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Sentenza 19 settembre 2023
Sentenza 19 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2023, n. 38267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38267 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI ED nato il [...] MO AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. GIUSEPPINA CASELLA per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;
udite le conclusioni dell'avv. GLORIA TESTA che, in difesa di MO AN, illustra i motivi di ricorso e chiede l'annullamento della sentenza impugnata;
udite le conclusioni dell'avv. CRISTINA GOTTI PORCINARI che, in difesa di DI ED, illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte d'Appello di Roma con sentenza del 23/2/2022, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni quattro di reclusione pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma in data 14/5/2021, nei confronti di DI ED e MO AN in relazione al reato di devastazione di cui all'art. 419 cod. pen. 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso gli imputati che-, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 38267 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 04/05/2023 2.1. Ricorso avv. Cristina Gotti Porcinari nell'interesse di UE ND. 2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 419 cod. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio di responsabilità su di una lettura parziale e nella sostanza travisata degli elementi acquisiti. Nello specifico avrebbe tenuto conto di una sola delle due relazioni redatta dall'Isp. EM e non avrebbe preso visione delle immagini video della telecamera n. 42, nonostante in ordine a tale ultimo elemento vi fosse uno specifico motivo di appello nel quale si era evidenziato che dalle riprese, diversamente da quanto indicato dall'Isp. Dickmann, emergeva in modo incontrovertibile che il ricorrente non aveva partecipato all'incendio dei cassonetti. Più in generale, poi, il giudice dell'impugnazione, senza considerare l'eccezionalità della situazione, sarebbe addivenuto alla pronuncia benché il ricorrente non avesse partecipato ad alcuna azione di devastazione. 2.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen. 2.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen. 2.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 635 cod. pen. Nel quarto e ultimo motivo la difesa rileva che il mancato esame delle riprese effettuate dalla telecamera n. 42 avrebbe determinato una violazione del diritto di difesa in quanto dalla visione dei fotogrammi in esse contenuti emergerebbe esclusivamente una condotta, avere colpito un secchione dell'immondizia e non averlo incendiato, qualificabile nei termini del danneggiamento e non certo come "aggressione a un complesso patrimoniale posta con l'evidente fine di colpire anche gli Agenti Penitenziari, tale da mettere in serio e grave pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma penale". 2.2. Avv. Gloria Testa nell'interesse di EA OR. 2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 419 cod. pen., 192, 533, comma i e 546 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'individuazione dell'imputato come responsabile delle condotte contestate. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale sarebbe fondata su di una lettura parziale degli elementi emersi e senza confutare le argomentazioni evidenziate nell'atto di appello, omettendo così di motivare sul punto. Il giudice dell'impugnazione, infatti, avrebbe fatto riferimento alle dichiarazioni dell'infermiera senza tenere conto di quanto effettivamente da questa riferito;
non avrebbe fornito alcuna risposta alla censura della difesa circa la mancata indicazione della persona che avrebbe riconosciuto nelle riprese il ricorrente;
avrebbe fondato le proprie conclusioni esclusivamente in base alla ricostruzione, generale, contenuta nelle annotazioni redatte dal Comandante Arduini e dall'Isp. Dickmann;
non si sarebbe confrontata con il fotogramma estrapolato dalla difesa al fine di dimostrare che il ,ricorrente non era individuabile nell'immagine. Percorso questo 2 "z) che violerebbe il criterio di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. e quello posto per la prova indiziaria dall'art. 192 cod. proc. pen. 2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione configurabilità del concorso nel reato di cui all'art. 419 cod. pen. anche con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico previsto dalla norma. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la Corte territoriale non avrebbe coerentemente valutato la condotta posta in essere dal ricorrente, che sarebbe nella sostanza rimasto coinvolto nei fatti senza fare nulla di specifico e senza fornito il proprio contribuito, morale o materiale, ad altri laddove, piuttosto, lo stesso si sarebbe allontanato volendo dissociarsi da quanto altri stavano commettendo. 2.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento del delitto di cui all'art. 635 cod. pen. Nel terzo motivo la difesa rileva che, in assenza di qualsivoglia intesa preventiva, le proteste sarebbero consistite in occasionali danneggiamenti e ciò senza la consapevolezza di partecipare a dei disordini tali da mettere in pericolo l'ordine pubblico. 2.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Nel quarto e ultimo motivo la difesa evidenzia che la peculiarità della situazione determinata dalla pandemia e dal divieto di effettuare i colloqui avrebbe dovuto essere più adeguatamente e favorevolmente considerata così come, d'altro canto, avrebbe dovuto essere valorizzata la condotta che il ricorrente avrebbe posto in essere "proteggendo" il personale dell'infermeria. 