Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2001, n. 6039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6039 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
Aula B 6 039 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. nn. 23324/1999 Dott. Alberto SPANO' Consigliere e 1966/2000 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Cron. 13043 Dott. Paolo STILE Consigliere Udienza 21 febbraio 2001 Cons. Rel. Rep. Prof. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente: SENTENZA R sul ricorso (r.g. n. 23324/1999) proposto da: P SI NR, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Prosperetti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Gerolamo Belloni n. 88, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro 865 RAI - RADIOTELEVIZIONE ITALIANA s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Scognamiglio, Claudio Scognamiglio e Riccardo Chilosi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi in Roma al corso Vittorio Emanuele n. 326, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
NONCHÈ sul ricorso (r.g. n. 1966/2000) proposto da: RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come dinanzi indicato;
(ricorrente in via incidentale)
contro
SI NR, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come dinanzi indicato;
(intimato) avverso la sentenza del Tribunale di Roma-Sezione Lavoro n. R P 21497/98 del 7 dicembre 1998 (pronunziata nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 27561/1995). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio 2001 dal cons. prof. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Renato Scognamiglio;
2 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi e per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale e per l'assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al TO di Roma- Giudice del lavoro-NR ID conveniva in giudizio - per la 1 proposizione del “giudizio di merito” a seguito di “procedimento ex art. 700 cod. proc. civ." - la R.A.I. - Radiotelevisione Italiana s.p.a. esponendo: a) di essere stato dipendente di detta società come "giornalista televisivo inviato speciale" dal 19 ottobre 1979>>; b) di avere ricevuto contestazione disciplinare in data 15 luglio 1993 relativa a numerose infrazioni consistenti nell'avere richiesto - in occasioni di missioni e trasferte svolte all'estero - rimborsi per spese in realtà non sostenute;
c) al termine del relativo procedimento disciplinare, di R D essere stato licenziato in data 2 settembre 1993>>; d) che il TO di Roma, con provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ., aveva ordinato alla R.A.I. di reintegrarlo provvisoriamente nel posto di lavoro in attesa del giudizio di merito, con la corresponsione degli stipendi dovuti>>; e) che il licenziamento de quo doveva ritenersi illegittimo sotto molteplici profili>>. Il ricorrente richiedeva, quindi, che l'adito Giudice del Lavoro volesse dichiarare nullo, inefficace o, comunque, 3 annullare il cennato licenziamento disciplinare, con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della società convenuta al risarcimento del danno anche per la "ingiuriosità” del recesso. Si costituiva in giudizio la R.A.I. s.p.a. che contestava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, precisando che il Tribunale di Roma, in sede di reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ., aveva revocato il provvedimento cautelare summenzionato. L'adito TO rigettava la domanda giudiziale del ID con compensazione delle spese di causa e, a seguito di appello della parte soccombente, il Tribunale di Roma (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello e condannava l'appellante alle spese del grado. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che: a) i “comportamenti” esaminati devono considerarsi particolarmente gravi, quindi, suscettibili di essere sanzionati con il licenziamento che appare, nella specie, l'unica misura idonea e congrua a tutelare l'interesse del datore di lavoro>>; b) in primo luogo occorre considerare, che la falsa rappresentazione della realtà, sia in ordine alla durata effettiva della "missione" che alle spese realmente sostenute, fu posta in essere nella più assoluta consapevolezza - al fine ovvio di trarne dei “benefici" - e confidando (con ogni probabilità) nella episodicità dei controlli aziendali>>; c) in 4 secondo luogo, la gravità del comportamento emerge, con chiarezza, se si considera la particolare natura e la qualità del rapporto di inviato