Sentenza 7 gennaio 2004
Commentario • 1
- 1. Giusto procedimento ed enti non dotati di autonomia costituzionalmente garantita.Costituzionalismo.It · https://www.costituzionalismo.it/ · 1 dicembre 2006
La Corte costituzionale nella sentenza n. 397 del 2006 rileva che pur essendo le Comunità montane enti non dotati di autonomia costituzionalmente garantita, il potere sostitutivo della Regione nei confronti di essi non può essere esercitato senza alcuna garanzia. Infatti, inserendosi in un procedimento amministrativo in funzione di controllo sostitutivo, tale potere «soggiace alle regole procedimentali eventualmente predeterminate di volta in volta dal legislatore, nonché al principio generale del giusto procedimento, che impone di per sé la garanzia del contraddittorio a tutela degli enti nei cui confronti il potere è esercitato. Pertanto, ai presidenti delle Comunità montane dovranno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2004, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.M.A. - AZIENDA MUNICIPALIZZATA AMBIENTE, (già A.M.N.U. di ROMA), in persona del legale: rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato MANLIO ABATI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO SOTGIU, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ET VA VA CC, CC LA, CC GI, nella loro qualità di eredi del sig. CC AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LIVORNO 42, presso lo studio dell'avvocato PEPPINO LONETTI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 11300/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 07/04/00 r.g.n. 47675/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato SOTGIU;
udito l'Avvocato LONETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi al Pretore di Roma depositati in data 7 giugno 1991 e in data 22 luglio 1992 RI AC, assunto nel luglio 1973 dal Comune di Roma presso il servizio gestito in economia della Nettezza Urbana, esponeva che con delibera n. 689 del gennaio 1983 del Consiglio Comunale di Roma era stata deliberata la trasformazione del servizio di Nettezza Urbana dalla gestione in economia a quella in azienda municipalizzata e che, in conseguenza, con delibera del Consiglio Comunale del dicembre 1984 era stato trasferito dal 1^ gennaio 1985 alle dipendenze della neo costituita azienda. Dedotta l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. con riconoscimento dell'unicità del rapporto di lavoro il AC chiedeva che l'Azienda Municipalizzata della Nettezza Urbana (A.N.M.U.),che aveva assunto in gestione il servizio di nettezza urbana, venisse condannata al pagamento delle differenze di compenso per lavoro straordinario, straordinario festivo diurno e straordinario notturno derivanti dalla base di computo dell'intera retribuzione in ragione della diversa anzianità e del diverso orario di lavoro superiore rispetto a quello praticato dal Comune di Roma e dalla stessa azienda i primi sei mesi.
Si costituiva l'Azienda contestando la domanda e sollecitandone il rigetto.
Il Pretore adito, riuniti i ricorsi, con sentenza in data 24 novembre 1994 accoglieva la domanda del AC soltanto in riferimento alle differenze di compenso del lavoro straordinario per le giornate festive cadute in coincidenza con la domenica, mentre rigettava per il resto le altre domande.
Con sentenza in data 28 ottobre 1999 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello del AC, affermava che nella specie si era realizzato un trasferimento d'azienda e riconosceva, in conseguenza, l'unicità dei rapporti di lavoro dedotti dal dipendente per il reclamo delle differenze retributive in ordine al compenso del lavoro straordinario e festivo effettuato nel dedotto unico rapporto di lavoro con inclusione delle relative basi di calcolo degli scatti di anzianità maturati al 1^ gennaio 1985 e con esclusione delle differenze retributive fondate sul preteso diritto a mantenere lo stesso orario di lavoro praticato sotto la gestione del servizio da parte del Comune di Roma.
Condannava l'A.M.A. (Azienda Municipalizzata Ambiente) nel frattempo succeduta all'A.M.N.U. nella gestione del servizio di nettezza urbana al pagamento delle conseguenti differenze retributive in favore del lavoratore.
In particolare il Tribunale osservava che mancava la prova che fosse stata espressa dal Comune di Roma la volontà di risolvere il rapporto di lavoro, non rilevando, a tal fine l'avvenuto pagamento del premio fine di servizio da parte dell'INADEL e, quindi, da parte di un ente terzo.
Il Tribunale aggiungeva che, invece, era pacifico che era rimasto immutato il complesso dei beni e del personale destinati allo svolgimento del servizio di nettezza urbana con mutamento del solo soggetto titolare del servizio, con la conseguenza che nella specie era configurarle un trasferimento d'azienda.
L'A.M.A. ricorre per Cassazione con due motivi.