3. In data 18 aprile 2023 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale la parte civile Ministero della Giustizia, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, illustrati i caratteri del delitto di devastazione (anche facendo riferimento alla sentenza emessa dalla Sezione Seconda di questa Corte a seguito del ricorso proposto dal terzo concorrente nel reato) ed evidenziata la correttezza e la coerenza della sentenza impugnata, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili ovvero rigettati. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono complessivamente infondati. 1. I due ricorrenti sono stati sottoposti a processo per il reato di devastazione in relazione ai fatti accaduti il 9 marzo 2020 nel Reparto G11 della Casa Circondariale di Rebibbia. All'esito del giudizio di primo grado, celebrato con le forme del rito abbreviato, i due imputati, e con loro FA AD, sono stati condannati e tale pronuncia è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma. 3 A fondamento della conforme conclusione i giudici di merito hanno posto lè relazioni di servizio redatte dal personale della polizia penitenziaria, le dichiarazioni delle persone informate dei fatti, come le infermiere che prestavano servizio in carcere, e le riprese effettuate dalle telecamere di videosorveglianza. 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso gli imputati. L'impugnazione proposta da FA AD è stata definita con la sentenza n. 6961 del 6 ottobre 2022 con la quale la Seconda Sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Negli atti oggetto del presente giudizio i due ricorrenti deducono sotto diversi profili la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità, con riferimento alla valutazione degli elementi acquisiti e alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato, alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti e al mancato riconoscimento delle circostanze di cui agli artt. 56 n. 3 cod. pen. 114 cod. pen. ovvero alla riduzione operata per le attenuanti generiche, pure riconosciute dai giudici di merito. Le doglianze sono complessivamente infondate. 3. Il reato di devastazione di cui all'art. 419 cod. pen. è un delitto contro l'ordine pubblico il cui elemento materiale è costituito dalla condotta di chi, con una qualunque modalità, pone in essere una qualsiasi azione produttiva di rovina, distruzione o anche di danneggiamento -complessivo, indiscriminato, vasto e profondo- di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo il pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti ma anche l'offesa e il pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza (così in termini pressoché testuali la costante giurisprudenza di questa Corte e, da ultimo, Sez. 2, n. 6961 del 06/10/2022, dep. 2023, AD, Rv. 284143 - 02; Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia Rv. 261932 - 01; Sez. 1, n. 16553 del 01/04/2010, Orfano, Rv. 246941 - 01; Sez. 1, n. 22633 del 01/04/2010, Della Malva Rv. 247418 - 01). In una corretta prospettiva, pertanto, ai fini della configurabilità del delitto di devastazione e saccheggio, trattandosi di reato contro l'ordine pubblico, è indifferente la gravità del danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso l'ordine pubblico e non soltanto il patrimonio tanto che, quando i fatti di danneggiamento producano, oltre che un'offesa all'ordine pubblico, anche un danno di rilevante gravità patrimoniale, è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 cod. pen. (cfr. Sez. 1, n. 11912 del 18/01/2019, Oppedisano, Rv. 275322 7 03; Sez. 1, n. 3759 del 07/11/2013, dep. 2014, Chiacchieretta, Rv. 258600 - 01). L'elemento soggettivo del delitto è costituito dal dolo generico, consistente nella consapevolezza di porre in essere fatti che superano la gravità ordinaria del delitto che lo costituisce (danneggiamento), involgendo l'ordine pubblico (cfr. Sez. 1, n. 9520 del 4 03/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278502 - 02; Sez. 1, n. 26830 del 08/03/2001, Mazzotta Rv. 219900 - 01), ciò nel senso che è necessario che l'autore, oltre a rappresentarsi e a volere la propria condotta distruttiva, agisca avendo la percezione che la propria condotta, quale essa sia, si ponga come concausa efficiente di un complessivo evento di devastazione (cfr. Sez. 1, n. 17494 del 29/11/2022, dep. 2023, Tonin, Rv. 284476 - 01; Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261934 - 01). Ai fini della sussistenza della responsabilità a titolo di concorso, d'altro canto, non è necessario che l'agente compia materialmente un atto di danneggiamento, purché partecipi consapevolmente ai disordini diffusi contribuendo così a determinare, anche solo con la propria presenza e con il proprio atteggiamento adesivo alla condotta di altri, la lesione dell'ordine pubblico (cfr. Sez. 1, n. 11912 del 18/01/2019, Oppedisano, cit.; Sez. 1, n. 3759 del 07/11/2013, dep. 2014, Chiacchieretta, Rv. 258601 - 01). 4. Il diverso bene giuridico tutelato dalle norme determina la distinzione tra il reato di danneggiamento e quello di devastazione. A fronte di una condotta materiale a volte sovrapponibile, danneggiare beni mobili e immobili, infatti, la differenza è costituita dalla lesione e dal danno prodotto. Nel caso in cui l'agente abbia determinato esclusivamente un danno patrimoniale, anche ingente, il fatto configura il reato di danneggiamento. Nel caso in cui l'autore determini o concorra a determinare un'offesa e un pericolo concreti dell'ordine pubblico e della convivenza sociale i fatti sono qualificabili come devastazione, ciò anche laddove il danno patrimoniale prodotto sia esiguo o praticamente inesistente. Sotto tale profilo, pertanto, tra le due fattispecie, qualora i fatti di danneggiamento si inseriscano in un contesto complessivo di devastazione, si determina un concorso apparente di norme per c.d. assorbimento o consunzione che si verifica appunto nelle ipotesi in cui la realizzazione di un reato comporta, secondo l'id quod plerumque accidit, la commissione di un secondo reato che, in ragione di una valutazione normativo-sociale, resta assorbito dal primo (cfr. Sez. 1, n. 946 del 05/07/2011, dep. 2012, Proietti Rv. 251665 - 01; Sez. 1, n. 25104 del 16/04/2004, Marzano, Rv. 228133 - 01). 