Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2017, n. 9985
CASS
Sentenza 13 gennaio 2017

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In tema di misure cautelari personali, l'esistenza di una precedente condanna per reati della stessa specie a pena eseguita mediante affidamento in prova al servizio sociale con esito positivo, pur essendo irrilevante agli effetti della recidiva, può essere presa in considerazione quale accertamento di fatti indicativi di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa, fermo l'obbligo per il giudice di indicare specificamente le ragioni della rilevanza di tale precedente ai fini del giudizio prognostico.

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, l'art. 89, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990 distingue fra "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza", che impongono il mantenimento della misura custodiale carceraria, e "particolari esigenze cautelari", in presenza delle quali la sostituzione della predetta misura con quella degli arresti domiciliari nei confronti di tossicodipendenti che intendano sottoporsi ad un programma di recupero è subordinata all'individuazione di una struttura residenziale. Tale ultima ipotesi, ricorre quando risulti inadeguata, ai fini della tutela della collettività, ogni soluzione che escluda il controllo derivante dall'inserimento dell'interessato in una struttura residenziale, non occorrendo, peraltro, che le esigenze cautelari rivestano carattere di eccezionalità.

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  • 1Stupefacenti e arresti domiciliari: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 gennaio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2017, n. 9985
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9985
Data del deposito : 13 gennaio 2017

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