Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2008, n. 17858
CASS
Sentenza 25 marzo 2008

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In tema di competenza del giudice dell'esecuzione, la demolizione del manufatto abusivo non disposta con la sentenza di condanna non può essere ordinata in sede esecutiva, in quanto tra le "altre competenze" del giudice dell'esecuzione, cui si riferisce l'art. 676 cod. proc. pen., non rientra quella di surrogarsi al giudice della cognizione per esercitare il potere dispositivo di ordinare la demolizione, né tale potere può intendersi ricompreso in quello di statuire sulla restituzione e confisca dei beni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2008, n. 17858
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17858
    Data del deposito : 25 marzo 2008

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