEle fatture inserite dalla società Idet s.r.I.. Con una seconda censura, il ricorrente evidenzia nuovamente che la mancanza DEl'elemento soggettivo in capo al IE e quindi DEla consapevolezza DEla falsità DEle fatture caricate dalla società Idet s.r.l. e consegnate dall'odierno ricorrente, in sede di verifica, il 12.5.2015, fosse altresì deducibile da una campagna di infezione di computer eseguita con un ransomware Ultracode, a causa DE quale si erano alterati alcuni dati informatici. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto provato in capo all'odierno ricorrente l'elemento soggettivo DE DEitto di cui all'art. 2 DE d.lgs. 74 DE 2000- sebbene tale circostanza risulta, altresì, provata dallo scambio di email tra l'odierno ricorrente e la Polizia, nonché dalla testimonianza DE teste UC- e non abbia 7 piuttosto ricondotto la discrasia tra il registro in formato elettronico ed il registro in formato cartaceo all'errore incolpevole. Con un'ultima censura, il ricorrente lamenta l'errata applicazione, dei giudici di merito, dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in relazione alla disciplina DE concorso di persone nel reato ai sensi DEl'art. 110 cod. pen. nonché in relazione alla responsabilità DE commercialista per i fatti commessi dai propri assistiti. 7. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La vicenda giudiziaria originava dalla verifica fiscale, svolta, dal personale in servizio presso l'Agenzia DEle Entrate di Taranto nel maggio DE 2015, in relazione al periodo di imposta 2012 a carico DEla società IDET s.r.l. - con legale rappresentante TO CA e con sede in San Giorgio Jonico e - esercente attività di produzione di conglomerati bituminosi, recupero di rifiuti provenienti da demolitori e scavi, commercializzazione di stabilizzati per reinterri, rilevati e fondazioni stradali, con stabilimenti in Faggiano e Fasano. Dagli accertamenti svolti dai verificatori, emergeva che presso la sede legale, era ubicata un'abitazione privata e che gli uffici amministrativi DEla società in Faggiano si trovavano su terreni concessi in comodato alla società Idet s.r.l. dalla moglie di RI CO, responsabile tecnico DEla stessa società, e che l'impianto sito a Fasano si trovava su un terreno di proprietà DEla P.M.C. s.r.I., concesso in comodato d'uso alla società Idet s.r.1.. Le indagini proseguivano presso lo studio DE commercialista e depositario DEle scritture contabili DEla società Idet s.r.I., il Dott. VA IU IE, il quale metteva immediatamente a disposizione dei verificatori in formato elettronico il libro giornale, il libro inventari, il libro mastro, il registro dei beni ammortizzabili, il registro iva acquisti, 11 sezionali registri iva vendite, registro iva riepilogativo, il bilancio di esercizio iva depositato presso la camera di commercio con allegata ricevuta di trasmissione, il bilancio di verifica al 31.12.2012 con prospetto di variazioni fiscali, prospetto deduzioni irap ed infine il prospetto di raccordo tra bilancio di verifica e bilancio di esercizio, riservandosi di produrre in seguito la documentazione in formato fiscale. Nel corso di ulteriori accessi, veniva prodotta ulteriore documentazione in formato cartaceo, sempre con riferimento all'anno d'imposta 2012, dal LL e dal Rugg ieri. Dall'esame degli atti acquisiti emergeva che nell'anno 2012 la società Idet s.r.l. aveva intrattenuto rapporti con ulteriori società tra le quali la società P.M.0 s.r.I., la società LT s.r.I., la società O &v s.r.l. e la società Cost s.r.I.. 8 Veniva quindi avviata una verifica fiscale, sempre per l'anno 2012, anche nei confronti DEla società Cost s.r.I., DEla quale era legale rappresentante GE De DO, in liquidazione, dalla quale emergeva che la sede legale coincideva con quella operativa DEla società Idet s.r.l. Venivano, quindi, disposte ulteriori indagini a carico DEle suddette società dalle quali emergeva oltre all'evidente collegamento tra le società- rilevabile dalla coincidenza ovvero dallo scambio tra soci e legali rappresentati- il fatto che queste facevano tutte capo a RI CO, amministratore di fatto di tali società. A sostegno di tale assunto erano evidenziati, tra gli elementi accertati dai verificatori, la medesimezza DEl'oggetto sociale DEle società, la medesimezza DEla sede operativa (ad esclusione DEla società P.M.C.), i numerosi trasferimenti di lavoratori tra le società, i diversi distacchi di personale tra le varie società nonché le operazioni di anticipazione finanziaria effettuate dalla Idet s.r.l. non correlate a sottostanti rapporti di natura commerciale. Infine, la falsità DEle fatture trovava conferma nella confessione resa da CO RI, da cui l'affermazione DEla responsabilità per i reati contestati a ciascuno degli odierni ricorrenti. 