Sentenza 4 luglio 2014
Massime • 1
È inammissibile la richiesta di revisione di sentenza di condanna pronunciata all'esito di processo celebrato durante la vigenza di disciplina successivamente dichiarata incostituzionale anche sulla base del richiamo a principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in un caso solo genericamente assimilabile, in quanto il rimedio impugnatorio introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011 presuppone l'accertamento effettivo della violazione dei contenuti dell'art. 6 della Convenzione EDU nel caso specifico oggetto dell'istanza o in un caso definibile come oggettivamente inficiato dal medesimo vizio. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'ammissibilità della revisione di processo celebrato prima della sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2013, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 41 bis, comma secondo quater, lett. b), ultimo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, in tema di limitazione dei colloqui tra detenuti sottoposti a regime differenziato e loro difensori).
Commentario • 1
- 1. Detenuti al 41-bis e restrizioni orarie nella fruizione della TVGiulia Alberti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2014, n. 52965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52965 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 04/12/2014
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 2209
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 1432/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS SI N. IL 16/07/1970;
avverso l'ordinanza n. 30/2013 CORTE APPELLO di MESSINA, del 21/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Galli Massimo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 21 novembre 2013 la Corte d'Appello di Messina dichiarava inammissibile (ai sensi dell'art. 634 c.p.p.) perché proposta fuori dalle ipotesi di cui all'art. 630 c.p.p., l'istanza di revisione proposta da IO SS e relativa alla sentenza definitiva emessa dalla Corte d'Appello di Catania in data 16 gennaio 2012. Nell'istanza introduttiva del giudizio di revisione si fa riferimento alla ricadute processuali della decisione emessa dalla Corte Costituzionale n. 143 del 20 giugno 2013 in tema di limitazione dei colloqui tra soggetti detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. e loro difensori. Come è noto, con tale decisione, è stata ritenuta incostituzionale - per violazione dell'art. 24 Cost. - la previsione di legge contenuta nella L. 15 luglio 2009, n. 94 (di novellazione dell'art. 41 bis ord.pen.) tesa a limitare il numero di detti colloqui, che era stato fissato in un massimo di tre alla settimana ( e per la durata massima di un'ora). La Corte Costituzionale, in detta decisione, ritiene che le pretese esigenze di sicurezza e salvaguardia della effettività del regime detentivo differenziato -sottese alla introduzione della norma - non siano di entità e potenziale efficacia (nei modi di realizzazione) tali da consentire la compressione del diritto fondamentale di difesa, censurando l'operazione di bilanciamento tra valori in tal modo realizzata dal legislatore.
Ciò posto, l'istanza di revisione muove dalla considerazione di una ricaduta sulla effettività del diritto di difesa lì dove le disposizioni limitative censurate abbiano trovato applicazione medio tempore (e dunque durante la trattazione del processo che ha dato luogo al titolo esecutivo), prospettando l'assimilazione del caso a quanto deciso dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso AL
contro
TU (decisione del 12.3.2003) e ritenendo pertanto applicabile al caso in esame la previsione estensiva dei "casi" di revisione di cui alla sentenza Corte Cost. numero 113 del 2011. Ad avviso della Corte di merito, tuttavia:
- la decisione della CEDU nel caso AL non assume il carattere di "sentenza pilota" essendo stata emessa in caso del tutto particolare e non riguardando l'Italia;
- l'istante non ha esperito alcuna procedura presso l'organo di giustizia sovranazionale tesa ad accertare l'esistenza di violazioni - nel caso in esame - dei diritti riconosciuti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Pertanto, in considerazione della assenza di un "caso" previsto dall'art. 630 c.p.p. - ed anche tenendosi conto della previsione contenuta in Corte Cost. 113 del 2011 - l'istanza veniva dichiarata inammissibile.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto - personalmente - ricorso per cassazione IO SS, deducendo vizio di motivazione per illogicità manifesta e violazione di legge.
Il ricorrente afferma, in sintesi, che non vi era necessità - nel caso in esame - di un espresso accertamento di "ingiustizia" del processo svoltosi in costanza della vigenza delle norme limitative dei colloqui, dichiarate incostituzionali.
Ciò perché la stessa giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto - come nel caso delle ricadute della decisione PO
contro
Italia - che non vi è necessità di una formale indicazione di una decisione della CEDU in termini di "sentenza pilota" al fine di attivare rimedi interni basati sulla sostanziale identità dei casi trattati.
