Sentenza 28 gennaio 2008
Massime • 1
Integra il reato di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato la condotta di chi tragga profitto dalla condizione di illegalità di cittadini stranieri minorenni fuggiti da una struttura di accoglienza, dopo essere entrati clandestinamente in Italia per ricongiungersi a parenti, quivi residenti, chiedendo a questi ultimi somme esorbitanti rispetto alle spese sostenute per l'ospitalità data ai minori e per le successive spese di viaggio necessarie al ricongiungimento, a nulla rilevando la circostanza che, data la loro età, gli stranieri "favoriti" non possano essere espulsi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2008, n. 17305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17305 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 28/01/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 88
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 029114/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL AM N. IL 17/07/1978;
avverso SENTENZA del 08/05/2007 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Meloni Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Gibilano Francesco.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna inflitta dal tribunale di Agrigento ad LG Mohamed, per il delitto di cui alla L. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5. L'imputato è stato ritenuto colpevole di aver favorito la permanenza in Italia di tre minorenni, cittadini extracomunitari di nazionalità egiziana, avendo fornito loro ospitalità presso la propria abitazione in Agrigento, al fine di trame un ingiusto profitto rappresentato dalla somma che l'imputato aveva richiesto ai parenti dei minori, residenti in Italia, per l'alloggio ed il vitto e per le spese di ricongiungimento (ferroviarie, acquisto di vestiti). I giudici di appello hanno rilevato, infatti, che la prova della responsabilità dell'imputato emergeva dalle concordi ed attendibili dichiarazioni rese dai minori, le quali, per altro, avevano trovato conferma nelle risultanze dei verbali di arresto, perquisizione e sequestro (che costituivano atti irripetibili).
Con specifico riferimento alle contestazioni difensive relative alla sussistenza dell'elemento materiale del reato, i giudici di appello ritenevano irrilevante la circostanza che le persone favorite dall'imputato fossero dei cittadini extracomunitari di età inferiore agli anni diciotto, per i quali sussiste, in ragione dell'evidenziata loro condizione, un divieto di espulsione, e ciò in quanto tale divieto non comporta, come si legge nell'impugnata sentenza, "che gli stessi possano considerarsi soggetti regolari secondo la normativa sull'immigrazione, sicché il reato contestato può sicuramente configurarsi anche nei riguardi di soggetti minorenni". Quanto poi alle deduzioni difensive volte a confutare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, i giudici di appello hanno rilevato che dalle attendibili dichiarazioni dei tre minorenni risultava che l'imputato aveva agito con dolo specifico, ossì a con l'intenzione di trarre un profitto illecito dalla condotta di favoreggiamento, attraverso le richieste di denaro (da 350,00 Euro a 5000,00 Euro) rivolte ai parenti dei minori, ritenute esorbitanti in quanto significativamente eccedenti il semplice rimborso delle spese di viaggio e di quelle relative a vitto e alloggio;
considerazione questa che escludeva, altresì, che l'imputato avesse agito per motivi esclusivamente umanitari.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, sviluppando quattro motivi d'impugnazione. Con il primo motivo di gravame, si deduce l'illegittimità della decisione impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferiEuro all'affermazione dei giudici di merito secondo cui rappellante avrebbe conseguito un ingiusto profitto, ritenuta viziata da un travisamento delle risultanze di prova (sequestro della somma di Euro 600,00 e di alcune ricevute della Western Union), emergendo in realtà dagli atti soltanto l'esistenza di una semplice "promessa telefonica", tale da configurare, al più, un'ipotesi di tentativo. Con il secondo motivo di gravame si deduce, con diffuse argomentazioni, l'insussistenza del reato contestato, difettando nel caso in esame la "condizione di illegalità" degli stranieri che si assumono favoriti, stante la loro condizione di minorenni. Con il terzo motivo di gravame, da parte del ricorrente si deduce l'erroneità della valutazione compiuta dai giudici di appello in merito alla sussistenza del dolo specifico del profitto ingiusto, in quanto, in presenza di un convincimento dell'agente circa l'insussistenza di una condizione di illegalità dello straniero favorito, sia pure, in tesi, a ragione di un errore sul fatto (art.47 c.p., comma 3), risultava del tutto viziata la motivazione relativa all'elemento psicologico, che risultava assolutamente carente anche in relazione alla pretesa ingiustizia del profitto, positivamente ravvisabile solo in presenza di condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti, non ravvisabili in concreto, dovendo ritenersi la richiesta di Euro 300.00 assolutamente congrua. Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, infine, si contesta l'effettiva configurabilità del reato contestato, deducendosi, anche attraverso riferimenti alla giurisprudenza di merito, che quello contestato al ricorrente sarebbe un reato di evento e che nel caso in esame mancherebbe una condotta astrattamente idonea a contribuire all'elusione ovvero alla violazione delle norme del D.Lgs. n. 286 del 1998 o comunque una condotta di efficiente collaborazione agevolativa, che rafforzi la determinazione del cittadino extracomunitario di continuare a vivere illegalmente nel territorio dello Stato, laddove, nello specifico, risulta assolutamente illogico ipotizzare una condotta favoreggiatrice di minori che del tutto legittimamente potevano rimanere in Italia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i motivi di impugnazione proposti nel ricorso sono infondati.
