CASS
Sentenza 2 maggio 2022
Sentenza 2 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2022, n. 17099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17099 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OR IA NI nato a [...] il [...] OR IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione KA TA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al secondo e al terzo motivo e il rigetto nel resto del ricorso, nei confronti di RI TA RO, e per l'annullamento con rinvio limitatamente al secondo motivo e il rigetto nel resto, nei confronti di IL RO, nonché le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. Tommaso Stefanizzo e Avv. PA AB, nel senso dell'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17099 Anno 2022 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 17/03/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 18/07/2016, il Tribunale di Lecce dichiarava RI TA RO e IL RO, la prima quale amministratore di diritto e il secondo quale amministratore di fatto di Generai Service Piccola s.c.r.I., dichiarata fallita il 22/01/2011, responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver distratto due lavasciuga dal residuo valore contabile di euro 2.987 e 1.4000 e macchine elettroniche d'ufficio per un valore residuo di euro 2.011: capo a) e bancarotta fraudolenta documentale (capo b) e, assolti gli imputati dal fatto distrattivo relativo alla somma pari a circa 135 mila euro, applicate solo alla prima le circostanze attenuanti generiche, condannava la prima alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione e il secondo alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione, nonché alle pene accessorie fallimentari. Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Lecce, con sentenza deliberata il 05/10/2020, ha ridotto la pena principale irrogata a RI TA RO ad anni 2 di reclusione e la durata delle pene accessorie fallimentari nella misura di anni 2 per l'imputata e di anni 3 per IL RO, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione IL RO, attraverso il difensore Avv. Tommaso Stefanizzo, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia, promiscuamente, inosservanza degli artt. 110 cod. pen., 216, 217 e 223 I. fall., nonché vizi di motivazione. 2.1.1. Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di ritenere che il ricorrente esercitasse poteri gestori in maniera continuativa e non occasionale, ulteriori rispetto a quelli attribuitigli con la procura che secondo lo stesso curatore non consente di qualificalo amministratore di fatto, né può essergli attribuita la qualifica di extraneus del reato proprio. 2.1.2. La sentenza impugnata ritiene irrilevante la fattura del 2008 comprovante la vendite delle due lavasciuga non essendovi traccia documentale nella contabilità della società né della vendita, né della destinazione della somma ricavata, ma tale conclusione è apodittica, posto che la documentazione per quell'anno è stata omessa e comunque la sentenza di primo grado ha assolto gli imputati dalla contestata distrazione della somma complessiva di circa 135 mila euro in virtù della documentazione extracontabile prodotta in giudizio attestante l'impiego della somma per il pagamento dei dipendenti, tanto più che il valore dei beni che si assumono distratti è assai modesto, sicché una loro diversa destinazione non può considerarsi distrazione rilevante, non potendosi 2 prescindere da una valutazione del capacità del fatto distrattivo di incidere sulla garanzia dei creditori. Il mancato accertamento del pericolo concreto attribuibile ai fatti contestati non può dirsi corretto dalle argomentazioni utilizzate per escludere la circostanza attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, I. fall. in quanto l'affermazione circa il carattere non irrisorio dei beni ritenuti distratti è in contrasto con il rilievo della stessa sentenza impugnata secondo cui detti beni avevano un valore più o meno modesto, mentre il valore complessivo di poco più di 6 mila euro è di per è inidoneo a determinare un significativo squilibrio patrimoniale dell'impresa tale da danneggiare i creditori. Secondo la sentenza impugnata, la società avrebbe avuto dal 2008 un'operatività limitata, ma comunque sarebbe proseguita con dieci dipendenti, ma l'affermazione è contraddittoria, non essendo possibile che, licenziato nel 2009 l'ultimo dipendente, la società abbia potuto operare nel 2010 e nel 2011. 2.1.3. La sentenza impugnata non ha dato conto del dolo specifico della bancarotta documentale contestata, né del dolo generico. Non vi erano poste attive o cespiti da occultare e l'unica conseguenza accertata dell'irregolare tenuta della contabilità è la contestazione relativa alla distrazione dei 135 mila euro, poi rivelatasi insussistente. 