2. Venendo alla trattazione dei singoli ricorsi, è inammissibile il primo motivo di ricorso di GE De DO. 2.1. Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistente si consuma, essendo un reato dichiarativo, al momento DEla presentazione DEla dichiarazione fiscale e non, come assume il ricorrente, al momento DEl'esecuzione DEle prestazioni indicate nelle fatture. Con orientamento consolidato, si è affermato che il DEitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si connota come reato di pericolo e di mera condotta, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi DEl'evento di danno, per cui, ai fini DEl'individuazione DEla data di consumazione DEl'illecito, non rileva l'effettività DEl'evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento DEla frode, né rileva il momento DEla prestazione (Sez. 3, n. 25808 DE 16/03/2016, Pescali, Rv. 267659 - 01; Sez. 3, n. 16459 DE 16/12/2016, Santoni, Rv. 269652 - 01). Nel caso in esame, il ricorrente è stato condannato per il reato di dichiarazione fraudolenta per avere utilizzato, nella dichiarazione annuale Mod. Unico società di capitali 2013, relativa al periodo d'imposta 2012, presentata il 29.09.2013, la fattura n. 3/N DE 31.10.2012, emessa dalla società LT SR (capo f), il reato, tenuto conto degli artt. 157 e 161 cod.pen. e art. 17 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, pari a dieci anni, si è prescritto in data 29/09/2023, a cui vanno 9 aggiunti giorni 358 di sospensione DE corso DEla prescrizione, sicchè il reato si è prescritto il 21/09/2024, dopo la sentenza di appello DEl'08/04/2024. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. Argomenta il ricorrente la violazione DEl'art. 9 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 tenuto conto che il ricorrente è stato chiamato a rispondere sia DE reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, capo f), che DE reato di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, seppur dichiarato prescritto. Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni. In diritto, rammenta il Collegio che l'art. 9 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contenente una deroga alla regola generale fissata dall'art. 110 cod. pen. in tema di concorso di persone nel reato, esclude la rilevanza penale DE concorso DEl'utilizzatore nelle condotte DE diverso soggetto emittente, ma non trova applicazione quando la medesima persona procede in proprio sia all'emissione DEle fatture per operazioni inesistenti, sia alla loro successiva utilizzazione (Sez. 3, n. 19247 DE 08/03/2012, De Siati, Rv. 252545 - 01; Sez. 5, n. 36859 DE 16/01/2013, Mainardi, Rv. 258038 - 01; Sez. 3, n. 19025 DE 20/12/2012, Cetti Serbelloni, Rv. 255396 - 01 in cui si è espressamente chiarito che il regime derogatorio previsto dall'art. 9 DE D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non trova applicazione quando l'amministratore DEla società che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il legale rappresentante DEla diversa società che le abbia successivamente utilizzate). Ancora più recentemente si è affermato che la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non si applica al soggetto che cumuli in sé la qualità di emittente e quella di amministratore DEla società utilizzatrice DEle medesime fatture per operazioni inesistenti (Sez. 3, n. 34021 DE 29/10/2020, Rossinelli, Rv. 280370 - 01). Da cui la manifesta infondatezza DE motivo. Ma, ancor prima, quanto al caso in esame, fermi i principi sopra enunciati, va rilevato che il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale amministratore di diritto di Cost SR per avere utilizzato la fattura n. 2 DE 2012, emessa da LT SR, relativa ad operazioni inesistenti, senza che al medesimo fosse mai stata contestata la violazione di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'emissione DEla citata fattura, che è stata elevata, al capo h), al LL, CO e IE e non al ricorrente De DO. La censura svolta in maniera DE tutto astratta, manifestamente infondata in diritto, anche priva di confronto con le imputazioni elevate al ricorrente, è inammissibile anche per carenza di concreto interesse. 