1. Deve escludersi, in primo luogo, che la motivazione della sentenza impugnata, come dedotto nel primo motivo di gravame, sia contraddittoria o comunque insufficiente laddove i giudici di appello hanno ritenuto che la condotta materiale contestata al ricorrente (accoglienza nella propria abitazione di tre minori extracomunitari presenti illegalmente nel territorio dello Stato - concessione agli stessi di vitto e indumenti, ecc.) fosse diretta a trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dei predetti minori, ricollegandosi in effetti tale affermazione dei giudici di merito (le decisioni di primo e secondo grado risultano assolutamente conformi sul punto), non solo all'avvenuto sequestro nell'abitazione dell'imputato di somme di denaro e di ricevute attestanti versamenti effettuati da terzi in favore dell'imputato e di cui non è stata spiegata la causale, quanto, altresì, dal dato fattuale, decisivo e non controverso, che l'LG aveva contattato telefonicamente i parenti dei minori da lui ospitati, formulando nei loro confronti delle richieste di pagamento di somme, correttamente ritenute, per il loro ammontare (da 350,00 a 500,00 Euro), del tutto esorbitanti ed ingiustificate rispetto agli esborsi sostenuti.
Quanto poi alla deduzione difensiva secondo cui, risultando indimostrata l'effettiva percezione da parte del ricorrente delle somme richieste ai parenti dei minori, dovrebbe pervenirsi, conseguentemente, alla conclusione dell'insussistenza nel caso in esame di uno degli elementi costitutivi del reato contestato - che la difesa ravvisa, appunto, nel conseguimento di un "ingiusto profitto" - sicché, a tutto concedere, potrebbe ravvisarsi solo un ipotesi di tentativo, è agevole rilevare che tale prospettazione difensiva, non considera adeguatamente che la fattispecie contestata si configura come un reato a forma libera, e che il fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero afferisce all'elemento soggettivo (in tal senso Cass., Sez. 1, sentenza n. 46066 del 16/10/2003 - 28/11/2003, Rv. 226476, ric. Capriotti, secondo cui "ai fini della configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini.... occorre accertare la sussistenza, in capo all'agente, del dolo specifico, consistente nella finalità di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero clandestino"), laddove il reato contestato si consuma istantaneamente all'atto del compimento della condotta materiale favoreggiatrice della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, indipendentemente dall'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto perseguito dall'agente.