5. Nel caso di specie i giudici di merito si sono conformati ai principi enucleati fornendo una risposta adeguata e coerente alle critiche formulate dalla difesa. 6. Ricorso proposto nell'interesse di UE ND. 6.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 419 cod. pen. rilevando che la Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio di responsabilità su di una lettura parziale e nella sostanza travisata degli elementi acquisiti. 5 La doglianza, anche in parte tesa a sollecitare una diversa e non consentita lettura degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, è infondata. La Corte territoriale, con motivazione che si fonda e integra con quella del giudice di primo grado, infatti, ha fornito congrua e coerente risposta alle medesime critiche già esposte nell'atto di appello. Nello specifico il giudice dell'appello, con i riferimenti alla prima annotazione di servizio dell'Isp. EM, alle due annotazioni redatte dall'Isp. Dickmann, nonché alla relazione del Comandante Arduini, ha dato conto degli elementi acquisiti circa la condotta violenta tenuta dal ricorrente e delle ragioni sulle quali ha fondato la propria conclusione in ordine al concorso del ricorrente nella devastazione, alla quale ha partecipato incendiando i cassonetti, saccheggiando le due infermerie, dando fuoco ai locali e alla biblioteca, rendendo inagibile il sistema di videosorveglianza e anche cercando di abbattere il cancello che conduce all'atrio (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). A fronte della complessiva e puntuale valutazione così effettuata il mancato riferimento alla seconda annotazione dell'Isp. Clementi e alle immagini della telecamera 42 lamentato dalla difesa risulta ininfluente. La Corte d'Appello, infatti, non è tenuta a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che il giudice di appello indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver così tenuto presente ogni fatto decisivo, tanto che l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazione valutabile in sede di legittimità (così Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Duri, Rv 213630 e, più recentemente, Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 259170 - 01). 6.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l'art. 114 cod. pen. si applichi laddove l'apporto del correo risulti obbiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e del tutto marginale (cfr. Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, Eraki El Sayed, RV. 251223; n. 9491 del 07/06/1989, Pedori, RV. 184773; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, RV. 152864). In tema di concorso di persone nel reato, infatti, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri quanto, piuttosto, è necessario che il contributo sia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (cfr. Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P, Rv. 274037; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, 6 dep. 2016, Barbato, Rv. 266461), ovvero accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato. (Sez. 6, n. 24571 del 24/11/2011, dep. 2012, Piccolo e altro, Rv. 253091) In tale corretto contesto, nel caso di specie il giudice di appello, con motivazione f adeguata e coerente, ha evidenziato le ragioni p r _le quali il ruolo del ricorrente, e, "tkmAi caratterizzato dall'avere posto in essere fatti gravi d danneggiamento, non possa essere ritenuto marginale e la richiesta difensiva di applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. dovesse essere disattesa. 6.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen. La doglianza è infondata. Nel caso di specie, infatti, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, risulta che il ricorrente ha partecipato attivamente alla sommossa, così concorrendo ad alimentarla. Circostanza questa incompatibile con l'invocata attenuante, che è configurabile esclusivamente nel caso in cui l'imputato si sia determinato a compiere la condotta illecita solo perché, trovatisi in mezzo ad una diffusa situazione di disordine, abbia avuto una minore resistenza psichica alle spinte criminali e abbia quindi compiuto gli atti di violenza in virtù della suggestione e del condizionamento subiti dalla "fermentazione psicologica che si sprigiona dalla folla" (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 37367 del 06/05/2014. Seppia, Rv. 261935 - 01). 6.4. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'art. 635 cod. pen. La doglianza è infondata. La qualificazione giuridica attribuita ai fatti, relativi alla condotta posta in essere da una pluralità di detenuti che hanno aggredito gli agenti della polizia penitenziaria e hanno deliberatamente e indiscriminatamente danneggiato e distrutto impianti, beni mobili e immobili e suppellettili, è corretta. Gli imputati, unitamente agli altri detenuti, infatti, hanno posto in essere una condotta complessivamente finalizzata alla devastazione del carcere e hanno leso in concreto l'ordine e la sicurezza pubblica e non solo il patrimonio dell'amministrazione penitenziaria. Nello specifico, d'altro canto, non colgono nel segno le censure della difesa, secondo la quale la condotta del ricorrente sarebbe al più riferibile a un unico episodio, frutto di una scelta autonoma e distinta rispetto al comportamento posto in essere dagli altri detenuti. 