speciale che legava il ID alla R.A.I.,rapporto che presuppone, all'evidenza, proprio perchè espletato per la gran parte al di fuori di un controllo diretto del datore di lavoro, un elevatissimo grado di fiducia, naturalmente, non circoscritta all'espletamento delle specifiche mansioni nell'ambito dell'organizzazione radiotelevisiva, ma che, necessariamente, si deve estendere alla massima correttezza ed alla lealtà della complessiva condotta>>; d) non può essere trascurata la rilevante incidenza del comportamento in esame sull'ambiente di lavoro e sulla cd. "immagine" aziendale: in questa prospettiva appaiono, infatti, intuitive le gravi conseguenze, non solo sul piano prettamente patrimoniale, cui potrebbe andare incontro la Rai qualora i propri giornalisti (ed in particolar modo quelli più qualificati e famosi e, quindi, con un alto grado di "visibilità" presso il pubblico) ritenessero di poter liberamente porre in essere comportamenti simili a quelli addebitati al ID, approfittando delle oggettive difficoltà nelle verifiche in ordine alle spese sostenute in occasione di trasferte e/o missioni, che costituiscono la “regola” nell'espletamento della prestazione lavorativa dell'inviato speciale>>. Per la cassazione di tale sentenza NR ID ha proposto ricorso affidato a tre motivi. 5 La RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a. ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale “condizionato" affidato ad un motivo, ed ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Deve essere disposta la riunione dei due ricorsi proposti contro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). II . Con il primo motivo il ricorrente denunziando "violazione e - falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ. e dell'art. 7 della legge n. 300/1970 in relazione al principio di immutabilità dei fatti contestati e motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia" -censura la sentenza del Tribunale di Roma per avere dato decisiva rilevanza ad un "fatto” (“non effettuazione della missione W di Antartide") che era rimasto del tutto estraneo al giudizio di primo grado ed era stato inammissibilmente introdotto in causa dalla società resistente soltanto a partire dalla memoria difensiva in grado di appello>>. Tale motivo appare infondato. Infatti, inesattamente il ricorrente assume che la sentenza impugnata abbia individuato la giusta causa di licenziamento essenzialmente con riferimento ad un fatto diverso rispetto a quello che aveva formato oggetto di contestazione disciplinare [idest, che lo stesso ID non si fosse mai recato presso la base polare antartica 6 Amundsen-Scott degli Stati Uniti e non, come contestato, che vi si fosse recato per un solo giorno (invece che per il periodo dal 21 dicembre 1991 al 6 gennaio 1992)]. Pervero il Giudice di appello ha affermato testualmente che nessun elemento dimostra in modo chiaro ed inequivoco la permanenza del ID nella località dell'Antartide, da lui stesso più volte indicata, per giorni ulteriori rispetto a quello di cui alla lettera di contestazione>>: quindi si è riferito, strettamente ed espressamente, al contenuto della contestazione disciplinare e, di certo, non ad un fatto "diverso" rispetto alla cennata lettera di contestazione. Tanto motivatamente affermato, il Tribunale di Roma aggiunge che non può esimersi dal rilevare che la conclusione esposta risulta che ulteriormente avvalorata delle risultanze istruttorie, se esaminate nel loro complesso, addirittura ben potrebbero condurre ad escludere “totalmente” la presenza dell'appellante in Antartide in tutto il periodo in contestazione>>. Argomentazione, come si è rilevato, aggiunta con tutta evidenza ad abundantiam per corroborare, in termini corrispondenti ad un corretto criterio logico, la conclusione (comunque raggiunta nella valutazione complessiva delle risultanze probatorie) dell'assenza di qualsiasi prova circa l'effettiva permanenza in Antartide per giorni ❝ulteriori” rispetto a quello di cui alla lettera di contestazione. 