Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2002, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
0 2835/02 REPUBBLICA ITALI IN NOME D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Responsble to SEZIONE TERZA CIVILE ittle do otterite scristica Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Gaetano NICASTRO R.G.N. 4910/99 - Cron. 6596 - Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. 775 Consigliere- Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Ud. 03/12/01 Dott. Italo PURCARO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copla studio dal Sig. -IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti €1.55 26 FEB 2002 AG GABRIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che la difende ANCHE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE disgiuntamente agli avvocati GIUSEPPE PELLERITO, Richiesta copia studio dal Sig. DAMATI GIUSEPPE BUFFA, giusta delega in atti;
per diritti L. 1.55 27.02.02ricorrente il IL CANCELLIERE
contro
LA (SOCIETA' LIMONESE ATTIVITA' TURISTICHE)SPA, in 1155 13000 persona del Presidente e legale rappresentante pro CANCELLERIA tempore Ing. Luigi Marro, sedente in Limone (CN), elettivamente domiciliata in ROMA VIA C FELICE 103, 2001 DG713341 2075 presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO BERCHICCI, -1- ***** che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MASSIMO FOSSATI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 858/98 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione I Civile, emessa il 10/07/98 e depositata il 23/07/98 (R.G. 305/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Massimo FOSSATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 31 luglio 1985 EL AG conveniva davanti al Tribunale di Cuneo la s.p.a. LA -- Società Limonese Attività Turistiche, chiedendo di essere risarcita dei danni subiti dalla sua persona nell'incidente sciistico avvenuto il 9 gennaio 1983. Costituitasi la società convenuta, la domanda era rigettata dal Tribunale adito e dalla Corte di appello di Torino, ma la Corte di cassazione, con la sentenza 4 ottobre 1995 n. 10435, accoglieva il ricorso della AG, ravvisando l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità della società che gestiva la pista sciistica sia se fondata sull'art. 2050 c.c., sia se basata sull'art.2043 c.c. (avendo la Corte di legittimità ritenuto che era rimesso al giudice del merito l'accertamento se, nel caso di specie, si trattava di esercizio di attività pericolosa). Riassunta la causa dalla AG e costituitasi la società LA, la Corte di appello di Torino, con la sentenza non definitiva depositata il 5 luglio 1997, ha ritenuto sussistente la colpa della società di gestione della pista di sci per la mancata adozione di iniziative doverose, “anche a prescindere dalla ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art.2050 c.c. e facendosi riferimento alla fattispecie generica di illecito extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.", la quale non è esclusa dalla “condotta inesperta ovvero imprudente del soggetto danneggiato", a cui la Corte ha dato rilievo come concorso di colpa, quantificato nella misura del 50 %. Con la successiva sentenza definitiva depositata il 23 luglio 1998 la Corte di appello ha liquidato i danni, condannando la società LA a pagare alla 3 AG la somma di L.41.282.500 (già rivalutata) e di L.31.630.190 per interessi (alla data della sentenza), nonché la metà delle spese di tutti i gradi del giudizio. Avverso le due sentenze della Corte di appello di Torino EL AG ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, a cui la società LA (Società Limonese Attività Turistiche) ha resistito con controricorso e con memoria. Motivi della decisione. 1.- Con il primo motivo la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2050 c.c. nonché i vizi di motivazione previsti dall'art.360 n.5 c.p.c., afferma che, nel caso di specie, ricorre l'esercizio di attività pericolosa, onde la società di gestione della pista da sci, non avendo provato di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, doveva essere dichiarata responsabile esclusiva, mentre è stato affermato in modo contraddittorio il concorso di colpa dell'infortunata. Nessun danno si sarebbe verificato se fosse stata segnalata la pericolosità della pista con il cartello "pista chiusa" ovvero se i bordi del precipizio ove è caduta la ricorrente fossero stati “muniti di idonei transennamenti e/o reti di protezione". Il motivo di ricorso è, in parte inammissibile e, in parte, infondato, La prima questione posta dal motivo di ricorso è se la responsabilità della società di gestione della pista da sci, affermata dalla Corte di appello in sede di rinvio, si fondi sull'art.2043 c.c. ovvero sull'art.2050 c.c. (esercizio di attività pericolosa). La precedente sentenza della Cassazione che ha disposto il rinvio della causa (n. 10435 del 1995), 4 5 premesso che la soluzione di tale questione comportava accertamenti di merito, ha affermato la sussistenza di vizi di motivazione nella sentenza da essa cassata, qualunque delle due citate disposizioni normative fosse ritenuta applicabile nel caso di specie. Il giudice di rinvio ha ritenuto sussistente la colpa della detta società di gestione “anche a prescindere dalla ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art.2050 c.c. e facendosi riferimento alla fattispecie generica di illecito extracontrattuale