7 Il ricorrente, infatti, con la sua condotta, che peraltro non è limitata solo all'incendio dei cassonetti, ha fornito un contributo alla commissione del reato di devastazione, alla realizzazione del quale ha concorso, partecipandovi materialmente e moralmente. I fatti così accertati, d'altro canto, considerato che il bene giuridico leso è l'ordine pubblico e non il solo patrimonio, richiamate le ragioni esposte sub 4, non sono qualificabili come danneggiamento e il relativo reato deve essere considerarsi assorbito nel delitto di cui all'art. 419 cod. pen., correttamente contestato agli imputati. 7. Ricorso proposto nell'interesse di EA OR. 7.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 419 cod. pen., 192, 533, comma i e 546 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'individuazione dell'imputato come responsabile delle condotte contestate. La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge , ma che si riferisce esclusivamente alla completezza e alla logicità della motivazione, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, partendo correttamente dalla considerazione che il processo è stato celebrato con le forme del rito abbreviato, ha fornito coerente e adeguata risposta alle medesime censure già esposte nell'atto di appello. In ordine all'individuazione del ricorrente come l'autore del danneggiamento dei condizionatori, infatti, il giudice dell'appello ha fatto corretto riferimento alle prove documentali e rappresentative, le immagini della telecamera, il riconoscimento effettuato dall'Ass.te Capo Vincenzo Rubino, le annotazioni dell'Isp. Dickmann, la relazione del Comandante SS RT e la testimonianza dell'infermiera, e ha esposto le ragioni sulle quali ha fondato il giudizio di responsabilità. Tali elementi, d'altro canto, legittimamente acquisiti nel corso delle indagini anche a seguito dell'approfondimento disposto dal pubblico ministero dopo l'interrogatorio reso dal ricorrente, sono stati oggetto di attenta valutazione e il giudizio di attendibilità degli stessi cui è pervenuta la Corte territoriale, in assenza di vizi logici, non è sindacabile. Ai fini della valutazione e dell'efficacia dimostrativa di tali elementi, peraltro, il rinvio operato dalla difesa ai criteri di cui all'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., dettati per la prova indiziaria, è improprio. Le prove poste a fondamento della pronuncia a carico del ricorrente -costituite da relazioni che descrivono accertamenti e indagini effettuate direttamente da chi le ha redatte e da dichiarazioni di persone informate dei fatti e, nello specifico, nell'individuazione effettuata dall'Ass. Capo Rubino dell'imputato come la persona che ha danneggiato i condizionatori- hanno la natura di prova rappresentativa o diretta. 8 Ragione questa per la quale, in una corretta prospettiva, in assenza di elementi tali da poter inficiare la credibilità della fonte, cioè nel nostro caso, ad esempio, del riconoscimento diretto effettuato dall'Ass. Capo Rubino, ogni ulteriore e diversa considerazione, nella sostanza tesa a sollecitare una diversa e non consentita valutazione delle prove, risulta inconferente. 7.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione configurabilità del concorso nel reato di cui all'art. 419 cod. pen. anche con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico previsto dalla norma. La doglianza è infondata. Anche quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico, infatti, la Corte territoriale, dando atto della condotta complessivamente tenuta dal ricorrente e di come questa si sia inserita nei disordini diffusi seguiti alla notizia della sospensione temporanea dei colloqui, ha dato conto della presenza del dolo, peraltro confermato dal comportamento tenuto in concreto dall'imputato. Ciò anche considerando che il fatto che lo stesso si sarebbe "dissociato" dalle proteste è il frutto di una mera affermazione, rimasta priva di qualsivoglia supporto. In tal modo, pertanto, conformandosi ai principi indicati sub 3, il giudice di appello ha fornito corretta e adeguata risposta alla medesima censura già sollevata nell'atto di appello. 7.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento del delitto di cui all'art. 635 cod. pen. La doglianza è infondata. Il fatto contestato all'imputato, come evidenziato sub 4 e per le medesime ragioni di cui al punto 6.4., è stato correttamente qualificato dai giudici di merito. La condotta posta in essere dal ricorrente, infatti, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di ricorso, non è un episodio isolato e autonomo ma si inserisce nei disordini, nei fatti di devastazione, consapevolmente commessi dal ricorrente in concorso con gli altri imputati e con tutti i detenuti che vi hanno partecipato. 7.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione alla quantificazione della riduzione da operare a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti 9 generiche tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della gravità delle condotte, dell'assenza di resipiscenza e dell'elevata entità dei danni arrecati a beni pubblici. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (cfr. Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). Il giudizio in ordine alla sussistenza e alla consistenza delle circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e la motivazione sul punto, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419) così che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, è tenuto a motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. 8. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 maggio 2023. I
