Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2003, n. 36770
CASS
Sentenza 9 giugno 2003

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In tema di intercettazioni, l'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., nel consentire quelle di comunicazioni tra presenti anche nell'altrui abitazione o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, non pone, con riguardo all'ammissibilità, ne' speciali limiti di tempo, oltre quelli di carattere generale presupposti dall'art. 267, comma 2, stesso codice, ne' condizioni diverse da quella del fondato sospetto del contestuale svolgimento, nel privato domicilio, dell'attività criminosa. Ne consegue che per la legittimità e utilizzabilità dell'intercettazione si richiede l'urgenza, ma non l'immediatezza di essa, ne' rileva che l'attività criminosa debba compiersi autonomamente ovvero ad iniziativa della parte offesa o di altri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2003, n. 36770
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36770
    Data del deposito : 9 giugno 2003

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