Da qui la considerazione per cui la decisione AL
contro
TU - peraltro citata nella stessa sentenza della Corte Costituzionale del 2013 - ben poteva rappresentare un riferimento idoneo ad attivare, a fronte della limitazione dei colloqui dichiarata incostituzionale, il rimedio della revisione secondo quanto previsto da Corte Cost. n. 113 del 2011, per i processi svoltisi - come quello oggetto dell'istanza - in costanza della limitazione di legge lesiva del diritto alla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
La prospettiva del ricorrente, pur suggestiva, è infatti inficiata da un vizio di fondo, che determina l'erroneità delle pretese conseguenze.
1.1 Il vizio di inquadramento riguarda la natura ed il fondamento detta nota decisione emessa dalla 1^ Sezione CEDU in data 12 marzo 2003 nel caso AL
contro
TU. La natura, perché non può parlarsi di decisione che accerti una situazione di "oggettivo contrasto" della normativa interna dell'Italia con norme della Convenzione Europea, trattandosi di decisione avente ad oggetto un caso specifico verificatosi in diverso Paese (la TU).
Il fondamento, perché in realtà la decisione in parola è di notevole complessità, non si fonda esclusivamente sul limitato numero di colloqui tra il difensore e il soggetto ristretto e prende in esame - come è ovvio - un caso particolare portato all'attenzione della Corte Europea, non esportabile per le caratteristiche intrinseche della accertata violazione dell'art. 6 Convenzione Europea a situazioni come quella oggetto del presente giudizio. Non è inutile, sul punto, ricordare che:
- nella procedura giudiziaria svoltasi innanzi alle autorità della TU nel caso AL, costui venne interrogato in stato di fermo per sette giorni senza la presenza di alcun difensore all'atto istruttorio, rendendo dichiarazioni pregiudizievoli che hanno inciso sulla sua affermazione di responsabilità (prima violazione accertata dalla Corte del contenuto dell'art. 6 Conv. Eur. in tema di giusto processo);
- i successivi colloqui di AL con i suoi difensori vennero di fatto ascoltati da appartenenti alle forze di polizia (seconda violazione accertata dei contenuti dell'art. 6);
- quanto al numero dei colloqui con il difensore, gli stessi sono stati limitati a due incontri settimanali della durata di un'ora. Sul tema la Corte (al par. 153) non esprime una valutazione di incongruità del numero delle occasioni di incontro "in via generale" ma rapporta la violazione alla particolare "consistenza" delle accuse mosse nel procedimento in questione ad AL (condensate in un dossier di circa 17.000 pagine, peraltro posto a disposizione dei difensori solo ventuno giorni prima dell'inizio delle udienze) affermando testualmente che "il ritmo di due volte un'ora in una settimana imposto al ricorrente per incontrarsi con i suoi avvocati, nell'ambito di un processo di tale portata, era una restrizione non giustificata, per le circostanze particolari del caso";
- inoltre, considerando anche i tempi di trattazione del processo (pari ad un mese circa) la Corte ritiene che il ritardato accesso al voluminoso dossier ostacolò in concreto l'esercizio del diritto di difesa.
Dunque la violazione dell'equità del processo (art. 6 Conv.) nel caso AL non è dipesa in modo esclusivo ne' prevalente dalle ridotte possibilità di incontro (due volte alla settimana) tra l'imputato e i difensori ma da un ben più complesso "insieme di ostacoli" prima sintetizzati, rapportati dalla Corte alle caratteristiche del caso esaminato ed all'ampiezza, in particolare, dei materiali di accusa (par. 169 della sentenza:... la Corte considera che l'insieme di queste difficoltà ebbe un effetto globale talmente restrittivo sui diritti della difesa che il principio dell'equo processo fu violato..).
Far discendere, pertanto, da tale decisione una conseguenza "generalista" per cui ogni limitazione al numero di possibili incontri tra soggetto recluso e difensori comporti di per sè la violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea è pertanto, al di là di ogni altra considerazione, un vero e proprio "travisamento" dei contenuti della sentenza, prima sintetizzati.
