Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO0 2 8 6 9 /10 1 LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 8462/00 Cron.5927 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere Consigliere Dott. Paolo STILE Rep. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI - Ud. 17/01/01 Rel. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 3000 sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: 27 FER 2001 NICETA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell'avvocato CARMELO D'AGOSTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANA INTILISANO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 205 MORIELLI, CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
contro
MINISTERO DEL TESORO, MINISTERO DELL INTERNO, PREFETTURA DI MESSINA, COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA PER L'ACCERTAMENTO DELLE INVALIDITA' CIVILI DI MESSINA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 441/00 del Tribunale di MESSINA, depositata il 23/02/00 R.G.N. 5110/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Barcellona, con le conseguenze di legge. -2- r.g.n. 8462/00 c.c. 17 gennaio 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato il 16 novembre 1999 CI Giuseppe adiva il Pretore di Messina esponendo di essere affetto da infermità tali da renderlo totalmente invalido e che la domanda volta all'ottenimento delle provvidenze previste per tali infermità era rimasta senza esito;
chiese il riconoscimento del diritto a conseguire l'indennità di accompagnamento con condanna del Ministero degli Interni e del Tesoro alla liquidazione e pagamento delle provvidenze, maggiorate di interessi legali e di rivalutazione monetaria, con vittoria di spese. Costituendosi nel giudizio, i Ministeri degli interni e del Tesoro eccepirono difetto di legittimazione passiva e di procedibilità del ricorso in virtù della legge 15/10/1990 n. 295 e del d. P.R. 21-9-1994 n. 698; contestarono la configurabilità del diritto del ricorrente al conseguimento della chiesta provvidenza e la sussistenza dei requisiti necessari per la concessione di essa. Con sentenza del 22-23 febbraio 20002000, comunicata il 20 marzo 20000,il tribunale di Messina, quale giudice unico in funzione di giudice del lavoro, dichiarava la propria incompetenza territoriale per essere competente il tribunale di Barcellona, quale giudice unico di primo grado in funzione di giudice del circoscrizione di tribunale in cuilavoro, capoluogo della risiedeva il ricorrente. 3 the lHy Avverso tale pronuncia ha proposto regolamento di competenza il Niceta con atto notificato il 28 marzo 2000. Il Procuratore Generale ha chiesto che sia confermata la competenza quale dichiarata nella sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 444 c.p.c.. Deduce la difesa della ricorrente che una modificazione della competenza territoriale nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatorie nelle quali è parte una pubblica amministrazione si 1 è verificata per tutti i giudizi di primo grado proposti successivamente al 2 giugno 1999. Ciò in quanto la deroga al foro erariale prevista eccezionalente dall'art. 7 del R.d. 30/10/1933 n. 1611 per i giudizi innanzi ai pretori ed ai giudici di pace non può più trovare applicazione riguardo i procedimenti già di : competenza del Pretore, in quanto il predetto organo è stato soppresso (art. 1 d. lgs. 19 febbraio 1998 n. 51) e la competenza già di questi per i giudizi in materia previdenziale è stata attribuita, espressamente, con l'art. 444 c.p.c. al Tribunale.
2. Il ricorso è infondato. nella specie, si tratta di controversia 2.1. Pacifico essendo che previdenziale, trova applicazione l'art. 444 c.p.c., come modificato dall'art. 86 d.lgs. n.51 del 1998, che prevede che le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 c.p.c. sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore. E' quindi la residenza dell'attore che determina la competenza territoriale, come ha esattamente affermato la sentenza impugnata. Ed infatti na garte tale disposizione ha carattere speciale + in ragione della particolare finalità di tutela di chi di norma è (ossia l'assicurato о ilattore in tal genere di controversie cittadino che aspira ad una prestazione di assistenza obbligatoria), avendo il legislatore ritenuto di rendere più agevole e pronta la tutela giurisdizionale consentendogli di radicare il giudizio in prossimità (o nel luogo della sua .com, Quindi Prevale evaled sull'art. 6 r.d. 30 ottobre 1933 residenza, - gecoudo n.1611, the prevede che la competenza per le cause nella quali è parte un'amministrazione dello Stato spetta al tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato (cfr. art. 25 c.p.c.). anche percire Una diversa interpretazione - quale quella sostenuta dalla difesa del ricorrente, che (a differenza delle Amministrazioni convenute) sostiene essere applicabile il regime del foro erariale (rilevabile d'ufficio: Cass. 16 gennaio 1995, n.457) esporrebbe la disposizione al dubbio non - manifestamente infondato di illegittimità costituzionale atteso che, per espressa previsione dell'art. 40 d.lgs. 31 marzo 1998 n.80, che ha aggiunto il sesto comma all'art. 413 c.p.c., il cit. art. 6 r.d. n.1611/33 non trova applicazione alle controversie 5 (di lavoro) nella quali è parte un'amministrazione dello Stato;
sicchè risulterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, sotto il profilo della disciplina della competenza territoriale, tra rapporti di lavoro, da una parte, e rapporti di previdenza ed assistenza obbligatorie dall'altra. Mentre- come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale - si impone al giudice comune di preferire sempre l'interpretazione adeguatrice ai parametri costituzionali.