7 Il Giudice di appello non ha, pertanto, modificato (o “mutato”) i fatti disciplinarmente contestati al ID e, di conseguenza, la censura mossa al riguardo dal ricorrente non trova alcun riscontro nella sentenza impugnata e non può che essere rigettata. Per completezza di disamina è da rilevare l'inammissibilità di quanto osservato al termine del primo motivo di ricorso circa l'inadeguatezza della motivazione della sentenza del Tribunale in merito alla violazione del principio della immediatezza: censura inammissibile in quanto il contenuto del ricorso per cassazione non può consistere, come è avvenuto per il “punto" in esame, in mere affermazioni apodittiche non seguite da alcuna dimostrazione (Cass. n. 586/1968) e ciò per il principio dell""autosufficienza del ricorso" che costituisce un canone al quale la giurisprudenza di questa Corte si è sempre attenuto in modo sostanzialmente rigoroso e che il ricorrente non ha, nella specie, sicuramente osservato. III -. Con il secondo motivo di ricorso sono addebitate al Giudice di appello "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 2119 cod. civ. e motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia", per avere completamente disatteso il fondamentale principio (di civiltà prima ancora che di diritto) secondo il quale grava sul datore di lavoro l'onere di provare rigorosamente la sussistenza della giusta causa di licenziamento, ed avere sviluppato la 8 motivazione sulla scorta di una sorta di legittimità del licenziamento e di una empirica valutazione di verosimiglianza di massima dell'impianto accusatorio imbastito, e via via perfezionato in corso di causa, dalla società resistente>>. Il motivo si appalesa infondato. Anche per tale mezzo si deve precisare che inesattamente il ricorrente assume che il Tribunale di Roma abbia disatteso il principio sanzionante che l'onere della prova in ordine alla giusta causa di licenziamento spetti al datore di lavoro, in quanto dalla sentenza impugnata si evince che è stato prioritariamente considerato che la società datrice di lavoro aveva assolto documentalmente al cennato onere probatorio, producendo in giudizio “le missive 21.10.1993 e 迎 1.4.1994 che modificavano la precedente 17.3.1193 della National Science Fondation", atte a comprovare che "nel periodo dicembre 1991-gennaio 1992" il ID non aveva potuto sostenere le spese di trasferta inserite nella “nota-spese” al fine di ottenerne indebitamente il rimborso. Di conseguenza, il Giudice di appello non ha proceduto, nella specie, all'inversione dell'onere probatorio, nè ha disatteso il principio in forza del quale è il datore di lavoro che deve provare la giusta causa di licenziamento, ma ha ritenuto poi (fornendo al riguardo idonea motivazione) inattendibili o irrilevanti le deposizioni dei testi 9 addotti dall'appellante per invalidare le cennate prove documentali prodotte dalla società. Circa la "insufficiente motivazione" denunziata dal ricorrente in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie, tale doglianza è da considerarsi inammissibile, in quanto il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte,perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico- formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del h u T proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato 0 deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale, con completa e congrua motivazione in relazione alle risultanze 10 motivate processuali, ha correttamente ed esattamente deciso in merito alla prova delle infrazioni disciplinari commesse ed alla legittimità della relativa sanzione irrogata. In particolare - a conferma dell'inammissibilità della doglianza proposta ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero l'obiettiva सिर deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse, nella specie, dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza (alle aspettative della parte) della ricostruzione del fatto 11 nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno della possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la decisione del Tribunale di Roma senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994); c) Roila conclusivamente - a convalida della correttezza della motivazione alla base della decisione impugnata e non intaccata dalle argomentazioni -non sono proponibili in sede di legittimità difensive del ricorrente censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti - come sicuramente emerge dalla sentenza del Tribunale di Roma - che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti *considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati (Cass. n. 12749/1993). 