Sentenza 12 giugno 2001
Massime • 1
Le norme sull'interpretazione dei contratti si applicano anche ai negozi unilaterali (quali sono le circolari destinate a indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori dell'ufficio o dell'impresa) nei limiti della compatibilità dei criteri stabiliti dagli artt. 1362 ss. cod. civ. con la particolare natura e struttura di tale categoria di negozi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio, per violazione delle regole negoziali di interpretazione letterale e logica, la sentenza di merito che, con riferimento al rapporto di lavoro dei portalettere, aveva interpretato la circolare n. 2/1994 dell'Ente Poste Italiane sul servizio di distribuzione delle stampe voluminose nel senso che la medesima, temporizzando detto servizio, ne comportasse un compenso in denaro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2001, n. 7969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7969 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. ETTORE RAFFAELE GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
GI AN, NO DI, DA OR, AL NZ, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VOLTURNO 40, presso il SINDACATO UGL, rappresentati e difesi dagli avvocati FRRNCESCO BANCHINI, MARCELLO MENDOGNI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 135/98 del Tribunale di PARMA, depositata il 18/01/99 R.G.N. 53/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato MARRARI per delega FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al RE di Parma, IA MA, dipendente dell'Ente Poste Italiane addetto al recapito della posta ordinaria, insieme ad altri, affermava di essere stata, destinata ad effettuare anche la consegna delle stampe di peso superiore a cinquecento grammi a partire dal 1^ giugno 1994, ma di non aver ricevuto il compenso aggiuntivo, equivalente a dieci minuti primi di lavoro e previsto dalla circolare emanata dall'Ente, n. 2 del 7 aprile 1994. La ricorrente, specificando l'importo del compenso non percepito, chiedeva l'emanazione di decreto ingiuntivo a carico del datore di lavoro, ed il RE decideva in conformità.
Per le stesse ragioni chiedevano ed ottenevano decreto ingiuntivo anche gli altri lavoratori qui indicati in epigrafe e, riunite le cause, il RE respingeva l'opposizione dell'ingiunta, e la decisione veniva confermata dal Tribunale.
Questo rifiutava l'interpretazione data dall'Ente appellante alla suddetta circolare, secondo la quale l'equiparazione dell'attività di recapito delle stampe pesanti a dieci minuti primi di lavoro serviva a distribuire equamente il lavoro dei portalettere entro le diverse zone di recapito, ossia era un semplice criterio di stima della gravosità del lavoro, ma non aveva alcun valore ai fini della determinazione del compenso.
Il compenso, equivalente ai detti dieci minuti, doveva anzi essere pagato anche per i giorni in cui i portalettere non avessero recapitato alcuna stampa pesante, considerato che il datore di lavoro non aveva predisposto alcuno strumento di rilevamento delle consegne effettivamente compiute.
L'attribuzione del nuovo compito, avvenuta nel 1994, giustificava questo compenso aggiuntivo. Nè potevano valere in contrario un telex proveniente dall'Ente ed un verbale di riunione sindacale (dei quali il Tribunale non riportava il contenuto), entrambi del luglio 1994 e quindi successivi alla circolare prevedente il compenso aggiuntivo. Contro questa sentenza ricorre per cassazione l'Ente Poste. Resistono con controricorso i lavoratori qui indicati in epigrafe. Memoria della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'Ente Poste Italiane lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) su punti decisivi della controversia.
Esso sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la circolare in questione, n. 2 del 7 aprile 1994, non conseguiva ad alcun accordo collettivo e non vincolava l'Ente emanante ad alcuna prestazione economica in favore dei lavoratori dipendenti. Essa conseguì all'attribuzione del nuovo compito di recapito delle stampe pesanti ai portalettere e servì a distribuire nel modo più equo il lavoro tra loro, ragguagliando il detto compito a dieci minuti di attività lavorativa, ma non contenne alcuna promessa di compenso aggiuntivo.
In ogni caso i dieci minuti valevano, ad avviso del ricorrente, soltanto se le stampe da recapitare fossero mediamente superiori a cinque al giorno.
La contraria decisione del Tribunale, secondo cui l'attribuzione del nuovo compito aggravava la prestazione lavorativa dei portalettere e giustificava il compenso aggiuntivo equivalente a dieci minuti primi di lavoro, confliggerebbe, secondo il ricorrente, "con precise e cogenti disposizioni legislative" e sarebbe altresì priva di alcun evidente supporto logico.
Il motivo è fondato.
Giova rammentare che nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza e contraddittorietà della motivazione, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento di quest'ultima (v. ex plurimis Cass. 10 marzo 1999 n. 2096). È da aggiungere che le norme sull'interpretazione dei contratti si applicano anche ai negozi unilaterali nei limiti della compatibilità dei criteri stabiliti dagli artt. 1362 ss. cod. civ.. La circolare è un atto unilaterale, interno all'ufficio o all'impresa, ma l'interpretazione di tale atto resa dal Tribunale presenta gravi lacune nella motivazione.
Esso non ha spiegato in base a quale parte della circolare sia stata individuata una somma da corrispondere ai portalettere per il servizio di distribuzione delle stampe voluminose. Nè può affermarsi, come sembra fare il Tribunale, che, trattandosi di una prestazione aggiuntiva, questa doveva comportare una maggiorazione della retribuzione stessa. Lo stesso Tribunale pone in luce che con la predetta circolare si intendeva riorganizzare le modalità del servizio di recapito delle stampe di peso superiore a gr. 500, ma la temporizzazione di tale servizio non comportava necessariamente un compenso in danaro - che, si ripete, non trova alcun riscontro nell'interpretazione letterale e logica della circolare da parte del Tribunale -, ben potendo la temporizzazione di tale servizio integrare un criterio di stima per la valutazione della complessiva prestazione giornaliera.
Il Tribunale ha poi omesso di considerare che la tesi da esso sostenuta è contrastata dalla mancata previsione di criteri e modalità di erogazione dell'asserito compenso.
In definitiva la motivazione del Tribunale non appare sufficiente, di tal che il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'Appello - indicata in dispositivo - che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
In questi stessi sensi la Corte si è già pronunciata con la sentenza 29 settembre 2000 n. 12908.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2001