2.2. Il secondo motivo denuncia, in via subordinata, inosservanza degli artt. 62-bis cod. pen., 219, terzo comma, I. fall. e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza del danno lieve. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione RI TA RO, attraverso il difensore Avv. PA AB, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia, promiscuamente, inosservanza degli artt. 110 cod. pen., 216, 217 e 223 I. fall., nonché vizi di motivazione, articolando, per un verso, argomentazioni analoghe a quelle - diverse dalle doglianze relative al ruolo di amministratore di fatto - sviluppate nel primo motivo del ricorso del coimputato, e, per altro verso, deducendo che la ricorrente non ha svolto alcuna attività gestoria, il che conduce ad escludere il suo concorso nei due fatti di bancarotta. 3.2. Il secondo motivo denuncia, in via subordinata, inosservanza dell'art. 219, terzo comma, I. fall. e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego della circostanza del danno lieve. 3.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza degli artt. 163, 164, 165 e 167 cod. pen. e dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., in quanto, una volta rideterminata la pena, all'imputata doveva essere concessa la sospensione 3 condizionale, non ostandovi il precedente relativo a reato oggetto di decreto penale di condanna e poi estinto. 4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione KA TA ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al secondo e al terzo motivo e il rigetto nel resto del ricorso, nei confronti di RI TA RO, e per l'annullamento con rinvio limitatamente al secondo motivo e il rigetto nel resto, nei confronti di IL RO. I difensori dei ricorrenti, Avv. Tommaso Stefanizzo e Avv. PA AB, hanno concluso nel senso dell'accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono in larga parte fondati. 2. Le doglianze relative alla qualifica di amministratore di fatto attribuita a IL RO (par.
2.1.1. del Ritenuto in fatto) non meritano accoglimento. La Corte distrettuale, sul punto, ha richiamato non solo la procura speciale conferita all'imputato e attributiva di diversi poteri di natura gestoria, ma anche le risultanze offerte da varie testimonianze, quali quelle del consulente del lavoro Cocco, che ha riferito come il ricorrente fosse il suo referente in azienda, la lavoratrice Sergio, che ha confermato il ruolo di gestore di fatto della società svolto da IL RO. Il ricorso richiama, peraltro in modo aspecifico, le valutazioni del curatore sulla procura speciale, ma, come si è visto, plurimi sono gli elementi valorizzati al riguardo dalla sentenza impugnata, la cui motivazione non è pertanto inficiata dalle deduzioni proposte con il ricorso. 3. Le censure articolate da entrambi i ricorsi in ordine alla contestata bancarotta fraudolenta patrimoniale devono essere accolte, nei termini di seguito indicati. Correttamente i ricorsi valorizzano l'intervenuta assoluzione in primo grado degli imputati dalla più grave imputazione di bancarotta per distrazione per una somma complessiva pari a circa 135 mila euro. Al riguardo, aveva osservato il Tribunale di Lecce che il consulente della difesa Peccarisi aveva depositato numerose buste paga firmate dai lavoratori e relative al 2007; condividendo il ragionamento del consulente, la sentenza di primo grado ha ritenuto ben possibile che la somma oggetto di contestazione non sia mai stata totalmente a disposizione della società come utile di esercizio, ma sia stata invece impiegata, 4 in larga parte, per la corresponsione delle retribuzioni dei dipendenti. Di qui l'assoluzione dall'imputazione, perché il fatto distrattivo in questione non sussiste. Ora, la sentenza impugnata dà atto che dal maggio/giugno del 2008 la società vide una notevole limitazione della propria attività, pur proseguita fino al 2009 con il licenziamento dell'ultima dipendente. Nel quadro così delineato, che vede, da un lato, la ritenuta insussistenza del fatto distrattivo di maggiore consistenza e, dall'altro, la progressiva - ma rapida - riduzione dell'attività sociale fino alla sua cessazione, la sentenza impugnata si è sottratta, in primo luogo, alla valutazione - puntualmente sollecitata dai motivi di appello (come si desume dalla sintesi degli stessi operata dalla stessa Corte distrettuale) - dell'effettivo valore dei beni che si assumono sottratti, indicati dall'appellante come vetusti e totalmente obsoleti (le macchine elettroniche) o venduti (una lavasciuga) con il ricavato utilizzato per pagare gli stipendi a due dipendenti. La rilevata mancata valutazione dei beni che si assumono oggetto di distrazione ha precluso, in radice, lo scrutinio relativo alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e l'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). Scrutinio indispensabile al fine di assicurare la conformità della fattispecie concreta al paradigma punitivo della bancarotta patrimoniale come reato di pericolo concreto. 