10 2.3. Il terzo motivo di ricorso, anche versato in fatto là dove richiede una diversa valutazione DE compendio probatorio e segnatamente DEle dichiarazioni rese dal CO che ha dichiarato che il De DO era un mero dipendente DEla società, è comunque manifestamente infondato. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile DE reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, nella qualità di legale rappresentante, firmatario DEla dichiarazione fiscale, soggetto obbligato alla presentazione DEla dichiarazione e, dunque, egli risponde quale autore materiale DEla sottoscrizione DEla dichiarazione fiscale. La consapevole accettazione DEla carica di amministratore di diritto impone al medesimo il dovere di esercitare i dovuti controlli all'atto DEla sottoscrizione DEla dichiarazione fiscale che si avvale DEla documentazione fiscale fittizia. La condotta materialmente ascritta al legale rappresentante DEla società, che ha effettivamente presentato la dichiarazione fiscale falsa, avvalendosi DEle fatture per operazioni inesistenti, non è neppure esclusa dalla partecipazione di coloro che - pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta - abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore DEla società, sottoscrittore DEla dichiarazione fraudolenta, di avvalersi DEla documentazione fiscale fittizia (Sez. F, n. 35729 DE 01/08/2013, Agrama, Rv. 256579; Sez. 3, n. 28720 DE 10/03/2016, Riva, non mass.; Sez. 3, n. 9853 DE 02/12/2015, Mondino, n.m.). La carica di legale rappresentante, infatti, costituisce il soggetto in una posizione di garanzia rispetto alla trasparenza ed alla correttezza contabile in funzione degli obblighi tributari contemplati dalla legge e gli impone pure di impedire la commissione dei reati, eventualmente commessi dal reale gestore, previsti attraverso un'attenta vigilanza, atteso che la semplice accettazione DEla carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici DE reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione DE rischio che questi si verifichino (Sez. F, n. 42897 DE 09/08/2018, C., Rv. 273939 - 02; Sez. 3, n. 7770 DE 05/12/2013, Todesco, Rv. 258850 - 01; Sez. 3, n. 3240 DE 02/02/1999 Piazza, Rv. 212734). La corte territoriale ha fatto corretta applicazione DE principio suddetto secondo cui il legale rappresentante di una società risponde dei reati in materia tributaria anche per violazione DE semplice dovere di vigilanza e di controllo DEla veridicità DEla contabilità (cfr. pag. 57) in un contesto nel quale l'affermazione difensiva secondo cui il ricorrente sarebbe un dipendente, secondo le dichiarazioni 11 DE CO, non si pone in contraddizione con l'affermazione di responsabilità per il reato contestato e non ne esclude la responsabilità nella sua veste di legale rappresentante DEla società. Con riferimento al dolo specifico di evasione, la sentenza impugnata richiama le dichiarazioni DE CO e DE IE che hanno affermato la piena consapevolezza in capo al ricorrente DEla falsità DEla fattura, non avendo la COST SR personale in grado di utilizzare i mezzi noleggiati di cui alla fattura in contestazione e quelle rese dal teste AL che ha riferito che il ricorrente era "di fatto il supervisore DEle aziende DE consorzio" (cfr. pag. 6 sentenza di primo grado e pag. 41 sentenza di appello) da cui ha tratto, con motivazione logica, la dimostrazione DEla finalità di evasione. 2.4. Il quarto motivo di ricorso che deduce l'illegittimità DEla disposta confisca è inammissibile perché il ricorrente non vanta alcun interesse ad impugnare il capo DEla sentenza che ha confermato la disposta confisca. Sotto un primo profilo è manifestamente infondata la violazione DEl'art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 perché applicato a fatti commessi in epoca antecedente all'entrata in vigore, nel 2015, DEla previsione di legge sussistendo la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo, DE predetto D.Lgs. (introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 DE citato D.Lgs. n. 158 DE 2015 (Sez. 3, n. 50338 DE 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386 - 01). Quanto al caso in esame, dal non contestato riepilogo dei motivi di ricorso risulta che il ricorrente aveva avanzato richiesta di revoca DEla confisca DEl'opificio industriale di Fasano DEla proprietà DEla P.M.C. SR, e che questa è stata respinta sul rilievo che unico legittimato alla richiesta di revoca era il legale rappresentante DEla medesima società e non, dunque, il De DO. La censura oggi nuovamente riproposta è inammissibile per le stesse ragioni quanto alla confisca DEl'opificio e, tenuto conto che nell'atto di appello la difesa si era limitata a chiedere la revoca DEla confisca DEl'opificio sito in Fasano, risulta inammissibile nel resto la censura con riguardo ad eventuali altri beni oggetto di confisca. 