Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2001, n. 7555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7555 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 55 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigy: Dott. Antonio SAGGI5 R.G.N.8673/99 Presidente Consigliere Dott. Vincenzo MILEO Cron.17359 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 27/03/01 Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: EZ NE, elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II n. 33, presso l'avv. Paolo Boer, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI Richiesta copia studio I.N.A.I.L., in persona del INFORTUNI SUL LAVORO IL SOLE 24 ORE dal Sig. rappresentante .ing. Giovanni per diritti L. 3000 presidente e legale IL CANELU, 2001 Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via IV 1963 Novembre n. 144, presso gli avv.ti Antonino Catania e Rita Raspanti, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 189 del Tribunale di La Spezia depositata il 22 aprile 1998 (R.G. n. 268/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 marzo 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
per delaga Boet rziɣe Giuseppe De Ferrà Uditi gli avv.ti Giuseppe Li Marzi (per delega avv. Antonino Catania); Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 22 aprile 1998 il Tribunale di La Spezia, in riforma della decisione in data 27 novembre 1995, appellata dall'Inail, con la quale il Pretore della stessa sede aveva riconosciuto il diritto di NE ZA alla rendita per malattia professionale (ipoacusia), ha rigettato la domanda di costui. Atteso che la malattia, secondo quanto accertato con la consulenza tecnica di ufficio espletata nel giudizio pretorile, si era manifestata nel 1972, quando l'assicurato aveva 2 abbandonato la lavorazione morbigena, il giudice del gravame ha ritenuto che da tale epoca il ZA aveva acquisito certezza della malattia e della compromissione della sua capacità lavorativa, e non essendo necessaria anche la consapevolezza dell'interessato circa la eziologia della malattia, al momento della instaurazione del giudizio, avvenuta soltanto nel 1992, si era verificata la decadenza dal diritto azionato. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il soccombente, formulando un solo mezzo di annullamento. L'Inail ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, 2697 cod. civ. e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce che per il computo del termine triennale di prescrizione deve farsi riferimento al momento in cui uno O più fatti abbiano reso consapevole l'assicurato dell'esistenza dello stato morboso riconducibile ad una malattia professionale e della riduzione dell'attitudine al lavoro in 3 misura indennizzabile, e che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto la decorrenza di detto termine dal 1972, risultando dalla consulenza tecnica di ufficio soltanto che il ZA al tempo del definitivo abbandono dell'attività lavorativa morbigena era già in grado di avvertire i sintomi del deficit uditivo. Tale circostanza non integra, ad avviso del ricorrente, il livello di consapevolezza richiesto dalla giurisprudenza di legittimità circa la natura professionale della malattia, nella specie raggiunto da esso assicurato solo quando, nel 1989, si era sottoposto a visita otoiatrica, che aveva consentito la diagnosi della malattia e la valutazione del danno. La sentenza impugnata ha omesso di rilevare si duole inoltre - non aveva adempiutoil ricorrente - che l'Inail ad esso istituto, diall'onere, incombente dimostrare che il dies a quo della eccepita prescrizione doveva essere collocato in data anteriore alla certificazione sanitaria, rilasciata il 3 maggio 1989, attestante il deficit uditivo. Il ricorso è fondato. Si deve innanzitutto rilevare che il denunciato art. 112, primo comma, fa riferimento, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ad un'ipotesi di prescrizione in senso proprio (cfr. fra le più recenti, Cass. sez. unite 16 novembre 1999 n. 783, Cass. 5 marzo 1998 n. 2463). Ha altresì precisato la giurisprudenza di legittimità (v. fra le tante, le sentenze 18 agosto 2000 n. 10951, 8 giugno 1999 n. 5653, 6 febbraio 1999 n. 1067, 21 novembre 1998 n. 11809), pure avallata dalla giurisprudenza costituzionale (v. sentenza 14 luglio 1997 n. 297), che tale termine inizia a decorrere solo dal momento in cui l'assicurato abbia acquisito la piena consapevolezza sia del suo stato morboso sia del carattere professionale della malattia sia che questa abbia raggiunto la soglia indennizzabile. La sentenza impugnata non è conforme a tale principi, avendo ritenuto sufficiente ai fini della individuazione del dies a quo della prescrizione il momento in cui la malattia si era manifestata e priva di rilevanza la sussistenza della conoscibilità da parte del lavoratore della eziologia professionale della malattia. Perciò la pronuncia del Tribunale va cassata e la causa va rimessa ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale accerterà quando il ricorrente abbia raggiunto la 5 .consapevolezza della eziologia professionale della malattia denunciata, fornendo adeguata motivazione al riguardo. Al giudice del rinvio va demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Genova. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Аслоноватогра пиячи на Shillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3 0 I A oggi, GIU, 2001 3 1 D S 5 . S , T A IL CANCELLIERE O . R T L , N L A ' A O L S 3 B L E 7 I E - P D S 8 D - I I A 1 N S T 1 G N S E O O E S P A G I M D I A G E E , O A L O T D T R E I A T T R S L I I L N D G E E E S D O R E 6