Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 1
Il giudice, che nella liquidazione delle spese processuali deve sempre mettere le parti in grado di controllare l'osservanza dei limiti indicati dalle tariffe, legittimamente liquida le spese, i diritti e gli onorari in un'unica somma se ha cura di specificare la voce degli onorari che concorre a formare tale somma dato che tale specificazione consente anche di determinare l'importo della somma liquidata per i diritti e le spese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/2002, n. 11006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11006 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZA PE, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARONCINI 6, presso lo studio dell'avvocato GENNARO CONTARDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA NAPOLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, S.G.A. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimati -
avverso l'ordinanza n. R.G.904189 del Tribunale di SALERNO, depositata il 13/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Giuseppe ZA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso diretto al Presidente del Tribunale di Salerno ai sensi dell'art. 28 L. 13.6.42 n. 794 l'avv.to Giuseppe Trezza dichiarava di aver prestato, a favore del Banco di Napoli spa nel procedimento esecutivo n. 188/88 in danno di VO NI e OR AL, per il recupero della soma di L. 51.518.740, oltre interessi, la propria attività professionale come specificato in parcella chiedendo la liquidazione delle spese, diritti ed onorari spettantigli, oltre interessi legali ex art. 1224 cc e spese della procedura. Con ordinanza del 22.6-13.7.99 il Tribunale, nella contumacia dell'Istituto di Credito, cui era subentrato, nelle more, nelle specifiche ragioni di credito vantate dal predetto, la S.G.A. spa, a mezzo dell'avv.to Petrarolo, liquidava al professionista la somma complessiva di L. 3.400.000, di cui L.
2.500.000 per onorari, oltre IVA e CAP e spese della procedura quantificate in complessive L. 350.000 (di cui L. 250.000 per onorari).
Contro l'ordinanza l'avv.to Trezza propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. e formula quattro motivi d'impugnazione. Il Banco di Napoli SPA e la S.G.A.. SPA non sono presenti in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 29 L. 794/1942 e successive integrazioni per non aver il Tribunale
liquidato le spese, borsuali ed imponibili, nonché i diritti sia del giudizio definito con sentenza, sia della procedura camerale, non essendo possibile, tra l'altro, distinguere se la residua somma di L. 900.000, al netto dell'importo liquidato per onorario, costituisse o meno base imponibile su cui calcolare l'IVA ed il CAP previsti dalla legge.
La doglianza non può essere accolta.
Invero, a parte la considerazione che il ricorrente si limita ad impugnare la mancata determinazione da parte del Tribunale delle spese borsuali e dei diritti senza precisare in ricorso se ed in che misura tali voci, globalmente liquidate in L. 900.000 per differenza tra l'importo complessivo di L.
3.400.000 e quello specificato per gli onorari in L. 2.500.000, non corrispondano a quelle indicate in parcella e se, quanto ai diritti, vi sia stata violazione dei minimi tariffari, questa Suprema Corte ha più volte affermato (v. tra le tante la sentenza n. 52 del 1995) che ricorre liquidazione globale, tale da non consentire di verificare l'osservanza dei minimi tariffari, allorché le spese siano liquidate nell'importo complessivo, con unica cifra, comprensiva degli esborsi, delle competenze di procuratore e ad un tempo degli onorari di avvocato, ma non nella ipotesi, come quella che ne occupa, in cui, accanto all'importo complessivo, è stato determinato il distinto ammontare degli onorari di avvocato, consentendo così alla parte interessata di effettuare, per esclusione, un controllo adeguato sul "quantum" delle voci residue.
Con il secondo mezzo si deduce violazione dello stesso art. 29 L. n. 794/42 per omessa considerazione, da parte del Tribunale, degli anticipi versati al cliente, indicazione dei criteri usati nel ridurre gli onorari richiesti dal professionista.
La censura non ha pregio.
Se è vero infatti (v. Cass. n. 4527/84 e n. 5862/98) che la liquidazione, ai sensi della citata norma, dei diritti e degli onorari a favore dell'avvocato deve tener conto degli anticipi a lui versati dal cliente, il Trezza, non specificando l'importo richiesto in parcella a titolo di onorario ne' l'ammontare degli anticipi che assume fatturati, non consente di verificare se, nel determinare in L.
2.500.000 la somma spettante al professionista, il giudice di prime cure sia incorso nella violazione di tale principio. Passando, per comodità espositiva, all'esame del quarto motivo, con esso si denunzia violazione dell'art. 15 del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 e successive modificazioni per avere il Tribunale omesso di condannare l'Istituto al pagamento anche del rimborso forfettario sulle spese generali, dovuto, senza specifico onere di prova, a carico del professionista, ai sensi dell'art. 15 della tariffa professionale, in ragione del 10% dell'importo degli onorari e dei diritti.