2.5. Il quinto motivo di ricorso che lamenta l'eccessivo trattamento sanzionatorio e il diniego di riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. Nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, la corte territoriale ha ritenuto adeguata alla gravità DE fatto la pena base, secondo i limiti edittali applicabili ratione temporis ante legge n. 124 DE 2019, di anni due e mesi tre di reclusione. 12 La decisione impugnata è congruamente e logicamente motivata avendo la Corte d'appello, in continuità con il Tribunale, valutato, tra i criteri di cui all'art. 133 cod.pen., la gravità dei fatti in ragione DEle modalità DE fatto e DEl'inserimento DE ricorrente nel contesto di frodi fiscali reiterate e, dunque, DEla professionalità DEl'agire, ed ha applicato una pena di
2.2. DE considerato in diritto) e aggiungere che, quanto alla posizione DE CO, egli risulta avere agito quale amministratore di fatto sia DEle società emittenti (la COST SR, LT, P.M.C. O & V, CO. EDIL) che utilizzatrici (amministratore di fatto DEla IDET SR per i capi b) e c) e DEla COST Sr. Per il capo f) e per avere materialmente emesso le fatture (cfr. pag. 10). Attesa la materiale effettuazione DEla condotta di emissione (cfr. pag. 10) e di utilizzazione, e diversità dei due soggetti giuridici (emittente e utilizzatore) non trova, dunque, applicazione la deroga prevista dall'art. 9, che mira ad impedire che il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistono i presupposti, con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 DE d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 3, n. 41124 DE 22/05/2019, Grossi, Rv. 277978 - 01; in motivazione, la Corte ha osservato che la norma appena richiamata mira ad evitare che la sola utilizzazione, da parte DE destinatario, DEle fatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione DEle stesse così come, all'inverso, il solo fatto DEl'emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, da parte DE destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione, DEle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale DElo stesso soggetto per lo stesso fatto, che, invece, non può verificarsi allorquando il destinatario DEle fatture non ne abbia fatto utilizzazione). 3.3. Il terzo motivo di ricorso che contesta l'affermazione DEla responsabilità penale per il reato di cui all'art. 424 cod.pen. è inammissibile perché privo di confronto specifico con la decisione impugnata che ha dapprima rilevato che l'imputato aveva confessato di avere incendiato la documentazione contabile il 25/08/2015 (cfr. pag. 59) all'evidente fine di impedire l'utilizzo DEla documentazione contabile, appartenente alla società, per la ricostruzione DE movimento degli affari e che l'incendio sviluppato era di rilevante entità (cfr. pag. 60), da cui la concreta offensività DEla condotta e la manifesta infondatezza DEl'affermata inoffensività DEla condotta. 15 3.4. Il quarto motivo di ricorso risulta parimenti inammissibile. Sotto un primo profilo, va rilevato che i giudici DE merito hanno escluso che il reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 fosse assorbito nella fattispecie di cui all'art. 424 cod.pen., non operante la clausola di riserva in quanto il reato di distruzione DEle scritture contabili è punito più gravemente DE reato di incendio e in assenza di operatività DEla clausola ex art. 15 cod.pen. in quanto l'incendio DEle scritture contabili costituisce un quind pluris DEla mera condotta di distruzione DEle stesse, tenuto altresì conto DEla diversità di beni giudici tutelati (cfr. pag. 60). Sotto altro profilo la censura che si appunta sulla motivazione circa l'impossibilità DEla ricostruzione dei redditi e DE volume degli affari è inammissibile perché generica e priva di confronto specifico con pag. 59, là dove la corte territoriale ha argomentato la sussistenza dei presupposti DEl'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume di affari. 