Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
In base al dato testuale dell'art. 617 secondo comma cod. proc. civ., l'atto esecutivo è impugnabile sia per vizi formali, o di legittimità, che per profili inerenti alla congruità o all'opportunità dell'atto stesso. Sotto il profilo della ratio legis tale interpretazione trova conforto nella necessità di apprestare una tutela adeguata al debitore che rimarrebbe inappagata se rimanesse affidata ai soli poteri di revoca o modifica del giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12120 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI LL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato PIETRO GUERRA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato PAOLO CASELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MOBILIARE ROMA SRL, con sede in Lussemburgo, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Sig.ra LA RE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 9, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CRUPI, che lo difende, giusta procura speciale per Notar SE ER di Lussemburgo del 26/01/01 apostille n. 1660A/01;
- controricorrente -
nonché
contro
GENERALE FIDUCIARIA SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 9679/99 del Tribunale di TORINO, Sezione 8^ Civile, emessa il 03/12/99 e depositata il 21/12/99 (R.G. 6421/98+6242/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Mobiliare Roma S.r.l., quale proprietaria di certificato azionario della Finoper S.p.a. (n. 176 per 1.60 7.51 6 azioni) costruito in pegno, escusso del creditore pignoratizio EL GI ai sensi degli artt. 2796 e 2797 c.c., proponeva opposizione a norma dell'art. 617 all'ordinanza di vendita emessa dal giudice dell'esecuzione. Lamentava la mancata convocazione all'udienza fissata per la vendita a norma dell'art. 530 c.p.c. e la conseguente impossibilità di far valere l'inopportunità di procedere alla vendita del certificato azionario, non avendo i titoli azionari alcun valore, essendo stati annullati dalla società emittente Finoper S.p.a., la quale deliberando la propria scissione nelle due società Finoper S.p.a. e Finoper Crociere S.p.a. aveva annullato i vecchi titoli sostituendoli con i nuovi. La ricorrente chiedeva dunque di revocare o di dichiarare nulla l'ordinanza di vendita. Analoga opposizione proponeva la Società Generale Fiduciaria S.p.a., proprietaria di altro certificato azionario Finoper S.p.a. dato in pegno al GI.
Il GI si costituiva, contestando sia l'ammissibilità che la fondatezza dell'opposizione. Il giudice unico del Tribunale di Torino, riunite le opposizioni, con sentenza del 21 dicembre 1999, revocava l'ordinanza di vendita. Riteneva in particolare che l'ordinanza fosse inopportuna e incongrua rispetto ai fini della vendita, poiché a seguito della scissione della Finoper S.p.a nelle due società Finoper S.p.a. e Finoper Crociere S.p.a, le azioni date in pegno erano state annullate e sostituite da altri titoli, così determinandosi il venir meno, o quantomeno la riduzione, del capitale sociale della Finoper S.p.a. e la conseguenza che i titoli annullati incorporavano un diritto non più esistente. Precisava che era estranea al giudizio la questione circa la liceità dell'operazione e che doveva unicamente tenersi conto dell'annullamento dei titoli.
Escludeva che potesse essersi verificata una surrogazione legale dell'oggetto del pegno con sostituzione delle azioni annullate a quelle nuove, in mancanza di volontà del debitore o, comunque, di un intervento sostitutivo di questa volontà.
Avverso questa sentenza EL GI propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi di ricorso. La Società mobiliare Roma S.r.l. resiste con controricorso. La Società Generale Fiduciaria S.p.a. non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 617 c.p.c. e alle norme in tema di autorizzazione alla vendita e alla insindacabilità del relativo giudizio discrezionale di opportunità da parte del giudice dell'esecuzione. La violazione di legge consisterebbe in ciò, che la sentenza impugnata aveva revocato l'ordinanza di vendita, adducendo l'inopportunità di procedere alla vendita, in tal modo entrando nella discrezionalità riservata al giudice dell'esecuzione e ponendo a base della decisione profili estranei alla regolarità formale degli atti d'esecuzione. Si era di fronte ad una sentenza non solo ingiusta ma abnorme, poiché resa oltre l'ambito di indagine consentito al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi. Peraltro, la vendita era corrispondente al fine voluto dalla legge e alla volontà del creditore che intendeva ottenere il soddisfacimento del proprio credito.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha accolto l'opposizione, ritenendo che l'ordinanza di vendita fosse "inopportuna, 'incongrua' cioè rispetto ai fini propri della vendita, che dovrebbero essere quelli di conseguire un prezzo idoneo al soddisfacimento del creditore mediante il trasferimento a terzi dei beni pignorati". Da parte del ricorrente si nega che l'opposizione agli atti esecutivi possa fondarsi, oltre che su motivi di illegittimità, anche su profili di inopportunità dell'atto.
Questa Corte ha in più occasioni affermato che l'atto esecutivo è impugnabile sia per vizi formali o di legittimità che per profili inerenti alla congruità (Cass. 26 luglio 1967, n. 1981; Cass. 28 luglio 1969, n. 2865; Cass. 30 marzo 1971, n. 924; Cass. 11 febbraio 1999, n. 1150) o all'opportunità (Cass. 26 ottobre 1984, n. 5492;
Cass. 28 maggio 1992, n. 6442; Cass. 21 aprile 1997, n. 3427; Cass. 11 febbraio 1999, n. 1150) dell'atto stesso. Nello stesso senso si
è espressa la prevalente dottrina.
Il Collegio ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dall'orientamento sopra indicato.