2.2. Inoltre tale interpretazione (già peraltro accolta da questa Corte: Cass. 3 ottobre 2000 n.13131) è confortata dalla stessa lettura che dell'art. 7 r.d. 30 ottobre 1933 n.1611 occorre dare CODO Can L'entrata in vigore, per il settore civile, con effetto dal 2 giugno 1999, ai sensi della 1. 16 giugno 1998, n.188, il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, sull'istituzione del Moria giudice unico di primo grado, che ha soppresso l'ufficio del pretore, abrogando l'art. 8 cod. proc. civ. (art. 49) ed attributi al tribunale tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice in precedenza enam assegnate al pretore. Il citato art. 7 eccettua dalla regola del foro erariale, tra gli altri, i giudizi innanzi ai pretori>>. L'art. 244 del cit. d.lgs. n. 51 del 1998 espressamente prevede che quando una disposizione di legge fa riferimento ad un ufficio od organo giudiziario ad esso soppress0 il riferimento si intende all'ufficio od organo cui sono state trasferite le relative funzioni;
in particolare, le funzioni di pretore non attribuite 6 на espressamente ad altra autorità sono attribuite al tribunale in funzione monocratica. Il cit. art. 444 c.p.c. ha ulteriormente specificato che il tribunale è competente in funzione di giudice del lavoro, ✓ giudica in composizione monocratica. Sicchè laddove l'art. 7 cit. parla di giudizi innanzi ai pretori>> deve oggi leggersi giudizi innanzi ai tribunali in composizione monocratica già attribuiti alla competenza dei pretori>>. Quindi anche in forza del cit. art. 7 deve escludersi l'applicabilità del foro erariale alle controversie di previdenza o assistenza obbligatorie che vedano come parte l'amministrazione statale. case,1. Trova, conferma il principio, in precedenza affermato da Sicche questa Corte (Cass. 1 ottobre 1985, n.4749), secondo cui le ordinarie regole sulla competenza per territorio sono derogate, alla stregua del cd. foro erariale, solo nei procedimenti dinanzi ai giudici collegiali, non in quelli davanti ai giudici secondo la giurisprudenza di questa monocratici. Ed infatti nelle controversieCorte (Cass. 28 dicembre 1999, n.14629) previdenziali era l'appello avverso la sentenza emessa dal pretore nei confronti di un'amministrazione dello Stato che si proponeva avanti il tribunale del luogo ove aveva sede l'avvocatura dello Stato nel cui distretto era stata pronunciata la sentenza stessa.
3. Il ricorso per regolamento di competenza va quindi respinto, avendo la sentenza impugnatq fatto corretta applicazione dell'art. 444 c.p.c.; conseguentemente va confermata la competenza per territorio del tribunale di Barcellona. 7 Ни 8152/2000 Non occorre provvedere sul regolamento delle spese di questo giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c..
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza e territorio del tribunale di dichiara la competenza per Barcellona;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore (Angelo Grieco) (Giovanni Amoroso) Grindean Duss Melo Phill IL COLLABORATORE DI CANCELL A Depositata in Cancatieria oggi, _ 2.7. EEB. 2001 I IL COLLABORATORE) A D 0 3 S 1 , 3 S DI CANCELLER . O 5 A L T T L R . , O A A N ' B S L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 I T - N S S 1 G N 1 O O E P S A E M I I D G A E A G , E D O O L T E R T T T I S A R N I I L E G L D S E E E R O D 8