3.5. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. Nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, la corte territoriale ha ritenuto adeguata alla gravità DE fatto la pena base, secondo i limiti edittali applicabili ratione temporis ante legge n. 124 DE 2019, di anni due e mesi sei di reclusione. La decisione impugnata è congruamente e logicamente motivata avendo la Corte d'appello, in continuità con il Tribunale, valutato, tra i criteri di cui all'art. 133 cod.pen., la gravità dei fatti in ragione DEl'ingente danno economico tenuto conto degli elementi passivi fittizi indicati nelle dichiarazioni fiscali. A tale proposito deve, ancora, ricordarsi che nel caso in cui, come quello in esame, la misura DEla pena irrogata è stata esplicitamente applicata in misura media, deve ritenersi adeguata la motivazione mediante richiamo ad espressioni DE tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravita DE reato o alla capacità a DEinquere (Sez. 4, n. 46412 DE 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 DE 20/03/2013, Serratore, Rv 256197; Sez. 4, n. 27959 DE 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). Il provvedimento è, dunque, corretto sul piano DE diritto e sorretto da congrua motivazione che non presenta profili di illogicità sindacabili in questa sede. Il diniego di riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato sul duplice rilievo DEl'assenza di elementi positivi di valutazione e in ragione DEl'ingente danno economico arrecato. Infine, generico è il motivo di censura sulla disposta confisca, non risultando neppure, in quanto non allegato, se il ricorrente sia stato destinatario di confisca (diretta- per equivalente). 16 3.6. Va, infine, rammentato che l'inammissibilità DE ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi o per altra causa, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more DE procedimento di legittimità al 21/09/2024 (Sez. 2, n. 28848 DEl'08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). Il ricorso di CO ER va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 4. Il ricorso di CA TO è inammissibile perché manifestamente infondato. 4.1. Il primo motivo di ricorso che deduce la nullità ai sensi DEl'art. 178 cod.proc.pen. DEl'ordinanza, DE 18/02/2022, con la quale il Giudice DEl'Udienza preliminare DE Tribunale di Taranto ha revocato l'ammissione DEle prove a discarico con cui era stato condizionato il rito abbreviato e non ha consentito di offrire la prova a discarico attraverso le verifiche tecnica DEl'ing. Marinelli, è manifestamente infondato. Va rilevato che, trattandosi di questione processuale, Questa Corte ha esaminato gli atti processuali e segnatamente il verbale di udienza in data 18/02/2022. Da questo risulta che, quanto alla richiesta di giudizio abbreviato avanzata, tra gli altri, anche dal CA per mezzo DE difensore avv. Lanucara, il Giudice riteneva non assolutamente necessaria ai fini DEla decisione, l'acquisizione DEla consulenza tecnica DEl'ing. Marinelli e rigettava la richiesta. Si legge nel verbale "a questo punto l'avv. Lanucara e l'avv. Leo chiedono che i loro assistiti vengano giudicati con il rito abbreviato c.d. secco" e il Giudice ammetteva il giudizio abbreviato c.d. secco nei confronti DE ricorrente. La censura risulta, pertanto, manifestamente infondata. 4.2. Il secondo motivo di ricorso che censura l'affermazione DEla responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di cui al capo b), quale amministratore di diritto DEla Idet SR, per avere indicato nelle dichiarazioni fiscali Unico S.C. e MoDElo Iva per gli anni 2012 e 2013, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, emesse da CO.EDIL. Cost. O&V), è inammissibile. Il ricorso non contiene vizi denunciabili ai sensi DEl'art. 606 cod.proc.pen. essendo volto a contestare la decisione e non ad individuare un vizio DEla motivazione inquadrabile nella carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà. In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi DEla motivazione proponibili ai sensi DEl'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione 17 erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla attendibilità DEle dichiarazioni DEla persona offesa. