Sentenza 22 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2002, n. 7518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7518 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
7 3 . U N ) B , E E 1 R E 9 9 A N 1 P O - I 1 I Z 1 - D A 1 R E 2 T S C I I G D 9 E 3 S 8702 U R I E A Q REPUBBLICA ITALIAN 6 D 4 E E . T N T . N T T E IN NOME DI POPOLO IT CANƠ R S S E I A 07SUPREMA DI CASSAZIONE ( LA COR Oggetto Pagamento SEZIONE TERZA CIVILE corrispettivo lavori Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3241/00 Dott. Roberto PREDEN Presidente e Relatore Cron. 20874 Dott. IO MAZZA Consigliere Consigliere Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 21/02/02 CALABRESE Consigliere Dott. Donato Dott. Antonio SEGRETO © Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: TERMORAMA SRL, in persona del legale rappresentante sig. Giuseppe Tartaglia, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA MOROSINI 12, presso lo studio dell'avvocato ROSALBA GRASSO, che lo difende unitamente all'avvocato NICOLA GIAMPAOLO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
OC VI, OC AR, elettivamente domiciliati in ROMA CORSO TRIESTE 871 presso lo studio 2002 dell'avvocato BRUNO BELLI, che li difende unitamente 488 all'avvocato ANTONINO GUASTADISEGNI, giusta delega in 1 atti;
controricorrenti avversO la sentenza n. 138/99 del Giudice di pace di VASTO, emessa e depositata il 28/10/99; RG.506/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito 1'Avvocato ORONZO D'AGOSTINO (per delega Avv. Rosalba Grasso); udito l'Avvocato NICOLA MORGANI (per delega Avv. Bruno Belli); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti atti di citazione, IO, e MA Zo- caro convenivano davanti al Giudice di pace di Vasto la S.r.l. AM proponendo opposizione avverso decreti ingiuntivi recanti ciascuno intimazione di pagamento della somma di £. 840.137 a saldo del corrispettivo per l'esecuzione di lavori edili. A sostegno delle opposizioni, di eguale tenore, de- ducevano che le somme non erano dovute per avere gli opponenti già versato somme eccedenti quanto effettiva- mente dovuto alla AM;
sostenevano in particola- 2 re: a) che, in relazione all'esecuzione di lavori ex- tracontrattuali, compresi in due distinte liste (lista n. 1 e lista n. 2), taluni operai risultavano impiegati negli stessi giorni e nelle stesse ore nell'esecuzione dei lavori previsti dalle due liste, con conseguente indebita duplicazione del costo della mano d'opera; b) che risultava impiegata, nell'esecuzione dei lavori di cui alle suddette liste, una quantità di ferro inferio- re rispetto a quella contabilizzata;
c) che nulla era dovuto per costo e posa in opera di tubazioni di scari- co del livello seminterrato, mai fornite ed impiantate. L'opposta resisteva in entrambi i procedimenti. Il giudice di pace, riuniti i giudizi ed espletata l'istruttoria, con sentenza del 28.10.1999, accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava i decreti ingiun- tivi, condannava ciascun opponente al pagamento della somma di L. 54.905 oltre interessi;
compensava per metà le spese di lite, e poneva la quota residua a carico della AM. Considerava: a) che, in relazione ai lavori extracontrattuali vi era stata duplicazione del costo della mano d'opera; b) che dalla relazione del C.T.U. risultava che era stato impiegato ferro in quan- tità inferiore a quella contabilizzata;
c) che, in re- lazione ai lavori concernenti le tubazioni di scarico, le deduzioni difensive della AM consentivano di 3 ammessO che il materiale era stato fornito, ritenere non messo in opera. ma Avverso la sentenza la AM ha proposto ricor- so per cassazione, affidato a quattro motivi. Hanno resistito, con controricorso, gli Zocaro. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme relative alla ammissibi- lità e rilevanza delle richieste istruttorie e dei mez- zi di prova, in riferimento agli artt. 112, 117 e 184 c.p.c. ed all'art. 2721 C.C., la ricorrente si duole dell'immotivato rifiuto di ammissione di prova testimo- niale avente ad oggetto le modalità di contabilizzazio- ne dei lavori extracontrattuali.
1.1. Il motivo è infondato. Le pronunce dei giudici di merito in punto di am- missibilità dei vari mezzi probatori possono essere sottoposte al sindacato della S.C. solo sotto il profi- lo del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Nei confronti delle sentenze di equità del giudice di pace la denuncia di vizio di motivazione è consenti- ta solo nel caso in cui la motivazione sia del tutto carente ovvero intrinsecamente illogica o contradditto- ria (S.U. n. 716/99). 4 Il giudice di pace ha rigettato l'istanza di prova osservando che l'intero articolato atteneva a circo- stanze documentalmente provate, irrilevanti ○ inin- fluenti ai fini del decidere. L'impugnata sentenza non presenta quindi le radica- li carenze di motivazione denunciabili in questa sede.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme relative alla ammissibi- lità e rilevanza delle richieste istruttorie e dei mez- zi di prova, in riferimento agli artt. 112, 177, 184 e la ricorrente addebita al giudice di pace 210 c.p.c., di avere senza motivazione alcuna ignorato l'istanza di acquisizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa alla contabilizzazione dell'acciaio.
