Sentenza 13 gennaio 2017
Massime • 2
In tema di misure cautelari personali, l'esistenza di una precedente condanna per reati della stessa specie a pena eseguita mediante affidamento in prova al servizio sociale con esito positivo, pur essendo irrilevante agli effetti della recidiva, può essere presa in considerazione quale accertamento di fatti indicativi di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa, fermo l'obbligo per il giudice di indicare specificamente le ragioni della rilevanza di tale precedente ai fini del giudizio prognostico.
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, l'art. 89, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990 distingue fra "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza", che impongono il mantenimento della misura custodiale carceraria, e "particolari esigenze cautelari", in presenza delle quali la sostituzione della predetta misura con quella degli arresti domiciliari nei confronti di tossicodipendenti che intendano sottoporsi ad un programma di recupero è subordinata all'individuazione di una struttura residenziale. Tale ultima ipotesi, ricorre quando risulti inadeguata, ai fini della tutela della collettività, ogni soluzione che escluda il controllo derivante dall'inserimento dell'interessato in una struttura residenziale, non occorrendo, peraltro, che le esigenze cautelari rivestano carattere di eccezionalità.
Commentario • 1
- 1. Stupefacenti e arresti domiciliari: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 gennaio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2017, n. 9985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9985 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2017 |
Testo completo
! 099 85-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 96 Giovanni Conti -Presidente - Angelo Costanzo CC 13/01/2017- R.G.N. 42558/2016 Ersilia Calvanese Laura Scalia Relatore - Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CA RC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/10/2016 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 11 ottobre 2016, il Tribunale del riesame di Genova, pronunciando in sede di appello, ha respinto, per quanto di interesse in questa sede, l'impugnazione proposta nell'interesse di RC CA avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa aveva rigettato la richiesta di sostituzione nei confronti dello stesso della misura della custodia cautelare in carcere, in atto per reati concernenti l'illecita detenzioneM di sostanze stupefacenti e di armi da sparo, commessi l'8 aprile 2016, con quella degli arresti domiciliari, eventualmente presso una comunità terapeutica, a norma dell'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990. L'ordinanza ha osservato che lo CA, oltre a concorrere con altri nella detenzione di circa 15,150 kg. di hashish, deteneva, all'interno di un'abitazione nella sua disponibilità, consistenti quantitativi di eroina, cocaina ed hashish nonché due pistole, che per tali fatti è intervenuta condanna, che il medesimo soggetto è recidivo specifico per reati concernenti gli stupefacenti, e che il programma terapeutico ex art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 è assolutamente generico, prevedendo unicamente saltuari controlli urinari e colloqui di tipo psicologico, ma non anche un programma personalizzato e residenziale, tanto più necessario in considerazione della gravità dei fatti e della personalità dell'istante.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe l'avvocato Giovanna Barsotti, quale difensore di fiducia dello CA, formulando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla affermata sussistenza della recidiva. Si deduce che il precedente è costituito da una sentenza di applicazione di pena del 2009, eseguita mediante affidamento in prova, conclusosi con esito positivo.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla affermata inidoneità degli arresti domiciliari. Si deduce che il pericolo di reiterazione deve essere valutato distintamente con riferimento alla concretezza ed alla attualità, posto che i due attributi non sono sinonimi, che la decisione non concedere gli arresti domiciliari solo perché il reato si è consumato all'interno di un'abitazione è in realtà l'esito di una motivazione apodittica, e che il programma terapeutico ex art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 è specifico, in quanto prevede controlli urinari a giorni alterni, una visita medica mensile, una consulenza psico-sociale mensile e la partecipazione settimanale ad un gruppo terapeutico per dipendenza da cocaina, e non è di tipo residenziale perché si richiedeva un programma sul territorio.