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice DEla motivazione, non già DEla decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione DE compendio probatorio, va, al contrario, evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla falsità DEle fatture (cfr. pag. 20 e ss) fondata su elementi di fatto (esempio assenza di maestranze) tratti dal compendio probatorio la cui valutazione non è condivisa e neppure si confronta, da cui anche il difetto di specificità estrinseca, con la circostanza che il CO aveva ammesso i fatti e la falsità DEle fatture, fatture anche modificate dal IE su indicazioni DE primo. Va, infine, rammentato che non può avere ingresso in questa sede, il travisamento DE fatto che, diversamente dal travisamento probatorio, si risolve in una censura in fatto che non è denunciabile ai sensi DEl'art. 606 cod.proc.pen. 4.3. Per la stessa ragione non è denunciabile il travisamento DE fatto di cui al terzo motivo di ricorso, mentre risulta manifestamente infondata la violazione di legge in relazione all'art. 6 d.P.R. 633/1972 secondo cui l'esigibilità DEl'imposta iva si verifica alla data DE pagamento DEla fattura o DEl'emissione DEla stessa, non avendo mai contestato l'Agenzia DEle entrate il mancato pagamento DEle fatture, non venendo, in questa sede, in rilievo il mancato versamento DEl'imposta bensì l'utilizzo DEla fattura per operazione inesistente che comporta, in ogni caso, l'applicazione DEl'imposta e il recupero di quella evasa. 4.4. Il quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo motivo con i quali il ricorrente deduce il vizio di motivazione, il travisamento DE fatto, in relazione alla ritenuta falsità DEle fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali di cui ai capi b) e c), che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili per le stesse ragioni indicate nella disamina DE secondo motivo. Il ricorrente ripropone la medesima censura svolta nel secondo motivo, argomentando il vizio di motivazione e travisamento DE fatto con riguardo alla prova DEla falsità DEle fatture segnatamente la fattura n. 9 emessa dalla società LT (motivo quarto), fatture emesse da MC (motivo quinto), fatture emessa dalla ditta IO (motivo sesto e settimo), fatture emesse da CO. EDIL, Cost. e O&V) e, pertanto, si richiamano le ragioni esposte nel par.4.2. 4.5. Il nono motivo di ricorso che per un verso deduce il vizio di motivazione in punto elemento soggettivo DE dolo di evasione e, per altro verso, il travisamento DE fatto (accordo transattivo DE 09/12/2013 e motivazione DEla sentenza DEla Commissione tributaria di Taranto) è inammissibile. Richiamato quanto già affermato in punto inammissibilità DEla deduzione DE travisamento DE fatto, anche il vizio di motivazione risulta manifestamente infondato là dove 18 richiama il disordine contabile DE gruppo di imprese DE CO e l'inadeguatezza DE commercialista IE. 4.6. Il decimo motivo di ricorso contesta l'affermazione DEla responsabilità in capo al CA quale "semplice amministratore di diritto" DEla società Idet SR. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile DE reato di dichiarazione fraudolenta di mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, nella qualità di legale rappresentante, firmatario DEla dichiarazione fiscale, soggetto obbligato alla presentazione DEla dichiarazione e, dunque, egli risponde quale autore materiale DEla sottoscrizione DEla dichiarazione fiscale. La questione è stata scrutinata con riferimento alla posizione DE De DO nel par.
2.3. a cui si fa rinvio. 4.7. L'undicesimo motivo di ricorso che contesta la mancata riduzione nel minimo DEle pene accessorie risulta manifestamente infondato. Nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, la corte territoriale ha rimodulato le pene accessorie e la riduzione, nella misura di un anno, è stata ritenuta "giustificata" alla luce DEla gravità dei fatti e, dunque, sulla scorta degli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione DE principio di diritto secondo cui la durata DEle pene accessorie per le quali è previsto un limite minimo e massimo, deve essere determinata in concreto, con adeguata motivazione, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 41061 DE 20/06/2019, Paternò, Rv. 277972 - 01). 