Per un verso, sotto il profilo formale, il secondo comma dell'art. 617 c.p.c. nel disciplinare le opposizioni agli atti esecutivi non fa alcun riferimento alla "regolarità formale", espressamente menzionata nel primo comma con riferimento alle opposizioni contro il titolo esecutivo e il precetto proposte prima dell'inizio dell'esecuzione. E ciò autorizza a ritenere che l'opposizione possa riguardare qualsiasi difetto dell'atto esecutivo ed, in particolare, l'inopportunità e l'incongruenza.
Per altro verso, non può dubitarsi che l'opposizione debba svolgersi nei confronti del debitore non solo in modo legittimo ma anche in modo congruo, cosicché se si escludesse dal sindacato del giudice dell'opposizione la congruenza dell'atto esecutivo, si ridurrebbe fortemente l'ambito di tutela del debitore, affidato unicamente al potere di revoca o di modifica del giudice dell'esecuzione.
1.1. Nello stesso motivo il ricorrente deduce che, comunque, la decisione era priva di giustificazione, in quanto la vendita era "assolutamente corrispondente al fine voluto dalla legge e alla volontà del creditore procedente avendo la possibilità di far ottenere a quest'ultimo.... il soddisfacimento del proprio credito". Anche questo profilo è privo di fondamento.
La sentenza impugnata ha ritenuto che nella situazione di fatto che si era venuta a creare l'ordinanza di vendita era "incongrua" rispetto ai fini propri della vendita, che dovrebbero essere quelli di conseguire un prezzo idoneo al soddisfacimento del creditore mediante il trasferimento a terzi dei beni pignorati. L'incongruità derivava dalla circostanza che le azioni erano rappresentative di un diritto di partecipazione che era sostanzialmente mutato a seguito dell'operazione di scissione, che aveva fatto venir meno o, quantomeno, ridotto il capitale della Finoper S.p.a., diviso tra la Finoper stessa e la Finoper Crociere S.p.a., con la conseguenza che i titoli, oltre ad essere stati annullati e sostituiti da altri titoli, incorporavano un diritto non più esistente nei termini originari.
Il giudice unico del Tribunale di Torino ha compiuto una valutazione in concreto pervenendo alla conclusione sopra indicata. E questa valutazione per un verso non evidenzia alcuna violazione delle norme indicate, per altro verso, proprio in quanto valutazione è riservata al giudice di merito e non è censurabile in questa sede.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 617, 39, 101, 102 c.p.c. Dinanzi al Tribunale di Roma pendeva la controversia in ordine a tutte vicende delle azioni della Finoper S.p.a. Il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi, dopo aver correttamente affermato che non poteva sindacare se, a seguito dell'operazione di scissione, ai certificati oggetto di pegno dovessero sostituirsene altri, cioè quelli delle due società risultanti dalla scissione stessa, aveva poi, in contrasto, dedotto che le azioni date in pegno erano state annullate e sostituite da altri titoli e che il diritto di partecipazione era sostanzialmente mutato a seguito della scissione e non più rappresentativo di una quota di capitale della preesistente Finoper S.p.a. In tal modo si era posta in contrasto con le norme in materia di litispendenza.
Anche questo motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha dedotto che oggetto della causa era la legittimità e l'opportunità dell'ordinanza di vendita, prescindendo dai profili di legittimità della scissione e dell'emissione di azioni nuove senza il previo ritiro di quelle vecchie: profili questi che costituivano oggetto di una distinta causa. Ha poi ulteriormente precisato che i rilievi circa l'opportunità della vendita si fondavano sulla considerazione dell'avvenuto mutamento della situazione di fatto, conseguente all'operazione di scissione della quale non si poteva non tener conto.
Risulta chiaro che la valutazione circa l'annullamento delle azioni e il valore delle stesse è stata compiuta dal giudice incidentalmente, con riferimento alla situazione di fatto creatasi con la scissione, al fine di valutare l'opportunità della vendita. Ed in ciò non si ravvisa la violazione di alcuna delle norme richiamate.
In ogni caso è fuor di luogo la doglianza circa la violazione delle norme in tema di litispendenza. Infatti, tra la causa di opposizione all'atto esecutivo (ordinanza di vendita) e la causa pendente innanzi al Tribunale di Roma relativa alla legittimità dell'operazione di scissione e della validità dei titoli (causa peraltro del cui contenuto si accenna solo nel ricorso) non esiste identità ne' di petitum ne' di causa pretendi.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle "norme in materia di titoli di credito e di emissione di certificati azionari, di loro sostituzione, consegna e circolazione, di prevalenza di titoli in ipotesi di conflitto tra più portatori, nonché delle norme in tema di buona fede", nonché il difetto di motivazione sul punto. La sentenza aveva giudicato su questioni relative all'esistenza e validità delle azioni senza averne titolo e contra ius sulla base di veri e propri postulati e senza motivazione. Il ricorrente ha quindi dedotto l'assoluta mancanza di motivazione sul punto. Il Tribunale aveva infatti accolto il motivo d'opposizione, convenendo con le società opponenti che non era opportuna l'emissione dell'ordinanza di vendita in quanto le azioni pignorate non rappresentavano più alcuna partecipazione, senza preoccuparsi di fornire alcuna motivazione circa tale perentoria, apodittica motivazione: profilo questo controllabile ex art. 111 Cost. Il motivo è infondato. Sembra sufficiente osservare che la sentenza, come si è già detto, non ha giudicato su questioni relative all'esistenza e validità delle azioni, ma ha considerato, con valutazione di merito, non opportuna la vendita dei titoli in considerazione della situazione di fatto che si era venuta a creare per effetto della scissione. Infondata è poi la doglianza relativa all'assenza di motivazione, in quanto la sentenza impugnata lascia chiaramente intendere qual è la ratio decidendi posta a base della decisione. E ciò consente di escludere l'assenza di motivazione, mentre non è prospettabile un difetto di motivazione (art. 360, n. 5) versandosi in tema di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003