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. GIUSEPPINA CASELLA per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;
udite le conclusioni dell'avv. GLORIA TESTA che, in difesa di MO AN, illustra i motivi di ricorso e chiede l'annullamento della sentenza impugnata;
udite le conclusioni dell'avv. CRISTINA GOTTI PORCINARI che, in difesa di DI ED, illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte d'Appello di Roma con sentenza del 23/2/2022, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni quattro di reclusione pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma in data 14/5/2021, nei confronti di DI ED e MO AN in relazione al reato di devastazione di cui all'art. 419 cod. pen. 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso gli imputati che-, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 38267 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 04/05/2023 2.1. Ricorso avv. Cristina Gotti Porcinari nell'interesse di UE ND. 2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 419 cod. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio di responsabilità su di una lettura parziale e nella sostanza travisata degli elementi acquisiti. Nello specifico avrebbe tenuto conto di una sola delle due relazioni redatta dall'Isp. EM e non avrebbe preso visione delle immagini video della telecamera n. 42, nonostante in ordine a tale ultimo elemento vi fosse uno specifico motivo di appello nel quale si era evidenziato che dalle riprese, diversamente da quanto indicato dall'Isp. Dickmann, emergeva in modo incontrovertibile che il ricorrente non aveva partecipato all'incendio dei cassonetti. Più in generale, poi, il giudice dell'impugnazione, senza considerare l'eccezionalità della situazione, sarebbe addivenuto alla pronuncia benché il ricorrente non avesse partecipato ad alcuna azione di devastazione. 2.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen. 2.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen. 2.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 635 cod. pen. Nel quarto e ultimo motivo la difesa rileva che il mancato esame delle riprese effettuate dalla telecamera n. 42 avrebbe determinato una violazione del diritto di difesa in quanto dalla visione dei fotogrammi in esse contenuti emergerebbe esclusivamente una condotta, avere colpito un secchione dell'immondizia e non averlo incendiato, qualificabile nei termini del danneggiamento e non certo come "aggressione a un complesso patrimoniale posta con l'evidente fine di colpire anche gli Agenti Penitenziari, tale da mettere in serio e grave pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma penale". 2.2. Avv. Gloria Testa nell'interesse di EA OR. 2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 419 cod. pen., 192, 533, comma i e 546 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'individuazione dell'imputato come responsabile delle condotte contestate. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale sarebbe fondata su di una lettura parziale degli elementi emersi e senza confutare le argomentazioni evidenziate nell'atto di appello, omettendo così di motivare sul punto. Il giudice dell'impugnazione, infatti, avrebbe fatto riferimento alle dichiarazioni dell'infermiera senza tenere conto di quanto effettivamente da questa riferito;
non avrebbe fornito alcuna risposta alla censura della difesa circa la mancata indicazione della persona che avrebbe riconosciuto nelle riprese il ricorrente;
avrebbe fondato le proprie conclusioni esclusivamente in base alla ricostruzione, generale, contenuta nelle annotazioni redatte dal Comandante Arduini e dall'Isp. Dickmann;
non si sarebbe confrontata con il fotogramma estrapolato dalla difesa al fine di dimostrare che il ,ricorrente non era individuabile nell'immagine. Percorso questo 2 "z) che violerebbe il criterio di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. e quello posto per la prova indiziaria dall'art. 192 cod. proc. pen. 2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione configurabilità del concorso nel reato di cui all'art. 419 cod. pen. anche con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico previsto dalla norma. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la Corte territoriale non avrebbe coerentemente valutato la condotta posta in essere dal ricorrente, che sarebbe nella sostanza rimasto coinvolto nei fatti senza fare nulla di specifico e senza fornito il proprio contribuito, morale o materiale, ad altri laddove, piuttosto, lo stesso si sarebbe allontanato volendo dissociarsi da quanto altri stavano commettendo. 2.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento del delitto di cui all'art. 635 cod. pen. Nel terzo motivo la difesa rileva che, in assenza di qualsivoglia intesa preventiva, le proteste sarebbero consistite in occasionali danneggiamenti e ciò senza la consapevolezza di partecipare a dei disordini tali da mettere in pericolo l'ordine pubblico. 2.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Nel quarto e ultimo motivo la difesa evidenzia che la peculiarità della situazione determinata dalla pandemia e dal divieto di effettuare i colloqui avrebbe dovuto essere più adeguatamente e favorevolmente considerata così come, d'altro canto, avrebbe dovuto essere valorizzata la condotta che il ricorrente avrebbe posto in essere "proteggendo" il personale dell'infermeria. 