1.2 Ciò posto, è da escludersi che il caso AL rappresenti, per quanto sinora detto, una decisione da cui far discendere conseguenze sul piano del diritto Interno nazionale. Se è vero che .. le decisioni della Corte EDU che evidenziano una situazione di oggettivo contrasto della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta la pronuncia della predetta Corte (Sez. U. n. 34472 del 19.4.2012 n. 252933), si è già rilevato che la violazione accertata nel caso AL si rapporta ad una "serie" di ostacoli frapposti al pieno esercizio del diritto di difesa (tra cui il limite numerico degli incontri) in un processo fondato su imponenti materiali istruttori che la parte privata ed i suoi difensori ebbero a disposizione per poche settimane, prima che il processo giungesse a conclusione. Ora, per quanto si vogliano formulare paragoni, è da ritenersi del tutto impossibile - allo stato attuale della legislazione processuale italiana - che un simile - e complessivo - trattamento deteriore del diritto di difesa possa avvenire nel nostro paese.
L'unico punto di "contatto" tra il caso trattato dalla CEDU e l'ordinamento processuale italiano riguarda, appunto, il limite numerico ai colloqui dei soggetti ristretti in regime differenziato con i propri difensori, introdotto in via generale nel 2009 (con limite di tre incontri settimanali ciascuno della durata di un'ora) ed oggetto della sentenza dichiarativa di incostituzionalità del 20 giugno 2013. Peraltro in detta decisione il riferimento espresso al caso AL ed alla valutazione negativa delle restrizioni operata dalla Corte di Strasburgo non autorizza alcuna equiparazione degli effetti, posto che non solo la Corte Costituzionale italiana si muove su un piano di verifica generale e astratta della rispondenza di "norme" ai principi costituzionali di riferimento, ma soprattutto perché è ben chiara alla stessa Corte Costituzionale la particolarità del caso trattato in sede europea, come si evince dall'inciso, al paragrafo 6, con cui si valorizza (.. tenuto conto della complessità della singola vicenda giudiziaria nella quale il ricorrente era coinvolto ..) il contesto ricostruttivo operato dalla CEDU.
1.3 Da quanto sinora affermato deriva la valutazione di assenza di vizi ricostruttivi in fatto o errori in diritto della decisione impugnata.
Le ricadute della previsione limitatrice del numero dei colloqui sul concreto esercizio del diritto di difesa - nel singolo processo celebrato durante la vigenza della norma dichiarata incostituzionale - sono, infatti, tutte da dimostrare (in sede di ricorso alla Corte Europea) e non possono ritenersi "già apprezzate" in sede sovranazionale in riferimento al contenuto della decisione AL
contro
TU.
Tra l'altro il sistema italiano prevede l'esistenza di mezzi riservati di comunicazione tra soggetto che partecipa al dibattimento a distanza (in videoconferenza) e il suo difensore, il che porta a ritenere che anche in occasione della celebrazione delle udienze viene mantenuta la possibilità di integrazione dei colloqui difensivi, correlati all'andamento del processo, con ulteriore attenuazione delle temporanee limitazioni agli incontri visivi. Sta di fatto che in mancanza di un accertamento del genere - che, in ogni caso, dovrebbe basarsi sulla complessità del caso oggetto di giudizio, sulla contemporanea pendenza di altri processi e sull'esame di ogni altro fattore incidente sull'adeguatezza o meno del numero effettivo di incontri tra detenuto e difensore - non può dirsi attivabile il rimedio straordinario della revisione per come risulta introdotto dalla decisione n. 113 del 2011 Corte Cost. In tale sentenza, infatti, si prende atto dell'inerzia del legislatore nella introduzione di un caso di "rivedibilità" della sentenza definitiva lì dove risulti accertata in sede sovranazionale l'ingiustizia del processo in virtù di quanto previsto - in tema di esecuzione delle sentenze emesse dalla Corte Europea - dall'art. 46 della Convenzione (inserito dal Protocollo aggiuntivo n. 14, entrato in vigore il 1 giugno 2010).
Non vi è dubbio pertanto che l'accertamento effettivo della violazione dei contenuti dell'art. 6 della Convenzione (nel caso specifico del processo oggetto della richiesta di revisione o in un caso definibile come effettivamente affetto dal medesimo vizio derivante da situazione di oggettivo contrasto della normativa interna con la Convenzione) sia un presupposto indefettibile per l'attivazione del rimedio della revisione, secondo i contenuti della sentenza n. 113 del 2011. La lesione è nel caso di IO SS meramente potenziale, non accertata ne' desumibile dal contenuto della sentenza AL
contro
TU, per quanto sinora affermato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014