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Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/07/2023, n. 32605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32605 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di VE CA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 31/05/2022 dalla Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Perla Lori che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
preso atto dei motivi nuovi formulati dall'avv. Mario Paolo D'Arezzo nell'interesse dell'imputato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32605 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di CA VE, avv. Mario Paolo D'Arezzo, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di bancarotta documentale per distrazione e di bancarotta impropria da operazioni dolose perché, in qualità di amministratore unico della fallita "IT Group s.r.l." esercente attività di gestione di servizi informatici: - sottraeva e distruggeva i libri contabili e le altre scritture al fine di procurare un danno ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari;
- distraeva rimanenze e disponibilità liquide mediante prelievi ingiustificati dal conto corrente bancario intestato alla società; - ometteva il pagamento dei dovuti tributi. 2. La difesa articola tre motivi di ricorso, tutti volti a escludere la penale responsabilità del ricorrente, in quanto estraneo alla società. 2.1 Con il primo motivo, proposto per travisamento della prova e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ravvisato la penale responsabilità del ricorrente sulla base delle dichiarazioni rese dal notaio rogante l'atto costitutivo, senza accertare che il ricorrente fosse realmente la persona identificata dal professionista al momento della stipula dell'atto. 2.2 Con il secondo motivo, proposto per violazione del diritto di difesa, lamenta che i giudici di appello non hanno consentito l'espletamento dell'istruttoria volta ad accertare che la persona identificata dal notaio fosse realmente il ricorrente. 2.3 Con il terzo motivo, proposto per violazione di legge in relazione all'art. 213 cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha revocato l'ordinanza di ammissione dei testi della difesa, la cui escussione - prevista per l'udienza del 05 dicembre 2019 e, poi, rinviata alla successiva udienza del 14 settembre 2020 - era finalizzata ad accertare la reale identità del reo, senza considerare che l'assenza dell'imputato, dei testimoni e del difensore fosse dovuta all'adesione della difesa all'astensione legittimamente proclamata. 3. Con atto del 21 marzo 2023, la difesa articola due motivi nuovi. 3.1 Con il primo motivo ribadisce l'inidoneità della dichiarazione resa dal notaio in merito all'accertamento d'identità dell'imputato al momento della stipula dell'atto costitutivo della società, in assenza di qualsiasi riscontro dei documenti d'identità esibiti al professionista, possibile vittima di un inganno. 3.2 Con il secondo motivo eccepisce l'intervenuta prescrizione dei reati non risultando provata l'aggravante contestata ex art. 219, commi 1 e 2 , legge fall. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 2 2. Le questioni giuridiche sollevate sviluppano censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, nonché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano la decisione in verifica. 3. Nella specie, la sentenza di appello può essere considerata a tutti gli effetti una "doppia conforme" della decisione di primo grado. Invero entrambe le sentenze concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, sì da poter essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). L'integrazione tra le due motivazioni si rinviene sia nella circostanza che i giudici di secondo grado hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice, sia nella circostanza che i motivi di appello non hanno riguardato elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 3. Quanto alle rimostranze sollevate con il primo ed il secondo motivo e con il primo motivo nuovo, tutti volti a censurare la riferibilità al ricorrente delle condotte contestate, i giudici di merito hanno spiegato le ragioni delle loro determinazioni, puntualizzando, a fronte di un'indiscussa ricostruzione delle vicende societarie, che: - la denuncia di falsità delle firme apposte a nome del ricorrente, risultava proposta dall'VE in epoca successiva al rinvio a giudizio, nell'estremo tentativo di allontanare da sé le conseguenze del fallimento della società, gestita per molti anni;
- in ragione della natura dell'atto costitutivo, il dubbio formulato sulla paternità delle firme dal consulente grafologo nominato dal ricorrente, risultava inidoneo a inficiare la veridicità di quanto accertato dal notaio al momento della stipula dell'atto costitutivo, non senza considerare che nella consulenza non risultava esaminata la firma del ricorrente depositata presso l'Istituto di credito;