4.8. La violazione di legge di cui all'art. 12 bis d.lvo n. 74 DE 2000 in relazione alla disposta confisca per equivalente risulta inammissibile perché generico lamentando il ricorrente la disposta confisca per equivalente. Va, infine, rammentato che l'inammissibilità DE ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi o per altra causa, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more DE procedimento di legittimità al 21/09/2024 (Sez. 2, n. 28848 DEl'08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). Il ricorso di CA TO va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 5. Il ricorso di IE VA IU è inammissibile. Il ricorso è diretto a richiedere una diversa valutazione DEle prove in chiave alternativa (chiede l'assoluzione) ed è anche privo di confronto specifico con la decisione impugnata. 19 Va premesso che il vizio motivazionale, per avere rilievo nel giudizio di legittimità, deve risultare dal testo DE provvedimento impugnato o da altri atti DE processo specificatamente indicati. Inoltre, il vizio di motivazione, che risulti dal testo DE provvedimento impugnato o da altri atti DE processo specificamente indicati, in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo DE provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 DE 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621). Infatti, come più volte affermato da questa Corte, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo DEla decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato - per espressa volontà DE legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti DEla decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza DEle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri DEla Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento DEla decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione DEle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 DE 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944), con la specificazione che l'illogicità DEla motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile Dietro l'apparente deduzione DE vizio di motivazione, la censura come articolata, per un verso è meramente contestativa DEla valutazione DEle prove operata dai giudici DE merito e, per altro verso, non si confronta con la decisione impugnata che, quanto alla prova DEla falsità DEle fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali DEla Idet SR, non si confronta con la circostanza che il CO aveva ammesso i fatti e segnatamente la falsità DEle fatture. Né si confronta il ricorrente con la sentenza impugnata che, a pag. 54, dà atto che la tesi difensiva DEl'estraneità dai fatti era smentita dalla stesse dichiarazioni rese dal IE il quale "confessa" di avere modificato le fatture su richiesta DE CO, scludendo così che si fosse limitato a gestire semplicemente le fatture inserite nel sistema e fosse stato davvero ignaro dei rapporti ad esse sottostanti (cfr. pag. 54 e 55), da cui la manifesta infondatezza DEla censura in punto applicazione DE disposto di cui all'art. 110 cod.pen. essendo chiaro il suo contributo materiale alla commissione dei reati (cfr. pag. 51), da cui l'inconferente riferimento alla posizione DE soggetto commercialista nella commissione dei reati tributari. Infine, manifestamente infondata è censura in punto mancata rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale per acquisire documentazione. Non argomenta il 20 ricorrente la decisività DEl'acquisizione e non considera che la giurisprudenza di legittimità ha, ancora di recente ribadito che nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione DE potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti DEla assoluta necessità ai sensi DEl'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta DEla prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2 n. 17103 DE 24/03/2017, A. Rv. 270069 - 01). Nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi DEl'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione DEla prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione DE complesso degli elementi acquisiti. Necessità neppure prospettata dal ricorrente. Il ricorso di IE VA IU va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento DEle spese processuali. Tenuto, poi, conto DEla sentenza DEla Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione DEla causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore DEla Cassa DEle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consiglie EMA sore Il Presidente Am pollTiONEJ,L /Re