Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2014, n. 1980
CASS
Sentenza 25 giugno 2014

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Saverio Mannino, il 25 giugno 2014. Le parti in causa erano un imputato, condannato per frode in commercio, e la Corte di Appello di Genova, che aveva confermato la condanna del Tribunale di Massa. L'imputato contestava la legittimità della sentenza, sostenendo che le minimoto oggetto del reato non rientrassero nella normativa di commercializzazione, citando l'assenza di una specifica disciplina e l'errata applicazione delle direttive europee. Inoltre, argomentava che le minimoto erano offerte come omaggi e non vendute, mancando quindi l'elemento costitutivo del reato.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che le minimoto, pur non essendo considerate giocattoli, rientrano nella definizione di "macchina" secondo la Direttiva 98/37/CE, e che l'imputato, in quanto esperto del settore, era consapevole della loro pericolosità e della non conformità ai requisiti di sicurezza. La Corte ha sottolineato che l'offerta gratuita delle minimoto integrava comunque il reato di frode in commercio, poiché l'assenza di conformità alle normative di sicurezza costituiva un inganno per i consumatori. La sentenza ha quindi confermato la condanna, evidenziando la responsabilità dell'imputato e la necessità di garantire la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato.

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Massime3

Integra il tentativo di frode in commercio, in quanto condotta idonea e diretta in modo non equivoco alla alienazione della merce ai potenziali acquirenti, anche la semplice offerta in vendita o la cessione a titolo gratuito di un prodotto privo di valido marchio CE a fronte dell'acquisto di articoli di altro settore merceologico, trattandosi comunque di un bene con caratteristiche non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e qualità previsti per la circolazione dei beni nel mercato europeo. (Fattispecie relativa a "minimoto" di provenienza cinese dotate di certificato di conformità CE non regolamentare, offerte in omaggio con l'acquisto di un veicolo).

In tema di frode in commercio, la mancanza o la differenza dei segni distintivi, che assume rilevanza determinante nell'esercizio della attività commerciale, dà luogo a quella diversità che integra il reato di cui all'art. 515 cod. pen., indipendentemente dalle intrinseche caratteristiche del prodotto e dalle sue qualità.

Integra il tentativo di frode in commercio l'immissione sul mercato di "minimotociclette" aventi qualità diverse da quelle prescritte perché non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza o prive di valida marcatura CE, in quanto per le loro intrinseche caratteristiche di funzionamento tali prodotti sono da qualificarsi come "macchine" sottoposte, con riguardo agli "standard" di sicurezza, alla disciplina prevista dalla Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (recepita con D.Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010).

Commentario1

  • 1Tentata frode in commercio: basta il deposito in magazzino di merce con marchio CE contraffatto (Cass. Pen. n. 28976/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 agosto 2025

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28976 del 6 agosto 2025, ha affermato che il reato di tentata frode in commercio è configurabile anche quando la merce con marchio CE contraffatto sia solo depositata nel magazzino dell'esercizio, costituendo una condotta idonea e non equivoca alla vendita. Il fatto Il Tribunale di Pavia aveva assolto H.L., legale rappresentante della G. Market s.s., dall'accusa di tentata frode in commercio. Nel magazzino dell'impresa erano stati rinvenuti oltre 100.000 mascherine chirurgiche, visiere e altre mascherine protettive, tutte con marchio CE contraffatto, ma in un locale non accessibile al pubblico. Il Pubblico Ministero aveva impugnato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2014, n. 1980
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1980
Data del deposito : 25 giugno 2014

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