- la verifica di corrispondenza svolta dal notaio rogante tra i documenti esibiti al momento del rogito, riportanti l'effigie del ricorrente, e la persona che li esibiva non risultava inficiata da prova contraria. Quanto precede rende palese la coerenza e l'ineccepibilità logica della motivazione che risulta basata su una credibile valutazione di tutti gli elementi. 4. Anche il terzo motivo di ricorso, che involge la revoca dell'ordinanza di ammissione dei testi della difesa, la cui escussione era finalizzata ad accertare la reale identità del responsabile, è manifestamente infondato. 3 Dagli atti allegati al fascicolo - la cui consultazione è consentita in quanto il motivo involge un profilo processuale -, risulta che all'udienza del 05 dicembre 2019, fissata per l'escussione dei testi, la difesa dichiarava di aderire all'astensione proclamata e il processo veniva rinviato alla successiva udienza del 14 settembre 2020. Nel verbale di udienza del 14 settembre 2020, diversamente da quanto sostenuto nel motivo di ricorso, non vi è traccia di una dichiarazione di adesione della difesa all'astensione proclamata, sicché il giudice di primo grado, ritenuta ingiustificata l'assenza dei testi, dichiarava chiusa l'istruttoria e rinviava per discussione alla successiva udienza del 07 giugno 2021, nel corso della quale la difesa non formulava alcuna eccezione. Il motivo articolato, inoltre, risulta inedito perché proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità, non avendo l'imputato sollevato la relativa questione neanche con l'atto d'appello. 5. Privo di pregio è anche il secondo motivo nuovo che involge l'intervenuta prescrizione dei reati sul presupposto dell'assenza di prova dell'aggravante contestata ex art. 219, commi 1 e 2, legge fall. Premesso che entrambi i giudizi di merito si sono conclusi con l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti contestati nella forma aggravata, le vicende risultano accertate in data 14 giugno 2012, sicché tenuto conto del termine massimo di prescrizione - che è di anni 12 e mesi sei -, nonché del periodo di sospensione del decorso del termine di prescrizione per adesione della difesa all'astensione proclamata - che va dal 5 dicembre 2019 al 14 settembre 2020 -, ad oggi, i fatti contestati non risultano estinti prescrizione. 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 marzo 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Perla Lori che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
preso atto dei motivi nuovi formulati dall'avv. Mario Paolo D'Arezzo nell'interesse dell'imputato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32605 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di CA VE, avv. Mario Paolo D'Arezzo, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di bancarotta documentale per distrazione e di bancarotta impropria da operazioni dolose perché, in qualità di amministratore unico della fallita "IT Group s.r.l." esercente attività di gestione di servizi informatici: - sottraeva e distruggeva i libri contabili e le altre scritture al fine di procurare un danno ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari;
- distraeva rimanenze e disponibilità liquide mediante prelievi ingiustificati dal conto corrente bancario intestato alla società; - ometteva il pagamento dei dovuti tributi. 2. La difesa articola tre motivi di ricorso, tutti volti a escludere la penale responsabilità del ricorrente, in quanto estraneo alla società. 2.1 Con il primo motivo, proposto per travisamento della prova e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ravvisato la penale responsabilità del ricorrente sulla base delle dichiarazioni rese dal notaio rogante l'atto costitutivo, senza accertare che il ricorrente fosse realmente la persona identificata dal professionista al momento della stipula dell'atto. 2.2 Con il secondo motivo, proposto per violazione del diritto di difesa, lamenta che i giudici di appello non hanno consentito l'espletamento dell'istruttoria volta ad accertare che la persona identificata dal notaio fosse realmente il ricorrente. 2.3 Con il terzo motivo, proposto per violazione di legge in relazione all'art. 213 cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha revocato l'ordinanza di ammissione dei testi della difesa, la cui escussione - prevista per l'udienza del 05 dicembre 2019 e, poi, rinviata alla successiva udienza del 14 settembre 2020 - era finalizzata ad accertare la reale identità del reo, senza considerare che l'assenza dell'imputato, dei testimoni e del difensore fosse dovuta all'adesione della difesa all'astensione legittimamente proclamata. 