2.3. Con il terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'assenza di motivazione in ordine alla eccezionalità delle esigenze cautelari. Si deduce che l'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 consente di rigettare la richiesta di concessione degli arresti domiciliari solo in presenza di «esigenze cautelari di 2 да eccezionale rilevanza», e che, però, nulla indica l'ordinanza impugnata in proposito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermata sussistenza della recidiva, in quanto la pena derivante dalla precedente decisione è stata espiata mediante affidamento in prova conclusosi con esito positivo. Nella vicenda in esame, problema non attiene alla configurabilità di una recidiva ai sensi del codice penale, bensì all'individuazione di un fatto indicativo del concreto ed attuale pericolo di commissione di reati della stessa specie di quello per cui si procede. Né il limite evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale «l'estinzione di ogni effetto penale prevista dall'art. 47, comma 12, ord. pen., in conseguenza dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, comporta che della relativa condanna non possa tenersi conto agli effetti della recidiva» (questo il principio di diritto enunciato da Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688), sembra possa essere letto come determinativo dell'automatica irrilevanza sotto qualunque profilo, anche processuale, e non solo sostanziale, dell'accertamento di un precedente fatto di reato: non si spiegherebbe, tra l'altro, perché la legge non preveda la cancellazione della decisione dal casellario giudiziale quando la relativa pena sia stata espiata mediante affidamento in prova al servizio sociale e quest'ultimo abbia avuto esito positivo. Piuttosto, per evidenti ragioni di logica, l'esito positivo della prova prevista dall'art. 47 ord. pen. dovrà essere tenuto in considerazione dal giudice, quanto meno al fine di indicare specificamente le ragioni per le quali ritiene di attribuire un rilievo decisivo al precedente penale ai fini del giudizio prognostico. Nel decidere sull'appello, il provvedimento impugnato ha sì richiamato il precedente, ma ha valorizzato analiticamente le circostanze caratterizzanti i fatti per cui si procede, e che consistono sia nella codetenzione di circa 15,150 kg. di hashish, sia nella detenzione all'interno della propria abitazione di ulteriori quantitativi di eroina, cocaina ed hashish, nonché di due pistole. Può aggiungersi che il giudizio sulla gravità dei fatti per cui si procede è seguito alla condanna dello CA, relativamente alle medesime condotte, alla pena di otto anni di reclusione e di 30.000 euro di multa. 29 3 3. Infondati, inoltre, sono anche il secondo ed il terzo motivo, che debbono essere esaminati congiuntamente, in quanto incentrati sul profilo della idoneità della misura degli arresti domiciliari, in considerazione della presentazione del programma terapeutico a norma dell'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 e della mancata indicazione, nell'ordinanza impugnata, di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
3.1. Costituisce principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui è legittimo il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia carceraria con quella degli arresti domiciliari presso una struttura di recupero quando alla relativa istanza non sia allegata la prescritta documentazione ovvero quando risulti accertato che il programma di riabilitazione proposto sia del tutto inadeguato, generico o non personalizzato (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 21080 del 23/04/2013, Novellino, Rv. 256198, nonché Sez. 2, n. 30039 del 25/06/2009, Bottazzo, Rv. 244661). Deve aggiungersi che l'art. 89, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, se, in linea di principio, impone, quando è presentata istanza di sottoposizione a programma terapeutico, la sostituzione della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari salvo se «ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza», nell'ultima parte recita: «L'autorità giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale». Dall'esame coordinato delle diverse parti della disposizione, deve ritenersi, anche per ragioni di tipo strettamente lessicale, che altro sono le «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza», da cui deriva la preclusione all'applicazione degli arresti domiciliari, ed altro sono le «particolari esigenze cautelari», in presenza delle quali il giudice può subordinare «l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale». In altri termini, e di conseguenza, le «particolari esigenze cautelari» debbono essere specificamente individuate sulla base di circostanze indicative della inadeguatezza, ai fini della tutela della collettività, di soluzioni che escludano un controllo derivante dall'inserimento dell'imputato o indagato in una struttura residenziale, ma non debbono essere anche "eccezionali"; del resto, questa soluzione non preclude l'attuazione di un programma di recupero, ma lo subordina a forme trattamentali più intense.
3.2. Il Tribunale, con riferimento all'istanza presentata dallo CA, ha evidenziato la genericità del programma terapeutico, perché di tipo non residenziale e non personalizzato, in quanto incentrato «unicamente [su] saltuari di reiterazione ravvisata. M controlli urinari e colloqui di tipo psicologico», a fronte della specifica pericolosità 4 дя Trattasi di una motivazione non manifestamente illogica e giuridicamente corretta, anche alla luce della disciplina normativa di riferimento precedentemente precisata.
4. All'infondatezza dei motivi proposti segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 13 gennaio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Corbo Giovanni Conti DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 28 FEB 2017 IL FUNZIONARI A E IARIO R G Piera Esposito E T R O C 5