4. Anche le doglianze dei ricorrenti relative all'imputazione di bancarotta documentale devono essere accolte, nei termini indicati. In premessa, rileva la Corte che l'imputazione fa riferimento ad entrambe le fattispecie di bancarotta documentale delineate dall'art. 216, primo comma, n. 2), I. fall. e che la sentenza impugnata individua il fatto di bancarotta nell'assoluta carenza di contabilità nel periodo successivo al 2007. Nei termini indicati, la fattispecie delineata dal giudice di appello richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori;
al riguardo, come si desume sempre dalla sintesi dei motivi di gravame offerta dalla sentenza impugnata, gli appellanti - anche prospettando la riqualificazione del fatto in termini di bancarotta semplice - avevano dedotto che per l'omessa tenuta delle scritture contabili per gli successivi al 2007 andava considerato che la fallita aveva conservato un minimo di operatività solo per il biennio 2008 / 2009. La sentenza impugnata sembra condividere quest'ultimo assunto e rileva che, con l'assoluta carenza di contabilità in un periodo di crisi, ma non di totale inattività dell'azienda l'amministrazione della società, ha scientemente impedito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari per il 2008 e per gli 5 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Il Presidente anni successivi fino al fallimento. Nei termini indicati, però, la motivazione della sentenza impugnata non ha dato conto del dolo specifico, così come richiesto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179; conf. Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 32173 del 11/06/2009, Drago, Rv. 244494). Il rilievo, sul piano oggettivo, dell'impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari, correlato non già alla modalità con la quale libri e scritture sono stati tenuti, ma, come ritenuto dalla sentenza impugnata, alla mancata tenuta della contabilità, richiede la puntuale motivazione sul dolo specifico, motivazione carente nella decisione impugnata. 5. Pertanto, assorbite le ulteriori doglianze, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Sezione promiscua della Corte di appello di Lecce.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Sezione promiscua della Corte di appello di Lecce. Così deciso il 17/03/2022. Il Consigliere estensore ngelo/FaNto I ('
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione KA TA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al secondo e al terzo motivo e il rigetto nel resto del ricorso, nei confronti di RI TA RO, e per l'annullamento con rinvio limitatamente al secondo motivo e il rigetto nel resto, nei confronti di IL RO, nonché le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. Tommaso Stefanizzo e Avv. PA AB, nel senso dell'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17099 Anno 2022 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 17/03/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 18/07/2016, il Tribunale di Lecce dichiarava RI TA RO e IL RO, la prima quale amministratore di diritto e il secondo quale amministratore di fatto di Generai Service Piccola s.c.r.I., dichiarata fallita il 22/01/2011, responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver distratto due lavasciuga dal residuo valore contabile di euro 2.987 e 1.4000 e macchine elettroniche d'ufficio per un valore residuo di euro 2.011: capo a) e bancarotta fraudolenta documentale (capo b) e, assolti gli imputati dal fatto distrattivo relativo alla somma pari a circa 135 mila euro, applicate solo alla prima le circostanze attenuanti generiche, condannava la prima alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione e il secondo alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione, nonché alle pene accessorie fallimentari. Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Lecce, con sentenza deliberata il 05/10/2020, ha ridotto la pena principale irrogata a RI TA RO ad anni 2 di reclusione e la durata delle pene accessorie fallimentari nella misura di anni 2 per l'imputata e di anni 3 per IL RO, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione IL RO, attraverso il difensore Avv. Tommaso Stefanizzo, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia, promiscuamente, inosservanza degli artt. 110 cod. pen., 216, 217 e 223 I. fall., nonché vizi di motivazione. 