di cui all'art.2043 c.c.". Questa affermazione di responsabilità non è stata impugnata dalla società ritenuta responsabile, ma dalla parte danneggiata, che si duole ed ha in realtà interesse a censurare soltanto l'affermazione del proprio concorso di colpa (nella misura del 50 %) contenuto nella sentenza impugnata. Nella illustrata situazione processuale la questione del fondamento normativo della responsabilità della società di gestione dell'impianto di sci è priva di rilevanza sulla decisione della presente causa, essendosi ormai formato il giudicato sull'affermazione di detta responsabilità. Il presupposto implicito della tesi della ricorrente diretta a sostenere che, nel caso di specie, andava fatta applicazione dell'art.2050 c.c. è che, se si fosse ritenuta operante la presunzione di colpa per l'esercizio di attività pericolosa, non si sarebbe potuto affermare il suo concorso di colpa. Ma tale presupposto è giuridicamente errato, perché l'applicazione dell'art. 2050 non è incompatibile con il concorso di colpa della danneggiata. L'art.2056 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale richiama l'art. 1227 c.c., che disciplina il concorso del fatto colposo del creditore (e 5 quindi del danneggiato dal fatto illecito previsto dagli artt.2043 e seguenti). Il primo comma del citato art. 1227 ipotizza che il fatto colposo del danneggiato abbia concorso a cagionare il danno. La sussistenza di tale fatto colposo può essere accertata anche quando chi abbia cagionato il danno non provi di avere adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. Questa Corte ha, più volte, affermato, in tema di responsabilità civile derivante da circolazione stradale per investimento di pedone, che il mancato superamento della presunzione di colpa posta a carico del conducente del veicolo dall'art.2054, primo comma, c.c. (presunzione analoga a quella posta dall'art. 2050) non preclude l'indagine relativa all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato (v., tra le altre, س ا Cass. 16 settembre 1996 n.8281; 17 agosto 1990 n.8386). Ed invero la regola dell'art. 1227, primo comma, c.c. è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (Cass. 26 aprile 1994 n.3957, con riferimento alla applicabilità della disposizione nel caso di colpa presunta del custode a norma dell'art.2051 c.c.). L'accertamento del concorso di colpa della ricorrente nell'incidente sciistico è pertanto destinata a restare ferma anche nell'ipotesi in cui la responsabilità della società resistente venisse fondata sull'art.2050, anziché sull'art.2043 c.c.. Per quanto attiene alle censure della ricorrente che si indirizzano contro l'affermazione del suo concorso di colpa, va rilevato che la sentenza impugnata è sufficientemente e logicamente motivata perché ha accertato che la AG, nell'eseguire la curva, non seppe "conservare 6 7 il controllo degli sci", a differenza delle "testi udite" che ebbero a transitare "senza danni in quel medesimo punto pressoché contestualmente all'infortunata, avvedendosi tempestivamente della presenza di ghiaccio". In conclusione, il motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui deduce una violazione di legge (art.2050 c.c.) perché pone una questione alla cui soluzione la ricorrente non ha interesse;
è infondato nella parte in cui lamenta vizi di motivazione in ordine all'affermazione del concorso di colpa della danneggiata.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione delle norme concernenti la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (art.360 n.3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 1218 e seguenti e 2043 c.c.)" nonché i vizi di motivazione previsti dall'art.360 n.5 c.p.c., sostenendo che la società di gestione della pista da sci doveva essere dichiarata responsabile esclusiva dell'incidente, non avendo assolto l'onere della prova previsto dall'art. 1218 c.c. ed essendo emerse le sue colpose omissioni, mentre nessun nesso causale sussiste tra la condotta dell'infortunata e l'evento di danno. Il motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui deduce la violazione delle norme sulla responsabilità contrattuale ed in particolare dell'art. 1218 c.c., perché introduce questioni del tutto nuove in una causa in cui si è sempre discusso di responsabilità extracontrattuale della società convenuta. Il motivo di ricorso è infondato nella parte in cui censura la mancata affermazione della responsabilità esclusiva della società di 7 8 gestione dell'impianto di sci, per le ragioni già esposte in relazione al primo motivo di ricorso e quindi per la correttezza logico-giuridica dell'affermazione del concorso di colpa della danneggiata. 3.- Il ricorso, contenendo censure in parte inammissibili ed in parte infondate, va rigettato. La ricorrente, soccombente, va condannata a pagare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo. 109T 129.11
P.Q.M.
4567 20.66 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla società resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in TOT. 149,77 (Euro 116 complessive L?25000 20 7 ..), delle quali L.3.000.000 (Euro 1549,37) per onorari. Così deciso a Roma il 3 dicembre 2001. Il Relatore-Estensore Il Presidente Emmun про Depositata in Cancelleria Goggi, li 26/2.08 IL CANCELLIERE01 Gina Casoll E R E V IL CANCELLERE C1 Gina Casoll NOV 7002 348058 (euro CEN 377) Responsabile Servizio At Gi ciari NOVENTRA M. RACCION 8