3. In data 18 aprile 2023 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale la parte civile Ministero della Giustizia, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, illustrati i caratteri del delitto di devastazione (anche facendo riferimento alla sentenza emessa dalla Sezione Seconda di questa Corte a seguito del ricorso proposto dal terzo concorrente nel reato) ed evidenziata la correttezza e la coerenza della sentenza impugnata, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili ovvero rigettati. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono complessivamente infondati. 1. I due ricorrenti sono stati sottoposti a processo per il reato di devastazione in relazione ai fatti accaduti il 9 marzo 2020 nel Reparto G11 della Casa Circondariale di Rebibbia. All'esito del giudizio di primo grado, celebrato con le forme del rito abbreviato, i due imputati, e con loro FA AD, sono stati condannati e tale pronuncia è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma. 3 A fondamento della conforme conclusione i giudici di merito hanno posto lè relazioni di servizio redatte dal personale della polizia penitenziaria, le dichiarazioni delle persone informate dei fatti, come le infermiere che prestavano servizio in carcere, e le riprese effettuate dalle telecamere di videosorveglianza. 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso gli imputati. L'impugnazione proposta da FA AD è stata definita con la sentenza n. 6961 del 6 ottobre 2022 con la quale la Seconda Sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Negli atti oggetto del presente giudizio i due ricorrenti deducono sotto diversi profili la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità, con riferimento alla valutazione degli elementi acquisiti e alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato, alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti e al mancato riconoscimento delle circostanze di cui agli artt. 56 n. 3 cod. pen. 114 cod. pen. ovvero alla riduzione operata per le attenuanti generiche, pure riconosciute dai giudici di merito. Le doglianze sono complessivamente infondate. 3. Il reato di devastazione di cui all'art. 419 cod. pen. è un delitto contro l'ordine pubblico il cui elemento materiale è costituito dalla condotta di chi, con una qualunque modalità, pone in essere una qualsiasi azione produttiva di rovina, distruzione o anche di danneggiamento -complessivo, indiscriminato, vasto e profondo- di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo il pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti ma anche l'offesa e il pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza (così in termini pressoché testuali la costante giurisprudenza di questa Corte e, da ultimo, Sez. 2, n. 6961 del 06/10/2022, dep. 2023, AD, Rv. 284143 - 02; Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia Rv. 261932 - 01; Sez. 1, n. 16553 del 01/04/2010, Orfano, Rv. 246941 - 01; Sez. 1, n. 22633 del 01/04/2010, Della Malva Rv. 247418 - 01). In una corretta prospettiva, pertanto, ai fini della configurabilità del delitto di devastazione e saccheggio, trattandosi di reato contro l'ordine pubblico, è indifferente la gravità del danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso l'ordine pubblico e non soltanto il patrimonio tanto che, quando i fatti di danneggiamento producano, oltre che un'offesa all'ordine pubblico, anche un danno di rilevante gravità patrimoniale, è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 cod. pen. (cfr. Sez. 1, n. 11912 del 18/01/2019, Oppedisano, Rv. 275322 7 03; Sez. 1, n. 3759 del 07/11/2013, dep. 2014, Chiacchieretta, Rv. 258600 - 01). L'elemento soggettivo del delitto è costituito dal dolo generico, consistente nella consapevolezza di porre in essere fatti che superano la gravità ordinaria del delitto che lo costituisce (danneggiamento), involgendo l'ordine pubblico (cfr. Sez. 1, n. 9520 del 4 03/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278502 - 02; Sez. 1, n. 26830 del 08/03/2001, Mazzotta Rv. 219900 - 01), ciò nel senso che è necessario che l'autore, oltre a rappresentarsi e a volere la propria condotta distruttiva, agisca avendo la percezione che la propria condotta, quale essa sia, si ponga come concausa efficiente di un complessivo evento di devastazione (cfr. Sez. 1, n. 17494 del 29/11/2022, dep. 2023, Tonin, Rv. 284476 - 01; Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261934 - 01). Ai fini della sussistenza della responsabilità a titolo di concorso, d'altro canto, non è necessario che l'agente compia materialmente un atto di danneggiamento, purché partecipi consapevolmente ai disordini diffusi contribuendo così a determinare, anche solo con la propria presenza e con il proprio atteggiamento adesivo alla condotta di altri, la lesione dell'ordine pubblico (cfr. Sez. 1, n. 11912 del 18/01/2019, Oppedisano, cit.; Sez. 1, n. 3759 del 07/11/2013, dep. 2014, Chiacchieretta, Rv. 258601 - 01). 4. Il diverso bene giuridico tutelato dalle norme determina la distinzione tra il reato di danneggiamento e quello di devastazione. A fronte di una condotta materiale a volte sovrapponibile, danneggiare beni mobili e immobili, infatti, la differenza è costituita dalla lesione e dal danno prodotto. Nel caso in cui l'agente abbia determinato esclusivamente un danno patrimoniale, anche ingente, il fatto configura il reato di danneggiamento. Nel caso in cui l'autore determini o concorra a determinare un'offesa e un pericolo concreti dell'ordine pubblico e della convivenza sociale i fatti sono qualificabili come devastazione, ciò anche laddove il danno patrimoniale prodotto sia esiguo o praticamente inesistente. Sotto tale profilo, pertanto, tra le due fattispecie, qualora i fatti di danneggiamento si inseriscano in un contesto complessivo di devastazione, si determina un concorso apparente di norme per c.d. assorbimento o consunzione che si verifica appunto nelle ipotesi in cui la realizzazione di un reato comporta, secondo l'id quod plerumque accidit, la commissione di un secondo reato che, in ragione di una valutazione normativo-sociale, resta assorbito dal primo (cfr. Sez. 1, n. 946 del 05/07/2011, dep. 2012, Proietti Rv. 251665 - 01; Sez. 1, n. 25104 del 16/04/2004, Marzano, Rv. 228133 - 01). 