Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/10/2003, n. 14879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14879 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
C.C. 64228 E 26/4/198OME DEL POPOLO ITALIANO REGISTRAZION REPUBBLICA ITALIANA 14879 /03 DA B P P. ESENTE U AI SENSI DEL P. B N. 131 TAB. T NE Oggetto IA ER T SEZIONE TRIBUTARIA A Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CE CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 8851/99 Presidente Cron.30063 Dott. Enrico РАРА - Consigliere Rep. Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere Ud. 19/12/02 Rel. Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Dott. Antonio MERONE - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA 64288 sul ricorso proposto da: N. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da UFFICIO REGISTRO VERCELLI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - ricorrente 4724 -1-
contro
TA AN;
intimata avversO la sentenza n. 594/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 11/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio del Registro di Vercelli notificava in data 24.8.1989 a NE CE un avviso di liquidazione con il quale - previa revoca delle agevolazioni di cui alla L.408/1949 dallo stesso richieste in relazione all'atto di compravendita registrato in Vercelli il 22.6.1972 - recuperava a tassazione l'ordinaria imposta di registro. La revoca conseguiva alla mancata presentazione della denunzia di avvenuta ultimazione della costruzione nel termine previsto dell'art.6 DL 1150/1967,convertito con modificazioni in L. 25/1968. Il ricorso proposto dal NE avverso tale atto impositivo veniva accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado di Vercelli con decisione n. 148/4/94,poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con sentenza n.594/3/97,pronunciata il 22.10.1997 e depositata 1'11.3.1998,sul rilievo della intervenuta prescrizione del credito erariale. I Giudici di appello ritenevano infatti il termine ultimo per la denuncia scaduto,ex DL 36/1981,conv. in L.163/1981, il 31.12.1981 e non (come sostenuto dall'Ufficio) il 31.12.1985 data,quest'ultima,concernente soltanto le zone terremotate del Friuli Venezia Giulia e le altre zone depresse del centro nord - e quindi inutilmente decorso il termine per l'esercizio della pretesa tributaria. Ricorrono congiuntamente per cassazione il Ministero delle Finanze e l'Ufficio del Registro di Vercelli. La parte intimata( EL NA,erede del contribuente,deceduto in pendenza del giudizio di appello) non si è costituita. Motivi della decisione denunzians Con un unico motivo i ricorrenti violazione e falsa applicazione dell'art.6 DL 1150/1967,convertito in L.26/1968 e degli artt.1 e 2 DL 790/1981 convertito in L.47/1982. I Giudici di appello non avrebbero considerato che non essendovi nel secondo dei menzionati provvedimenti alcuna limitazione di efficacia territoriale riguardo al termine( 31.12.1985) per la ultimazione dei lavori ed essendo il termine di un anno per la denunzia di fine lavori scaduto il 31.12.1986,conseguentemente la pretesa erariale doveva ritenersi nella specie tempestivamente esercitata con la notifica in data 24.8.1989 dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, nella misura ordinaria. La censura è fondata. Con riguardo a casi analoghi questa Corte ha avuto modo di affermare che la proroga al 31.12.1985 (disposta dall'art. 1 DL 22.12.1981 n.790,convertito con modificazioni in L. 23.2 1982 n.47) ha portata non limitata territorialmente,nonostante il titolo del provvedimento legislativo che la contiene;
e che, conseguentemente al fine della fruizione delle - agevolazioni tributarie per l'edilizia non di lusso di cui alla L.
2.7.1949 n.408 e successive modificazioni da tale data (e cioè dal - 31.12.1985) decorre il termine di decadenza di un anno per la denuncia da parte del contribuente dell'adempimento degli obblighi richiesti per la conferma fruite( Cass. 13218/2001;delle agevolazioni Cass. 10253/1999); inoltre,che dalla scadenza di tale termine (31.12.1986),inizia a decorrere il termine triennale per l'azione 2 dell'Amministrazione Finanziaria per il recupero dei tributi in misura ordinaria, ai sensi dell'art.6 del DL 12.12.1967 n.1150, convertito con modificazioni in L.
7.2.1968 n.26( Cass. 13218 cit. e 8459/2001). Nella specie,come è pacifico, il contribuente non ha presentato - come invece era suo specifico onere la denuncia di fine lavori nel termine - perentorio del 31.12.1986. Pertanto e non essendovi altresì ragione per discostarsi dai prima menzionati orientamenti di questa Corte deve concludersi per la - legittimità dell'avviso di liquidazione dell'imposta nella misura ordinaria, notificato al contribuente in data 24.8.1989, nel previsto termine triennale. Il ricorso deve essere dunque accolto,e conseguentemente,cassata la sentenza impugnata. Peraltro,non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art.384 comma primo cpc. Ritiene la Corte - sulla base delle considerazioni già svolte e considerato altresì che la pretesa erariale è da ritenersi fondata,non essendo contestato il quantum della stessa che il ricorso introduttivo del contribuente debba - essere rigettato. Quanto alle spese dell'intero giudizio,si ravvisano giusti motivi di compensazione delle stesse.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito,rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Dichiara compensate lespesedell'intero giudizio. 3 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Il Consigliere estensore ست G ORT DEPOSITATO IN CANTT. 2003 Oggi IL/CANCELLIERE C1 Amalop Casing h 19 dicembre 2002 II Presidente l an IL CANCELLIERE 01 Amaigh fasan