2.1. Il motivo è infondato. Ribadito quanto già osservato circa la sindacabili- tà dei provvedimenti dei giudici di merito relativi all'ammissione di mezzi di prova solo sotto il profilo del vizio di motivazione, e sui limiti di deducibilità del detto vizio avverso le sentenze di equità del giu- dice di pace (v. sub n. 1.1), deve escludersi la sussi- stenza di una radicale carenza di motivazione. Risulta dalla sentenza che il giudice di pace ha ritenuto che l'unico strumento utile per l'accertamento della conformità della consistenza dell'acciaio impie- 5 gato nella costruzione alla contabilizzazione era CO- stituito dalla consulenza tecnica d'ufficio, e l'ammissione di tale mezzo va considerata come implici- ta valutazione della non necessità dell'acquisizione di documenti ex art. 210 c.p.c.
3. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme relative agli istituti della compensazione (art. 1242 c.c.), alle eccezioni in senso stretto non rilevabili d'ufficio (art. 112 c.p.c.) ed alla domanda riconvenzionale (art. 167, com- ma 2, c.p.c.), deduce la ricorrente che, riguardando l'opposizione solo il credito derivante dai lavori di cui alla lista n. 2, mentre l'importo relativo ai lavo- ri elencati nella lista n. 1 era stato interamente pa- gato, non poteva il giudice di pace, in difetto di ec- cezione di compensazione da parte dell'opponente, di- sporre consulenza tecnica per accertare il quantitativo di acciaio effettivamente impiegato per l'esecuzione dei lavori di entrambe le liste, ed operare, a seguito dell'accertata minor consistenza dell'acciaio impiegato rispetto a quella contabilizzata nelle dette liste, la compensazione del credito così risultante a favore dei committenti con quello azionato dalla AM.
3.1. Il motivo non è fondato. La non rilevabilità d'ufficio della compensazione (art. 1242, comma 1, c.c.), alla quale si correla la denuncia di violazione dell'art. 112, seconda parte, c.p.c., consentita ex art. 360, n. 4, c.p.c. avverso le decisioni di equità del giudice di pace, postula che in ipotesi soggetta alla disciplina della compensazione si verta. Il giudice di pace ha tuttavia Osservato che gli opponenti avevano contestato la contabilizzazione dell' acciaio in entrambe le liste di lavori, perché eccedente le quantità effettivamente impiegate, ed ha ritenuto che, trattandosi di lavori eseguiti nell'ambito di un unico rapporto di appalto, la valuta- zione del credito emergente a favore dei committenti non richiedeva una espressa eccezione, non vertendosi in tema di compensazione in senso proprio, postulando questa l'autonomia dei rapporti dai quali nascono i ri- spettivi crediti e debiti, ma trattandosi di accertare semplicemente le reciproche partite di dare ed avere. La decisione di equità del giudice di pace si in- centra sulla ritenuta inapplicabilità della disciplina propria dell'istituto della compensazione, ivi compreso il divieto per il giudice di rilevarla d'ufficio (art. 1242, comma 1, c.c.), e non è quindi sindacabile in questa sede in quanto concernente pretesa violazione di norme di diritto sostanziale (S.U. n. 716/99). 7 4. Nell'ambito del terzo motivo è altresì svolta censura di difetto di motivazione circa la decurtazione dell'importo contabilizzato per fornitura e posa in opera delle tubazioni di scarico, in ragione dell'esclusione della avvenuta posa in opera del mate- riale.
4.1. Il motivo non è fondato. La motivazione della sentenza di equità del giudi- ce di pace non risulta affetta dalle radicali carenze che consentono di denunciarne il vizio con il ricorso per cassazione (S.U. n. 716/99).
5. Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 92 e difetto di motivazione, deduce la ricor- rente che erroneamente il giudice di pace ha solo par- zialmente compensato le spese, condannando la AM al pagamento della metà delle spese sostenute dalla controparte, atteso che il ridimensionamento del cre- dito in sede di opposizione al decreto ingiuntivo de- termina una ipotesi di reciproca soccombenza che avreb- be giustificato la compensazione totale.
5.1. Il motivo è inammissibile. L'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese rientra nel potere discrezionale del giudi- ce di merito non sindacabile in sede di legittimità. Tanto più quando la decisione sia adottata secondo 8 equità.
6. In conclusione, il ricorso è rigettato.
7. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, Euro 11,13/ che liquida in Euro... oltre Euro 350,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 21.2.2002. IL PRESIDENTE EST. Abilo Deposit iva in and 00 22.05.02 ) E D na Aiello A V 3 A T 9 P N 9 I 1 - D 1 1 A - E R 1 C T 2 I S . I D L G U E 9 I R 3 G A E D E 6 E N 4 T . . T N T S E T I S R ( E A 9