2. Parimenti infondate devono poi ritenersi, ad avviso del Collegio, le pur articolate deduzioni secondo cui difetterebbe un elemento costitutivo del reato, e cioè la "condizione di illegalità" dei cittadini stranieri "favoriti", trattandosi, nel caso in esame, di minori per i quali sussiste un divieto assoluto di espulsione fino al compimento della maggiore età. Ed invero, premesso che l'ipotesi criminosa di cui alla L. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, (non modificata dalla L. n. 189 del 2002) sussiste anche a carico di chi, estraneo al delitto ex art. 12, comma 3, legge citata, approfitti, al fine di trame un ingiusto profitto, della condizione d'illegalità dello straniero già presente nel territorio, e che pertanto la ralio della norma de qua non è quella d'impedire l'ingresso di clandestini nel territorio dello Stato, bensì quella di proteggere dei cittadini stranieri che, a causa della loro clandestinità, vengono a trovarsi in una posizione di debolezza, che li espone a subire dei comportamenti vessatori e discriminatori, rappresentano circostanze di fatto pacifiche, in quanto prospettate dalla stessa difesa del ricorrente nell'atto di impugnazione:
a) che i minori favoriti erano stati ospitati da una struttura di accoglienza in Favara (AG);
b) che gli stessi, qualche giorno prima dell'accertamenti di polizia giudiziaria all'origine del procedimento, si erano allontanati (volontariamente) dalla struttura summenzionata;
c) che i minori, dopo la fuga dalla predetta struttura, avevano incontrato una terza persona che li aveva poi condotti alla casa dell'imputato, che li aveva ospitati per circa cinque giorni. Orbene, se si considera che per stessa ammissione della difesa del ricorrente i minori erano fuggiti dal centro di accoglienza di Favara e che ad essi non risulta fosse stato rilasciato alcun permesso di soggiorno, neppure di carattere temporaneo (e cioè sino al conseguimento della maggiore età), la valutazione dei giudici di merito secondo cui i minori favoriti dall'LG dovevano considerarsi effettivamente dei cittadini stranieri che versavano in una "condizione d'illegalità", risulta del tutto logica ed aderente alle risultanze processuali. In particolare, il pur esatto rilievo che trattandosi di stranieri minorenni, nei loro confronti sussisterebbe un divieto di immediata espulsione, non esclude, evidentemente, il carattere illegale della permanenza degli stessi nel territorio dello Stato al momento della consumazione del reato, elemento questo pure necessario ai fini della configurabilità del reato contestato. E del resto, l'esistenza di una diversità sul piano ontologico tra condizione illegale dello straniero, che rileva in questa sede, e divieto (temporaneo) di espulsione, la si percepisce con immediatezza ove si consideri che lo straniero minorenne, illegalmente presente sul territorio dello Stato, in difetto di fatti sopravvenuti, al momento del raggiungimento della maggiore età e della conseguente scadenza del permesso di soggiorno rilasciatogli in forza di tale status, è tenuto a lasciare il territorio dello Stato.
3. Privo di fondamento deve ritenersi, altresì, l'ulteriore rilievo difensivo secondo cui nel caso in esame difetterebbe in ogni caso l'elemento del dolo specifico, in quanto, essendo le persone asseritamene favorite dei minori, l'LG non sarebbe stato in grado di apprezzare, sia pure per errore, la condizione di illegalità delle persone da lui ospitate, con conseguente applicabilità nel caso in esame dell'art. 47 c.p.. Ed invero, a prescindere dal rilievo che risulta inverosimile che l'LG possa aver ritenuto "regolare" la presenza in Italia di tre minorenni egiziani, non accompagnati da alcuno e fuggiti da una struttura di accoglienza, occorre considerare, in ogni caso, che l'asserito errore commesso dal ricorrente, in quanto relativo allo status delle persone favorite e risolvendosi, a tutto concedere, in un'errata interpretazione tecnica della realtà percepita, si configura come un errore di diritto e non sul fatto costituente reato.
4. Quanto infine all'ultimo motivo di gravame, con il quale da parte del ricorrente si contesta l'esistenza di un rapporto di "causalità agevolatrice" tra la condotta a lui contestata e l'ulteriore permanenza dei minori nel territorio dello Stato, le suggestive prospettazioni difensive risultano anch'esse inficiate dall'errato presupposto che essendo gli stranieri favoriti dall'LG dei minorenni, difetterebbe nel caso in esame la condizione di illegalità degli stessi, sicché non si potrebbe fondatamente contestare al ricorrente di aver favorito la permanenza in Italia di persone... che non potevano essere espulse.
Tali argomentazioni, per altro, oltre a confondere tra condizione di illegalità dello straniero ed esistenza di un divieto di espulsione, prescindono totalmente dall'esposta ratio della norma incriminatrice, diretta a sanzionare la condotta di colui che favorisce la permanenza dello straniero al fine di trame profitto e non considerano che l'aver fornito vitto e alloggio a dei cittadini stranieri (per conseguire un ingiusto profitto e non certo per finalità umanitarie), ha di fatto contribuito, sul piano causale, all'ulteriore irregolare permanenza in Agrigento degli stessi, che risultavano sprovvisti di permesso di soggiorno.
Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008