5. Nel caso di specie i giudici di merito si sono conformati ai principi enucleati fornendo una risposta adeguata e coerente alle critiche formulate dalla difesa. 6. Ricorso proposto nell'interesse di UE ND. 6.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 419 cod. pen. rilevando che la Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio di responsabilità su di una lettura parziale e nella sostanza travisata degli elementi acquisiti. 5 La doglianza, anche in parte tesa a sollecitare una diversa e non consentita lettura degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, è infondata. La Corte territoriale, con motivazione che si fonda e integra con quella del giudice di primo grado, infatti, ha fornito congrua e coerente risposta alle medesime critiche già esposte nell'atto di appello. Nello specifico il giudice dell'appello, con i riferimenti alla prima annotazione di servizio dell'Isp. EM, alle due annotazioni redatte dall'Isp. Dickmann, nonché alla relazione del Comandante Arduini, ha dato conto degli elementi acquisiti circa la condotta violenta tenuta dal ricorrente e delle ragioni sulle quali ha fondato la propria conclusione in ordine al concorso del ricorrente nella devastazione, alla quale ha partecipato incendiando i cassonetti, saccheggiando le due infermerie, dando fuoco ai locali e alla biblioteca, rendendo inagibile il sistema di videosorveglianza e anche cercando di abbattere il cancello che conduce all'atrio (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). A fronte della complessiva e puntuale valutazione così effettuata il mancato riferimento alla seconda annotazione dell'Isp. Clementi e alle immagini della telecamera 42 lamentato dalla difesa risulta ininfluente. La Corte d'Appello, infatti, non è tenuta a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che il giudice di appello indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver così tenuto presente ogni fatto decisivo, tanto che l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazione valutabile in sede di legittimità (così Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Duri, Rv 213630 e, più recentemente, Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 259170 - 01). 6.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l'art. 114 cod. pen. si applichi laddove l'apporto del correo risulti obbiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e del tutto marginale (cfr. Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, Eraki El Sayed, RV. 251223; n. 9491 del 07/06/1989, Pedori, RV. 184773; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, RV. 152864). In tema di concorso di persone nel reato, infatti, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri quanto, piuttosto, è necessario che il contributo sia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (cfr. Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P, Rv. 274037; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, 6 dep. 2016, Barbato, Rv. 266461), ovvero accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato. (Sez. 6, n. 24571 del 24/11/2011, dep. 2012, Piccolo e altro, Rv. 253091) In tale corretto contesto, nel caso di specie il giudice di appello, con motivazione f adeguata e coerente, ha evidenziato le ragioni p r _le quali il ruolo del ricorrente, e, "tkmAi caratterizzato dall'avere posto in essere fatti gravi d danneggiamento, non possa essere ritenuto marginale e la richiesta difensiva di applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. dovesse essere disattesa. 6.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen. La doglianza è infondata. Nel caso di specie, infatti, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, risulta che il ricorrente ha partecipato attivamente alla sommossa, così concorrendo ad alimentarla. Circostanza questa incompatibile con l'invocata attenuante, che è configurabile esclusivamente nel caso in cui l'imputato si sia determinato a compiere la condotta illecita solo perché, trovatisi in mezzo ad una diffusa situazione di disordine, abbia avuto una minore resistenza psichica alle spinte criminali e abbia quindi compiuto gli atti di violenza in virtù della suggestione e del condizionamento subiti dalla "fermentazione psicologica che si sprigiona dalla folla" (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 37367 del 06/05/2014. Seppia, Rv. 261935 - 01). 6.4. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'art. 635 cod. pen. La doglianza è infondata. La qualificazione giuridica attribuita ai fatti, relativi alla condotta posta in essere da una pluralità di detenuti che hanno aggredito gli agenti della polizia penitenziaria e hanno deliberatamente e indiscriminatamente danneggiato e distrutto impianti, beni mobili e immobili e suppellettili, è corretta. Gli imputati, unitamente agli altri detenuti, infatti, hanno posto in essere una condotta complessivamente finalizzata alla devastazione del carcere e hanno leso in concreto l'ordine e la sicurezza pubblica e non solo il patrimonio dell'amministrazione penitenziaria. Nello specifico, d'altro canto, non colgono nel segno le censure della difesa, secondo la quale la condotta del ricorrente sarebbe al più riferibile a un unico episodio, frutto di una scelta autonoma e distinta rispetto al comportamento posto in essere dagli altri detenuti. 