3. Con atto del 21 marzo 2023, la difesa articola due motivi nuovi. 3.1 Con il primo motivo ribadisce l'inidoneità della dichiarazione resa dal notaio in merito all'accertamento d'identità dell'imputato al momento della stipula dell'atto costitutivo della società, in assenza di qualsiasi riscontro dei documenti d'identità esibiti al professionista, possibile vittima di un inganno. 3.2 Con il secondo motivo eccepisce l'intervenuta prescrizione dei reati non risultando provata l'aggravante contestata ex art. 219, commi 1 e 2 , legge fall. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 2 2. Le questioni giuridiche sollevate sviluppano censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, nonché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano la decisione in verifica. 3. Nella specie, la sentenza di appello può essere considerata a tutti gli effetti una "doppia conforme" della decisione di primo grado. Invero entrambe le sentenze concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, sì da poter essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). L'integrazione tra le due motivazioni si rinviene sia nella circostanza che i giudici di secondo grado hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice, sia nella circostanza che i motivi di appello non hanno riguardato elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 3. Quanto alle rimostranze sollevate con il primo ed il secondo motivo e con il primo motivo nuovo, tutti volti a censurare la riferibilità al ricorrente delle condotte contestate, i giudici di merito hanno spiegato le ragioni delle loro determinazioni, puntualizzando, a fronte di un'indiscussa ricostruzione delle vicende societarie, che: - la denuncia di falsità delle firme apposte a nome del ricorrente, risultava proposta dall'VE in epoca successiva al rinvio a giudizio, nell'estremo tentativo di allontanare da sé le conseguenze del fallimento della società, gestita per molti anni;
- in ragione della natura dell'atto costitutivo, il dubbio formulato sulla paternità delle firme dal consulente grafologo nominato dal ricorrente, risultava inidoneo a inficiare la veridicità di quanto accertato dal notaio al momento della stipula dell'atto costitutivo, non senza considerare che nella consulenza non risultava esaminata la firma del ricorrente depositata presso l'Istituto di credito;
- la verifica di corrispondenza svolta dal notaio rogante tra i documenti esibiti al momento del rogito, riportanti l'effigie del ricorrente, e la persona che li esibiva non risultava inficiata da prova contraria. Quanto precede rende palese la coerenza e l'ineccepibilità logica della motivazione che risulta basata su una credibile valutazione di tutti gli elementi. 4. Anche il terzo motivo di ricorso, che involge la revoca dell'ordinanza di ammissione dei testi della difesa, la cui escussione era finalizzata ad accertare la reale identità del responsabile, è manifestamente infondato. 3 Dagli atti allegati al fascicolo - la cui consultazione è consentita in quanto il motivo involge un profilo processuale -, risulta che all'udienza del 05 dicembre 2019, fissata per l'escussione dei testi, la difesa dichiarava di aderire all'astensione proclamata e il processo veniva rinviato alla successiva udienza del 14 settembre 2020. Nel verbale di udienza del 14 settembre 2020, diversamente da quanto sostenuto nel motivo di ricorso, non vi è traccia di una dichiarazione di adesione della difesa all'astensione proclamata, sicché il giudice di primo grado, ritenuta ingiustificata l'assenza dei testi, dichiarava chiusa l'istruttoria e rinviava per discussione alla successiva udienza del 07 giugno 2021, nel corso della quale la difesa non formulava alcuna eccezione. Il motivo articolato, inoltre, risulta inedito perché proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità, non avendo l'imputato sollevato la relativa questione neanche con l'atto d'appello. 5. Privo di pregio è anche il secondo motivo nuovo che involge l'intervenuta prescrizione dei reati sul presupposto dell'assenza di prova dell'aggravante contestata ex art. 219, commi 1 e 2, legge fall. Premesso che entrambi i giudizi di merito si sono conclusi con l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti contestati nella forma aggravata, le vicende risultano accertate in data 14 giugno 2012, sicché tenuto conto del termine massimo di prescrizione - che è di anni 12 e mesi sei -, nonché del periodo di sospensione del decorso del termine di prescrizione per adesione della difesa all'astensione proclamata - che va dal 5 dicembre 2019 al 14 settembre 2020 -, ad oggi, i fatti contestati non risultano estinti prescrizione. 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 marzo 2023.