La doglianza espressa in termini quanto mai sintetici, ripropone comunque il tema già affrontato da questa Corte e relativo al se il rimborso forfettario delle spese generali possa o meno essere liquidato anche in assenza di specifiche domande (non risulta, invero, che, nel ricorso proposto ex art. 28 L. 13.6.42 n. 794, l'avv.to Trezza abbia proposto domanda di corresponsione di tale rimborso forfettario).
Pur consapevole di un diverso avviso (v. Cass. n. 8558/98 e, più recentemente, la n. 7487/2001) questa Corte ritiene di poter aderire alla tesi secondo cui la relativa richiesta deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari e dei diritti (v. Cass. n. 6637/2000 e n. 14596/2000) anche in ragione della mera enunciazione contraria di cui alle sentenze n. 13742 del 1992, n. 9040 del 1994, oltre alla già citata n. 8558 del 1998). Tale orientamento, che si riallaccia al più generale principio secondo cui la condanna nelle spese può essere legittimamente emessa dal giudice anche di ufficio (cfr. Cass. n. 1659/82) si basa sulla inclusione del rimborso forfettario tra le spese processuali (cfr. Cass. n. 1561/95),cosa questa che appare discendere dalla intrinseca natura di tale maggiorazione, che ha lo scopo di esonerare il professionista dall'onere di una documentazione di spese connesse all'incarico (v. Cass. n. 803/95). Su tale base, la gravata ordinanza va sul punto cassata, con rinvio della causa, per nuovo esame, allo stesso giudice che l'ha emessa, essendo esso dotato di competenza funzionale ai sensi della citata legge n.794/42 (v. tra le tante Cass. n. 3620/92 e n. 3381/95), il quale si uniformerà ai suindicati principi.
Va da ultimo esaminato il terzo mezzo con il quale si deduce violazione dell'art. 1224 cc, per avere il Tribunale, immotivatamente, omesso di disporre il pagamento, benché espressamente richiesto in ricorso, sia degli interessi legali sulle somme dovute, sia della rivalutazione monetaria sulle stesse con decorrenza dalla data dell'invio della parcella, valida messa in mora ai sensi della citata norma.
Il motivo va accolto per quanto di ragione.
Ed invero, mentre l'impugnata ordinanza va cassata con riguardo all'omessa pronunzia sulla richiesta di pagamento degli interessi legali, ritualmente formulata in prime cure, con rinvio allo stesso Tribunale di Salerno il quale riparerà all'omissione, non altrettanto può disporsi in ordine alla rivalutazione monetaria in quanto, dall'esame del ricorso proposto ex art. 28 L. n. 794/42, non risulta che una richiesta di tal genere sia stata in quella sede avanzata.
Va richiamato a tal proposito il principio generale (v. tra le tante Cass. n. 7275/91) secondo cui essendo il credito di avvocato o procuratore per gli onorari professionali credito di valuta e non di valore (avendo esso originariamente per oggetto la prestazione di una somma di danaro) la sopravvenuta svalutazione monetaria non ne consente una rivalutazione d'ufficio, occorrendo invece una domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno nei limiti previsti dall'art. 1224 secondo comma cc ed il soddisfacimento del relativo onere probatorio (nella fattispecie non assolto) neppure potendo trovare applicazione l'art. 429 cpc (come modificato dalla L. n. 533/73) che prevede la rivalutazione automatica dei crediti di lavoro solo quando l'opera dell'avvocato si configuri come attività continuativa e coordinata tipica dei c.d. rapporti di "parasubordinazione".
Nè un conforto alla tesi contraria può rinvenirsi nella "disposizione comune" di tariffa che richiama la suindicata normativa ai fini della rivalutazione dei crediti professionali non contestati nella congruità, trattandosi, come del pari affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 3690/93, 5962/96, n. 8558/98 e n. 5605/2001), di disposto illegittimo e suscettibile di disapplicazione siccome esorbitante dal potere regolamentare rimesso al Consiglio Nazionale Forense (potere non statuale devoluto dalla L.
7.11.1957 n. 10512 e sottoposto al controllo ministeriale a mezzo di approvazione per D.M. delle relative delibere) che non ricomprende la facoltà di stabilire conseguenze sanzionatorie per l'inadempimento delle obbligazioni relative alla materia regolamentata, ma solo di fissare i criteri per la determinazione di onorari, diritti ed indennità spettanti ad avvocati e procuratori. Tanto che tale "disposizione comune" non è stata riprodotta nel D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 che ha approvato le deliberazioni 12 giugno 1993 e 29
settembre 1994 del Consiglio Nazionale Forense.
In conclusione, rigettati i primi due motivi ricorso, in accoglimento del quarto e, per quanto ragione, del terzo, la gravata ordinanza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa, per nuovo esame, allo stesso Tribunale di Salerno il quale provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il quarto e, per quanto di ragione, il terzo, cassa, in relazione ai motivi accolti, l'impugnata ordinanza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002