7 Il ricorrente, infatti, con la sua condotta, che peraltro non è limitata solo all'incendio dei cassonetti, ha fornito un contributo alla commissione del reato di devastazione, alla realizzazione del quale ha concorso, partecipandovi materialmente e moralmente. I fatti così accertati, d'altro canto, considerato che il bene giuridico leso è l'ordine pubblico e non il solo patrimonio, richiamate le ragioni esposte sub 4, non sono qualificabili come danneggiamento e il relativo reato deve essere considerarsi assorbito nel delitto di cui all'art. 419 cod. pen., correttamente contestato agli imputati. 7. Ricorso proposto nell'interesse di EA OR. 7.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 419 cod. pen., 192, 533, comma i e 546 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'individuazione dell'imputato come responsabile delle condotte contestate. La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge , ma che si riferisce esclusivamente alla completezza e alla logicità della motivazione, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, partendo correttamente dalla considerazione che il processo è stato celebrato con le forme del rito abbreviato, ha fornito coerente e adeguata risposta alle medesime censure già esposte nell'atto di appello. In ordine all'individuazione del ricorrente come l'autore del danneggiamento dei condizionatori, infatti, il giudice dell'appello ha fatto corretto riferimento alle prove documentali e rappresentative, le immagini della telecamera, il riconoscimento effettuato dall'Ass.te Capo Vincenzo Rubino, le annotazioni dell'Isp. Dickmann, la relazione del Comandante SS RT e la testimonianza dell'infermiera, e ha esposto le ragioni sulle quali ha fondato il giudizio di responsabilità. Tali elementi, d'altro canto, legittimamente acquisiti nel corso delle indagini anche a seguito dell'approfondimento disposto dal pubblico ministero dopo l'interrogatorio reso dal ricorrente, sono stati oggetto di attenta valutazione e il giudizio di attendibilità degli stessi cui è pervenuta la Corte territoriale, in assenza di vizi logici, non è sindacabile. Ai fini della valutazione e dell'efficacia dimostrativa di tali elementi, peraltro, il rinvio operato dalla difesa ai criteri di cui all'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., dettati per la prova indiziaria, è improprio. Le prove poste a fondamento della pronuncia a carico del ricorrente -costituite da relazioni che descrivono accertamenti e indagini effettuate direttamente da chi le ha redatte e da dichiarazioni di persone informate dei fatti e, nello specifico, nell'individuazione effettuata dall'Ass. Capo Rubino dell'imputato come la persona che ha danneggiato i condizionatori- hanno la natura di prova rappresentativa o diretta. 8 Ragione questa per la quale, in una corretta prospettiva, in assenza di elementi tali da poter inficiare la credibilità della fonte, cioè nel nostro caso, ad esempio, del riconoscimento diretto effettuato dall'Ass. Capo Rubino, ogni ulteriore e diversa considerazione, nella sostanza tesa a sollecitare una diversa e non consentita valutazione delle prove, risulta inconferente. 7.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione configurabilità del concorso nel reato di cui all'art. 419 cod. pen. anche con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico previsto dalla norma. La doglianza è infondata. Anche quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico, infatti, la Corte territoriale, dando atto della condotta complessivamente tenuta dal ricorrente e di come questa si sia inserita nei disordini diffusi seguiti alla notizia della sospensione temporanea dei colloqui, ha dato conto della presenza del dolo, peraltro confermato dal comportamento tenuto in concreto dall'imputato. Ciò anche considerando che il fatto che lo stesso si sarebbe "dissociato" dalle proteste è il frutto di una mera affermazione, rimasta priva di qualsivoglia supporto. In tal modo, pertanto, conformandosi ai principi indicati sub 3, il giudice di appello ha fornito corretta e adeguata risposta alla medesima censura già sollevata nell'atto di appello. 7.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento del delitto di cui all'art. 635 cod. pen. La doglianza è infondata. Il fatto contestato all'imputato, come evidenziato sub 4 e per le medesime ragioni di cui al punto 6.4., è stato correttamente qualificato dai giudici di merito. La condotta posta in essere dal ricorrente, infatti, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di ricorso, non è un episodio isolato e autonomo ma si inserisce nei disordini, nei fatti di devastazione, consapevolmente commessi dal ricorrente in concorso con gli altri imputati e con tutti i detenuti che vi hanno partecipato. 7.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione alla quantificazione della riduzione da operare a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti 9 generiche tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della gravità delle condotte, dell'assenza di resipiscenza e dell'elevata entità dei danni arrecati a beni pubblici. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (cfr. Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). Il giudizio in ordine alla sussistenza e alla consistenza delle circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e la motivazione sul punto, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419) così che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, è tenuto a motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. 8. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 maggio 2023. I