12 IV -. Con il terzo motivo il ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 2119 cod. civ. in relazione all'art. 34 del c.c.n.l. giornalistico 29 ottobre 1991 e motivazione omessa su un punto decisivo della controversia” - censura la sentenza del Tribunale di Roma per avere omesso di motivare su quanto dedotto nelle "note autorizzate” (depositate in data 11 novembre 1996 nel giudizio di appello) in merito alla violazione delle procedure di licenziamento applicabili a tutela del giornalista>>. Pure il terzo motivo del ricorso "principale" appare infondato. Anche con tale mezzo il ricorrente inesattamente assume che sulle deduzioni difensive inerenti alla proponibilità della questione relativa all'inosservanza delle procedure in grado di appello la sentenza impugnata non poteva in alcun modo omettere di motivare, come invece ha fatto>>, in quanto al contrario di siffatta asserzione - il R P Tribunale su tale punto così ha specificamente motivato: solo in sede di note autorizzate nella precedente sede l'appellante ipotizza una nullità nell'iter procedimentale della contestazione disciplinare ai sensi del contratto collettivo: trattasi, però, all'evidenza, di allegazione inammissibile in quanto tardiva>>. Non sussiste, quindi, "il profilo procedurale di annullamento della sentenza", del tutto inesattamente denunziato dal ricorrente, anche perchè ad integrare gli estremi di un'omessa pronuncia non è 13 sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice rispetto a una richiesta della parte (nella specie, ripetesi, tardivamente formulata e, quindi, tamquam non esset), ma è necessario che siasi completamente omesso il provvedimento che si palesa necessario in riferimento alla soluzione del caso concreto (Cass. n. 2085/1995) e, comunque, il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riguardo ad una domanda che il giudice di appello non era tenuto a prendere in esame perchè proposta in violazione del divieto di nuova domanda sancito dal primo comma dell'art. 345 e dal capoverso dell'art. 437 cod. proc. civ.. Inoltre la censura riferita alla disposizione del "contratto collettivo di lavoro dei giornalisti" si appalesa, comunque, inammissibile nella presente sede di legittimità, in quanto la parte che р п vuole denunziare un errore di diritto o un vizio di motivazione nella interpretazione di un contratto collettivo da parte del giudice di merito non può limitarsi a richiamare le regole di cui all'art. 1362 cod. civ., ma deve specificare i canoni in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato, perchè, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice e la proposta di una diversa interpretazione investe il merito delle valutazioni del giudice (Cass. n. 435/1997, Cass. n. 6321/1994, Cass. n. 7641/1994): nella specie il ricorrente non si è 14 neppure formalmente richiamato ai canoni ermeneutici ex artt. 1362 e segg. cod. civ. e ciò a definitiva conferma della inammissibilità del terzo motivo di ricorso. V -. Con l'unico motivo di "ricorso incidentale condizionato" la società controricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. anche in relazione all'art. 2119 cod. civ. e carenza di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia" - afferma di condividere l'assunto del Tribunale di Roma sul punto che il licenziamento fosse ampiamente giustificato già alla stregua degli addebiti sui quali ha imperniato la propria motivazione>>, ma, nel caso di accoglimento dell'avverso ricorso>>, assume che l'omessa considerazione (da parte del Giudice di appello) delle circostanze di cui ai numerosi ulteriori addebiti (dettagliatamente specificati nella lettera di contestazione disciplinare) potrebbe assumere rilevanza in sede di giudizio circa la sussisten- za avuta riguardo al comportamento del ID complessivamente- considerato della giusta causa di recesso>>. Il cennato ricorso incidentale resta con tutta evidenza assorbito in quanto è stato proposto "in via condizionata rispetto all'accoglimento dell'avverso ricorso" e siffatta condizione - dato il rigetto integrale del ricorso principale - non si è avverata. 15 VI -. Il ricorrente, per effetto della soccombenza, deve essere condannato al pagamento, Camere della controficurrent delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna NR ID alle spese del presente giudizio di Cassazione, che liquida inche liquida in L. 163.000, oltre a L.
6.000.000 per onorario. Così deciso, in Roma, il giorno 21 febbraio 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore R. Dalen Vincenzo Mileo Sha IL CANCELLIERS Depositato in Cancelleria 3 3 5 N - 7 . L - G 3 G 1 E 8 1 L E D A E L 24 APR. 2001 oggi,. 2001 A S A S S A , T S G N P E A O I D O , S E E I T R R 1 0 R G D L T L . A E I S ' E N D I S R I A T T O I O I D L , L O I B O A D S T P M O A I D E N T S E E IL CANCELLIERE 16