Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12120
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Sentenza 19 agosto 2003

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In base al dato testuale dell'art. 617 secondo comma cod. proc. civ., l'atto esecutivo è impugnabile sia per vizi formali, o di legittimità, che per profili inerenti alla congruità o all'opportunità dell'atto stesso. Sotto il profilo della ratio legis tale interpretazione trova conforto nella necessità di apprestare una tutela adeguata al debitore che rimarrebbe inappagata se rimanesse affidata ai soli poteri di revoca o modifica del giudice dell'esecuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12120
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12120
    Data del deposito : 19 agosto 2003

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