Resistono con controricorso, nella qualità di eredi di RI AC, la vedova IL TT e i figli LA e GI AC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'A.M.A. denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 233 T.U. 3 marzo 1934 n. 383 e, comunque, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia deducendo che il Tribunale non aveva considerato che al momento del trasferimento del personale all'azienda municipalizzata il rapporto di lavoro del ricorrente con il Comune di Roma si era già estinto per effetto della delibera del Consiglio Comunale, costituente atto di disdetta in applicazione dell'art. 233 del citato T.U., il quale prevede che gli impiegati o i salariati dei comuni possono essere in qualunque tempo licenziati per soppressione o riduzione di organico. Con il secondo motivo l'A.M.A. deduce che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'istituzione da parte del Comune di un'azienda municipalizzata per l'espletamento di un pubblico servizio a carattere prevalentemente industriale determina la costituzione di un'autonoma organizzazione imprenditoriale per fini economici e produttivi, distinta da quella amministrativa del Comune con la conseguenza che il rapporto di natura privatistica che si viene a instaurare con il dipendente di tale azienda non è collegabile, sotto il profilo del trasferimento aziendale, con il precedente rapporto di pubblico impiego che sia intervenuto tra il dipendente e il Comune durante la gestione diretta del servizio, del quale il Comune medesimo abbia deliberato la cessazione con concessione del servizio stesso a una azienda autonoma.
I due dedotti motivi, esaminati congiuntamente per ragioni di logica connessione, sono fondati.
Questa Corte con giurisprudenza costante ha precisato che non è applicabile l'art. 2112 c.c. nei casi in cui il trasferimento d'azienda derivi non da attività negoziale di privati ma in forza di provvedimento autoritativo, essendo mal conciliabili con gli interessi di natura pubblicistica gli obblighi posti a carico del cessionario per la continuazione del rapporto e per il mantenimento del trattamento economico e normativo dei lavoratori. L'interpretazione è avvalorata dalla esistenza di numerose norme (art. 5 legge 22 settembre 1960 n. 1054; art. 4 legge 10 novembre 1973 n. 755; art. 13 legge 6 dicembre 1962 n. 1643; art. 7 legge 19 maggio 1975 n. 169; art. 209 D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156; art. 72 legge 6 ottobre 1978 n. 295; art. 68 legge 22 ottobre 1986 n. 742;
art. 12 legge 5 gennaio 1994 n. 36; art. 19 D. LGS. 31 marzo 1998 n. 80) le quali prevedono l'applicazione dell'art. 2112 c.c. ai trasferimenti d'azienda regolati da provvedimenti amministrativi nell'ambito della gestione dei pubblici servizi, di cui non vi sarebbe necessità ove la norma si applicasse automaticamente anche in quei casi.
Nè l'interpretazione configge con la Direttiva Comunitaria 77/187 che si applica ai trasferimenti di imprese in seguito a cessione contrattuale o a fusione, stante anche l'esistenza di una proposta di Direttiva che vorrebbe estendere le disposizioni ai trasferimenti attuati tramite provvedimenti amministrativi, con implicita conferma che la sopra indicata Direttiva non si applica a tali trasferimenti, (v. pronuncia di questa Corte n. 9764 del 25 luglio 2000). Va, inoltre, osservato che le aziende municipalizzate, pur essendo prive di personalità giuridica e pur essendo dotate soltanto di autonomia amministrativa, rientrano, tuttavia, nella previsione dell'art. 2093 secondo comma c.c. concernente gli enti pubblici economici, in quanto integrano strutture di tipo imprenditoriale distaccate dall'organizzazione pubblicistica del Comune che le istituisce e svolgono indipendentemente sia dalla rilevanza degli interessi generali loro affidati e sia dall'espletamento dei loro compiti in regime di concorrenza o di monopolio una attività economica con ampia libertà e autonomia patrimoniale nonché con modalità e strumenti di tipo privatistico anche in forza di espressa qualificazione normativa (v. pronuncia di questa Corte il 9764 del 25 luglio 2000). Nella specie mancano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. perché, nell'organizzazione di tipo pubblicistico di gestione di un servizio in economia non è configuratale l'esistenza di un complesso aziendale.
Questo, invece, viene a costituirsi ex novo in capo all'azienda municipalizzata con l'atto amministrativo che l'ha costituita (v. pronuncia di questa Corte n. 11423 del 30 agosto 2000). Ne consegue che legittimamente l'A.M.A. aveva istituito nuovi rapporti di lavoro con i dipendenti già addetti alla diretta gestione comunale del servizio di Nettezza Urbana senza riconoscere loro l'anzianità pregressa.
Pertanto, in accoglimento del proposto ricorso, la sentenza impugnata va cassata.
Con decisione nel merito, in conseguenza, non essendo necessari a norma dell'art. 384 primo comma c.p.c. ulteriori accertamenti di fatto, va rigettato l'appello proposto dal lavoratore - accolto dal Tribunale - avverso la sentenza pretorile che correttamente aveva rigettato tutte le domande del dipendente fondate sulla asserita unicità del rapporto di lavoro per il servizio prestato alle dipendenze del Comune e per quello prestato alle dipendenze dell'azienda municipalizzata.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello di RI AC avverso la sentenza del Pretore di Roma in data 24 novembre 1994. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004