2.1.1. Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di ritenere che il ricorrente esercitasse poteri gestori in maniera continuativa e non occasionale, ulteriori rispetto a quelli attribuitigli con la procura che secondo lo stesso curatore non consente di qualificalo amministratore di fatto, né può essergli attribuita la qualifica di extraneus del reato proprio. 2.1.2. La sentenza impugnata ritiene irrilevante la fattura del 2008 comprovante la vendite delle due lavasciuga non essendovi traccia documentale nella contabilità della società né della vendita, né della destinazione della somma ricavata, ma tale conclusione è apodittica, posto che la documentazione per quell'anno è stata omessa e comunque la sentenza di primo grado ha assolto gli imputati dalla contestata distrazione della somma complessiva di circa 135 mila euro in virtù della documentazione extracontabile prodotta in giudizio attestante l'impiego della somma per il pagamento dei dipendenti, tanto più che il valore dei beni che si assumono distratti è assai modesto, sicché una loro diversa destinazione non può considerarsi distrazione rilevante, non potendosi 2 prescindere da una valutazione del capacità del fatto distrattivo di incidere sulla garanzia dei creditori. Il mancato accertamento del pericolo concreto attribuibile ai fatti contestati non può dirsi corretto dalle argomentazioni utilizzate per escludere la circostanza attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, I. fall. in quanto l'affermazione circa il carattere non irrisorio dei beni ritenuti distratti è in contrasto con il rilievo della stessa sentenza impugnata secondo cui detti beni avevano un valore più o meno modesto, mentre il valore complessivo di poco più di 6 mila euro è di per è inidoneo a determinare un significativo squilibrio patrimoniale dell'impresa tale da danneggiare i creditori. Secondo la sentenza impugnata, la società avrebbe avuto dal 2008 un'operatività limitata, ma comunque sarebbe proseguita con dieci dipendenti, ma l'affermazione è contraddittoria, non essendo possibile che, licenziato nel 2009 l'ultimo dipendente, la società abbia potuto operare nel 2010 e nel 2011. 2.1.3. La sentenza impugnata non ha dato conto del dolo specifico della bancarotta documentale contestata, né del dolo generico. Non vi erano poste attive o cespiti da occultare e l'unica conseguenza accertata dell'irregolare tenuta della contabilità è la contestazione relativa alla distrazione dei 135 mila euro, poi rivelatasi insussistente. 2.2. Il secondo motivo denuncia, in via subordinata, inosservanza degli artt. 62-bis cod. pen., 219, terzo comma, I. fall. e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza del danno lieve. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione RI TA RO, attraverso il difensore Avv. PA AB, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia, promiscuamente, inosservanza degli artt. 110 cod. pen., 216, 217 e 223 I. fall., nonché vizi di motivazione, articolando, per un verso, argomentazioni analoghe a quelle - diverse dalle doglianze relative al ruolo di amministratore di fatto - sviluppate nel primo motivo del ricorso del coimputato, e, per altro verso, deducendo che la ricorrente non ha svolto alcuna attività gestoria, il che conduce ad escludere il suo concorso nei due fatti di bancarotta. 3.2. Il secondo motivo denuncia, in via subordinata, inosservanza dell'art. 219, terzo comma, I. fall. e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego della circostanza del danno lieve. 3.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza degli artt. 163, 164, 165 e 167 cod. pen. e dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., in quanto, una volta rideterminata la pena, all'imputata doveva essere concessa la sospensione 3 condizionale, non ostandovi il precedente relativo a reato oggetto di decreto penale di condanna e poi estinto. 4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione KA TA ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al secondo e al terzo motivo e il rigetto nel resto del ricorso, nei confronti di RI TA RO, e per l'annullamento con rinvio limitatamente al secondo motivo e il rigetto nel resto, nei confronti di IL RO. I difensori dei ricorrenti, Avv. Tommaso Stefanizzo e Avv. PA AB, hanno concluso nel senso dell'accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono in larga parte fondati. 2. Le doglianze relative alla qualifica di amministratore di fatto attribuita a IL RO (par.
