Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3953 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
C Aula 'A' LA CORT03 9 5 3 /0 1 J REPUBBLICA 1 SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 8170/98 Dott. Paolino Consigliere Cron. 8418 DELL'ANNO Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud.18/12/00 SERVELLO Rel. Consigliere Dott. Gianfranco ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
UR AT, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA R. GRAZIOLI LANTE 15/A, presso lo studio dell'avvocato MARTORIELLO MASSIMO, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI i CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati2000 5515 FILOSA VINCENZO, NARDONE VITTORIO, giusta delega in -1- atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 250/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 13/12/97 R.G.N. 41733/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo ed assorbito il primo motivo del ricorso. -2- 8170/98 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 15.7.93 RA AT (nata il [...]) ha adito il Pretore di Napoli al fine di sentirsi riconoscere il diritto all'indennità di accompagnamento ovvero alla pensione o all'assegno di invalidità. Disposta CTU, il Pretore di Napoli, nel far proprie le conclusioni del consulente, accoglieva parzialmente la domanda limitatamente al richiesto beneficio dell'assegno di invalidità. Avverso la suddetta decisione interponeva appello la parte chiedendo CONCESSI che in riforma della decisione appellata venissero accolti gli ulteriori benefici della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento. Si costituiva in giudizio l'Amministrazione appellata chiedendo il rigetto del gravame. A seguito di rinnovo della CTU il Tribunale di Napoli - con sentenza depositata il 13/12/97 e notificata il 4/3/99 - ritenuta la correttezza e la con divisibilità delle conclusioni del CTU di secondo grado (in quanto frutto di ampia ed approfondita motivazione) in accoglimento integrale dell'appello, disponeva condanna al pagamento della indennità di accompagnamento della pensione di inabilità a far data dalla domanda amministrativa (1.2.91) oltre accessori ed al pagamento delle spese di lite. Avverso detta decisione l'Amministrazione dell'Interno propone ricorso per cassazione sostenuto da due motivi. L'assistita non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il Ministero lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della L. n. 18/80 in relazione all'art. 360 primo 3 comma n. 3 c.p.c. nonché motivazione omessa e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. A parere dell'Amministrazione, il Tribunale avrebbe recepito acriticamente le conclusioni del CTU nominato nel corso del secondo grado di giudizio. Con il secondo motivo il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 101 c.p.c. nonché 12 e 19 della L. n. 118/1971 in relazione all'art. 369 primo comma n. 3 c.p.c. nonché motivazione contraddittoria e/o insufficiente in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. Sul punto rileva come, pochi mesi dopo la data di decorrenza del riconoscimento del diritto (1.2.91) la parte abbia compiuto il 65° anno di età (essendo nata il [...]). Avrebbe errato pertanto il giudice di appello, in sede di statuizione di condanna al pagamento della pensione di invalidità, nel non far salvo il dies ad quem di compimento del 65° anno di età; ciò si sarebbe reso ancor più necessario nella mancata prova dei requisiti reddituali e di compatibilità. Del resto, rileva il Ministero, per il periodo successivo, il trattamento sostitutivo della pensione sociale sarebbe stato a carico dell'INPS, ma non risulta che il contraddittorio fosse stato integrato nei confronti dell'INPS, né che l'INPS fosse parte in causa. In ogni caso la decisione del Tribunale di Napoli sembra al ricorrente erronea poiché ha disposto condanna al pagamento della pensione sul presupposto del solo accertamento sanitario e quindi nel mancato accertamento del requisito reddituale e/o di incompatibilità. Deve essere esaminato, per priorità logica, il secondo motivo, nella parte concernente il mancato accertamento del requisito economico, che risulta fondato e va accolto. کھلا Osserva la Corte che il Pretore aveva in primo grado accertato il diritto all'assegno d'invalidità: pertanto, in tale sede era già stato verificato in positivo soltanto l'elemento costituivo del diritto rappresentato dal requisito reddituale previsto per detta prestazione. Ma il limite di reddito richiesto per erogare l'assegno, originariamente uguale a quello fissato per la pensione (ex art. 13 L.n. 118/1971) è stato successivamente da questa differenziato. In particolare, nel caso in esame, risultava applicabile il D.M. 22/1/1997 ( in G.U. 31/1/1997, n. 25) che fissava limiti diversi per le provvidenze in argomento. Il Tribunale avrebbe dovuto perciò procedere all'accertamento di detto requisito, attesa la sua natura di elemento costitutivo del diritto fatto valere (Cass. nn. 9245/1995 e 4217/1995) sicchè, in mancanza, fondatamente l'Amministrazione si duole del vizio di motivazione sul punto. Infondato è invece il profilo del secondo motivo con il quale il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto fissare il dies ad quem del compimento del sessantacinquesimo anno di età come discrimine temporale all'obbligo dell'Amministrazione di erogare la prestazione, provvedendo ad integrare il contraddittorio con l'iNPS, tenuto al pagamento dopo tale data. Correttamente il Tribunale, avendo riconosciuto il diritto alla prestazione con decorrenza anteriore al compimento del sessantacinquesimo anno di età ha condannato il Ministero ricorrente al pagamento delle prestazioni (diversamente dovendosi ritenere in quelle ipotesi in cui l'accoglimento della domanda venga ad investire un arco di tempo interamente successivo al detto compimento). Giova ricordare infatti che, come in più occasioni sottolineato da questa Corte, in conseguenza della trasformazione a tale data della pensione di invalidità civile in pensione sociale, l'effetto di "conversione” è automatico ed opera su semplice comunicazione tra gli enti interessati ex art. 11 legge 18 dicembre 1973 n. 854, che così recita: "in 5 sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli art. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, i mutilati ed invalidi civili sono ammessi, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153" (Cass. n. 8272/2000, 2011 e 2766/1996). Tuttavia, a fronte della mancata prova del requisito reddituale, il Tribunale non avrebbe dovuto procedere oltre nell'esame dei motivi di appello compiendo, come invece ha fatto, l'accertamento dell'invalidità dell'assistita. Resta perciò assorbito il primo motivo e l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio ad altro giudice, designato in dispositivo, il quale dovrà accertare, con la contestualità che necessariamente deve sussistere nel momento della verifica degli elementi costituivi del diritto, sia l'esistenza del requisito reddituale e di “compatibilità”, sia l'esistenza del requisito sanitario, oltre a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LU Assorbito il primes La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame ed anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli. I D , SA O Così deciso in Roma il 18 dicembre 2000. L S L 0 A O 1 , T B . 3 I T A 3 b yliche Pinaul D R S Il Presidente Il Relatore 5 E 'A A P . L T I S L S N E O N D 3 P G -7 I IM O S 1-8 A N A IL CANCELLERE E D D S 1 E I , E Depositato a Cancelleria T A O E R N G O T E T G IS S POU 20 MAR. 2001 IT E E G L E IP R A D R L E ✓EREIL CANCELLIERE O L P U E D T R O C IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, IL COLLABORATORE M PLO E DI CANCELLERIA R P U S E N I O Z 1. I A D 0 3 S 1 , S 3 . O A 5 L T T L R . , O A A ' N B S L I E 3 L P D E S 7 - D I A 3 T I N - S S " 1 G O N 1 O E P S A S M I D I G A E A S , D O E O T L E R T T T I S A D N I I E L G S D L E E E R O D i