Sentenza 9 giugno 2003
Massime • 1
In tema di intercettazioni, l'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., nel consentire quelle di comunicazioni tra presenti anche nell'altrui abitazione o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, non pone, con riguardo all'ammissibilità, ne' speciali limiti di tempo, oltre quelli di carattere generale presupposti dall'art. 267, comma 2, stesso codice, ne' condizioni diverse da quella del fondato sospetto del contestuale svolgimento, nel privato domicilio, dell'attività criminosa. Ne consegue che per la legittimità e utilizzabilità dell'intercettazione si richiede l'urgenza, ma non l'immediatezza di essa, ne' rileva che l'attività criminosa debba compiersi autonomamente ovvero ad iniziativa della parte offesa o di altri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2003, n. 36770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36770 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Renato Acquarone Presidente
1. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere
2. Dott. Bruno Oliva Consigliere
3. Dott. Saverio Felice Mannino Consigliere
4. Dott. Vincenzo Rotundo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE CO, nato il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 5 dicembre 2002, con la quale è stata confermata l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Siracusa 16 novembre 2002 con sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Sentita la relazione svolta dal Cons. S.F. Mannino;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Carmine Di Zenzo, il quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 5 dicembre 2002 - con la quale è stata confermata l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Siracusa 16 novembre 2002 con sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari - il difensore di CO BE ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Violazione degli artt. 271 comma 1, 266 comma 2, cod. proc. pen. e difetto di motivazione (art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. perché l'ordinanza impugnata ha ritenuto legittima l'autorizzazione all'intercettazione presso l'abitazione del ricorrente, asserendo che la stessa era fondata su un giudizio ex ante in ordine al sospetto che ivi si stia svolgendo un'attività illecita, mentre nella specie era carente l'attualità di un'attività asseritamente criminosa che avrebbe dovuto verificarsi a distanza di tempo e, comunque, su iniziativa della presunta parte offesa;
2. Violazione dell'art. 268 comma 3 cod. proc. pen. (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. perché il Tribunale del riesame ha ritenuto legittima l'utilizzazione di impianti diversi da quelli della Procura della Repubblica in ragione della peculiarità tecnica delle operazioni da effettuare, con una motivazione che non implica l'inidoneità o insufficienza degl'impianti della Procura;
ne' è motivata nel decreto del P.M. la sussistenza delle eccezionali ragioni d'urgenza che legittimano l'utilizzazione di impianti diversi, considerando la sequenza temporale dei vari atti della procedura (decreto, richiesta del P.M. in data 31 ottobre 2002, autorizzazione del G.I.P. del 2 novembre 2002) e la data dell'avvenimento intercettato (13 novembre 2002) - avvenimento che poteva verificarsi in qualsiasi altro momento, e quindi anche successivamente a tale data, in quanto esso dipendeva dall'iniziativa della parte offesa e dall'opera dell'agente provocatore di cui la stessa si è avvalsa - non può far ritenere implicita l'eccezionale ragione d'urgenza.
Con riguardo al primo motivo di ricorso si osserva che il secondo comma dell'art. 266 cod. proc. pen., nel consentire l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche nell'abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, ai fini della sospensione della tutela del domicilio privato, non pone con riguardo all'ammissibilità ne' speciali limiti di tempo, oltre quelli di carattere generale presupposti dall'art. 267 comma 2 cod. proc. pen., ne' condizioni diverse da quella del fondato sospetto del contestuale svolgimento in esso dell'attività criminosa.
Ne consegue che per la legittimità e l'utilizzabilità dell'intercettazione si richiede l'urgenza ma non l'immediatezza di essa, ne' vi incidono le modalità della stessa, restando perciò ininfluente sotto quel profilo che l'attività criminosa debba compiersi autonomamente o su iniziativa della parte offesa o di altri (Cass., Sez. I, 12 dicembre 1994 n. 1367, ric. Manzi;
Id., 4 giugno 1992 n. 2623, ric. Filannino). Il primo motivo di ricorso è, dunque, palesemente infondato. Quanto al secondo motivo aggiunto si osserva che la motivazione richiesta dal terzo comma dell'art. 268 cod. proc. pen., per il provvedimento del P.M. che - in deroga alla regola per cui la registrazione delle conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione dev'essere eseguita esclusivamente mediante gl'impianti installati nella Procura della Repubblica - autorizza in caso di eccezionali ragioni di urgenza e di insufficienza o inidoneità degli impianti l'utilizzazione di quelli di pubblico servizio o in dotazione della polizia giudiziaria, dev'essere intesa in termini di garanzia effettiva e non come requisito puramente formale.
Per questa ragione, nella motivazione del provvedimento autorizzativo dell'intercettazione ambientale nell'abitazione dell'indagato deve ritenersi implicita, in ragione del luogo e del tipo di intercettazione, la motivazione relativa all'inidoneità a eseguirla degl'impianti installati nella Procura della Repubblica, in generale concepiti per le intercettazioni telefoniche e non adattabili alle particolari esigenze di quelle ambientali (Cass., Sez. VI, 16 dicembre 1997 n. 5156, ric. Scollo;
Sez. I, 4 luglio 1996 n. 4508, ric. Vezza), e alla necessità del ricorso ad impianti esterni, nella disponibilità della polizia giudiziaria;
mentre le eccezionali ragioni d'urgenza sotto il profilo delle indagini sussistono altrettanto, e forse più, nel caso che l'attività criminosa si compia, invece che spontaneamente, in base all'iniziativa programmata della parte offesa.
Anche il secondo motivo è, dunque, manifestamente infondato.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1 ter Disp. Att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 SETTEMBRE 2003.