2.1.1. del Ritenuto in fatto) non meritano accoglimento. La Corte distrettuale, sul punto, ha richiamato non solo la procura speciale conferita all'imputato e attributiva di diversi poteri di natura gestoria, ma anche le risultanze offerte da varie testimonianze, quali quelle del consulente del lavoro Cocco, che ha riferito come il ricorrente fosse il suo referente in azienda, la lavoratrice Sergio, che ha confermato il ruolo di gestore di fatto della società svolto da IL RO. Il ricorso richiama, peraltro in modo aspecifico, le valutazioni del curatore sulla procura speciale, ma, come si è visto, plurimi sono gli elementi valorizzati al riguardo dalla sentenza impugnata, la cui motivazione non è pertanto inficiata dalle deduzioni proposte con il ricorso. 3. Le censure articolate da entrambi i ricorsi in ordine alla contestata bancarotta fraudolenta patrimoniale devono essere accolte, nei termini di seguito indicati. Correttamente i ricorsi valorizzano l'intervenuta assoluzione in primo grado degli imputati dalla più grave imputazione di bancarotta per distrazione per una somma complessiva pari a circa 135 mila euro. Al riguardo, aveva osservato il Tribunale di Lecce che il consulente della difesa Peccarisi aveva depositato numerose buste paga firmate dai lavoratori e relative al 2007; condividendo il ragionamento del consulente, la sentenza di primo grado ha ritenuto ben possibile che la somma oggetto di contestazione non sia mai stata totalmente a disposizione della società come utile di esercizio, ma sia stata invece impiegata, 4 in larga parte, per la corresponsione delle retribuzioni dei dipendenti. Di qui l'assoluzione dall'imputazione, perché il fatto distrattivo in questione non sussiste. Ora, la sentenza impugnata dà atto che dal maggio/giugno del 2008 la società vide una notevole limitazione della propria attività, pur proseguita fino al 2009 con il licenziamento dell'ultima dipendente. Nel quadro così delineato, che vede, da un lato, la ritenuta insussistenza del fatto distrattivo di maggiore consistenza e, dall'altro, la progressiva - ma rapida - riduzione dell'attività sociale fino alla sua cessazione, la sentenza impugnata si è sottratta, in primo luogo, alla valutazione - puntualmente sollecitata dai motivi di appello (come si desume dalla sintesi degli stessi operata dalla stessa Corte distrettuale) - dell'effettivo valore dei beni che si assumono sottratti, indicati dall'appellante come vetusti e totalmente obsoleti (le macchine elettroniche) o venduti (una lavasciuga) con il ricavato utilizzato per pagare gli stipendi a due dipendenti. La rilevata mancata valutazione dei beni che si assumono oggetto di distrazione ha precluso, in radice, lo scrutinio relativo alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e l'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). Scrutinio indispensabile al fine di assicurare la conformità della fattispecie concreta al paradigma punitivo della bancarotta patrimoniale come reato di pericolo concreto. 4. Anche le doglianze dei ricorrenti relative all'imputazione di bancarotta documentale devono essere accolte, nei termini indicati. In premessa, rileva la Corte che l'imputazione fa riferimento ad entrambe le fattispecie di bancarotta documentale delineate dall'art. 216, primo comma, n. 2), I. fall. e che la sentenza impugnata individua il fatto di bancarotta nell'assoluta carenza di contabilità nel periodo successivo al 2007. Nei termini indicati, la fattispecie delineata dal giudice di appello richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori;
al riguardo, come si desume sempre dalla sintesi dei motivi di gravame offerta dalla sentenza impugnata, gli appellanti - anche prospettando la riqualificazione del fatto in termini di bancarotta semplice - avevano dedotto che per l'omessa tenuta delle scritture contabili per gli successivi al 2007 andava considerato che la fallita aveva conservato un minimo di operatività solo per il biennio 2008 / 2009. La sentenza impugnata sembra condividere quest'ultimo assunto e rileva che, con l'assoluta carenza di contabilità in un periodo di crisi, ma non di totale inattività dell'azienda l'amministrazione della società, ha scientemente impedito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari per il 2008 e per gli 5 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Il Presidente anni successivi fino al fallimento. Nei termini indicati, però, la motivazione della sentenza impugnata non ha dato conto del dolo specifico, così come richiesto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179; conf. Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 32173 del 11/06/2009, Drago, Rv. 244494). Il rilievo, sul piano oggettivo, dell'impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari, correlato non già alla modalità con la quale libri e scritture sono stati tenuti, ma, come ritenuto dalla sentenza impugnata, alla mancata tenuta della contabilità, richiede la puntuale motivazione sul dolo specifico, motivazione carente nella decisione impugnata. 5. Pertanto, assorbite le ulteriori doglianze, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Sezione promiscua della Corte di appello di Lecce.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Sezione promiscua della Corte di appello di Lecce. Così deciso il 17/03/2022. Il Consigliere estensore ngelo/FaNto I ('